In tema di procedura per l’ASN (segnatamente quella del 2012), occorre che le pubblicazioni scientifiche dei candidati risultino essere state materiale pubblicate prima della scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 giugno 2017, n. 2883
Abilitazione scientifica nazionale–Termine pubblicazione scritti presentati
N. 02883/2017REG.PROV.COLL.
N. 04571/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4571 del 2016, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati -OMISSIS- C.F. FRCRCR72A14B354W, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. MRGRRT67M19B745J, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] in Roma, Via Portuense, n. 104;
contro
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Università degli Studi di Cagliari, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
Commissione Giudicatrice ASN 2012, Commissione Giudicatrice universitaria, non costituite in giudizio;
nei confronti di
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Castelli C.F. CSTCRL62C09B354T, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, Via [#OMISSIS#] Gramsci, n. 24;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. SARDEGNA – CAGLIARI: SEZIONE I n. 00338/2016, resa tra le parti, concernente procedura per la copertura del posto di professore ordinario per il settore concorsuale 12/H1 – diritto romano e diritti dell’antichità.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dell’Università degli Studi di Cagliari e di -OMISSIS-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 marzo 2017 il Cons. Italo Volpe e uditi per le parti gli avvocati -OMISSIS-, [#OMISSIS#] Castelli e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] dell’Avvocatura generale dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in epigrafe il professore ivi pure indicato ha impugnato, per l’annullamento, la sentenza del Tar per la Sardegna n. 338/2016, pubblicata il 15.4.2016, che con la compensazione delle spese – dichiarato improcedibile il ricorso incidentale proposto contro di lui dalla professoressa controinteressata – gli ha respinto le censure formulate, con ricorso principale e con due successivi atti di motivi aggiunti, tese in sostanza:
– all’annullamento:
— dell’ammissione della controinteressata (e di altro suo collega, analogamente controinteressato, ma che poi ha rinunciato alla procedura per cui è causa) alla selezione di cui al bando n. 743/2014 per professore ordinario presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Ateneo cagliaritano, comunicata con pec del 7.10.2014;
– dell’abilitazione scientifica nazionale (di seguito “ASN”) conseguita nella tornata 2012 dalla controinteressata per professore ordinario nel settore concorsuale “12/H1-Diritto romano e diritti dell’antichità” (ovvero per l’accertamento dell’intervenuta decadenza dalla stessa ex art. 75 del d.P.R. n. 445/2000);
— del provvedimento di ammissione della controinteressata alla procedura ASN per il 2012;
— degli atti e verbali della commissione giudicatrice ASN-2012, nella parte in cui avevano ammesso la controinteressata (in particolare, verbale n. 6);
— del provvedimento di definitiva attribuzione dell’ASN alla controinteressata;
– all’accertamento:
— della nullità della domanda di partecipazione della controinteressata alla procedura selettiva di cui al bando emanato dal Rettore il 25.6.2014;
– all’annullamento:
— dei verbali della commissione giudicatrice n. 1, 2, 3, nonché della relazione finale e graduatoria di merito, nella parte in cui contemplavano la controinteressata;
— del DR n. 325 del 12.1.2015 di approvazione degli atti della procedura, comunicato il 13.1.2015, nella parte in cui contemplava la controinteressata, senza averla esclusa, confermando l’originario provvedimento di sua ammissione alla procedura selettiva;
— dell’atto del responsabile del procedimento del 13.1.2015;
— dell’atto di convocazione, della deliberazione e del verbale del Consiglio di Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Cagliari in composizione ristretta del 21.1.2015, recante la proposta di chiamata, diretta al CdA dell’Università, della controinteressata a ricoprire il posto di cui alla predetta selezione;
— dell’atto di convocazione, della deliberazione e del verbale del CdA dell’Università del 29.1.2015, nella parte in cui viene approvata la proposta di chiamata della controinteressata a ricoprire il posto di professore ordinario, settore 12-H1 “diritto romano e diritti dell’antichità”;
– alla rettifica:
— della graduatoria di merito predisposta dalla commissione ed approvata con DR 325/2015, nella parte in cui pone al primo posto la controinteressata e al secondo l’appellante, onde quest’ultimo, in quanto giudicato idoneo a ricoprire il posto, fosse dichiarato unico legittimo candidato alla procedura selettiva e, quindi, “unico vincitore” della medesima.
