Ferma restando l’illegittimità dell’art. 8, comma 8, del dm 16 aprile 2012, n. 76, laddove aveva previsto, con riguardo alla composizione della Commissione giudicatrice, che «… in sede di prima applicazione si prescinde dal requisito della positiva valutazione di cui all’art. 6, comma 7, della Legge… (n. 240)», poiché siffatta deroga transitoria si pone ictu oculi in contrasto con le norme poste in fonti sovraordinate, va chiarito che, pur nella disciplina a regime, è causa d’illegittimità del citato art. 8 il criterio di semplificazione posto dal precedente comma 3, ove, senza alcun riscontro in o legittimazione da tali fonti sovraordinate, il possesso della qualificazione per gli aspiranti commissari richiama sì il criterio di valutazione ex art. 4, co. 4, per i titoli dei candidati, ma non anche quello di cui alla lett. a), cioè quello inerente alle c.d. “mediane” degli indicatori bibliometrici; in tal caso, si ha non solo il paradosso per cui al commissario, per qualificarsi, è richiesto il superamento di una sola mediana —quando al candidato potrebbe anche non bastare il superamento di tutt’e tre per giungere all’abilitazione nazionale e pur tuttavia ambire alla nomina a commissario—, ma soprattutto il ripetuto art. 8 non rispetta il principio ex art. 6, commi da 3 a 5, del d.p.r. 14 settembre 2011, n. 222, per cui possono esser inclusi, nelle liste recanti gli aspiranti commissari, solo i professori di I fascia che soddisfino al massimo i criteri ed i parametri richiesti ai candidati all’abilitazione nazionale per la stessa fascia.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 novembre 2017, n. 5217
Abilitazione scientifica nazionale–Requisiti commissari commissione esaminatrice-Interpretazione articolo 8, comma 3, dm 16 aprile 2012, n. 76
N. 05217/2017REG.PROV.COLL.
N. 03429/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso NRG 3429/2016, proposto da [#OMISSIS#] Inghilleri, rappresentato e difeso dagli avv.ti [#OMISSIS#] ed [#OMISSIS#] Ghera, con domicilio eletto in Roma, v.le delle Milizie n. 1,
contro
il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per l’abilitazione scientifica nazionale (sett. conc. 06-D6 Neurologia) e l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca – ANVUR, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e
nei confronti di
Angelo [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Pantoni, non costituiti in giudizio,
per la riforma
della sentenza del TAR Lazio, sez. III, n. 11539/2015, resa tra le parti e concernente la valutazione negativa dell’appellante nel conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di I fascia (sett. conc. 06/D6 – Neurologia);
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione delle sole Amministrazioni intimate;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all’udienza pubblica del 9 marzo 2017 il Cons. Silvestro [#OMISSIS#] Russo e uditi altresì, per le parti costituite, l’avv. [#OMISSIS#] Ghera e l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto in fatto che:
– il prof. [#OMISSIS#] Inghilleri dichiara d’esser docente universitario di II fascia di Neurologia, presso la facoltà di medicina dell’Università degli studi La Sapienza di Roma;
– con decreto direttoriale 20 luglio 2012 n. 222, il MIUR ha indetto la procedura per l’abilitazione nazionale alle funzioni di professore universitario di I e di II fascia, tra gli altri, anche per il sett. conc. 06/D6 – Neurologia;
– il prof. Inghilleri, possedendone i requisiti d’ammissione, ha allora proposto rituale istanza per la partecipazione a tal procedura, all’esito della quale, tuttavia, non è risultato idoneo;
– egli ha dunque ha impugnato tale esito, gli atti della procedura e quelli presupposti, tra cui il DM 7 giugno 2012 n. 76 innanzi al TAR Lazio, col ricorso NRG 5776/2014, per i motivi poi in varia guisa riproposti nella presente sede d’appello;
– l’adito TAR, con sentenza n. 11539 dell’8 ottobre 2015, ha rigettato tal gravame, donde l’appello del prof. Inghilleri, di cui al ricorso in epigrafe, affidato a vari gruppi di censure, talune specifiche contro il giudizio e la conduzione della procedura di abilitazione ed una, in particolare, inerente alla illegittimità dell’art. 8 del DM 76/2012 per violazione dell’art. 16, c. 3, lett. b) della l. 30 dicembre 2010 n. 240, dell’art. 6, c. 4 del DPR 14 settembre 2011 n. 222 e dell’art. 97 Cost., con conseguente illegittimità derivata dell’art. 5, c. 1, lett. b) del DD MIUR n. 181/2012, della delibera ANVUR n. 82 del 3 ottobre 2012, del DD MIUR n. 334 del 22 febbraio 2013 e del giudizio finale con cui gli è stata negata l’invocata abilitazione;
Considerato in diritto che:
– l’appello merita accoglimento, risultando fondato, in particolare, il secondo motivo di gravame (da esaminare in via prioritaria per evidenti ragioni di pregiudizialità logica rispetto agli altri), il quale ha inteso contestare la legittimità della disciplina ex art. 8 del DM 76/2012, recante norme sui modi d’accertamento della qualificazione degli aspiranti membri della Commissione giudicatrice;
