Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 aprile 2017, n. 1842

Tecnico laureato-Accertamento diritto al pagamento dell’assegno alimentare dovuto, nella misura della metà dello stipendio, per il periodo di sospensione cautelare dal servizio

Data Documento: 2017-04-19
Area: Giurisprudenza
Massima

Secondo le regole di distribuzione dell’onere della prova in controversie aventi ad oggetto l’adempimento di obbligazioni pecuniarie (come quella presente), a fronte dell’allegazione del titolo di credito, spetta al debitore, ai sensi dell’art. 2697, secondo comma, c.c., dimostrare l’estinzione del diritto di credito: in argomento, cfr. ex multis, dopo la fondamentale decisione della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533 e Cassazione, Sez. III, 31 ottobre 2014, n. 23174.

Contenuto sentenza

N. 01842/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01800/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1800 del 2013, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#]’ [#OMISSIS#] C.F. PLTNCL40R06H501F, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. PLTNTL69H53H501J, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#]’ [#OMISSIS#] in Roma, via [#OMISSIS#] Tortolini 34; 
contro
Universita’ degli Studi di Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE I n. 06046/2012, resa tra le parti, concernente il diritto ad ottenere l’assegno alimentare dall’agosto 1982 con interessi [#OMISSIS#] misura legale e la rivalutazione monetaria.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Universita’ degli Studi di Roma La Sapienza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 marzo 2017 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e l’avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con la sentenza impugnata il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio respingeva il ricorso proposto dal Porf. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], tecnico laureato di ROS presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Roma “La Sapienza”, per l’accertamento del suo diritto al pagamento, per il periodo corrente tra l’agosto 1982 e il 26 [#OMISSIS#] 1987 (data della notifica del ricorso), dell’assegno alimentare dovutogli, [#OMISSIS#] misura della metà dello stipendio, per il periodo di sospensione cautelare dal servizio, dalla suddetta Università, sua datrice di lavoro.
Il Tribunale capitolino disattendeva, in particolare, la pretesa creditoria azionata dal Prof. [#OMISSIS#] sulla base dell’accertamento dell’avvenuta corresponsione delle somme reclamate.
Avverso la predetta decisione proponeva appello il Prof. [#OMISSIS#], criticandone la correttezza, per avere giudicato estinta l’obbligazione, nonostante l’omessa dimostrazione, da parte della parte oneratavi (l’Università), dell’avvenuto pagamento, ed invocandone la riforma, con il conseguente accoglimento del proprio ricorso di primo grado.
Resisteva l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” (d’ora innanzi Università), contestando la fondatezza dell’appello e domandandone la reiezione.
L’appello veniva trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 2 marzo 2017.
2.- È controverso l’avvenuto pagamento delle somme afferenti al credito azionato in giudizio dal Prof. [#OMISSIS#], per il titolo sopra precisato.
Premesso, infatti, che l’Università debitrice non contesta la sussistenza (né l’entità) del credito, la controversia si risolve [#OMISSIS#] verifica della (contestata) estinzione, per adempimento, dell’obbligazione.
Mentre, infatti, l’Università allega di aver pagato gli importi pretesi dal Prof. [#OMISSIS#] e il TAR ha ricavato la relativa prova dalle conclusioni del verificatore (incaricato delle relative verifiche contabili) circa l’esistenza dei titoli di spesa relativi [#OMISSIS#] importi dovuti e la loro verosimile riscossione (per non essere stati colpiti da perenzione), come risultante dall’analisi della contabilità della Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, l’appellante insiste nel negare di avere ricevuto i pagamenti e contesta la correttezza del giudizio pronunciato dai primi [#OMISSIS#], siccome fondato unicamente su argomentazioni deduttive, ma sprovvisto della dimostrazione documentale dell’estinzione dell’obbligazione.
3.- L’appello è fondato, alla stregua delle considerazioni che seguono, e va accolto.