2. La sentenza ha premesso, in sintesi, che:
– sia l’Università sia la controinteressata avevano eccepito la tardività dell’originario ricorso perché il fatto costituente fulcro basico dell’impianto censorio dell’avversario era, in realtà, dallo stesso conosciuto da ben prima, per averlo lui già denunciato – per quanto a differenti fini – alla Commissione etica dell’Ateneo;
– la controinteressata – in disparte l’eccezione di mancata dimostrazione, dal ricorrente, della prova di resistenza in ordine al fatto che, senza l’unico titolo (un’opera minore) contestatole, effettivamente non avrebbe conseguito l’ASN ed in disparte la negazione, da parte sua, quanto meno dell’elemento soggettivo dell’azione di proprio mendacio, che il ricorrente le imputava – aveva inoltre proposto ricorso incidentale, contestando:
— l’illegittimità (ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000) dell’ASN conseguita dal ricorrente, giacchè alcune sue pubblicazioni presentate allo scopo sarebbero difformi da come dichiarate (curriculum nn. 3, 9,10, 27, 23, 26, 22, 25, 3, 22), di modo che il ricorrente doveva risultare “decaduto” per il suo mendacio;
— la conseguente illegittimità derivata dell’ammissione del ricorrente alla procedura selettiva dell’Università per assenza del presupposto (l’ASN).
2.1. La sentenza quindi – preso atto della rinuncia dell’altro controinteressato alla procedura selettiva – ha motivato affermando, in breve, che:
– il ricorso principale andava esaminato prima per ritenuta doverosa tutela dello stesso ricorrente e perchè la sua infondatezza avrebbe determinato l’improcedibilità di quello incidentale;
– si poteva prescindere dall’eccezione di tardività del ricorso originario, data la sua infondatezza nel merito;
– il nodo principale della contestazione mossa dal ricorrente stava nel fatto che in sede di procedura di ASN – che costituiva diacronicamente il presupposto della selezione del posto di professore bandito dall’Ateneo cagliaritano –, i cui termini di presentazione delle relative domande erano scaduti nel novembre 2012, la controinteressata aveva autocertificato fra i suoi titoli utili, come “pubblicato”, un articolo di 31 pagine, dal titolo “spes nascendi-spes patris”, per la Rivista “Annali del Seminario giuridico” AUPA, volume LV, 2012 (qualificato poi dalla commissione idoneativa, con altri quattro lavori della controinteressata, tra i suoi “contributi minori”), quando però questo non poteva dirsi, giacchè a quella data di scadenza il volume ospitante della Rivista non era ancora stampato, la sua effettiva stampa essendo finita soltanto nel dicembre 2012. Conseguentemente, ad avviso del ricorrente, atteso il mendacio perpetratosi, la controinteressata doveva dichiararsi decaduta dall’ASN conseguita e, per l’effetto, inabilitata a partecipare alla procedura bandita dall’Ateneo cagliaritano;
– diversi tuttavia erano i criteri per la valutazione delle pubblicazioni degli aspiranti, in sede di ASN e in sede di concorso locale per posti di professore presso Atenei, per i primi valendo gli artt. 16 della l.n. 240/2010 e 4 del d.m. n. 76/2012, per i secondi operando il d.P.R. n. 117/2000;
– solo nel quadro del secondo novero di criteri – e dunque solo nell’ambito delle procedure concorsuali locali – avrebbe avuto rilievo il criterio della “diffusione all’interno della comunità scientifica” (art. 4, co. 2, lett. d), del citato d.P.R. n. 117) delle pubblicazioni redatte, onde la valutazione di detta “diffusione” non avrebbe avuto luogo in sede di ASN, nell’ambito della quale opera piuttosto un diverso parametro valutativo delle opere scritte dagli aspiranti, costituito (a prescindere dalla relativa diffusione) dalla “collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare, secondo il sistema di revisione tra pari”;
– secondo la prospettazione del ricorrente l’inadeguatezza temporale dell’articolo della controinteressata, non qualificabile pertanto come “pubblicato” prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande per l’ASN del 2012, derivava (oltre che dal fatto che il fine stampa del volume ospitante della rivista, solo cartacea, era avvenuto solo nel dicembre di quell’anno) dalla circostanza che, entro la data utile per dette domande, la controinteressata aveva ricevuto soltanto il 12.11.2012, per mail, un file .pdf di detto articolo, utile al più come “estratto” del volume della rivista;
