Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 settembre 2017, n. 4362

Abilitazione scientifica nazionale-Commissione esaminatrice-Collegio perfetto

Data Documento: 2017-09-18
Area: Giurisprudenza
Massima

In sede di operazioni concorsuali la commissione esaminatrice ha natura di collegio perfetto nei momenti in cui adotta determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati, ovvero in ogni altro caso in cui ciò sia espressamente previsto dalla regolamentazione del concorso (in tal senso, cfr. Cons. Stato, Sez. V, 12 marzo 2007, n. 1218). Solo le operazioni concorsuali di carattere meramente istruttorio e preparatorio non impongono la presenza di tutti i componenti del collegio e possono avvenire sotto il controllo ed alla presenza soltanto di alcuni di essi o essere delegate ad un componente della commissione (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 01 marzo 2005, n. 815).

Contenuto sentenza

N. 04362/2017 REG.PROV.COLL.
N. 09748/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9748 del 2015, proposto da:
Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, Commissione giudicatrice per il conseguimento dell’ASN a prof. di I e II fascia – Settore 08/C1, ANVUR, in persona delrispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale delloStato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
[#OMISSIS#] Toni, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Messico, 7;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Martincigh, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione III n. 11354/2015, resa tra le parti, concernente valutazione negativa in relazione al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore universitario di I fascia, settore concorsuale 08/C1 “Design e progettazione tecnologica dell’architettura” – tornata 2012.
 Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] Toni;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del giorno 7 luglio 2016 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli l’avvocato dello Stato Bacosi, e l’avvocato Covino per delega di [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO e DIRITTO
1. L’odierna appellata ha chiesto, in primo grado, l’annullamento:
a) del provvedimento di approvazione — di data e tenore sconosciuto —degli atti della commissione giudicatrice della procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale, ex art. 16 della L. n. 240/2010, a professore di prima fascia – Settore concorsuale -08/CI — Design e Progettazione Tecnologica dell’Architettura, pubblicati in data 05 02 2014 sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nella parte in cui è stata dichiarata non abilitata la Prof.ssa [#OMISSIS#] Toni;
b) dei verbali dalla prima alla ottava riunione, comprese le relazioni forali e i relativi allegati, redatti dalla commissione giudicatrice nella suddetta procedura;
c) dei giudizi individuali e collegiale formulati dalla citata commissione sul profilo scientifico della Prof.ssa [#OMISSIS#] Toni;
d) dei Decreti Direttoriali n. 47 del 09.01.2013, n. 343 del 25.02.2013, n. 732 del 22.04.2013, n. 1159 del 19.06.2013, n. 1263 del 28.06.2013, n. 1718 del 20.09.2013, n. 1767 del 30.09.2013 con i quali sono stati prorogati i lavori delle commissioni per l’ASN;
e) del Decreto Ministeriale n. 76 del 7 giugno 2012 del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222);
f) della Delibera dell’ANVUR n. 50 del 21.06.2012;
g) del documento del Consiglio Direttivo dell’ANVUR denominato “Abilitazione scientifica nazionale – normalizzazione degli indicatori per l’età accademica”;
h) del Decreto Direttoriale n. 117 del 22.01.2013, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice nella procedura de qua;
i) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale che possa ledere i diritti e gli interessi della ricorrente, ancorché di data e tenore sconosciuto.
2. La sig.ra [#OMISSIS#] Toni, professore associato di tecnologia dell’architettura presso l’Università degli Studi di Ferrara, impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore universitario di I fascia, settore concorsuale 08/C1 “design e progettazione tecnologica dell’architettura”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione degli artt. 3, 97 Cost., degli artt.1 e 3 della legge n. 241 del 1990, dell’art.16 della legge n. 240 del 2010, degli artt. 4, 6, 7 e 8 del d.P.R. n. 222 del 2011, degli artt. 3, 4 e 6 e dell’all. B del D.M. n. 76 del 2012, dell’art. 4 del d.d. n. 222 del 2012, dell’art. 1, comma 294 della legge n. 228 del 2012, dell’art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001 nonché l’eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e per sviamento.
