Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 novembre 2017, n. 5287

Abilitazione scientifica nazionale-Accertamento silenzio PA

Data Documento: 2017-11-15
Area: Giurisprudenza
Massima

Accoglimento dell’azione di accertamento tesa a far acclarare, da un lato, l’illegittimità dell’inerzia dell’Amministrazione nel prendere in considerazione anche la sua posizione e, dall’altro, che null’altro resta nel caso di specie se non il dover constatare che anche nei riguardi di tale candidata sussiste il presupposto per il conseguimento dell’ASN, ossia la già conseguita valutazione positiva a maggioranza semplice dei 3/5 dei commissari, sufficiente all’ottenimento dell’abilitazione scientifica.
La non plausibilità del silenzio dell’Amministrazione discende dalle considerazioni in punto di illegittimità della scelta della medesima Amministrazione di autovincolarsi ad una revisione dei giudizi solo nei riguardi di chi avesse già impugnato le valutazioni negative, ignorando di contro il dovere di imparzialità e di parità di trattamento a cospetto di situazioni tutte connotate da sostanziale coincidenza fattuale.

Contenuto sentenza

N. 05287/2017REG.PROV.COLL.
N. 00913/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 913 del 2017, proposto da [#OMISSIS#] Sandei, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Manzi e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]., con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Via F. [#OMISSIS#], n. 5;
contro
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca-Anvur, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE III-BIS, n. 10253/2016, resa tra le parti, in tema di giudizio di non idoneità per l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 12/B1 – diritto commerciale e della navigazione.
 Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nonché della Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca-Anvur;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2017 il Cons. Italo Volpe e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in delega di Manzi, e, dello Stato, Figo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO e DIRITTO
1. Col ricorso in epigrafe la dottoressa ivi pure indicata ha impugnato la sentenza del Tar Lazio, Roma, n. 10253/2016, pubblicata il 13.10.2016, che – con l’onere delle spese – ha dichiarato inammissibile, in parte, e respinto, nel resto, il suo originario ricorso proposto:
– in principalità, per l’accertamento dell’avvenuto conseguimento, da parte sua, dell’ASN allo svolgimento delle funzioni di professore universitario di seconda fascia nel settore 12/B1-Diritto commerciale e della navigazione;
– in via meramente subordinata, per l’annullamento e/o la declaratoria di nullità:
— della nota della competente Direzione generale del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 1844 dell’11.2.2016, nella parte in cui essa esclude dalla rivalutazione imposta dall’annullamento dell’art. 8, co. 5, del d.P.R. n. 222/2011 i candidati che, pur avendo ottenuto il voto favorevole di tre commissari su cinque, non avevano proposto ricorso contro il giudizio negativo ricevuto sulla base di tale norma;
— del giudizio espresso a maggioranza dalla commissione giudicatrice, nella parte in cui i tre voti favorevoli espressi da altrettanti commissari non dovessero ritenersi sufficienti al conseguimento dell’abilitazione richiesta;
— del provvedimento (di estremi non conosciuti) di approvazione dei verbali della commissione, nella parte in cui la stessa non ha attribuito alla ricorrente l’ASN allo svolgimento delle predette funzioni di professore universitario di seconda fascia;
— per quanto occorrer possa, di tutti gli atti della commissione, compresi i verbali delle sue sedute ed il giudizio formulato nei suoi confronti.