4.- Deve premettersi che, secondo le regole di distribuzione dell’onere della prova in controversie aventi ad oggetto l’adempimento di obbligazioni pecuniarie (come quella presente), a fronte dell’allegazione del titolo di credito ([#OMISSIS#] specie, si ripete, non contestato dall’Amministrazione), spetta al debitore, ai sensi dell’art. 2697, secondo comma, c.c., dimostrare l’estinzione del diritto di credito: in argomento, cfr. ex multis, dopo la fondamentale decisione delle Sezioni Unite 30 ottobre 2001, n. 13533, quella di Cass. Civ., sez. III, 31 ottobre 2014, n. 23174.
[#OMISSIS#] fattispecie in esame, quindi, non essendo contestato il credito fatto valere in giudizio dal ricorrente, l’onere di provare il fatto estintivo di quel diritto (e, cioè, il pagamento) gravava sull’Università debitrice (non ravvisandosi alcuna ragione per disapplicare la suddetta regola nelle ipotesi in cui la parte obbligata sia un’Amministrazione pubblica), che, tuttavia, non lo ha assolto, come avrebbe dovuto.
L’unica prova idonea a dimostrare l’estinzione dell’obbligazione deve, infatti, ritenersi il titolo di pagamento quietanzato e, cioè, l’ordine di corresponsione delle somme, con l’attestazione della sua riscossione.
Sennonchè, l’Università non ha potuto produrre i documenti comprovanti l’avvenuto pagamento dell’assegno alimentare rivendicato dal Prof. [#OMISSIS#], risultando l’attuale indisponibilità dei relativi atti (per essere stati inviati al macero).
Ora, a fronte dell’omesso (ancorchè, eventualmente, incolpevole) adempimento del predetto onere probatorio, non può ritenersi dimostrato il fatto estintivo dell’obbligazione dedotta in giudizio (e, cioè, il pagamento del debito).
Né a tale carenza può validamente supplirsi con un’indagine istruttoria dagli esiti equivoci e non dirimenti (come ha erroneamente ritenuto di fare il TAR).
Non può, infatti, presumersi da fatti non univoci, quali l’annotazione degli ordini di pagamento nelle scritture contabili della ex Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze di Roma e l’omessa restituzione dei relativi titoli di spesa, come sarebbe accaduto se fossero stati colpiti da perenzione, dalla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato alla Direzione Provinciale del Tesoro di Roma, entro la data del 31 dicembre 1989, la prova dell’avvenuta riscossione degli ordinativi.
Quest’[#OMISSIS#] fatto, infatti, non tollera dimostrazioni presuntive o indiziarie, che risultano incompatibili con la gestione documentale dei rapporti obbligatori intestati alle pubbliche amministrazioni, ed esige, al contrario, una dimostrazione diretta della sua esistenza, che non può che essere fornita con la produzione dei titoli quietanzati (da valersi, quindi, quale l’unico strumento di priva dell’avvenuto pagamento).
Né può annettersi qualsivoglia [#OMISSIS#] probatoria alle scritture contabili (peraltro equivoche) dell’Amministrazione, posto che l’efficacia dimostrativa di quel tipo di documentazione esige che trovi un riscontro in quella a cui è tenuta anche l’altra parte del rapporto obbligatorio, sicchè non può valere nei casi (quale quello in esame) in cui il creditore è una persona fisica (che, come tale, non annota le informazioni attinenti ai suoi rapporti obbligatori in scritture contabili): arg. ex art. 2710 cod. civ..
5.- Alle considerazioni che precedono conseguono, in conclusione, l’accoglimento dell’appello e, in riforma della decisione impugnata, l’accoglimento del ricorso di primo grado e, per l’effetto, la condanna l’Università al pagamento al Prof. [#OMISSIS#] delle somme relative all’assegno alimentare, [#OMISSIS#] misura riconosciuta con decreto n.6160 del 23 aprile 1979 del Rettore dell’Università, a far data dall’agosto 1982, come rivalutate dal momento della domanda alla data di pubblicazione della presente sentenza, e degli interessi legali decorrenti da quest’[#OMISSIS#] e fino al soddisfo.
6.- Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della decisione appellata e in accoglimento del ricorso di primo grado, condanna l’Università “La Sapienza” a corrispondere al ricorrente l’assegno alimentare a decorrere dall’agosto 1982, secondo i criteri di computo meglio precisati in motivazione, e a rifondergli le spese del doppio grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 5.000,00, oltre c.u. e [#OMISSIS#] e CAP come per legge dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 2 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] de [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
 Pubblicato il 19/04/2017