L’odierna appellata ha fatto presente che erano stati errati i criteri di fissazione delle “mediane”; che la Commissione aveva stabilito criteri di valutazione più restrittivi della disciplina di settore senza motivazione; che non era stato tenuto in debito conto il superamento di una mediana; che era mancata una valutazione analitica di pubblicazioni e titoli; che non si erano dunque evidenziate in modo congruo ed adeguato le ragioni di non abilitazione; che vi era stata una disparità di trattamento rispetto ad altri candidati; che risultavano tempi eccessivamente ristretti per l’esame della posizione dei singoli abilitandi; che era stato errato il metodo di sorteggio dei commissari; che nella Commissione di valutazione era presente un unico componente appartenente al settore scientifico disciplinare della ricorrente e che dunque si sarebbe dovuto richiedere l’intervento di un esperto esterno al predetto organo valutativo; che inoltre il membro OCSE apparteneva al diverso settore concorsuale 09/C2 “fisica tecnica e ingegneria nucleare”, presumendosi tra l’altro la non conoscenza della lingua italiana, risultando così violato il principio di collegialità del collegio perfetto; che erano in ultimo illegittimi gli atti di proroga del termine di conclusione dei lavori non disposti con DPCM dopo il 30.06.2013.
3. La sentenza qui impugnata ha accolto il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni.
< Occorre nondimeno evidenziare che risulta la rilevanza delle pubblicazioni, con continuità di produzione, chiaro apporto dell’interessata, spunti di originalità, coerenza delle tematiche col settore concorsuale in argomento e molteplicità delle stesse e dei titoli, con premi, coordinamento di attività didattiche e di tutoraggio, direzione di attività di ricerca, organizzazione e coordinamento di seminari e mostre (cfr. giudizio, all. 3 al ricorso); che pertanto l’esito finale di non idoneità appare contraddittorio rispetto alle premesse e non supportato da adeguata e congrua motivazione.
L’Amministrazione dovrà quindi procedere ad un riesame del predetto giudizio, ad opera di una differente Commissione, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
Restano assorbite per difetto di rilevanza le rimanenti censure>>.
4. Ha proposto appello il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca deducendo: vizio di motivazione; violazione della discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione; violazione e/o falsa applicazione del DM n.76/2012 e della L. n.240/2010.
< Tali conclusioni non appaiono condivisibili posto che, preliminarmente, si deve rappresentare che dalla lettura dei giudizi individuali e collegiale è di tutta evidenza la legittimità dell’agire della Commissione, la quale ha elaborato il proprio giudizio di non abilitazione con una motivazione ampia, puntuale ed esaustiva anche se espressa, nei giudizi individuali, in forma sintetica, che ha avuto ad oggetto non solo le pubblicazioni ma anche gli altri titoli dichiarati dalla candidata nella domanda con la quale ha partecipato alla procedura abilitativa per professore di I fascia. […].
La decisione espressa dal giudice amministrativo non tiene in debito conto che la Commissione, in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore, oltre ad aver proceduto ad un’analisi sia dei titoli che delle pubblicazioni della candidata, ha espresso la propria valutazione considerando il curriculum della ricorrente sia sotto l’aspetto “quantitativo” che “qualitativo”.
Ebbene, proprio sulla base di quanto prescritto dalla normativa di settore, la Commissione, a fronte del superamento da parte della candidata del parametro quantitativo, ha rilevato nel curriculum della candidata delle rilevanti criticità sia per quanto riguarda le pubblicazioni (“La collocazione editoriale non presenta pubblicazioni in fascia A” “la varietà degli argomenti (..) segnala (…) una certa eterogeneità e frammentarietà della ricerca”) sia per quanto attiene al curriculum (“Il curriculum della candidata, valutato sulla base dei criteri e dei parametri stabiliti dall’art. 4 del DAI 76/2012 e dalla commissione, si presenta limitato al solo conseguimento di premi per l’attività scientifica” e “(…) risulta al momento .sprovvisto di quegli elementi indispensabili per l’attribuzione della posizione di professore di prima fascia”), tali da ritenere all’unanimità la candidata non ancora matura ai fini del conseguimento dell’abilitazione.
5. L’appellata ha proposto ricorso in appello incidentale.
< II.1) In primo luogo, si ritiene erroneo il seguente capo della sentenza gravata: “Al riguardo va precisato che gli indici correlati alle mediane, essendo a carattere quantitativo (cfr. all. A, B al D.M. n. 76 del 2012), non potevano comunque assumere un ruolo decisivo ai fini dell’abilitazione medesima, risultando preminente ai suddetti fini il giudizio di merito della Commissione sulla maturità scientifica raggiunta dagli abilitandi, ex art.4 del D.M n. 76 del 2012 (TAR Lazio, III, n. 11500 del 2014)”.
II.2) Si deduce l’erroneità del seguente capo della sentenza impugnata: “in relazione all’asserita disparità di trattamento operata dalla Commissione medesima inoltre che la stessa non è configurabile, trattandosi in ogni caso di procedura abilitativa e non concorsuale, dunque con numero di posti non limitato né predefinito, quindi senza confronto concorrenziale tra un candidato e l’altro (cfr. ancora TAR Lazio, III, n.11500 del 2014)”.