1.1. La sentenza impugnata in sintesi, premesso che la ricorrente (all’epoca dei fatti ricercatrice a tempo indeterminato nel settore scientifico disciplinare IUS/04-Diritto commerciale presso il Dipartimento di Diritto privato e di Critica del Diritto dell’Università degli Studi di Padova) all’esito della procedura valutativa (cui partecipò nel 2012) aveva riportato un giudizio complessivamente negativo (tre voti favorevoli e due contrari, uno di questi peraltro espresso con la dizione “accettabile ma non sufficiente”) per il mancato raggiungimento del quorum favorevole dei commissari di 4/5, ai sensi dell’allora art. 8, co. 5, del d.P.R. n. 222/2011, ha nell’ordine:
– dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui esso censurava la citata nota n. 1844/2016, e ciò perché questa – oltre a non risultare ex se contra legem e dunque suscettibile di disapplicazione in sede giudiziaria – costituiva una mera circolare interna dell’amministrazione, priva di valore normativo o provvedimentale, e quindi inidonea a ledere immediatamente i possibili interessati fino a che non vi fossero stati successivi atti di sua applicazione;
– respinto la domanda di accertamento – da intendersi proposta ai sensi dell’art. 31, co. 3, c.p.a. – non reputando sussistente nella specie un caso di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non vertendosi di attività vincolata né di fattispecie nella quale non residuavano ulteriori margini di discrezionalità amministrativa, dato che l’attribuzione dell’ASN è frutto di un’attività valutativa complessa che non può essere vanificata né superata (ove detta attribuzione venga negata) per la semplice circostanza dell’intervenuto annullamento giurisdizionale di una norma regolamentare (il citato art. 8, co. 5, del d.P.R. n. 222/2011) che imponeva un quorum qualificato dei giudizi positivi dei commissari. Di conseguenza, con la proposizione di una domanda di accertamento non si potevano aggirare i termini di impugnazione che operano nell’ambito del giudizio generale di legittimità;
– affermato che nella specie la regola del quorum di 4/5, poi annullata dalla sentenza del Tar Lazio, Roma, n. 12407/2015, poteva aver condizionato ma non determinato, da sola, la valutazione complessivamente negativa della ricorrente;
– aggiunto che, per orientamento tradizionale, gli effetti dell’annullamento giurisdizionale di un atto regolamentare operano erga omnes dopo il passaggio in giudicato della sentenza che l’ha determinato e “comunque salva l’esistenza di un provvedimento applicativo che non sia stato tempestivamente impugnato ovvero di un giudicato di rigetto formatosi sul singolo rapporto intersoggettivo disciplinato dalla norma in seguito caducata”. Comunque, anche opinando all’opposto, vertendosi nella specie di un giudizio valutativo la cui positività presupponeva in ogni caso un giudizio tecnico-discrezionale della commissione giudicatrice, la mancata tempestiva impugnazione, da parte della ricorrente, del giudizio negativo che l’aveva riguardata rendeva legittima la scelta compiuta dall’Amministrazione fra due alternative per essa entrambe possibili e legittime, ossia “procedere [d’ufficio] al riesame delle posizioni di tutti i docenti che avevano partecipato alla relativa procedura di abilitazione oppure – come risulta dalla nota interna impugnata da parte ricorrente – esclusivamente nei confronti dei candidati che avessero tempestivamente proposto ricorso giurisdizionale”;
– concluso nel senso che, alla luce di tali ultime considerazioni, accedere alla domanda della ricorrente di riconoscimento della sua intervenuta ASN sarebbe valso a riconoscerle una non consentita riapertura dei termini di impugnazione, in assenza peraltro del presupposto dell’errore scusabile di cui all’art. 37 c.p.a..
2. Con l’appello in epigrafe, premesso il riepilogo degli argomenti introdotti col ricorso di primo grado, si deduce l’erroneità della sentenza impugnata per non avere essa:
a) ritenuto utilizzabile l’azione di cui all’art. 31 c.p.a. ai fini dell’accertamento dell’abilitazione in capo alla deducente;
b) ritenuto censurabile la citata nota ministeriale n. 1844 dell’11.2.2016, nella parte in cui essa aveva escluso dalla rivalutazione imposta dall’annullamento dell’art. 8, co. 5, del d.P.R. n. 222/2011 i candidati che, pur avendo ottenuto il voto favorevole di tre commissari su cinque, non avevano proposto ricorso contro il giudizio negativo ricevuto sulla base di tale norma;
c) riconosciuto il diritto alla remissione in termini per errore scusabile né colto la sussistente violazione dell’art. 41 della Carta europea dei diritti fondamentali.
