Consiglio di Stato, Sez. VI, 16 agosto 2017, n. 4022

Abilitazione scientifica nazionale-Commissione esaminatrice-Composizione-Deliberazione

Data Documento: 2017-08-16
Area: Giurisprudenza
Massima

Illegittimità di un giudizio finale negativo in contrasto con l’esito dei giudizi individuali positivi di tre su cinque commissari, tenuto conto del sopravvenuto annullamento della previsione regolamentare di cui all’art. 8, commi 4 e 5, d.p.r. 14 settembre 2011, n. 222,  che aveva stabilito un quorum deliberativo di quattro voti su cinque e la cui applicazione aveva, sostanzialmente, determinato la formulazione del giudizio finale negativo.

Contenuto sentenza

N. 04022/2017 REG.PROV.COLL.
N. 03965/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 3965 del 2017, proposto da: 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (Miur), Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur), Commissione per l’abilitazione scientifica nazionale settore 14/B1 (Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche) presso il Miur, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; 
contro
San [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato Angelo [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa [#OMISSIS#], n. 2; 
nei confronti di
Aglietti [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e Lenci [#OMISSIS#], non costituiti in giudizio nel presente giudizio; 
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE III, n. 03613/2017, resa tra le parti e concernente: appello avverso sentenza di ottemperanza del T.a.r. per il Lazio;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2017, il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi, per le parti, l’avvocato dello Stato [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e l’avvocato Angelo [#OMISSIS#];
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
1. PREMESSO che, giusta segnalazione alle parti all’odierna udienza cautelare, si ravvisano i presupposti per definire la causa con sentenza in forma semplificata;
2. CONSIDERATO, in linea di fatto, che:
– il T.a.r. per il Lazio, con la sentenza in epigrafe, accoglieva il ricorso n. 8167 del 2016, proposto da San [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. per l’ottemperanza alla sentenza n. 4238 dell’8 aprile 2016 dello stesso T.a.r., con la quale era stato accolto il ricorso n. 2871 del 2014, proposto dalla stessa ricorrente avverso la valutazione negativa relativa al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di II° fascia per il settore concorsuale 14/B1 – Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche, tornata dell’anno 2012;
– con la sentenza ottemperanda n. 4238/2016 era stato dichiarato illegittimo il giudizio finale di non abilitazione sotto il profilo che la commissione, a fronte di tre giudizi individuali positivi, si era attenuta alle due valutazioni negative senza dare rilievo alle tre valutazioni individuali positive, e che quindi la sintesi dei giudizi individuali «non risulta[va] effettuata con modalità tali da rendere comprensibile la conclusiva valutazione di inidoneità» (v. così, testualmente, la sentenza ottemperanda), previo rilievo che la previsione regolamentare di cui all’art. 8 d.P.R. n. 222/2012, per cui la commissione delibera a maggioranza dei quattro quinti dei componenti, sebbene non espressamente impugnata dalla ricorrente, era stata annullata nelle more con sentenza n. 12407/2015 del T.a.r. per il Lazio, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 470/2016, con sequela di annullamento del giudizio negativo e con la testuale statuizione, sul piano conformativo, che «ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e), c.p.a., l’Amministrazione è tenuta a riesaminare la posizione dell’attuale ricorrente, entro giorni trenta dall’avvenuta comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, o dalla notifica della stessa, se anteriore»;
– il T.a.r., con la qui appellata sentenza di ottemperanza n. 3613 del 17 marzo 2017, riteneva che la sentenza ottemperanda avesse demandato direttamente all’Amministrazione, e non ad una nuova commissione valutativa, il riesame della posizione della ricorrente in conformità al dictumgiudiziale, «tenuto conto che la Commissione di valutazione si era espressa per l’idoneità con tre voti favorevoli su cinque e che l’art. 8 del D.P.R. n. 222 del 2011, nella parte in cui prevedeva la diversa maggioranza dei 4/5, era stato annullato con la sentenza TAR Lazio III bis n. 12407 del 2015» (v. così, contestualmente, l’appellata sentenza), e dichiarava di conseguenza la nullità, per violazione ed elusione del giudicato, degli atti adottati dal Ministero in asserita esecuzione della sentenza ottemperanda, con cui aveva nominato una nuova commission, la quale, all’unanimità dei componenti, aveva deliberato per la non idoneità della ricorrente al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale;