II.3) La sentenza in epigrafe va riformata nella parte in cui è stato affermato quanto segue: “quanto ai tempi di verifica dei titoli e delle pubblicazioni altresì che gli stessi non possono risultare decisivi al fine di riscontrare la correttezza o meno della procedura di valutazione, dal momento che non è normativamente predeterminato un limite di tempo per il compimento della suddetta fase e che non è dato comunque sapere quanto di quel tempo è stato dedicato ad ogni specifico aspirante all’abilitazione (cfr. ancora TAR Lazio, III, n. 11500 del 2014 e n. 9403 del 2014)”.
II.4) È erroneo, altresì, il seguente capo della pronuncia de qua: “che non era in ogni caso necessario, ex art.16, comma 3i della Legge n.240 del 2010, secondo la precedente e l’attuale formulazione, il parere pro veritate di un esperto esterno alla Commissione di valutazione, ammettendo la stessa ricorrente che all’interno dell’organo valutativo predetto vi era un componente appartenente al suo stesso settore scientifico disciplinare”.
Il TAR Lazio, con la citata laconica motivazione, sembra aver travisato il più articolato quinto motivo del ricorso in primo grado, nel quale non la ricorrente non si è tanto soffermata sulla mancata acquisizione del parere pro veritate di un esperto esterno alla commissione, bensì ha contestato la legittimità della composizione della stessa nel suo complesso. Di talché si censura in questa sede la sentenza gravata anche per omessa pronuncia e/o insufficiente motivazione.
In primo luogo, va precisato che l’impossibilità per la candidata di indicare il settore scientifico disciplinare in relazione al quale intende concorrere costituisce un’anomalia che postula un conseguente obbligo motivazionale molto stringente, con esclusione di margini di dubbi in ordine all’esatto inquadramento da effettuare (cfr. in tal senso, Cons. Stato, Sez. Sesta, 16.11.2015, n. 5216).
In secondo luogo, si rileva che il Settore concorsuale 08/C1 ha unito per la prima volta n. 4 diversi settori scientifico disciplinari: Architettura tecnica, Produzione edilizia, Tecnologia dell’architettura, Disegno industriale. […].
Ebbene, della commissione nominata ai fini della selezione di cui trattasi, solo un commissario è dello stesso settore della prof.ssa Toni, mentre due sono di Disegno industriale ed uno di Architettura tecnica. Il quinto è, invece, il membro straniero che si occupa di acustica.
L’aggregazione in un unico settore concorsuale di più raggruppamenti disciplinari e, conseguentemente, la disomogeneità delle provenienze e delle professionalità riscontrabili nei singoli commissari, avrebbe dovuto, quindi, comportare la nomina di uno o più esperti per integrare le conoscenze e le competenze non possedute dalla generalità dei componenti della commissione stessa. Tuttavia, ciò non è accaduto nel caso di specie.
Per di più, dal curriculum vitae e dall’elenco delle pubblicazioni del membro OCSE di nazionalità cinese, il prof. Jian Karig, si evince chiaramente che lo stesso sia un ingegnere, esperto in Fisica Tecnica Ambientale e Acustica, discipline ricomprese nel SSD ING-IND 111, collocato ai fini concorsuali nel settore concorsuale 09/C2 — Fisica Tecnica e Ingegneria Nucleare. La sua figura appare quindi poco coerente ed adeguata a valutare titoli e pubblicazioni scientifiche del settore concorsuale 08/C1 Design e Progettazione Tecnologica dell’Architettura,
Inoltre, dallo stesso curriculum non risulta che tale commissario abbia mai frequentato un corso di lingua italiana o, comunque, abbia mai avuto un’esperienza di studio e/o ricerca in Italia, di talché si presume che egli non conosca alcuna parola della lingua italiana. Se così fosse, non si comprende come questo membro della commissione abbia potuto analizzare i titoli e leggere le centinaia di pubblicazioni presentate dai candidati esclusivamente in lingua italiana.
Nell’ambito del medesimo quinto motivo di ricorso in primo grado è stata dedotta anche la violazione del principio di collegialità perfetta delle commissioni giudicatrici nelle procedure concorsuali (cfr. punto 5.1), ma su tale aspetto il Giudice di prime cure ha totalmente omesso di pronunciarsi.