– pur se gli “estratti” di articoli o altri lavori scritti non sono soggetti a loro deposito legale, nondimeno la loro “sussistenza” discende dall’essere, o meno, già stati attribuiti a loro, ad un certa data, particolari codici identificativi. Nella specie, il citato file del documento .pdf sopra indicato già riportava, al momento della sua ricezione da parte della controinteressata, i codici “ISBN/EAN: 978-88-348-3654-5” e “ISSN 1972-8441”, onde l’articolo in contestazione doveva considerarsi già esistente;
– di conseguenza, giacchè “pienamente connotato non solo nella sua versione finale, ma anche in quella propriamente licenziata per l’edizione, e nella specie come saggio nell’ambito degli Annali del Seminario giuridico dell’Università di Palermo, editore Giappichelli n. 55/2012, volume collettaneo, organizzato per la stampa dall’editore”, l’articolo “poteva essere “speso” ed utilizzato dall’autrice nell’ambito di procedure idoneative e selettive” in quanto “la valutazione dell’articolo (…), nell’ambito dei “contributi minori”, rientrava nei poteri della Commissione (che ha conferito l’idoneità nazionale nella tornata 2012), essendo stato legittimamente autodichiarato nel curriculum (al n. 9)” dalla controinteressata;
– dalle informazioni attingibili da fonti aperte (Wikipedia), su significato e portata di detti codici, emergeva che uno scritto cui fossero attribuiti i codici in questione, nonché l’ulteriore informazione disponibile – evincibile dalla comunicazione mail ricevuta dalla controinteressata secondo la quale “La pubblicazione degli articoli proposti a questa Rivista è subordinata, secondo il procedimento peer-revieu alla valutazione positiva di due <referees> che esaminano gli articoli con il sistema double-blind” –, determinava di fatto nella specie che “Il combinato disposto di tali elementi (“codici identificativi” e “referaggio”) consentiva di considerare, giuridicamente, a tutti gli effetti, il lavoro come “pubblicazione”;
– ne conseguiva allora che neppure la richiesta subordinata del ricorrente (necessità di un nuovo pronunciamento da parte della commissione) potesse essere accolta, mancando il presupposto per il riesame (stralcio del lavoro sub n. 9 del curriculum della controinteressata);
– dalla riscontrata legittimità e tempestività della pubblicazione della controinteressata cadeva anche la domanda di nullità della sua partecipazione al concorso cagliaritano, peraltro non ascrivibile – come ritenuto dal ricorrente, che aveva teorizzato che l’Università non dovesse nella specie contrattualizzare il professore scelto a motivo di un oggetto “impossibile o illecito – ad una fenomenologia contrattuale sibbene ad una procedura amministrativa;
– l’accertata legittimità dell’ASN della controinteressata determinava che non sussistessero i presupposti per considerare nulla la sua partecipazione alla procedura “comparativa” indetta dall’Università di Cagliari né dunque per disporre, al suo posto, l’espletamento di una procedura “idoneativa” (per esistenza di unico candidato);
– infondata era infine la censura del ricorrente secondo la quale il bando avrebbe imposto alla commissione di tenere conto, nella valutazione dei candidati, anche della “tipologia di insegnamento” (“Istituzioni di diritto romano”), anziché unicamente del “settore concorsuale” (12/H1 – “Diritto romano e diritti dell’antichità”) e ciò perché il riferimento all’insegnamento, in sede di bando, era stato compiuto per scopi diversi correlati alle “funzioni didattiche” che il vincitore avrebbe svolto, aspetto peraltro “espressamente normato dal comma 5° dell’art. 4 (rubricato Lavori delle commissioni giudicatrici) del “Regolamento recante modifiche al D.P.R. 19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell’articolo 1 della L. 3 luglio 1998, n. 210”, ove espressamente si dispone che “La tipologia di impegno scientifico e didattico eventualmente indicata nel bando non costituisce elemento di valutazione del candidato””.
