L’art. 1, comma 2, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 ha natura dichiaratamente retroattiva, perché incide sui provvedimenti di trattenimento in servizio già deliberati ed efficaci, dichiarandone la cessazione al 31 ottobre 2014, oltre che su quelli già disposti ma non ancora efficaci, che sono posti nel nulla.
Quanto alla legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, non si ravvisa nessuna violazione dei principi di ragionevolezza e non discriminazione nella misura in cui esso riguarda tutte le categorie del pubblico impiego, disponendo la generalizzata abrogazione del trattenimento in servizio. Esso, peraltro, ha comunque natura eccezionale e ciò ha rilievo con riferimento alla valutazione della sussistenza di un’ipotesi di incostituzionalità della norma.