Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 maggio 2018, n. 3013

Procedura concorsuale posto ricercatore-Commissione esaminatrice-Valutazione-Sindacato giudice amministrativo

Data Documento: 2018-05-18
Area: Giurisprudenza
Massima

La giurisprudenza del Consiglio di Stato è costante nel ritenere che “le valutazioni della commissione nell’ambito di una procedura concorsuale per posti di professore universitario costituiscono espressione dell’esercizio della c.d. discrezionalità tecnica, o meglio costituiscono valutazioni tecniche”. Si tratta, infatti, “di valutazioni pienamente sindacabili dal giudice amministrativo, sia sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità che sotto l’aspetto più strettamente tecnico”. Ciò significa che “il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può oggi svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’Autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo». Siffatto sindacato è a maggior ragione ammissibile quando, nell’ambito delle valutazioni dei candidati che hanno partecipato a concorsi universitari, vi siano «elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà ictu oculi rilevabile” (Cons. Stato, sez. IV, 4 giugno 2013, n. 3057).

Contenuto sentenza

N. 03013/2018 REG.PROV.COLL.
N. 03559/2017 REG.RIC.
N. 03766/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3559 del 2017, proposto da: 
Università del Salento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
contro
[#OMISSIS#] Candido, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Paladini, [#OMISSIS#] Gioncada, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, piazza Barberini 12; 
Denuzzo [#OMISSIS#], non costituito in giudizio; 
sul ricorso numero di registro generale 3766 del 2017, proposto da: 
Denuzzo [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Patarnello, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via Ombrone, 12/B; 
contro
[#OMISSIS#] Candido, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Paladini, [#OMISSIS#] Gioncada, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, piazza Barberini 12; 
Università del Salento – Lecce, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti
Università del Salento non costituito in giudizio; 
per la riforma
quanto ad entrambi i ricorsi
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione distaccata di Lecce, Sez. II, 13 marzo 2017 n. 424;
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] Candido e di [#OMISSIS#] Candido e di Università del Salento – Lecce;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 aprile 2018 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’avvocato dello Stato [#OMISSIS#] Nicoli e gli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per sé e per delega di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Patarnello.
FATTO
1.− La presente controversia ha ad oggetto una procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel settore concorsuale 12/C1 – Diritto costituzionale, S.S.D. IUS/08 – Diritto costituzionale, bandito con decreto rettorale n. 214/2015 e rientrante nell’ambito del programma regionale «FSC 2007-2013. Programma regionale a sostegno della specializzazione intelligente e della sostenibilità sociale ed ambientale. Approvazione e pubblicazione dell’Invito a presentare proposte di ricerca nell’ambito dell’Intervento denominato FuturelnResearch».
La Regione Puglia, in tema di «Valorizzazione degli antichi mestieri rurali», mirava a raccogliere e selezionare una serie di idee progettuali, per stipulare con leUniversità convenzioni finalizzate all’assegnazione di detti progetti, applicando le norme in materia di concorsi universitari. Più specificamente, in virtù dell’art. 2 dell’invito a presentare proposte di ricerca, le medesime Università avrebbero quindi dovuto espletare «le procedure concorsuali per l’assunzione di ricercatori con contratti a tempo determinato (tipologia art. 24, comma 3, lett. a, Legge n. 240/2010)». Inoltre, ciascun bando di concorso avrebbe dovuto indicare «oltre al settore scientifico disciplinare, l’idea progettuale di riferimento, come base del progetto di ricerca da realizzare a cura del ricercatore una volta assunto».
Il provvedimento regionale faceva, dunque, riferimento alla necessità che, una volta selezionata l’idea progettuale da parte della Regione, in sede concorsuale venisse rispettato l’art. 24 della legge n. 240 del 2010 che detta la procedura da seguire per il corretto svolgimento dei concorsi universitari rivolti ai ricercatori a tempo determinato. In particolare, il richiamato art. 24, al co. 2, lettera a) impone che il profilo del candidato sia definito «esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari».
Il bando di concorso individuava il settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura e, pur indicando il progetto di ricerca dal titolo «Valorizzazione degli antichi mestieri rurali», precisava che la valutazione dei candidati avrebbe comunque dovuto essere effettuata «in relazione allo specifico settore concorsuale e al profilo definito dal settore scientifico-disciplinare e secondo i parametri riconosciuti anche in ambito internazionale».
Le fasi concorsuali consistevano: in una valutazione preliminare tra i candidati sulla base dei curricula, dei titoli e delle pubblicazioni presentate; in una discussione pubblica dei medesimi titoli e della produzione scientifica da parte dei candidati ammessi al colloquio, oltre a «una prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua straniera richiesta nel bando».