3. Con l’appello vengono:
a) formulati i seguenti motivi:
a.1) manifesta insussistenza dei presupposti per l’irricevibilità del ricorso principale;
a.2) errata interpretazione del concetto di ‘pubblicazione scientifica’ valutabile nelle procedure idoneative finalizzate al reclutamento di professori universitari ex art. 16, co. 3, lett. a) e b), della 1.n. 240/2010 – violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 222/2011, con particolare incidenza sull’art. 3, co. 5 – violazione e falsa applicazione del d.m. n. 76/2012, con specifica incidenza sugli allegati B e D – violazione e falsa applicazione del bando ASN emanato con D.D. n. 222 del 20.7.2012, con specifica incidenza sugli artt. 2 e 4 – applicazione di un regolamento abrogato (d.P.R. n. 117/2000);
a.3) effetto espansivo dell’error in iudicando di cui al motivo a.2) su tutti i capi della sentenza;
a.4) eccesso di potere giurisdizionale – violazione del principio della prova di resistenza – violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 47 e 75 del d.P.R. n. 445/2000;
a.5) errata applicazione dei meccanismi propri dell’invalidità derivata ad effetto viziante;
b) ai fini della riforma della sentenza impugnata, riproposte le seguenti tra le censure di primo grado:
b.1) [Motivo I del ricorso introduttivo (integrato dal I dei primi motivi aggiunti)] – violazione di legge (artt. 19, 47 e 75 del d.P.R. n. 445/2000), anche alla luce dell’art. 3 della l.n. 106/2004 – violazione e/o falsa applicazione e/o elusione dell’art. 2, co. 3, lett. a), e co. 5, del bando ASN di cui al D.D. MIUR 222/2012 – eccesso di potere per difetto di istruttoria e per erroneo presupposto di fatto;
b.2) [Motivo II del ricorso introduttivo] – violazione di legge con riferimento ai principi generali che governano le procedure ad evidenza pubblica (art. 97 Cost.) – violazione e/o falsa applicazione e/o elusione dell’art. 2 del bando ASN di cui al D.D. MIUR 222/2012 – eccesso di potere per travisamento dei fatti – manifestamente erroneo presupposto in fatto del provvedimento ed omissione dell’istruttoria prevista dall’art. 71, co. 1, del d.P.R. n. 445/2000;
b.3) [Motivo IV del ricorso introduttivo (integrato dal III dei primi motivi aggiunti; dal II e III dei terzi motivi aggiunti; dal I dei quarti motivi aggiunti)] – invalidità derivata – violazione dell’art. 18, co. 1, lett. b), della 1.n. 240/2010, n. 240, dell’art. 6, co. 1, del regolamento chiamate dell’Università di Cagliari allegato al d.R. 597 del 6.5.2014, dell’art. 2 del bando di procedura selettiva emanato con d.R. n. 743 del 25.6.2014 – violazione dell’art. 9, co. 4, del regolamento chiamate dell’Università di Cagliari;
b.4) [Motivo introdotto con il secondo ricorso per motivi aggiunti] – nullità radicale della domanda di partecipazione alla procedura selettiva di cui al d.R. n. 743 del 25.6.2014 presentata dalla controinteressata, per mancanza, nel relativo oggetto, del duplice requisito della possibilità e della liceità (artt. 1418, secondo comma, e 1346 c.c., 31, co. 4, c.p.a.), in difetto, documentalmente dimostrato, del possesso requisito di partecipazione previsto dall’art. 2, lett. a), del bando per intervenuta decadenza ex art. 75 del d.P.R. n. 445/2000.