Ad avviso di parte, in sostanza:
a.1) la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 470/2016, che ha confermato quella del Tar, citata, n. 12407/2015, ha affermato – in occasione dell’annullamento dell’art. 8, co. 5, del regolamento n. 222/2011, per sua sostanziale incompatibilità con l’art. 16, co. 3, della l.n. 240/2010 – che, nel vigore della regola del quorum qualificato dei 4/5, la motivazione della commissione per una mancata abilitazione a cospetto di soli tre giudizi favorevoli su cinque si limitava, in pratica, ad una mera constatazione del mancato raggiungimento del necessario quorum qualificato, onde la relativa determinazione negativa, a tale riguardo, finiva in pratica per assorbire – non contrastandovi – col giudizio comunque positivo comunque formatosi a maggioranza semplice. Di conseguenza, allora, una volta venuta meno la norma regolamentare di tenore restrittivo sarebbe stata naturale, piana e logica la conclusione che, nel caso della ricorrente, la quale incontrovertibilmente aveva ricevuto tre valutazioni favorevoli su cinque, fosse meritata da parte sua l’attribuzione dell’ASN, senza necessità alcuna di un rinnovato giudizio valutativo. Inoltre, ricorrendo un caso d’invalidità caducante (e non di invalidità viziante) nel rapporto tra l’annullamento della predetta norma regolamentare ed il giudizio complessivamente negativo dato alla ricorrente, sarebbe stato allora logico giungere alla conclusione che, nella fattispecie, la candidata aveva ormai il diritto pieno (non già un mero interesse legittimo) al conseguimento dell’abilitazione. Da ciò l’ulteriore conseguenza della praticabilità, nella fattispecie, dell’azione di accertamento;
b.1) la nota ministeriale n. 1844/2016 è illegittima per violazione e/o elusione del giudicato di cui alla sentenza n. 470/2016 del Consiglio di Stato, per violazione dei principi relativi al voto degli organi collegiali, per eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifeste, per disparità di trattamento, per carenza dei presupposti, per insufficiente motivazione e per difetto di istruttoria, nonché per violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990;
c.1) ricorre nella specie un caso di errore scusabile, erroneamente negato dai primi Giudici, ove si consideri che, da un lato, il tema della validità o meno del quorum qualificato di cui alla predetta norma regolamentare non era di quelli a soluzione scontata, considerati anche precedenti orientamenti alterni riscontrati in sedi cautelari e, dall’altro, in virtù anche della norma sopranazionale citata, sarebbe stato diritto della candidata quello di usufruire di una partecipazione procedimentale – in concreto mancata – prima della decisione dell’Amministrazione di assumere la decisione lesiva della posizione giuridica della ricorrente.
3. Il Ministero si è solo formalmente costituito.
4. La causa quindi, chiamata alla pubblica udienza di discussione del 19.10.2017, è stata ivi trattenuta in decisione.
5. Occorre in primo luogo osservare che il giudicato recato dalla citata sentenza del Consiglio di Stato n. 470/2016 non risulta avere in alcun modo statuito anche in ordine alla possibilità (da parte dell’Amministrazione competente) di esperire validamente, dopo di essa, una sorta di autotutela selettiva, procedendo in poche parole a riconoscere l’ASN esclusivamente nei confronti di coloro che, avendo partecipato alla relativa procedura per la tornata 2012 ed avendo ivi riportato un giudizio positivo di tre commissari valutatori su cinque, avessero altresì impugnato tempestivamente il giudizio (non favorevole, giacchè non supportato da un quorum qualificato di almeno quattro commissari su cinque) che, in ultimo, aveva negato loro la detta abilitazione.
Non può allora reputarsi corretta l’affermazione – contenuta nella pur impugnata nota ministeriale n. 1844/2016 – secondo la quale “Alla luce dell’orientamento espresso dal Consiglio di Stato [i.e., la sentenza n. 470/2016] (…) si ritiene che l’annullamento della norma regolamentare in questione [i.e., l’art. 8, co. 5, del regolamento n. 222/2011] non possa ritenersi limitato alle sole fattispecie particolari ma abbia una efficacia erga omnes, con esclusione dei provvedimenti emessi antecedentemente all’annullamento de quo nei confronti di candidati che non abbiano tempestivamente proposto ricorso.”.
Più in dettaglio, è condivisibile la prima parte di tale affermazione ministeriale, non anche invece la seconda (perché senza riscontro nella citata sentenza n. 470/2016).
6. Inoltre, per quanto detta nota ministeriale sia stata indirizzata alle commissioni giudicatrici ASN nominate in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali e dunque, come tale, sia formalmente a valore eminentemente ‘interno’, è fuor di dubbio che la stessa abbia avuto altresì una portata volitiva e dispositiva (dell’Amministrazione) anche verso l’esterno, ossia pure nei riguardi di tutti coloro che non avessero ovvero non avessero ancora (avendone peraltro ancora tempo) impugnato i giudizi delle commissioni di valutazione risultati negativi per mancato raggiungimento di un quorum favorevole di almeno 4/5 dei componenti.
