Consiglio di Stato, Sez. VI, 16 giugno 2016, n. 2651

Stabilizzazione del rapporto di lavoro

Data Documento: 2016-06-16
Area: Giurisprudenza
Contenuto sentenza

N. 02651/2016REG.PROV.COLL.
N. 00704/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 704 del 2010, proposto da:
Ciuffo [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso Studio Legale [#OMISSIS#] & Associati in Roma, via Flaminia, 79;
contro
Università degli studi di Cagliari, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, sezione I n. 1508/2009, resa tra le parti, concernente approvazione della programmazione attuativa per la stabilizzazione di 28 unità di personale (ris. danni).
 Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ Universita’ degli Studi di Cagliari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del giorno 13 ottobre 2015 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’avvocato [#OMISSIS#] e l’avvocato dello Stato Marrone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierna appellante, unitamente ad altri titolari di contratti provvisori a tempo determinato con l’Università di Cagliari, chiedeva l’applicazione della norma che ha previsto per le amministrazioni pubbliche la stabilizzazione del rapporto di lavoro (art. 1, comma 519, della legge n. 296 del 2006).
In particolare con un primo ricorso proposto innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna impugnavano la deliberazione del 23 maggio 2007 n. 44/07C-27/07/C del Consiglio d’amministrazione, che aveva individuato i posti da mettere a disposizione, per le categorie B1 (1 posto) e C1, per la stabilizzazione.
Con un secondo ricorso impugnavano l’avviso del 25 settembre 2007 n. 124 con il quale il direttore amministrativo dell’Università aveva attivato le procedure di stabilizzazione del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.
Il giudice di primo grado rilevava la persistenza dell’interesse per la (sola) ricorrente Ciuffo [#OMISSIS#], odierna appellante, ricorrente in ambedue i ricorsi.
La sentenza qui impugnata ha richiamato la disposizione legislativa su cui si controverte (articolo 1, comma 519, della legge 296 del 27/12/2006) e la direttiva ministeriale (Riforme e innovazioni nelle PP.AA. Nicolais) del 30 aprile 2007 n. 7.
La sentenza rileva che per la signora Ciuffo, per la quale persiste interesse alla causa, lamenta che l’Università avrebbe omesso di seguire una procedura di tipo concorsuale (avviso, domanda, valutazione, graduatoria) nell’attivare la procedura di “stabilizzazione”.
Ella sostiene di rientrare fra i soggetti da stabilizzare in quanto è titolare di contratti a tempo determinato con l’Università, che provvede a remunerarla in via diretta per lo svolgimento di un servizio correlato ad esigenze durature dell’amministrazione universitaria.
2. La sentenza qui appellata ha evidenziato che con la delibera impugnata nel primo ricorso, n. 44/07C del 23 maggio 2007, il Consiglio di amministrazione dell’Università degli studi di Cagliari aveva determinato, nello specifico, per ciascuna categoria di dipendenti, “il numero” di coloro che potevano essere inseriti in organico in forza di stabilizzazione (complessivamente 22 unità), e precisamente:
n. 1 per la categoria B1;
n. 4 per la categoria B3;
n. 9 per la categoria C1;
n. 8 per la categoria B1 braccianti agricoli in part-time al 50% per l’orto botanico;
inoltre si autorizzava la chiamata di n. 6 unità per le esigenze degli stabulari dell’Ateneo.
Con successiva delibera del 17 luglio 2007, n. 65, non impugnata, il Consiglio di amministrazione oltre a confermare quanto disposto con la precedente delibera n. 44 del 23 maggio 2007 (in particolare la previsione di copertura, tramite stabilizzazione, di 14 unità), aveva ulteriormente precisato che “la questione relativa al personale precario inserito nei progetti 5A e 5B era oggetto di un accordo con l’Assessorato alla sanità [#OMISSIS#] all’assunzione di tutti i soggetti interessati”.
Successivamente, con avviso del 25 settembre 2007 (impugnato con il secondo ricorso), erano state disposte le modalità di presentazione delle domande (10 gg. dalla pubblicazione all’Albo), confermando il numero dei posti sui quali erano state attivate e autorizzate le stabilizzazioni (1 posto per B1).
La sentenza rileva ancora che i ricorsi sono stati formulati in forma collettiva da parte di personale appartenente a 3 diverse categorie: in particolare B1, C1 e D1.