L’Università del Salento, con decreto rettorale 27 maggio 2015 n. 510, ha nominato la commissione esaminatrice.
In data 6 luglio 2015 si svolgeva telematicamente la prima riunione della commissione, nel corso della quale venivano stabiliti i criteri per la valutazione dei titoli e per la valutazione della produzione scientifica dei candidati.
In particolare, al fine di valutare i titoli e i curricula, la commissione individuava un massimo di punti 30, stabilendo di adottare i seguenti criteri:
a) dottorato di ricerca o equipollenti (massimo punti 3, di cui: congruenza con il settore
scientifico-disciplinare – fino a un massimo di punti 2; congruenza con la specifica finalità della ricerca – fino a un massimo di punti 1);
b) attività didattica a livello universitario in Italia o all’Estero (massimo punti 5, di cui: congruenza con il settore scientifico-disciplinare: fino a un massimo di punti 2; 0,5 punti per ciascun insegnamento all’estero e 0,25 punti per ciascun insegnamento in Italia – fino a un massimo di punti 3);
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri (massimo punti 5, di cui: congruenza con il settore scientifico-disciplinare: fino a un massimo di punti 2; 1 punto per ogni periodo di formazione o di ricerca presso qualificati istituti internazionali e 0,5 punti per ogni periodo di formazione o di ricerca presso qualificati istituti nazionali italiani o stranieri – fino a un massimo di punti 3);
e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista (massimo punti 5, di cui: congruenza con il settore scientifico-disciplinare: fino a un massimo di punti 2; congruenza con la specifica finalità della ricerca – fino a un massimo di punti 1; 1 punto per ciascuna attività progettuale a livello internazionale e 0,5 punti per ciascuna attività progettuale a livello nazionale – fino a un massimo di punti 2);
f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi (massimo punti 5, di cui: congruenza con il settore scientifico- disciplinare: fino a un massimo di punti 2; congruenza con la specifica finalità della ricerca – fino a un massimo di punti 1; 1 punto per organizzazione,
direzione e coordinamento di gruppi di ricerca internazionali, 0,8 punti per organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali, 0,5 punti per partecipazione a gruppi di ricerca internazionali, 0,25 punti per partecipazione a gruppi di ricerca nazionali – fino a un massimo di punti 2);
h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (massimo punti 5, di cui: congruenza con il settore scientifico-disciplinare: fino a un massimo di punti 2; congruenza con la specifica finalità della ricerca – fino a un massimo di punti 1; 0,25 punti per ciascuna partecipazione a congressi e convegni nazionali e internazionali e 0,5 punti per ciascuna partecipazione a congressi e convegni internazionali – fino a un massimo di punti 2);
i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca (massimo punti 2, di cui: 0,5 punti per il conseguimento di ciascun premio e riconoscimento internazionale e 0,25 punti per il conseguimento di ciascun premio e riconoscimento nazionale – fino a un massimo di punti 2).
Per valutare la produzione scientifica la commissione individuava un massimo di punti 70, decidendo di avvalersi di taluni criteri puntualmente previsti.
All’esito delle valutazioni della commissione: il dott. Denuzzo è stato dichiarato vincitore della procedura inizialmente con il punteggio di 76,90 (poi corretto in 75,90), di cui: 21,90 punti ai titoli e al curriculum; 54/70 punti alla produzione scientifica; il Dott. Candido, invece ,si classificava secondo, con il punteggio di 73,25, di cui: 19,25 punti ai titoli e al curriculum; 54/70 alla produzione scientifica.
La commissione precisava che il profilo del dott. Denuzzo «risulta di adeguato livello scientifico e coerente con il SSD e con l’attività di ricerca prevista dal bando” (ibid.)». Più specificamente, in sede di giudizio complessivo attribuito al curriculum e ai titoli del dott. Denuzzo, i Commissari stabilivano che «il curriculum e i titoli del candidato rivelano un percorso di ricerca coerente con la disciplina del Diritto costituzionale; anche l’attività didattica è stata svolta con continuità. I titoli presentati dal candidato sono tutti significativi per qualità e per quantità e risultano direttamente congruenti con le specifiche finalità per le quali è stata bandita la procedura».
Allo stesso modo, con riferimento alla produzione scientifica, si affermava che alcune pubblicazioni «affrontano con metodologie adeguate e innovative le specifiche tematiche di ricerca oggetto del presente bando di concorso».