In verità, tenore e portata della ministeriale n. 1844/2016 sono stati sufficienti ad esprimere un chiaro ed inequivoco autovincolo che l’Amministrazione s’era già indotta a porsi, suscettibile di risultare (in modo pregiudizievole) ostativo nei riguardi delle aspettative di quanti attendevano una diversa ed opposta determinazione da parte della medesima Amministrazione, volta cioè a riconoscere l’attribuzione dell’ASN, indifferentemente, a tutti i candidati che avevano riportato un giudizio favorevole a maggioranza semplice delle commissioni valutatrici operanti per la tornata ASN del 2012.
Da questo punto di vista allora, tenuto conto della lesività insita nella nota n. 1844/2016, siccome riflettentesi anche all’esterno dell’Amministrazione, risulta bene e tempestivamente esperita da parte dell’appellante ed originaria ricorrente l’impugnazione di tale nota per vizi di legittimità.
6.1. Riguardo a questo capo di domanda, a finalità annullatoria, non risulta allora condivisibile la pronuncia di inammissibilità effettuata con la sentenza di primo grado impugnata, specie alla luce della motivazione che l’ha sorretta.
Hanno detto invero i primi Giudici che, a loro avviso e a tutto concedere, la lesività di siffatta nota non sarebbe stata attuale al momento della sua emanazione, potendosene eventualmente vedere gli effetti concretamente pregiudizievoli (dal punto di vista dell’attualità di tali effetti) solo in occasione di “successivi atti attuativi”.
I primi Giudici, però, non hanno colto che, proprio per come impostata la determinazione amministrativa recata dalla nota n. 1844/2016, successivi atti attuativi mai vi sarebbero stati per casi quali quello in discorso – come in effetti è accaduto ed è stato rappresentato dall’appellante ed originaria ricorrente –, avendo in verità l’Amministrazione chiaramente detto, nell’occasione, che essa non avrebbe prestato alcuna attenzione nei riguardi di coloro che non avessero proposto ricorso avverso le loro valutazioni negative.
La circostanza assunta dai primi Giudici (ossia, l’adozione di successivi atti attuativi) per motivare la pronunciata inammissibilità non aveva, dunque, ragionevoli prospettive di realizzazione.
Da ciò, allora, la percepibile immediata lesività della nota n. 1844/2016, suscettibile di estendere i suoi effetti anche verso l’esterno dell’Amministrazione per quanto sopra detto.
6.2. E’ fondata la domanda di annullamento di detta nota, nella parte eccettuativa sopra ricordata e, di conseguenza, va riformata sul punto l’impugnata sentenza di primo grado.
Essa non risulta – come sottolineato dall’appellante – adeguatamente motivata in relazione al punto cruciale dell’intera vicenda per cui è causa ossia sul perché, nonostante una evidente parità di situazioni (candidati alla procedura ASN 2012 tutti portatori di un giudizio favorevole espresso in commissione a maggioranza semplice), il pur consistente processo di autotutela messo in atto dall’Amministrazione avrebbe dovuto riguardare solo una parte di quei candidati, cioè solo quelli che avessero impugnato a tempo debito i giudizi negativi conseguiti per mancanza di un favorevole quorum di 4/5.
Eppure la sentenza del Consiglio di Stato n. 470/2016 era stata chiara nell’affermare che “nei casi, quale quello sub iudice, nei quali sia raggiunta la maggioranza semplice, la motivazione della mancata abilitazione espressa nell’atto collegiale conclusivo si risolve nella mera constatazione del mancato raggiungimento del prescritto quorum, la quale assorbe (e contrasta con) il motivato giudizio positivo formatosi in seno alla commissione con la maggioranza semplice dei componenti”.
Già in occasione di quella pronuncia, dunque, il Consiglio di Stato ha evidenziato che in molti casi il giudizio finale (negativo) della commissione giudicatrice in null’altro si distingueva se non nel fatto di avere meramente constatato che l’apprezzamento positivo dei commissari era frutto solo di una maggioranza semplice formatasi al suo interno e non piuttosto di una maggioranza qualificata a 4/5 dei commissari.
E nel caso di specie ricorre proprio una di queste fattispecie, essendosi il giudizio complessivo (negativo) nei riguardi dell’appellante espresso meccanicamente nel senso che “La Commissione, con tre voti favorevoli su cinque, delibera che la Candidata non è idonea alle funzioni di professore di seconda fascia nel settore concorsuale.”.
