In una procedura valutativa per l’attribuzione di un posto a professore universitario, il ricorso al metodo sintetico espressivo di giudizi mediante l’attribuzione del solo punteggio numerico non può essere reputato sufficiente laddove la commissione giudicatrice si autovincoli ad esprimere motivati giudizi analitici.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 ottobre 2017, n. 4832
Procedura concorsuale professore-Commissione esaminatrice-Valutazione numerica
N. 04832/2017 REG.PROV.COLL.
N. 06087/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6087 del 2016, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Caggiula, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Gardin in Roma, Via [#OMISSIS#] Mantegazza, n. 24;
contro
Università del Salento e Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti di
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Quinto, con domicilio eletto presso lo studio Placidi in Roma, Via [#OMISSIS#] Tortolini, n. 30;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. PUGLIA – SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE II, n. 961/2016, resa tra le parti, concernente la procedura per la copertura di un posto di professore universitario di I^ fascia, settore concorsuale 02/A1 “Fisica Sperimentale delle Interazioni fondamentali”, settore scientifico disciplinare FIS/04 “Fisica Nucleare e Subnucleare”, presso il Dipartimento di matematica e fisica “E. De [#OMISSIS#]”, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, co. 6, della l.n. 240/2010-mcp.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS-, dell’Università del Salento e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 giugno 2017 il Cons. Italo Volpe e uditi per le parti gli avvocati Caggiula, Urbano Neri, dello Stato, e Quinto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in epigrafe la persona fisica ivi pure indicata (parte controinteressata in primo grado) ha impugnato la sentenza del Tar per la Puglia, Lecce, n. 961/2016, pubblicata il 15.6.2016, che, con spese a carico dell’Università del Salento (di seguito “Università”) e compensate nei suoi confronti, ha dichiarato inammissibile il suo ricorso incidentale ed accolto l’originario ricorso proposto (dal secondo graduato all’esito della procedura e, quindi, non chiamato per la copertura del posto) per l’annullamento:
– del D.R. n. 70 del 10.2.2016 con cui il Rettore dell’Università ha approvato gli atti della procedura valutativa n. 3 bandita con D.R. n. 832 del 16.9.2015 per la copertura di un posto di professore universitario di I^ fascia, settore concorsuale 02/A1 “Fisica Sperimentale delle Interazioni fondamentali”, settore scientifico disciplinare FIS/04 “Fisica Nucleare e Subnucleare”, presso il Dipartimento di matematica e fisica “E. De [#OMISSIS#]”, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, co. 6, della l.n. 240/2010;
– di tutti gli atti della commissione esaminatrice;
– del D.R. n. 1068 del 6.11.2015 di nomina della commissione;
– di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi inclusa la proposta di chiamata 19.2.2016 del candidato primo in graduatoria da parte del Dipartimento (verbale n. 2 del Consiglio), effettuata ai sensi dell’art. 11 del regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia dell’Università (DR n. 65 del 9.6.2014);
– della delibera del c.d.a. dell’Università del 25.2.2016, nei limiti dell’interesse, e dell’eventuale contratto di lavoro sottoscritto nelle more.
1.1. La sentenza:
– ricordato in premessa che:
— l’art. 7, co. 4, del bando della procedura prescriveva che “La Commissione con motivato giudizio analitico effettua la valutazione comparativa dei curriculum vitae, delle pubblicazioni scientifiche e dell’attività didattica svolta dai candidati in relazione al settore concorsuale (…) secondo i criteri predeterminati dalla stessa Commissione e assegna un punteggio a ciascuno degli indicatori riportati nelle schede (…)”;
— nel verbale n. 1 la commissione aveva ribadito che “la valutazione comparativa dei curricula, dei titoli, della produzione scientifica e dell’attività didattica sarà effettuata con motivato giudizio analitico e mediante l’assegnazione di un punteggio numerico per ciascuno degli indicatori di cui all’art. 1 del bando di concorso, nel rispetto del punteggio massimo ivi previsto”.