Con riguardo invece al Dott. Candido, la Commissione riteneva che: «il curriculum e i titoli del candidato rivelano un percorso di ricerca coerente con la disciplina del diritto costituzionale; anche l’attività didattica è stata svolta con continuità. I titoli presentati dal candidato sono tutti significativi per qualità e quantità”; inoltre, “il profilo scientifico del candidato appare di rilievo, sia sotto il profilo della continuità della produzione scientifica, sia del
rigore critico e ricostruttivo. Complessivamente si evince una buona predisposizione alla ricerca nel settore scientifico disciplinare IUS/08».
Con decreto rettorale del 16 dicembre 2015 n. 1220 sono stati approvati gli atti della graduatoria.
2.− Il dott. Candido ha impugnato gli esiti della suddetta procedura e il decreto rettorale innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia. In particolare, si è dedotto, in ordine ai motivi di ricorso concernenti la valutazione di curriculum e titoli: i) quanto alla voce «attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero», l’attribuzione al dr. Candido di 4,25 punti e non del punteggio massimo attribuibile (5 punti); ii) quanto alla voce «realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista», l’attribuzione al dr. Candido di 0 punti e non di un punteggio pari a 4,5; iii) quanto alla voce «organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi», l’attribuzione al dott. Candido di 1,25 punti e non di un punteggio pari a 2,75. Nel ricorso si è anche rilevata la illegittimità attribuzione di sedici punti al dott. Denuzzo per mancanza di congruenza di talune pubblicazioni (nn. 2, 4, 6, 8, 10 e 12) con il tema della «valorizzazione degli antichi mestieri rurali».
2.1.− Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, con sentenza 13 marzo 2017 n. 424, ha accolto il ricorso, ritenendo fondate le censure sopra riportate e disponendo che l’amministrazione provvedesse alla rideterminazione dei punteggi assegnati.
3.− Avverso la suddetta sentenza l’Università del Salento e il controinteressato hanno proposto appello, domandando l’integrale riforma della sentenza di primo grado.
3.1.− Il ricorrente di primo grado si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto degli appelli e proponendo appello incidentale subordinato.
4.− La causa è stata decisa all’esito dell’udienza pubblica del 5 aprile 2018.
DIRITTO
1.− La questione all’esame della Sezione attiene alla legittimità della procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), l. n. 240 del 2010 nel settore concorsuale 12/C1 – Diritto costituzionale, S.S.D. IUS/08 – Diritto costituzionale, bandito con decreto rettorale n. 214/2015.
2. − Gli appelli proposto, stante la loro connessione, possono essere riuniti per essere decisi con un’unica sentenza.
3.− Gli appelli non sono fondati.
4.− Entrambi gli appellanti deducono l’erroneità della sentenza impugnata per avere la stessa invaso, anche mediante l’indicazione del punteggio spettante, spazi riservati alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione.
Nello specifico, il Ministero appellante ha dedotto, con riferimento ai titoli, quanto segue.
In relazione alla voce «attività di didattica a livello universitario o all’estero», si è fatto presente, in primo luogo, come abbia errato il primo giudice nel ritenere che debba essere considerata anche l’attività di docenza, afferente al modulo di diritto regionale, svolta al dott. Candido negli anni 2010-2014 nell’ambito del corso di diritto costituzionale presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università cattolica di Milano. Si sostiene, infatti, che si sarebbe trattato di una «limitatissima attività didattica integrativa (esercitazioni e non docenza) nell’ambito dell’insegnamento di diritto costituzionale all’interno di un corso di studio non meglio specificato e pertanto non suscettibile di valutazione». In secondo luogo, si assume l’erroneità della sentenza anche nella parte in cui ha ritenuto che avrebbe dovuto essere valutato il titolo relativo all’insegnamento di «diritto pubblico» nel master in pubblica amministrazione «Milano per lo Stato» presso la Fondazione Collegio delle Università milanesi nell’anno accademico 2011-2012. Ciò in quanto non risulterebbero elementi «che consentano di qualificare il master stesso come master universitario di I o di II livello».
In relazione al titolo «realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista».
In relazione alla voce «realizzazione di attività progettuale relativamente al settore concorsuale nei quali è prevista» si ritiene che il primo giudice abbia errato nel ritenere che dovesse essere assegnato un punteggio di 2,5 per il conseguimento di una borsa di studio presso la Conferenza episcopale italiana. Ciò in quanto essa «non sembra pienamente qualificabile come redazione e realizzazione di elaborati progettuali per il settore concorsuale di riferimento».