L’appellante, al riguardo, afferma in sintesi che:
a.1) per scrupolo – avuto riguardo ad alcuni passaggi incidentali contenuti, in proposito, nella sentenza impugnata –, gli occorre obiettare all’eccezione di tardività del suo originario ricorso formulata dalla controinteressata in primo grado, sottolineando come – per quanto fosse già in precedenza edotto delle irregolarità riguardanti l’ASN dell’avversaria – l’attualizzazione e concretizzazione del suo interesse a ricorrere s’era avuta soltanto quando lo stesso aveva conosciuto della sua collocazione al secondo posto nella graduatoria di merito della procedura effettuata dall’Ateneo cagliaritano;
a.2) ha errato la sentenza in scrutinio nel distinguere tra procedura a fini di ASN e quella per il reclutamento di un professore di prima fascia presso Università e nel ritenere che, nella prima (a differenza della seconda), non valesse la regola per cui le pubblicazioni (formate da articoli costituenti titoli valutabili) dovessero essere già ‘pubblicate’ (ossia, edite e cioè stampate, specie se la rivista che li accoglie è cartacea) entro il termine ultimo per le domande, e questo perché non solo, argomentatamente, è vero il contrario ma addirittura i primi Giudici, per fondare la loro diversa tesi, avevano fatto ricorso a normativa abrogata;
a.3) il convincimento – errato – dei primi Giudici si è riflesso inevitabilmente sugli altri capi della loro sentenza, che pertanto vanno di conseguenza annullati o riformati alla luce dei motivi di ricorso erroneamente respinti;
a.4) hanno altresì errato i primi Giudici quando – pur senza espresso richiamo alla prova di resistenza, inapplicabile nella specie – hanno nondimeno sminuito l’incidenza del lavoro della controinteressata (non pubblicato e quindi non valutabile) sul giudizio complessivo della commissione giudicatrice. Un’incidenza invece sensibile se si considera che:
– il lavoro contestato aveva conseguito la migliore valutazione (‘buono’) tra i diciotto presentati;
– la produzione scientifica della controinteressata, nell’insieme, era stata giudicata solo “sufficientemente ampia sul piano quantitativo”, con valutazione perciò tutta rivedibile ove il contestato lavoro fosse stato sottratto dall’insieme di quelli presentati;
– il lavoro contestato era stato dichiarato come edito su una rivista di ‘classe A’ e dunque la sua presenza aveva contribuito, non poco, a far apparire la produzione scientifica della controinteressata molto migliore che nella realtà, specie considerando che il giudizio della commissione non era stato unanime e si connotava per tratti di modestia (nessuna eccellenza, ben sette ‘accettabile’ e addirittura un ‘limitato’) e per una relazione di minoranza del commissario OCSE nettamente negativa;
– in questo quadro, anche un’opera non monografica (specie considerando che due tra le tre complessivamente presentate dalla controinteressata non rientravano neppure nel decennio 2002-2012, utile per il computo della produzione scientifica complessiva) non poteva non aver inciso sul conferimento dell’ASN;
– andava segnalata la singolarità di un’aspirante all’ASN che aveva raggiunto il massimo delle opere (ritenute) presentabili (ossia diciotto) solo grazie all’inserimento di un inedito, per di più con l’indicazione complessiva, nel curriculum, di solo ventuno lavori, dei quali quasi la metà (e ben nove dei diciotto allegati, tra cui appunto l’inedito) riferibili al 2012, ossia ad un momento a stretto ridosso della scadenza del bando ASN;