– ha motivato la decisione dicendo:
— “Senonché a tale autovincolo non ha fatto seguito un approccio esplicativo del convincimento cui l’amministrazione era pervenuta, né una esposizione compiuta del medesimo, e ciò collidendo con il dettato del bando che stabiliva la necessità dell’obbligo di fornire idonea motivazione, onde dar conto degli elementi effettivamente considerati ed idonei a consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito”;
— che non persuadeva la tesi dell’Amministrazione “secondo cui la previsione di criteri analitici e la specificazione dei profili presi in considerazione consentirebbe di verificare il percorso logico che ha portato all’assegnazione del punteggio”;
– ed ha concluso disponendo che doveva la commissione “in composizione totalmente differente, procedere a rivalutare, in conformità alle richiamate previsioni della lex specialis della procedura, le pubblicazioni del ricorrente e del controinteressato, con ogni conseguenza quanto agli esiti del concorso”
– comunque affermando che “Il ricorso incidentale (…, proposto dal controinteressato) deve essere dichiarato inammissibile perché allo stato non sussiste alcun pregiudizio al suo interesse, posto che la Commissione dovrà procedere nuovamente alla valutazione delle posizioni dei singoli candidati.”.
2. L’appello è affidato ai seguenti motivi:
a) omessa declaratoria della inammissibilità/improcedibilità del ricorso di primo grado;
b) nel merito: erronea valutazione degli elementi di fatto e di diritto.
Ad avviso di parte i primi Giudici hanno errato:
a.1) non considerando che l’originario ricorrente aveva omesso di impugnare altresì il D.R. n. 181 del 9.3.2016 – con il quale era stata approvata la proposta di chiamata (del controinteressato in primo grado) di cui alla deliberazione n. 11 del 19.2.2016 (questa sì impugnata) –, atto questo effettivamente conclusivo dell’intera procedura in contestazione e non suscettibile (ove, in ipotesi, fondate le tesi argomentative avversarie) di soggiacere ad un vizio caducante. Invero l’atto, non legato da nesso di presupposizione con la proposta di chiamata, sarebbe stato al più (ove vere, quod non, le tesi contrarie) affetto da un vizio invalidante e, pertanto, avrebbe meritato un’esplicita e formale sua impugnazione, non rinvenibile però nella specie;
b.1) non rilevando – fermo il fatto che il loro dispositivo era letteralmente limitato (non ad altro se non) al solo dovere di “rivalutazione delle pubblicazioni del ricorrente e del controinteressato” e che dunque, allora, oggetto di critica (ad opera della sentenza in scrutinio) doveva intendersi soltanto l’“indicatore F1” che la commissione giudicatrice aveva applicato (quanto alle pubblicazioni dei candidati), e non contestato il fatto che la commissione aveva operato dando conclusivamente solo giudizi numerici in relazione ai parametri connessi a detto indicatore – che, tuttavia e nonostante la disponibilità solo di questi finali giudizi numerici, era pur sempre possibile ricostruire l’iter logico-motivazionale seguito dalla commissione nell’attribuire detti voti. Ad avviso di parte era piuttosto vero che la commissione aveva invece fornito quella “idonea motivazione” ritenuta invece carente da parte della sentenza appellata. In particolare, la commissione “non si è limitata all’attribuzione del punteggio numerico, ma ha, preventivamente e puntualmente, individuato alla stregua del dato curriculare tutti gli elementi oggetto della propria valutazione” e dunque era desumibile “come, da tale individuazione, risultasse evidente e percepibile l’analitica considerazione di tutti i criteri fissati nelle schede allegate al bando e di quelli da essa [commissione] predeterminati nel verbale n. 1 e, in particolare, di come essa avesse effettuato le proprie valutazioni alla stregua degli indicatori internazionali in uso (citazioni, impact factor, h-index)”.
2.1. Con lo stesso atto, poi, il ricorrente in epigrafe ha riproposto “in questa sede i motivi di ricorso incidentale opposti in primo grado e riguardanti la fase comparativa”, così formulati:
a) eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e genericità nella determinazione del subcriterio stabilito nell’ambito dell’indicatore F13 – violazione dell’art. 7, co. 4, del bando di concorso – eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità nell’attribuzione del punteggio nell’ambito del medesimo indicatore;
b) eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, disparità di trattamento e genericità nella determinazione del subcriterio stabilito nell’ambito dell’indicatore F1 – violazione del principio di uguaglianza – violazione dell’art. 7, co. 4, del bando di concorso – eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento nell’attribuzione del punteggio nell’ambito del medesimo indicatore;
c) eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità nell’attribuzione del punteggio nell’ambito dell’indicatore F10.
