Le commissioni possono non attribuire l’abilitazione ai candidati che superino le c.d. ‘mediane’ per il settore di appartenenza, ma sulla base di un motivato giudizio di merito negativo della commissione, ovvero possono attribuire l’abilitazione a candidati che, pur non avendo superato le ‘mediane’ prescritte, siano stati valutati dalla commissione con un giudizio di merito estremamente positivo.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, a fronte del superamento di tre ‘mediane’, la commissione deve indicare in maniera analitica e rigorosa i motivi per i quali l’interessato non può conseguire l’abilitazione a professore. In particolare, si è precisato che la commissione deve motivare analiticamente (in modo rafforzato, proprio per il constatato superamento delle tre ‘mediane’) la valutazione del candidato, che già di per sé deve essere stata condotta in modo analitico (v., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 3 ottobre 2017, n. 4596; Id., 19 gennaio 2017, n. 226; Id., 26 maggio 2015, n. 2665).
Consiglio di Stato, Sez. VI, 16 aprile 2018, n. 2244
Abilitazione scientifica nazionale–Obbligo di motivazione del diniego
N. 02244/2018 REG.PROV.COLL.
N. 06251/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6251 del 2016, proposto da:
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del Ministro in carica, Commissione giudicatrice per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore universitario di I° e II° fascia nel settore concorsuale 08/B2 – Scienza delle costruzioni, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
Lacidogna [#OMISSIS#], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Lamacchia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] Adami in Roma, Corso D’Italia, n. 97;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE III, n. 6229/2016, resa tra le parti e concernente: mancato conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di I° fascia nel settore concorsuale 08/B2 – Scienza delle costruzioni (tornata 2012);
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 16 novembre 2017, il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi, per le parti, l’avvocato dello Stato Saulino e l’avvocato Lamacchia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, il T.a.r. per il Lazio accoglieva il ricorso n. 4500 del 2014, con il quale l’odierno appellante Lacidogna [#OMISSIS#] aveva impugnato gli atti della procedura di abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di I° fascia per il settore concorsuale 08/B2 – Scienza delle costruzioni (tornata 2012), in particolare il giudizio di non idoneità da esso riportato (con il voto di tre commissari su cinque), censurato come erroneo ed illegittimo sotto vari profili, annullando di conseguenza il giudizio di inidoneità e ordinando all’Amministrazione resistente di rinnovare la valutazione della posizione del ricorrente mediante una commissione in diversa composizione.
L’adìto T.a.r. basava la statuizione di accoglimento sui centrali rilievi che il contrasto tra tre giudizi individuali di non idoneità e due giudizi favorevoli al ricorrente in seno alla commissione non era stato risolto attraverso un adeguato grado di sintesi nel giudizio finale collegiale di non idoneità, specie tenuto conto che, a fronte del superamento delle tre mediane di riferimento da parte del candidato, dalla motivazione del giudizio collegiale non erano evincibili le specifiche ragioni che avevano condotto all’esito valutativo negativo circa il raggiungimento della maturità scientifica per svolgere le funzioni di professore di I° fascia nel settore in questione.
2. Avverso tale sentenza interponeva appello l’Amministrazione soccombente, assumendo la legittimità dell’operato della commissione giudicatrice, da ritenersi conforme alla disciplina di cui al d.m. n. 76/2012 che, oltre al superamento del parametro quantitativo della mediane, richiede anche il superamento del parametro qualitativo consistente nel giudizio di maturità scientifica e di originalità dei risultati raggiunti nell’attività di ricerca, nella specie ritenuta insufficiente dalla commissione con particolare riferimento alle pubblicazioni scientifiche del candidato che, secondo il motivato giudizio della commissione – rispondente a criteri di logicità e ragionevolezza tecnica e, per il resto, non sindacabile nel merito – non avrebbe offerto spunti innovativi o apporti apprezzabili al settore scientifico di riferimento, con conseguente corretta valutazione di inidoneità alle funzioni in questione.
L’amministrazione appellante censurava, altresì, la statuizione con cui era stato disposto il riesame della posizione dell’originario ricorrente da parte di una nuova commissione, in quanto comportante maggiori oneri finanziari e costituente fonte di disparità di trattamento tra il ricorrente e gli altri candidati partecipanti alla procedura abilitativa.
La stessa chiedeva pertanto, previa sospensione della provvisoria esecutorietà dell’impugnata sentenza e in sua riforma, la reiezione dell’avversario ricorso di primo grado.
3. Si costituiva in giudizio l’appellato, contestando la fondatezza dell’appello e chiedendone la reiezione.
4. Accolta con ordinanza n. 3918/2016 l’istanza di sospensiva, la causa all’udienza pubblica del 16 novembre 2017 è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. L’appello è infondato.
Merita, in particolare, conferma la statuizione del T.a.r. circa l’illegittimità del giudizio collegiale finale di inidoneità alle funzioni di professore universitario di I° fascia nel settore concorsuale in questione, per carenza di motivazione e illogicità della valutazione espressa dalla commissione giudicatrice.
5.1. In via preliminare, è opportuno ricostruire, in sintesi, il quadro normativo di riferimento vigente ratione temporis.
L’art. 16 l. n. 240/2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario) disciplina la procedura selettiva finalizzata all’ottenimento dell’abilitazione scientifica nazionale.
In attuazione di tale disposizione, sono stati adottati il d.P.R. n. 222/2011 (Regolamento concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell’ articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240) e il d.m. n. 76/2012 (Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della L. 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 222).