a.5) hanno errato i primi Giudici nel dichiarare improcedibile il ricorso incidentale escludente della controinteressata, per ritenuta sopravvenuta carenza d’interesse derivante dalla reiezione del ricorso principale. Il ricorso incidentale, invero, inammissibile e/o improcedibile per vizi propri dato che con esso s’era impugnato, insieme all’ASN, solo l’ammissione del ricorrente al concorso locale, peraltro in quel momento disposta con riserva. S’era dunque omesso di impugnare non solo tutti gli atti della commissione del concorso cagliaritano, ma anche la graduatoria finale ed il provvedimento finale di relativa approvazione, che colloca ormai inoppugnabilmente il ricorrente al secondo posto e radica così l’interesse della persona alla sua azione;
b.1) l’ASN conseguita dalla controinteressata è titolo apparente, di cui la stessa s’è ingiustamente giovata per partecipare alla procedura selettiva dell’Ateneo cagliaritano. La parte deve esserne dichiarata decaduta ex art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 o comunque l’ASN deve essere annullata giacchè la controinteressata ha reso in atti di procedura una dichiarazione mendace (artt. 19 e 47 del d.P.R. n. 445 cit.) presentando come edita un’opera che non era ancora né stampata né disponibile online entro il termine per la sua corretta ed utile enunciazione;
b.2) ove la controinteressata non fosse dichiarata decaduta dall’ASN, l’abilitazione deve comunque essere annullata per violazione di legge e per eccesso di potere dovuto a erroneo presupposto di fatto ed omissione d’istruttoria ai sensi dell’art. 71, co. 1, del d.P.R. n. 445/2000;
b.3) di conseguenza sono derivatamente viziati tutti gli atti della serie procedimentale costituita dalla selezione dell’Ateneo cagliaritano e che riguardano l’intervenuta scelta della controinteressata;
b.4) la domanda della controinteressata di partecipazione alla selezione locale è nulla di pieno diritto per impossibilità dell’oggetto e per illiceità del medesimo per contrasto con norme imperative e di ordine pubblico (artt. 19, 47 e 75 del d.P.R. n. 445 cit.) e l’art. 31, co. 4, c.p.a. non riguarda i soli atti amministrativi nulli ex art. 21-septies della l.n. 241/1990, n. 241 ma qualsiasi «atto» la cui declaratoria di nullità valga per la tutela dell’interesse legittimo.
4. La controinteressata, costituendosi, in replica all’appello principale ha:
a) riproposto eccezioni di inammissibilità al ricorso originario:
a.1) per tardività rispetto alla data di effettiva conoscenza ex adverso delle ritenute problematicità della sua ASN;
a.2) per mancata offerta ex adverso della prova di resistenza e quindi dell’utilità del ricorso, stante che – per quanto giudicato “buono” – il suo lavoro in contestazione era pur sempre un’opera minore e dunque – anche ove esclusa – non avrebbe pregiudicato il conseguimento dell’ASN;
b) sostenuto la sentenza impugnata perché correttamente il suo lavoro era stato ritenuto una “pubblicazione” sulla base dell’operata distinzione dei parametri valutativi in sede di ASN e di selezione dei professori da assumere da parte di un Ateneo;
c) obiettato l’infondatezza dei motivi di appello principale perché, in sostanza:
c.1) dovendosi tenere distinti i concetti di “pubblicazione”, di “riproduzione a mezzo stampa” e di opera “edita”, il suo contestato lavoro era nella specie un documento in formato digitale (file) idoneo ad essere pubblicato, indipendentemente dall’essere stampato su un documento cartaceo, e, come tale, spendibile ai fini dell’ASN;
c.2) giusta la doverosa distinzione sopra detta, erano infondate le argomentazioni avversarie;