Al riguardo, in sintesi, ad avviso di parte:
a.1) dato che, con riferimento all’indicatore F13, la commissione s’era data un unico subcriterio (“la commissione valuterà l’attività di relatore di tesi di laurea, la supervisione di tesi di dottorato, assegni di ricerca e borse post-dottorato attinenti al settore scientifico-disciplinare FIS/04”) essa, introducendo come parametro di valutazione anche le attività di supervisione delle tesi di laurea (da intendersi piuttosto come semplice “attività ordinaria”), aveva violato i principi di ragionevolezza e logicità che devono presiedere le attività di tipo discrezionale-tecnico, finendo per dare all’appellato punti 10/10 e ad esso appellante solo punti 8/10;
b.1) con riferimento all’indicatore F1(“intensità e continuità della produzione scientifica nei dieci anni precedenti il bando”), la commissione, non avendo “esplicitato, in sede di redazione dei subcriteri, la necessità dell’attribuzione di un punteggio in ragione del numero di coautori per ciascun contributo presentato secondo un criterio di proporzionalità inversa”, aveva ingiustamente attribuito il punteggio elevato di 29/32 all’appellato (che si fregiava, nell’arco di tempo considerato, di 490 testi, editi però col contributo di oltre 3.000 coautori), nonostante il massimo punteggio di 32/32 dato all’appellante (che si fregiava, nel medesimo tempo, di 130 opere ma col numero inferiore di 500 coautori). Inoltre, quanto al sub criterio c), dedicato alla responsabilità dei gruppi di ricerca, non risultavano equilibrati il punteggio dato all’appellato (che aveva coordinato le attività di un gruppo di meno di 10 ricercatori all’interno della collaborazione dei 3000 ricercatori coi quali si è occupato, nel corso degli ultimi dieci anni, di fisica subnucleare con acceleratori di particelle) e quello conferito all’appellante (che aveva svolto ruoli di responsabilità nella collaborazione coi 480 ricercatori assieme ai quali s’era occupato di fisica astro particellare);
c.1) con riferimento all’indicatore F10 (“responsabilità scientifica di progetti di ricerca, nazionali e internazionali, ammessi a finanziamento sulla base di bandi competitivi”) la commissione aveva errato dando un punto ciascuno, all’appellante e all’appellato, mentre, stando ai rispettivi curricula, l’impegno del primo, in argomento, risultava superiore.
3. Costituitosi, l’intimato in epigrafe, informando preliminarmente che medio tempore l’Università aveva, con decreto rettorale n. 565 del 4.8.2016, in esecuzione della sentenza appellata, già annullato gli atti della procedura valutativa, la nomina della commissione, nonché gli atti consequenziali, ivi compreso il decreto di inquadramento dell’appellante nel profilo funzionale di professore di prima fascia (decreto, tuttavia, nel frattempo già impugnato in primo grado dall’appellante con altro ricorso), ha:
– replicato all’avversaria eccezione d’inammissibilità del suo originario ricorso, dato che a suo avviso non soltanto il D.R. n. 181 del 9.3.2016 non avrebbe neppure meritato di essere impugnato, giacchè (tenuto conto dell’effettiva natura dell’atto) caducabile e caducato con la sentenza ora in scrutinio, ma addirittura esso doveva intendersi nei fatti realmente impugnato grazie alla formula della domanda utilizzata con l’originario ricorso (ossia “e dell’eventuale contratto di lavoro sottoscritto nelle more”, rispetto al quale il citato provvedimento n. 181 altro non era se non un connesso atto consequenziale alla proposta di chiamata del vincitore della procedura valutativa, quest’ultimo vero atto conclusivo della procedura stessa);
– argomentato la ritenuta infondatezza nel merito dell’appello;
– riproposto i suoi motivi assorbiti ovvero non esaminati in primo grado, così articolati:
— “2. Eccesso di potere per violazione del principio di ragionevolezza e logicità”. Ad avviso di parte non era congruo il punteggio dato dalla commissione – in funzione dell’indicatore F1 – di 29 punti all’appellato (forte di 490 pubblicazioni) e di 32 all’appellante (autore di sole 130 pubblicazioni), dato che la differenza di punteggio non rispecchiava adeguatamente la sensibile differenza quantitativa di lavori indicati nei curricula dei due competitori;
— “3. Illegittima composizione della Commissione. Violazione dell’art. 51 c.p.c.. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’Amministrazione in relazione all’art. 97 della Costituzione ed all’art. 1 della L. n. 241/90”. Ad avviso di parte non doveva sedere in commissione (per incompatibilità) un professore che era stato coautore dell’appellante in ben 40 articoli nei dieci anni precedenti il bando e in ben 123 in tutta la carriera del candidato vincitore;
– obiettato sia che gli avversari motivi articolati dalla controparte col ricorso incidentale di primo grado dovevano reputarsi inammissibili in questa sede giacchè non introdottivi mediante appello incidentale avverso il capo della sentenza in scrutinio – che li aveva (già) espressamente dichiarati inammissibili – sia che gli stessi erano comunque infondati nel merito.