3. RITENUTO, in reiezione dell’appello proposto dalle Amministrazioni in epigrafe, che siano condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il T.a.r. all’esito del giudizio di ottemperanza, in quanto:
– le stesse si basano su una corretta interpretazione del dictum della sentenza ottemperanda, con la quale è stata rilevata l’illegittimità di un giudizio finale negativo in contrasto con l’esito dei giudizi individuali positivi di tre su cinque commissari, tenuto conto del sopravvenuto annullamento della previsione regolamentare di cui all’art. 8, commi 4 e 5, d.P.R. n. 222/2011 che aveva stabilito un quorum deliberativo di quattro voti su cinque e la cui applicazione aveva, sostanzialmente, determinato la formulazione del giudizio finale negativo;
– irrilevante è la mancata impugnazione, nell’ambito del giudizio cognitorio, della citata previsione regolamentare, attesa, per un verso, l’efficacia erga omnes ed ex tunc della statuizione di annullamento della norma regolamentare, a contenuto generale e inscindibile (di cui alla sentenza n. 12407/2015 del T.a.r. confermata con sentenza n. 470/2016 del Consiglio di Stato), e considerato, per altro verso, che nel caso di specie il rapporto giuridico amministrativo non era ancora esaurito, pendendo invero il giudizio d’impugnazione promosso avverso la valutazione collegiale di non idoneità, oggetto di specifiche censure involgenti proprio l’irragionevolezza di un giudizio negativo finale in contrasto con il giudizio positivo individuale espresso dalla maggioranza (semplice) dei commissari, costituendo tale giudizio collegiale conclusivo nient’altro che l’applicazione al caso concreto della previsione regolamentare illegittima annullata;
– infatti, la motivazione della mancata abilitazione espressa nell’atto collegiale conclusivo si era sostanzialmente risolta nella mera constatazione del mancato raggiungimento del prescritto quorum, contrastante con il motivato giudizio positivo formatosi in seno alla commissione con la maggioranza semplice dei componenti, e il nucleo motivazionale centrale della sentenza ottemperanda correttamente è stata individuata nel rilievo di tale profilo di illegittimità (appunto, derivata dalla illegittima previsione regolamentare di un quorum qualificato, annullata con efficacia erga omnes ed ex tunc, in pendenza del giudizio);
– l’efficacia retroattiva erga omnes della statuizione annullatoria della norma regolamentare trova un suo limite nei soli rapporti esauriti, mentre nella specie il rapporto era ancora pendente e sub iudice, per cui, nella fattispecie in esame, non si pone la questione dell’eventuale estensione degli effetti del giudicato a soggetti terzi titolari di rapporti esauriti, rimessa alla determinazione discrezionale dell’Amministrazione nell’esercizio degli ordinari poteri di autotutela, presupponendo la rilevanza di siffatta questione l’operatività, nel caso concreto, del principio della preclusione dell’estensione degli effetti del giudicato ai rapporti esauriti, nella specie per le esposte ragioni da escludere;
– neppure potrebbe sostenersi che il ripristino della regola della maggioranza semplice abbia comportato la regressione del procedimento alla fase valutativa discrezionale precedente l’assegnazione dei giudizi individuali, comportando l’annullamento del giudizio collegiale finale negativo, motivato dal contrasto di tale esito con la valutazione positiva espressa dalla maggioranza semplice dei componenti della commissione, la cristallizzazione dei giudizi individuali positivi espressi dalla maggioranza semplice dei commissari, logicamente incompatibile con un giudizio finale negativo basato sulla regola di formazione della volontà collegiale basata sul principio della maggioranza semplice, senza necessità di una nuova valutazione di idoneità da parte di una nuova commissione (pena la violazione, sul piano sostanziale, dei principi di conservazione e stabilità degli atti giuridici e, sul piano processuale, dei principi del divieto della reformatio in peius in assenza di ricorso incidentale e dell’effettività della tutela giurisdizionale);
4. RITENUTO che, in applicazione del criterio della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio, come liquidate nella parte dispositiva, devono essere poste a carico delle Amministrazioni appellanti;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe (ricorso n. 3965 del 2017), lo respinge e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza; condanna le Amministrazioni appellanti a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nell’importo complessivo di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2017, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Silvestro [#OMISSIS#] Russo, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 16/08/2017