Questa violazione è consequenziale all’illegittima nomina del commissario OCSE per le ragioni sopra esposte. Invero, secondo un principio ormai pacifico in giurisprudenza, in sede di operazioni concorsuali la commissione giudicatrice ha natura di collegio perfetto nei momenti in cui adotta determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati, ovvero in ogni altro caso in cui ciò sia espressamente previsto dalla regolamentazione del concorso (in tal senso, cfr. Cons. Stato, Sez. Quinta, 12.03.2007, n. 1218). Solo le operazioni concorsuali di carattere meramente istruttorio e preparatorio non impongono la presenza di tutti i componenti del collegio e possono avvenire sotto il controllo ed alla presenza soltanto di alcuni di essi o essere delegate ad un componente della commissione (cfr. Cons. Stato, Sez. Sesta, 01.03.2005, n. 815).
È, quindi, indubitabile che nel corso della fase di valutazione dei profili dei candidati (fase sicuramente rilevante e fondamentale) la commissione avrebbe dovuto operare come collegio perfetto, cioè in presenza di tutti i commissari.
Sennonché, nel caso di specie, l’illegittima presenza del commissario Kang, che non aveva le dovute competenze per giudicare e non conosceva la lingua la lingua italiana, ha inficiato i lavori della commissione.
Neppure può affermarsi che egli abbia potuto ratificare le determinazioni assunte dagli altri membri della commissione, in quanto la commissione giudicatrice di concorso costituisce un collegio perfetto che deve necessariamente operare con la presenza di tutti i suoi membri, non ammettendosi perciò che essa operi al completo solo per ratificare il lavoro svolto da una limitata parte dei suoi componenti (in tal senso cfr. Cons. Stato, Sez. Quinta, 09.03.2012, n. 1347).
La sentenza del TAR Lazio qui impugnata è, pertanto, erroneamente e/o insufficientemente motivata in relazione al quinto motivo di ricorso in primo grado, nonché illegittima per omessa pronuncia.
II.5) Deve essere riformato pure il seguente capo della sentenza qui gravata: “che in ultimo gli atti di proroga del termine di conclusione dei lavori della Commissione di valutazione risultano avere fondamento normativo, secondo quanto emerge dalla piana lettura combinata degli articoli 16 della Legge n.240 del 2010, 8 del D.P.R. n.222 del 2011, 1, commi 289, 294 della Legge n.228 del 2012 nonché pienamente giustificati alla luce della complessità della procedura, per la prima volta attivata, del numero dei settori concorsuali e delle domande degli aspiranti all’abilitazione, non essendo stata possibile la sua conclusione nei tempi originariamente previsti (cfr. TAR Lazio, III, n.9403 del 2014 e n. 11550 del 2014)”.
II.6) Va rilevata, infine, l’omessa pronuncia da parte del TAR Lazio in relazione al primo e al quarto motivo di ricorso in primo grado, i quali vengono qui di seguito trascritti integralmente ai fini dell’effetto evolutivo.
Sul primo motivo: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge n. 240 del 30.12.2010 e degli arti. 4 e 6, commi 4 e 5, del d.p.r. n. 222 del 14.09.2011. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 comma 3, dell’art. 4 comma 1, e dell’art. 6 comma 5, del d.m. n. 76 del 07.06.2012. Violazione e falsa applicazione degli art. 1 e 3 della l. n. 241 del 07.08.1990. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Violazione del principio di legittimo affidamento. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, sviamento, ingiustizia manifesta, perplessità, illogicità, travisamento ed errata valutazione dei fatti, difetto di istruttoria”.
Sul quarto motivo: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della l n. 241 del 07.08.1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 3, lett. f), della l n. 240 del 30.12.2010. Violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 7 e 8 del d.p.r. n. 222 del 14.09.2011. Violazione e falsa applicazione dell’art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della costituzione. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e di istruttoria, ingiustizia manifesta, inosservanza di circolari e sviamento”.
Ferma restando l’illegittimità della valutazione effettuata sul profilo della ricorrente per le ragioni sopra esposte, si rileva, altresì, il seguente vizio procedimentale che incide sulla legittimità dei giudizi formulati dalla commissione, posto che in assenza di tale irregolarità l’esito della procedura concorsuale sarebbe stato certamente diverso.
Il sorteggio delle commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240 del 30.12.2010, è regolamentato dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 222/2011, ai sensi dei quali esso avviene tramite procedure informatizzate, preventivamente validate da un comitato tecnico composto da non più di cinque membri, che opera a titolo gratuito ed è nominato con decreto del Ministro.