In relazione alla voce «Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali» si assume l’erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che al dott. Candido avrebbero dovuto essere attribuiti 2,75 punti e non 1,25 in quanto egli risulta componente dell’unità di ricerca Prin 2010/2011, membro del comitato di redazione di tre riviste giuridiche di rilievo nazionale, socio del gruppo di Pisa e organizzatore del convegno che si è svolto il 23 febbraio 2015 presso l’aula magna dell’Università del Sacro cuore di Milano «Il prezzo della solidarietà. Nuovo Isee e prospettive di riforma del welfare in tempi di crisi». Il Ministero appellante assume che: i) la collaborazione con riviste non implicherebbe partecipazione a gruppi di ricerca; ii) non sarebbe un gruppo di ricerca il Gruppo di Pisa; iii) la partecipazione al convegno, sopra indicato, sarebbe stata valutata in relazione alla voce specifica.
Il motivo, cosi come sopra articolato, non è fondato.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato è [#OMISSIS#] nel ritenere che «le valutazioni della commissione nell’ambito di una procedura concorsuale per posti di professore universitario costituiscono espressione dell’esercizio della c.d. discrezionalità tecnica, o meglio costituiscono valutazioni tecniche». Si tratta «di valutazioni pienamente sindacabili dal giudice amministrativo, sia sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità che sotto l’aspetto più strettamente tecnico». Ciò significa che «il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può oggi svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’Autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo». Siffatto sindacato è a maggior ragione ammissibile quando, nell’ambito delle valutazioni dei candidati che hanno partecipato a concorsi universitari, vi siano «elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà ictu oculi rilevabile» (Cons. Stato, sez. IV, 4 giugno 2013, n. 3057).
Il giudice amministrativo può sindacare il «vizio di eccesso di potere per manifesta illogicità, con riferimento ad ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabili ab externo e ictu oculi dalla sola lettura degli atti» (Cons. Stato, sez. IV, 29 novembre 2016, n. 5016). In particolare, il giudice amministrativo deve accertare la violazione del principio di ragionevolezza tecnica.
Si tenga conto, inoltre, come la stessa amministrazione può, con “predecisioni”, limitare il successivo esercizio dell’attività discrezionale e consentire, conseguentemente, al giudice amministrativo un sindacato più stringente anche in presenza di un’attività che si connota, complessivamente, per un livello alto di potete valutativo.
Nel caso di specie, i vizi della procedura concorsuale sono evidenti sotto il profilo estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa e sotto il profilo dell’attendibilità delle operazioni tecniche svolte, atteso che la valutazione dei titoli dei partecipanti non si è incentrata sui criteri stabiliti dalla legge e correttamente richiamati dal bando di concorso e gli stessi criteri individuati dai commissari sono stati applicati in modo irragionevole anche avuto riguardo al trattamento diverso riservato ai due concorrenti.
In relazione alla voce «attività di didattica a livello universitario o all’estero» deve rilevarsi come, in primo luogo, non possa ritenersi non rilevante l’insegnamento pari a sedici ore annue. Si tenga conto, inoltre, come correttamente messo in rilievo dalla parte appellata, che la stessa commissione ha valutato con il punteggio di 0,25 il modulo tematico «controllo di costituzionalità delle leggi e tipologia di decisioni della Corte» svolto dal dott. Denuzzo nell’anno accademico 2011/2012 nell’ambito del corso di «giustizia costituzionale».
In secondo luogo, con riferimento al titolo relativo all’insegnamento di «diritto pubblico» nel master in pubblica amministrazione «Milano per lo Stato» la sentenza è anche in questo caso immune dai vizi in quanto dallo stesso sito della Fondazione, come risulta dalla documentazione atti, emerge che si tratti di un master universitario di II livello.
Per quanto attiene all’indicazione, contenuta nella decisione impugnata, dei punteggi aggiuntivi di 0,25+0,25 che devono essere assegnati in relazione a questi titoli, essi sono conseguenza della predeterminazione dei punteggi compiuta dalla stessa commissione con il verbale n. 1, cit. Avendo la stessa amministrazione predeterminato le modalità di esercizio della propria discrezionalità, non si è, nella specie, realizzata alcuna invasione di sfere di competenza pubblica.
In relazione al titolo «realizzazione di attività progettuale relativamente al settore concorsuale nei quali è prevista» la sentenza è immune dai vizi denunciati in quanto risulta che dal 2008 al 2011 il dott. Candido è stato borsista per tre anni presso la Conferenza episcopale italiana, per avere vinto una selezione a fronte di un progetto di ricerca in diritto costituzionale dal titolo: «I rapporti stato-regioni: sistema delle fonti e norme cedevoli». Si tratta, pertanto, di una attività che, per il suo contenuto, doveva essere valutata. Anche in questo caso i punteggi riconosciuti per le predette attività (2+0,50) risultano già predeterminati nel verbale 1 predisposto dalla stessa commissione, che prevede l’assegnazione di due punti per la «congruenza con il settore scientifico-disciplinare», oltre a «0,50 punti per ciascuna attività».