6.2.1. E non è chi non veda allora anche la profonda disparità di trattamento (pure contestata fin dal primo grado) nella decisione dell’Amministrazione (v. la citata nota n. 1844/2016) di commutare l’esito del giudizio della commissione (da negativo, per assenza del quorum qualificato di 4/5, a positivo, per riscontrato giudizio favorevole già formatosi a maggioranza semplice dei commissari) solo nei riguardi di alcuni candidati – non di tutti –, ossia di quelli che avessero impugnato a tempo debito i giudizi negativi della commissione.
Anche a questo proposito non risulta condivisibile quanto espresso dai primi Giudici in merito alla domanda di accertamento pur formulata dall’originaria ricorrente, lì dove gli stessi hanno affermato che una tale domanda “è ammissibile esclusivamente qualora si tratti di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità dell’amministrazione”.
Ebbene, dato quanto sopra detto, è sufficientemente evidente che nella specie ricorreva proprio un caso di attività vincolata dell’Amministrazione, dal momento che una volta accertata l’effettiva e previa sussistenza nei riguardi di un candidato di un giudizio favorevole all’attribuzione dell’ASN espresso a maggioranza semplice l’Amministrazione – e per essa la commissione valutatrice – non disponeva di alcun ulteriore spazio di valutazione discrezionale, dovendosi essa limitare ad una mera constatazione del giudizio favorevole già conseguito dal candidato.
Non può essere condivisibile, pertanto, l’affermazione dei primi Giudici secondo i quali “nel caso in esame il giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale è stato certamente condizionato ma non esclusivamente determinato dalla previsione contenuta nell’art.8, comma 5 del D.P.R. 222 del 2011, successivamente annullata con sentenza del Tar Lazio del 3 novembre 2015 n. 12407”.
6.2.2. Né è convincente l’ulteriore considerazione espressa in proposito dai primi Giudici, quando essi hanno affermato che “in ogni caso, a fronte di atti autoritativi, la proposizione dell’azione di accertamento nel giudizio amministrativo non può valere ad eludere i rigorosi termini di impugnazione previsti dal codice del processo amministrativo”.
Tali Giudici non hanno invero considerato, da un lato, che autoritativa era la decisione (nota n. 1844/2016) dell’Amministrazione di non dare seguito alle aspettative di coloro che non avessero impugnato per tempo i giudizi negativi della commissione e, dall’altro lato, che nella fattispecie la parte aveva impugnato tempestivamente siffatta decisione, assunta dall’Amministrazione nell’ambito di un ampio processo di autotutela da essa stessa avviato (relativamente ai giudizi negativi delle commissioni della tornata ASN del 2012), tuttavia solo nei riguardi di alcuni candidati già destinatari di un giudizio positivo espresso a maggioranza semplice e non anche nei riguardi di tutti gli altri candidati che pure versavano in identica situazione.
6.2.3. Neppure è convincente il brano della motivazione della sentenza impugnata in cui si afferma che “Ed invero, nel caso in esame, contrariamente a quanto argomentato da parte ricorrente, il conferimento dell’abilitazione scientifica a professore di seconda fascia non costituisce affatto attività vincolata, bensì l’esito di una valutazione complessiva che tiene conto tanto dei cd. criteri quantitativi (superamento delle mediane), quanto di quelli c.d. “qualitativi” (maturità scientifica del candidato”), che non può conseguire automaticamente all’annullamento della norma regolamentare che disciplina le modalità di formazione del giudizio della Commissione ma, al contrario, in ogni caso presuppone una riesame della posizione della candidata da parte della Commissione stessa”.
Infatti tale brano postula per sottinteso che il giudizio favorevole di 3/5 dei commissari (tuttavia non sufficiente per l’esistenza, all’epoca, di una disposizione regolamentare che imponeva al contrario una valutazione positiva assunta almeno col quorum di 4/5) potrebbe non essere più tale ove la commissione rideliberasse alla luce di un nuovo quadro regolatorio implicante la sufficienza del quorum positivo conseguibile a maggioranza semplice.
Il sottinteso consiste nella creduta possibilità di una maggiore o minore disponibilità, da parte dei commissari, ad esprimere voti favorevoli a seconda che gli stessi sappiano dell’esistenza o meno di un quorum deliberativo più o meno alto e, dunque, severo.