4. l’Università in questo grado di giudizio si è solo costituita.
5. Con memoria del 25.5.2017 l’appellante:
– per un verso, ha informato che lo stesso Tar che ha pronunciato la sentenza in scrutinio aveva nel frattempo anche deciso, con sentenza n. 528/2017, pubblicata il 30.3.2017, il suo ricorso avverso il citato decreto rettorale n. 565 del 4.8.2016, annullandolo nei limiti di cui in motivazione e così, di fatto, dando anche una lettura esplicativa della propria decisione qui in esame;
– per altro verso, ha resistito al così definito “appello incidentale” del avversario, i cui motivi, a proprio avviso, sarebbero piuttosto infondati.
6. Con memoria del 26.5.2017 l’intimato ha riepilogato i propri argomenti. Altrettanto ha fatto l’appellante con memoria depositata il 6.6.2017.
7. La causa quindi, chiamata alla pubblica udienza di discussione del 27.6.2017, è stata ivi trattenuta in decisione.
8. Col primo motivo d’appello si lamenta l’erroneità della sentenza impugnata per omessa declaratoria della inammissibilità/improcedibilità del ricorso di primo grado, col quale non era stato impugnato altresì il D.R. n. 181 del 9.3.2016 di approvazione della proposta di chiamata del controinteressato in primo grado, di cui alla deliberazione n. 11 del 19.2.2016.
Al riguardo, in disparte il fatto che, relativamente a tale motivo, potrebbe addirittura ipotizzarsi una sopravvenuta carenza d’interesse, giacchè nel frattempo l’Università – come riferito – ha già annullato gli atti della procedura valutativa in discorso (tra i quali la nomina della commissione e gli atti consequenziali, ivi compreso il decreto di inquadramento dell’appellante nel profilo funzionale di professore di prima fascia) con proprio decreto rettorale n. 565 del 4.8.2016, in esecuzione della sentenza appellata, onde l’interesse di parte può reputarsi ormai traslato nei riguardi del successivo provvedimento (parimenti, se non ancora di più lesivo, dal suo punto di vista), il motivo in effetti risulta infondato nel merito.
Invero, nel quadro di una procedura quale quella in esame l’atto amministrativo costituito dalla proposta di chiamata non sfugge agli effetti propri del vizio caducante, ove si riscontri l’illegittimità degli atti presupposti, non potendosi concordare sulla tesi prospettata secondo la quale, erroneo (e dunque illegittimo) risultando lo scrutinio del candidato poi individuato nella proposta di chiamata, quest’ultimo atto non debba venire automaticamente travolto dalla eliminazione di quello che lo precede e giustifica. Del resto, se è immeritevole il candidato emerso dallo scrutinio di una procedura selettiva, e dunque invalida la sua valutazione, non differentemente invalido deve essere l’atto col quale poi l’Amministrazione propone questo stesso candidato per l’incarico cui la procedura selettiva era preordinata.
9. E’ altresì infondato il secondo motivo di appello.
Con esso, nella sostanza, si punta a giustificare la correttezza della scelta della commissione giudicatrice di attenersi (allo scopo di vagliare i singoli candidati, in funzione dei diversi fattori da prendere in considerazione a tal fine) ad una griglia scheletrica nella quale preventivamente, in una colonna verticale ripartita in finche, erano stati riportati gli oggetti dei diversi parametri e/o criteri valutativi che sarebbero stati presi in considerazione e, in una seconda e parallela colonna verticale, i punteggi numerici massimi attribuibili in relazione a ciascuna delle finche presenti nella prima colonna.