c.3) conseguentemente, non era stato commesso un mendacio e tuttavia, ove pure fosse, le conseguenze sarebbero state quelle della inutilizzabilità, ai fini ASN, del lavoro contestato e non addirittura la radicale decadenza dall’abilitazione conseguita;
d) replicato alle censure di primo grado ex adverso riproposte dicendo che:
d.1) insussistente essendo il ritenuto mendacio, cadevano allora i primi due motivi;
d.2) abbandonata dall’avversario la terza censura, non più attuale, la quarta – riguardante l’ammissione alla selezione cagliaritana – veniva meno, sempre per insussistenza del vizio in atto presupposto;
d.3) infondata era anche l’ultima censura – riguardante la pretesa nullità della partecipazione alla selezione cagliaritana per mancanza ed impossibilità dell’oggetto e per illiceità – giacchè inapplicabili nella specie categorie giuridiche ed istituti propri della materia contrattuale e non estensibili a quella procedura selettiva;
e) obiettato ancora che non era vero che la commissione giudicatrice della selezione fosse stata condizionata dall’indicazione della tipologia d’insegnamento (Istituzioni di diritto romano) che avrebbe svolto il professore reclutato, in disparte il fatto che, allora, l’avversario avrebbe addirittura dovuto impugnare il bando della selezione, cosa non avvenuta;
f) proposto appello incidentale subordinato, articolando i seguenti motivi:
f.1) illegittimità del provvedimento di abilitazione ASN rilasciato all’appellante e violazione dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 perché – utilizzando specularmente l’impianto censorio avversario – allora era mendace il curriculum dell’appellante lì dove esso:
– ai nn. 9 e 10 ha indicato ed inserito uno stesso articolo (‘Actiones ed actio utilis ex causa interdicti: vicende storiche, anomalie, opacità’) pubblicato in due diverse sedi ma con la sola differenza che, in uno dei due casi, l’articolo era soltanto diviso in paragrafi, violando l’art. 3 della delibera 21.6.2012, n. 50, dell’Anvur, espressamente richiamata dal Decreto Direttoriale n. 222 del 20.7.2012, secondo cui, in tal caso, il singolo prodotto può essere preso in considerazione una sola volta e valere come una sola pubblicazione;
– una monografia era stata stampata nel 2003 e dunque era inveritiera la dichiarazione per cui la pubblicazione fosse del 2002;
– indica ed inserisce:
— come articoli in rivista, pubblicazioni (nn. 23 e 26) apparse su Diritto@Storia ma che non potevano qualificarsi come articoli scientifici su rivista;
— classificandole come articoli in rivista, due cronache relative allo stesso convegno (nn. 22 e 25), quanto tali cronache non possono qualificarsi articoli in rivista;
– riporta, per la pubblicazione n. 25, un titolo diverso da quello apparso nella rivista Diritto e Storia in cui era stato pubblicato, non vero essendo – come ex adverso sostenuto – che si trattasse di titolo sintetico ed analitico, in un caso e nell’altro, giacchè il rigore nell’autodichiarazione che l’appellante pretende deve applicarsi a lui per primo;
– indica lavori (nn. 22, 23, 25, 26) che però non sono pubblicazioni scientifiche, dunque mendacemente inseriti;
ed allora, depurato il curriculum in questione dei fattori inveritieri, emergeva la fallacità dei giudizio riportato dall’appellante a fini ASN dato che “il primo criterio di valutazione dei titoli per l’ASN riguardava l’impatto della produzione scientifica complessiva nei 10 anni precedenti alla pubblicazione del bando e fino alla data di presentazione della domanda, valutata mediante gli indicatori (mediane) di cui all’art. 6 e all’allegato b dm 76/2012”.
f.2) illegittimità derivata del provvedimento di ammissione dell’appellante alla procedura selettiva dell’Università di Cagliari.