Tale considerazione però assume nel caso di specie i tratti della mera supposizione e, come tale, essa non può costituire tratto scriminante e qualificante della decisione.
Anche da questo punto di vista, allora, nuovamente non può essere condivisibile la ricordata affermazione dei primi Giudici secondo i quali “nel caso in esame il giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale è stato certamente condizionato ma non esclusivamente determinato dalla previsione contenuta nell’art.8, comma 5 del D.P.R. 222 del 2011, successivamente annullata con sentenza del Tar Lazio del 3 novembre 2015 n. 12407”.
7. Tempestiva e fondata la domanda di annullamento, nella parte censurata, della nota n. 1844/2016, risulta di conseguenza che, non valendo nei riguardi dell’appellante l’autovincolo eccettuativo recato da detta nota, riprende pieno vigore nei confronti della stessa appellante il processo di ampia autotutela (volto al ribaltamento dei giudizi negativi in positivi, per sufficienza della valutazione favorevole espressa a maggioranza semplice) avviato dall’Amministrazione e dalla stesa neppure esaurito completamente.
In tale contesto, allora, ben si colloca l’azione di accertamento formulata dall’originaria ricorrente tesa, nella sostanza, a far acclarare, da un lato, l’illegittimità dell’inerzia dell’Amministrazione nel prendere in considerazione anche la sua posizione e, dall’altro, che null’altro resta nel caso di specie se non il dover constatare che anche nei riguardi di tale candidata sussiste il presupposto per il conseguimento dell’ASN, ossia la già conseguita valutazione positiva a maggioranza semplice dei 3/5 dei commissari, sufficiente all’ottenimento dell’abilitazione scientifica.
La non plausibilità del silenzio dell’Amministrazione discende dalle considerazioni sopra svolte, in punto di illegittimità della scelta della medesima Amministrazione di autovincolarsi ad una revisione dei giudizi solo nei riguardi di chi avesse già impugnato le valutazioni negative, ignorando di contro il dovere di imparzialità e di parità di trattamento a cospetto di situazioni tutte connotate da sostanziale coincidenza fattuale.
Ed in accoglimento della domanda di accertamento dell’illegittimità dell’inerzia dell’Amministrazione nel procedere ad una revisione che riguardi anche la originaria ricorrente, qui appellante, è consentito dichiarare che – non vertendosi in una situazione rispetto alla quale residuino spazi di discrezionalità amministrativa – anche nei suoi riguardi si sono realizzati i presupposti (i.e., giudizio favorevole espresso con una sufficiente maggioranza semplice dei commissari) occorrenti perché le competa l’ASN relativa alla tornata valutativa del 2012.
8. Potendosi a questo punto ritenere assorbite le residue censure, si conclude – non trascurandosi la sostanziale mancanza di difesa da parte del Ministero, suscettibile di esprimere una sua tangibile non oppositività alle tesi avversarie – nel senso che, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento della domanda originariamente proposta, è annullata la citata nota n. 1844/2016, nella parte eccettuativa sopra indicata, e correlativamente dichiarata la sussistenza nei riguardi della parte appellante del giudizio favorevole della commissione giudicatrice occorrente per il conseguimento della ASN, tornata 2012.
9. Tenuto conto dell’esito del giudizio, le relative spese seguono la soccombenza e pertanto il Ministero, pur costituito, è condannato al pagamento nei confronti dell’appellante di tali spese, liquidate, per i due gradi di giudizio, in complessivi euro 5.000,00.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, annulla in parte, nei termini di cui in motivazione, la nota n. 1844/2016, in data 11.2.2016, del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 1844 e dichiara la sussistenza nei riguardi della parte appellante del giudizio favorevole della commissione giudicatrice occorrente per il conseguimento della ASN, tornata 2012, allo svolgimento delle funzioni di professore universitario di seconda fascia nel settore 12/B1-Diritto commerciale e della navigazione.
Condanna il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca al pagamento nei confronti dell’appellante delle spese di giudizio, liquidate, per i due gradi di giudizio, in complessivi euro 5.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2017 con l’intervento dei magistrati:
 [#OMISSIS#] Barra [#OMISSIS#], Presidente
Silvestro [#OMISSIS#] Russo, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Italo Volpe, Consigliere, Estensore
Pubblicato il 15/11/2017