Ad avviso di parte, i diversi punteggi numerici dati a ciascun candidato sarebbero stati più che sufficienti – alla luce della griglia – a consentire la ricostruzione dell’iter valutativo, via via formatosi in seno alla commissione, per ciascun candidato e, correlativamente, per ciascuno dei differenti parametri e/o criteri preventivamente stabiliti.
Reputa diversamente il Collegio che, per quanto l’attribuzione del solo punteggio numerico può essere reputato sufficiente in una pluralità di procedure valutative, il ricorso a questo metodo sintetico di espressione di giudizi non può operare nella procedura per cui è causa, specie in funzione del fatto che – in coerenza con le disposizioni di settore – la commissione giudicatrice si è autovincolata ad esprimere, via via, ‘motivati giudizi analitici’.
Un giudizio numerico, per definizione, è sintetico e già questo basta a non farlo ritenere coincidente col giudizio analitico che ci si attendeva.
In più, nella specie, il giudizio analitico è preteso ed è necessario per far comprendere ‘come e perché’ ogni singolo fattore di valutazione preso in esame sia stato, dalla commissione, ricondotto in una delle diverse finche riepilogative dei parametri e/o criteri e poi sia stato parallelamente assegnato un particolare punteggio numerico e non, invece, uno maggiore ovvero minore.
Alla luce di queste considerazioni, pertanto, risulta congrua e convincente la motivazione espressa in argomento dalla sentenza impugnata, e non affetta dalle censure mosse qui dall’appellante.
10. Occorre poi osservare che quello definito dall’appellante appello incidentale non risulta formalmente tale, quanto meno per la mancata impugnazione da parte sua (mentre ne avrebbe invece avuto motivo) del capo di sentenza che ha dichiarato inammissibile il suo originario ricorso, onde lo stesso sarebbe addirittura inammissibile.
Tuttavia le censure articolate con questo atto (definito appello incidentale) possono essere nell’insieme considerate assorbite tenuto conto dell’esito complessivo del presente giudizio, che porterà comunque ad una rinnovazione della valutazione e, dunque, a nuove chance.
11. Dei motivi riproposti dall’intimato, tra quelli suoi di primo grado dichiarati assorbiti ovvero non esaminati:
– può reputarsi assorbito quello di ritenuta illegittima composizione della commissione giudicatrice, dato che essa dovrà essere ricostituita in diversa composizione e, nell’occasione, l’Università potrà avere l’accortezza di non inserirvi componenti suscettibili di risultare non equidistanti e, dunque, non del tutto terzi;
– può reputarsi superato, per quanto sopra detto, quello riepilogato al punto 3. che precede, ultimo trattino;
– risulta invece fondato e meritevole di accoglimento quello riguardante il dedotto vizio di eccesso di potere per violazione del principio di ragionevolezza e logicità, inerente i punteggi attribuiti ai candidati in contesa in relazione ai lavori indicati nei loro curricula.
A tale ultimo riguardo e di conseguenza, respinto l’appello ed in accoglimento di detta censura (ri)proposta dall’intimato, in parziale riforma della sentenza di primo grado, nel resto integralmente confermata, l’annullamento degli atti originariamente impugnati deve essere esteso anche al giudizio sui titoli e, in particolare, a quelli esposti nel curriculum della parte intimata, sui quali dunque dovrà altresì esprimersi la commissione che si insedierà in diversa composizione.
12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dell’intimato in epigrafe, in complessivi euro 6.000,00, con onere di pagamento a carico dell’appellante e dell’Università in ragione della metà ciascuno.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, respinge l’appello e, in parziale accoglimento di censura riproposta dall’intimato, pure in epigrafe indicato, riforma in parte la sentenza di primo grado, nel resto confermandola, e per l’effetto annulla gli atti originariamente impugnati anche relativamente al giudizio sui titoli e, in particolare, su quelli esposti nel curriculum della parte intimata, sui quali dovrà altresì esprimersi una commissione in diversa composizione.
Condanna l’appellante e le Amministrazioni resistenti, ciascuna in ragione della metà, al pagamento in favore dell’intimato in epigrafe delle spese del giudizio liquidate in complessivi euro 6.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, co. 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private del giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Barra [#OMISSIS#], Presidente
Silvestro [#OMISSIS#] Russo, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Mele, Consigliere
Italo Volpe, Consigliere, Estensore
Pubblicato il 18/10/2017