5. L’appellante ha depositato memoria in data 19.9.2016 in vista della camera di consiglio chiesta per misure cautelari (poi non pronunciate per la fissazione in loro luogo, d’accordo le parti, dell’udienza di discussione del 9.3.2017) nella quale, al riepilogo delle proprie tesi, la parte antepone un paragrafo dedicato al rilievo del fatto che, nella specie, si fosse ormai determinato un giudicato interno in ordine alla ritenuta (dai primi Giudici) competenza territoriale cagliaritana anche in ordine alla dedotta illegittimità dell’ASN della controinteressata, dovendosi pertanto escludere che, al riguardo, si potesse ora ipotizzare una competenza del Tar Lazio, Roma.
6. L’appellante ha depositato altra memoria l’1.2.2017 con la quale in particolare – sulla scorta di apposito corredo documentale – la parte si sofferma sulle ragioni tecnico-giuridiche (normativa UNI ISO) per le quali l’attribuzione ad un lavoro scientifico scritto dei codici ISBN-ISSN in alcun caso può esprimere [#OMISSIS#] ‘costitutiva’ alla ‘fattispecie pubblicazione’ del lavoro stesso, e questo ad ulteriore dimostrazione della bontà dei propri assunti basici sui quali si reggeva il correlativo impianto censorio.
Sottolinea ulteriormente la parte che, nella fattispecie, non era mai stata contesta l’incidenza del lavoro inedito sulla produzione complessiva della controinteressata (e dunque sulla valutazione dei suoi titoli) quanto piuttosto l’incidenza negativa dell’inedito sulla componente di giudizio della commissione per l’ASN riguardante la ‘valutazione delle pubblicazioni’, giudizio che purtroppo si era esteso anche ai contenuti dell’inedito.
La controinteressata ed appellante incidentale ha riepilogato le proprie posizioni con memoria depositata il 15.2.2017.
7. La causa quindi, chiamata alla pubblica udienza di discussione del 9.3.2017, è stata ivi trattenuta in decisione.
8. Si osserva in primo luogo che – come peraltro condivisibilmente criticato dall’appellante – ha errato la sentenza di primo grado, qui impugnata, nel momento in cui ha omesso di trattare prioritariamente il ricorso della controinteressata, e questo per la sua evidente natura di iniziativa processuale a valore escludente.
Lo stesso andava, invero, esaminato innanzi tutto, a prescindere da quali potessero, in ipotesi, esserne le conseguenze per l’originario ricorrente e senza dunque ricorrere ad un esercizio di funzioni latamente tutorie nei riguardi di quest’ultimo – come asseritamente fatto a pretesa [#OMISSIS#] protezione degli interessi di parte –, del cui praticato uso neppure, peraltro, s’individua la relativa base giuridica.
8.1. Il ricorso incidentale in questione, tuttavia, risulta inammissibile, per non avere la parte che l’ha formulato impugnato tutti gli atti – segnatamente la graduatoria, e gli atti connessi, della procedura di reclutamento effettuata dall’Ateneo cagliaritano, nella parte in cui la stessa ha comunque contemplato come secondo l’originario ricorrente – idonei a poterle, in prospettiva, far conseguire effettivamente la demolizione (anche solo per invalidità derivata) del titolo (nella parte che riguardava tale ricorrente) ove fosse risultata illegittima l’ASN precedentemente conseguita dal medesimo ricorrente e che, in tesi, la ricorrente incidentale assumeva irregolarmente ottenuta sulla base di titoli irritualmente spesi dal controinteressato incidentale e malaccortamente quotati, invece, dalla commissione giudicatrice nell’ambito della procedura di ASN.
Scaduti ormai – già all’epoca del giudizio di primo grado – i termini per un’appropriata censura delle valutazioni compiute dalla commissione giudicatrice della predetta procedura concorsuale, la posizione di secondo, nella relativa graduatoria, dell’originario ricorrente s’è consolidata in modo definitivo con la conseguenza che, ove pure detto ricorrente avesse male partecipato (dovendogli in ipotesi essergli impedito) a tale procedura, il suo risultato finale, al riguardo, non si sarebbe comunque potuto (né ora si potrebbe) ritrattare.
La conclusione cui in tal modo si perviene, per effetto della rilevata inammissibilità, impinge inevitab