Per quanto qui interessa, cioè la categoria B1, due erano i ricorrenti che hanno promosso i ricorsi: Ciuffo [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Guido, entrambi soggetti che svolgevano attività lavorativa, in forza di contratti, con inquadramento nella categoria B1.
Ma avendo l’Università, quale primo presupposto, delimitato ad “1” i posti disponibili per tale categoria “B1” la formulazione del ricorso in modo “collettivo” si scontra con l’inevitabile posizione di conflitto di interessi sussistente fra i due ricorrenti che ambivano all’inquadramento in tale posizione B1 (consolidamento in forza di peculiare stabilizzazione).
In ogni caso, benché impugnata la delibera del 23 maggio 2007 che prevede un posto per la categoria B1 (con il primo ricorso), non risultano espresse censure in ordine alla decisione di limitare ad “1” i posti disponibili per tale categoria di personale. Solo con il secondo ricorso (contro l’atto applicativo) si lamenta “l’esclusione dei lavoratori a progetto”. Ma l’avviso richiama espressamente anche la delibera del 17 luglio 2007 (non impugnata), quale atto presupposto, che sul punto si esprimeva espressamente dando atto dell’accordo, per il personale precario inserito nei progetti 5A e 5B, con la RAS – Assessorato Sanità.
Nel caso di specie la promozione dei ricorsi, collettivamente, specie da parte di 2 soggetti di Categoria B1, a fronte della scelta compiuta dall’Università di mettere a disposizione della stabilizzazione solo 1 posto, confligge e contrasta e crea una posizione non di omogeneità, ma di conflitto di interessi.
La sentenza ha quindi dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dalla signora Ciuffo.
3. Propone ricorso in appello l’interessata deducendo:
a) errore nei presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta e disparità di trattamento. Violazione comma 519 legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).
Dal punto di vista formale, assume carattere assorbente la considerazione che, prima di esaminare il merito dell’impugnazione relativamente alla signora Ciuffo, il Tribunale amministrativo ha emanato una pronuncia formale con la quale ha estromesso dal giudizio tutti gli altri ricorrenti, per i quali si è accertato il conseguimento della richiesta stabilizzazione.
È quindi evidente che, al momento in cui è stata esaminata la posizione della signora [#OMISSIS#] Ciuffo, questa era ormai l’unica ricorrente, essendo del tutto venuta meno la partecipazione all’impugnazione degli altri nove ricorrenti: il ricorso, cioè, si era trasformato (dalla sua originaria formulazione come impugnazione collettiva) a ricorso individuale.
b) È, conseguentemente da esaminare il merito delle impugnazioni diretto a contestare non, come erroneamente ritenuto dal Tribunale amministrativo, la circostanza che si fossero stabiliti i numeri di ciascuna categoria di dipendenti da prendere in considerazione ai fini della stabilizzazione (presupposto in funzione del quale la sentenza appellata si pone, appunto, il problema della non coincidenza della situazione dei soggetti ricorrenti), bensì la determinazione con la quale si sia esclusa la stabilizzazione (dei ricorrenti, in realtà ora) della signora [#OMISSIS#] Ciuffo per la circostanza di avere svolto la propria attività nell’ambito di progetti (5A e 5B) oggetto di finanziamento da parte dell’Amministrazione regionale.
4. Il ricorso in trattazione non può trovare accoglimento.
La circostanza dalla quale non può prescindersi è il numero dei posti riservati alla stabilizzazione per la categoria alla quale apparteneva l’odierna appellante, ossia un solo posto.
Dagli atti del giudizio emerge che per quell’unico posto concorreva anche il signor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Guido, che ne ha beneficiato, sicchè i ricorsi da lui proposti sono stati dichiarati improcedibili.
È di tutta evidenza che, attesa la mancata impugnazione di atti di determinazione dei posti a concorso, l’accoglimento del ricorso andrebbe a incidere sulla posizione di vantaggio acquisita dal signor [#OMISSIS#], che originariamente aveva proposto un ricorso collettivo unitamente all’odierna appellante, e, quindi, non era mai stato evocato in giudizio come controinteressato.
5. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Baccarini, Presidente
[#OMISSIS#] Meschino, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)