L’art. 3 del d.m. n. 76 del 2012 dispone che «nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate». Detta valutazione «si basa sui criteri e i parametri definiti per ciascuna fascia agli articoli 4 e 5».
In particolare, l’art. 4 del suddetto decreto, nel fissare i criteri e i parametri che la commissione deve seguire nel valutare i titoli universitari e le pubblicazioni scientifiche per l’attribuzione dell’abilitazione alle funzioni di professore di prima fascia, stabilisce che detta valutazione deve essere volta «ad accertare la piena maturità scientifica dei candidati, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca».
Il successivo art. 6 indica, sul piano quantitativo, quali sono gli indicatori bibliometrici che la commissione deve utilizzare per la misurazione dell’impatto della produzione scientifica complessiva.
Il comma 5 dello stesso art. 6 dispone che, qualora la commissione intenda discostarsi dai suddetti principi, è tenuta a darne motivazione preventivamente e nel giudizio finale.
La riforma ha chiaramente perseguito l’obiettivo di ridurre la discrezionalità delle commissioni mediante l’attribuzione di una funzione selettiva rilevante a criteri di tipo quantitativo.
Ciò comporta che le commissioni possono non attribuire l’abilitazione ai candidati che superino le c.d. ‘mediane’ per il settore di appartenenza, ma sulla base di un motivato giudizio di merito negativo della commissione, ovvero possono attribuire l’abilitazione a candidati che, pur non avendo superato le ‘mediane’ prescritte, siano stati valutati dalla commissione con un giudizio di merito estremamente positivo.
Secondo il consolidato orientamento di questa Sezione, a fronte del superamento di tre ‘mediane’, la commissione deve indicare in maniera analitica e rigorosa i motivi per i quali l’interessato non può conseguire l’abilitazione a professore. In particolare, si è precisato che la commissione deve motivare analiticamente (in modo rafforzato, proprio per il constatato superamento delle tre ‘mediane’) la valutazione del candidato, che già di per sé deve essere stata condotta in modo analitico (v., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 3 ottobre 2017, n. 4596; id., 19 gennaio 2017, n. 226; id., 26 maggio 2015, n. 2665).
5.2. Orbene, nella fattispecie in esame la commissione ha violato la normativa sopra riportata, come interpretata dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, in quanto il giudizio finale si rivela intrinsecamente contraddittorio, poiché, per un verso, vi risulta evidenziato che «per quanto riguardo l’impatto della produzione scientifica complessiva valutata mediante gli indicatori, il candidato risulta superare tre mediane su tre», che «dalle pubblicazioni scientifiche presentate emergono alcuni spunti di originalità e innovatività, e un discreto rigore metodologico», che «la produzione scientifica, valutata all’interno del panorama internazionale della ricerca, è caratterizzata complessivamente da accettabile qualità», che «le tematiche risultano sufficientemente coerenti con quelle del settore concorsuale 08/B2», che «l’apporto individuale del candidato nei lavori di collaborazione risulta sufficientemente riconoscibile», e che «si rileva una buona continuità temporale nella produzione scientifica», mentre, per altro verso, la commissione giudicatrice, sulla base dei soli rilievi (gli unici di tenore negativo) della scarsità complessiva della collocazione editoriale delle pubblicazioni e del carattere limitato dell’impatto delle pubblicazioni scientifiche all’interno delle settore concorsuale 08/B2, peraltro in parziale aperta contraddizione intrinseca con le superiori valutazioni di tenore positivo, è pervenuta, ex abrupto, ad un giudizio finale negativo sull’idoneità del candidato, con il voto di tre su cinque componenti.
A fronte della contraddittorietà intrinseca tra il riconosciuto superamento delle tre ‘mediane’ ministeriali e della stragrande maggioranza dei criteri qualitativi previsti dalla disciplina normativa (legislativa e regolamentare) e dalla stessa commissione (v. verbale n. 1), e la conclusione (in manifesta contraddizione con le premesse) del mancato superamento della prova di idoneità per il mancato raggiungimento di sostanzialmente uno solo dei criteri prefissati (peraltro assunto in modo laconico e non sorretto da adeguata motivazione), risulta imperscrutabile l’iter logico che ha condotto l’organo tecnico a formulare il giudizio di non idoneità, peraltro con formula laconica non ulteriormente motivata.
In reiezione del correlativo motivo d’appello, devono pertanto essere confermate la declaratoria d’illegittimità degli atti impugnati per contraddittorietà e inadeguatezza della motivazione posta a base del giudizio di non idoneità e la conseguente statuizione annullatoria.
Sul piano conformativo, altrettanto correttamente è stata disposta la rinnovazione del giudizio valutativo tramite una nuova commissione, la quale dovrà provvedere in aderenza al tenore della statuizione annullatoria. Infatti, il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà e difetto motivazionale posto a base della pronuncia di annullamento inficia al nucleo essenziale delle operazioni valutative compiute dalla commissione, con la conseguenza che la rinnovazione della valutazione deve essere affidata a un commissione giudicatrice in diversa composizione (v. in tale senso, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 13 dicembre 2012, n. 4858; id., 5 luglio 2017, n. 3307, con ulteriori richiami giurisprudenziali).
5.3. Per le esposte ragioni, l’appello è da respingere, con assorbimento di ogni altra questione, ormai irrilevante ai fini decisori.
6. In applicazione del criterio della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio, come liquidate nella parte dispositiva, devono essere poste a carico dell’Amministrazione appellante.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n. 6251 del 2016), lo respinge e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza; condanna l’Amministrazione appellante a rifondere all’appellato le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nell’importo complessivo di euro 2.500,00, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2017, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Barra [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Mele, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 16/04/2018