In relazione alla voce «organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali» la sentenza è immune dai vizi denunciati in quanto risulta dagli atti che il dott. Candito è: i) componente dell’unità di ricerca PRIN 2010-2011 – Eguaglianza nei diritti fondamentali nella crisi dello stato e delle finanze pubbliche: una proposta per un nuovo modello di coesione sociale con specifico riguardo alla liberalizzazione e regolazione dei trasporti (coordinatrice: prof. G. [#OMISSIS#]. Responsabile unità: prof. L. Ammannati), di durata di trentasei mesi; ii) membro del comitato di redazione di tre riviste (Diritti regionali, Diritto della Regolazione dei Mercati, Forum di Quaderni Costituzionali); iii) socio del Gruppo di Pisa; iv)
collaboratore con la Rivista italiana di diritto pubblico comunitario; iv) ha organizzato il suddetto Convegno. Si tratta di attività che è riconducibile alla voce in esame, con la conseguenza che avrebbero dovuto essere assegnati i punti di 2, 75 predeterminati dalla stessa commissione.
5.− L’infondatezza delle censure esaminate esime il Collegio dall’esaminare gli altri motivi contenuti nell’appello in quanto l’attribuzione dei punti sopra indicati soddisfa già di per sé pienamente l’interesse della parte appellata. Allo stesso modo non è necessario esaminare l’appello incidentale subordinato proposto dalla parte appellata.
6.− Con l’ultimo motivo, contenuto nel solo appello del dott. Denuzzo, si assume che la sentenza è erronea nella parte in cui il primo giudice d’ufficio non avrebbe rilevato l’inammissibilità del ricorso di primo grado per mancata impugnazione della delibera del consiglio di amministrazione 22 dicembre 2015, n. 262, con cui è stata approvata la proposta del direttore del dipartimento di scienze giuridiche del 18 dicembre 2015 nonché il contratto di lavoro sottoscritto in data 23 dicembre 2015.
Il motivo non è fondato.
L’annullamento degli atti della procedura concorsuale, compreso l’atto di approvazione della graduatoria, per le ragioni sin qui esposte, comporta la caducazione automatica degli atti conseguenziali sopra indicati, atteso che detto atto di approvazione rappresenta l’unico presupposto di quelli successivamente adottati.
6.− Con motivo riproposto, ai sensi dell’art. 101, comma 2, cod. proc. amm., la parte appellata ha chiesto la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. In particolare, si sostiene che il dott. Denuzzo è stato chiamato in servizio con delibera 22 dicembre 2015, n. 262, con la conseguenza che a fare data dalla presa di servizio del controinteressato, il dott. Candito avrebbe subito danni che: i) con riferimento al danno emergente, vengono quantificati in euro 32.213,59, oltre alla 13° mensilità di euro 2.684,47; ii) con riferimento al lucro cessante, per avere perso la chance di migliorare la propria posizione accademica, si chiede la corresponsione di una somma pari al 10% delle spettanze riconosciute alla parte nei triennio in cui presterà servizio quale ricercatore non confermato.
Per quanto attiene al danno non patrimoniale, per lesione del diritto al lavoro, alla reputazione e all’immagine, si chiede che venga riconosciuto il diritto ad ottenere una somma risarcitoria pari ad euro 10,0000,00.
Il motivo non è fondato.
La responsabilità della pubblica amministrazione presuppone che sia dimostrata non soltanto la illegittimità degli atti amministrativi ma anche la colpa dell’amministrazione. Nella specie non sussiste tale elemento soggettivo, in quanto la particolarità della procedura e la particolare [#OMISSIS#] dei titoli che la commissione ha omesso di valutare integra gli estremi dell’errore scusabile. In altri termini, pur avendo l’amministrazione posto in essere un’attività invalida la stessa non può considerarsi anche illecita per i motivi sopra indicati.
6.− Per le ragioni sin qui esposte si conferma l’obbligo della commissione, cosi come stabilito dal primo giudice, di procedere alla rivalutazione della posizione della parti del presente giudizio che hanno preso parte alla procedura concorsuale.
7.− La particolare natura della controversia giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando,
a) rigetta gli appelli principali, nei sensi di cui in motivazione, proposti con i ricorsi indicati in epigrafe;
b) rigetta la domanda, riproposta dalla parte appellata, di risarcimento dei danni;
c) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Carbone, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Giordano [#OMISSIS#], Consigliere
Italo Volpe, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
 Pubblicato il 18/05/2018