– per vero, l’art. 16, c. 2 della l. 240/2010 rinvia ad «… uno o più regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400…» la disciplina circa «… le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell’abilitazione, in conformità ai criteri di cui al comma 3…»;
– inoltre, con la regola posta alla lett. a), «… l’attribuzione dell’ abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione [analitica – vocabolo ancora esistente al tempo dei fatti di causa – NDE] dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, … espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti con decreto del Ministro…»;
– pertanto, l’atto-fonte ministeriale, ossia il DM, è abilitato, in base alla legge n. 240, a dettare solo i criteri ed i parametri su cui condurre il giudizio sui titoli e le pubblicazioni scientifiche dei candidati all’abilitazione nazionale, ma non anche altre questioni, pur inerenti alla procedura de qua e certo non i modi con cui accertare la qualificazione scientifica degli aspiranti commissari, invece rimessa alla fonte regolamentare ex art. 17, c. 2 della l. 400/1988;
– anzi su tal precipuo aspetto, l’art. 16, c. 3, lett. h) della l. 240/2010 attribuisce a tale fonte proprio l’effettuazione del sorteggio all’interno di liste, una per ciascun settore concorsuale, in cui sono posti i nominativi dei professori ordinari aspiranti commissari, senza rinviare ad altri atti subordinati né i modi per la presentazione della domanda per esservi inclusi, né altre regole da cui possa desumersi una qualunque deroga all’obbligo di corredare la domanda con la documentazione concernente la propria attività scientifica complessiva, con particolar riguardo all’ultimo quinquennio, tant’è che, in base all’art. 6, c. 2 del DPR 222/2011, sono sorteggiabili solo i professori positivamente valutati dall’ANVUR;
– pertanto, è ormai assodata (cfr. Cons. St., VI, 1° settembre 2016 n. 3788; id., 10 febbraio 2017 nn. 581 e 582) l’illegittimità dell’art. 8, c. 8 del DM 76/2012, laddove aveva previsto, con riguardo alla composizione della Commissione giudicatrice, che «… in sede di prima applicazione si prescinde dal requisito della positiva valutazione di cui all’art. 6, comma 7, della Legge… (n. 240)», poiché siffatta deroga transitoria si pone ictu oculi in contrasto con le norme poste in fonti sovraordinate;
– nondimeno pur nella disciplina a regime è causa d’illegittimità del citato art. 8 il per vero bizzarro criterio di semplificazione posto dal precedente c. 3, ove, senza alcun riscontro in o legittimazione da tali fonti sovraordinate, il possesso della qualificazione per gli aspiranti commissari richiama sì il criterio di valutazione ex art. 4, c. 4 per i titoli dei candidati, ma non anche quello di cui alla lett. a), cioè quello inerente alle c.d. “mediane” degli indicatori bibliometrici;
– in tal caso, si ha non solo il paradosso, che l’appellante denuncia, per cui al commissario, per qualificarsi, è richiesto il superamento di una sola mediana —quando al candidato potrebbe anche non bastare il superamento di tutt’e tre per giungere all’abilitazione nazionale e pur tuttavia ambire alla nomina a commissario—, ma soprattutto il ripetuto art. 8 non rispetta il principio ex art. 6, commi da 3 a 5 del DPR 222/2011 per cui possono esser inclusi, nelle liste recanti gli aspiranti commissari, solo i professori di I fascia che soddisfino al massimo i criteri ed i parametri richiesti ai candidati all’abilitazione nazionale per la stessa fascia;
– l’accoglimento per quanto di ragione delle doglianze contro il ripetuto art. 8, che governa i modi di accertamento di tal qualificazione, implica l’illegittimità della composizione della Commissione giudicatrice anche sotto il profilo dell’incompetenza e delle operazioni da essa svolte nei confronti dell’appellante, donde l’assorbimento, a causa della pregiudizialità logico-giuridica di tal censura ed alla luce dei principi enunciati dall’Adunanza plenaria (cfr. Cons. St., ad. plen., 27 aprile 2015 n. 5), delle ulteriori questioni;
– sussistono giusti motivi che suggeriscono la compensazione integrale, tra le parti, delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. VI), definitivamente pronunciando sull’appello (ricorso NRG 3429/2016 in epigrafe), lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, accoglie il ricorso di primo grado per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione, con salvezza dell’ulteriore attività di riesame da parte delle Amministrazioni intimate.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 9 marzo 2017, con l’intervento dei sigg. Magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
Silvestro [#OMISSIS#] Russo, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Mele, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 13/11/2017