6. Il ricorso in appello è fondato.
“Allorquando un provvedimento amministrativo sia fondato su una pluralità di ragioni tra loro autonome, ciascuna delle quali di per sé idonea a supportare la parte dispositiva del provvedimento, è legittimo e non può essere annullato se anche solo una di esse resista all’impugnazione, atteso che l’accertata legittimità di un capo autonomo del provvedimento implica la perdita d’interesse del ricorrente all’esame delle altre doglianze” (Consiglio di Stato, V 01/08/2015, n. 3773).
Orbene, nel caso di specie il giudizio negativo riportato dall’appellata si basa, tra l’altro, sul rilievo che: “La collocazione editoriale non presenta pubblicazioni in fascia A”.
Questo Collegio ritiene che un candidato all’abilitazione scientifica nazionale per professore di prima fascia non possa esser privo di tale requisito (la cui assenza l’appellata non contesta) che da solo, alla luce del principio giurisprudenziale richiamato, giustifica il giudizio negativo.
7.0. La fondatezza dell’appello principale impone l’esame dell’appello incidentale.
Le censure saranno esaminate nell’ordine in cui sono state dedotte.
7.1. La censura svolta al § II.1 sulla rilevanza delle mediane risulta ininfluente alla luce della decisione adottata ed esplicitata nell’accogliere il ricorso in appello principale.
7.2. Parimenti infondata è la censura svolta al § II.2 in ordine alla disparità di trattamento operata dalla Commissione nel valutare i candidati. Questo Collegio non può che confermare che nei procedimenti abilitativi non esistono controinteressati per l’assenza di numeri di posti da assegnare.
D’altro canto l’appellata non potrebbe nemmeno pretendere l’estensione a sé stessa di valutazioni favorevoli, ma illegittime, adottate nei confronti di altri partecipanti.
7.3. È infondata, con particolare riguardo al caso di specie, la censura di cui al § II.3 in ordine ai tempi di valutazione dei candidati. Per accertare la carenza evidenziata in capo alla candidata non occorrevano particolari approfondimenti.
7.4. Anche la censura svolta sub § II.4 non può trovare accoglimento meritando piena conferma l’argomentazione sviluppata dal giudice di primo grado.
Una volta costituito il nuovo settore concorsuale 08/C1, con la riunione per la prima volta n. 4 diversi settori scientifico disciplinari (Architettura tecnica, Produzione edilizia, Tecnologia dell’architettura, Disegno industriale), era giocoforza che la costituenda commissione fosse formata con un docente competente in uno degli originari settori: quindi un solo docente competente a giudicare la produzione scientifica dell’appellante poteva ritenersi pienamente sufficiente per conseguire un’omogenea composizione dell’organo collegiale.
Nell’ambito del medesimo motivo l’appellata aveva dedotto che il membro straniero, di nazionalità cinese, non conosceva la lingua italiana e quini era impossibilitato a valutare la sua produzione scientifica.
Per tale parte il motivo è inammissibile in quanto, dubitandosi delle qualità personali del membro della Commissione, quest’ultimo doveva essere (ma ciò non è avvenuto) personalmente evocato in giudizio per esercitare il proprio diritto di difesa.
Per quanto riguarda infine la collegialità delle decisioni, attesa la particolare natura della Commissione, si ritine che la riunione finale di tutti i membri del collegio sia sufficiente per ratificare sia il lavoro individuale che collettivo dei membri del Collegio.
7.5. È invece inammissibile la censura relativa alla proroga del termine per la conclusione dei lavori.
L’accoglimento del motivo, infatti, comporterebbe l’annullamento degli atti con le seguenti possibili conseguenza. O la commissione non potrebbe più riunirsi (perché il termine è oramai scaduto; e l’appellata non acquisirebbe alcun beneficio perché rimarrebbe non abilitata); oppure dovrebbe assegnarsi un nuovo temine alla commissione con un ulteriore prolungamento dei tempi di decisione e ciò in palese contrasto con la censura proposta.
7.6. Sotto il § II.6 l’appellata ripropone i motivi I e IV del ricorso di primo grado.
Entrambi sono inammissibili perché rimangono nella fase della mera descrizione degli eventi senza indicare senza indicare il nesso causale (in maniera puntuale e concreta) esistente tra quelle probabili illegittimità e il giudizio riportato dalla candidata.
8. In conclusione l’appello incidentale va rigettato.
9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, rigetta l’appello incidentale e, per l’effetto, rigetta il ricorso di primo grado.
Condanna l’appellata prof.ssa [#OMISSIS#] Toni al pagamento in favore di parte appellante della somma di € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre accessori, se dovuti, per le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] de [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Dante D'[#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere 
Pubblicato il 18/09/2017