Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 dicembre 2017, n. 5968

Procedura concorsuale posto ricercatore-Improcedibilità

Data Documento: 2017-12-19
Area: Giurisprudenza
Massima

Improcedibilità  del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse della originaria parte ricorrente alla coltivazione dell’intero giudizio.

 

Contenuto sentenza

N. 05968/2017 REG.PROV.COLL.
N. 07211/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7211 del 2017, proposto dall’Università degli Studi di Milano, in persona del Rettore pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato nella sua sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12; 
contro
il signor [#OMISSIS#] Gattei, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria della Sesta sezione del Consiglio di Stato in Roma, Piazza Capo di Ferro, n. 13; 
i signori Hykel Hosny, Laudisa [#OMISSIS#] e Guzzardi [#OMISSIS#], non costituiti in giudizio; 
per la riforma, previa sospensione dell’efficacia
della sentenza del T.A.R. per la Lombardia, Sede di Milano, Sez. III, n. 423/2017, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata signor [#OMISSIS#] Gattei;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2017 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e l’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Premesso che l’Università degli Studi di Milano ha proposto appello, chiedendo nel contempo la sospensione dell’efficacia, della sentenza resa dal TAR Lombardia, Milano, n. 423/2017, con la quale era stato parzialmente accolto il ricorso proposto dall’odierna parte appellante, Signor [#OMISSIS#] Gattei;
Rilevato che nella memoria di costituzione in appello, la parte appellata ha riferito che in epoca successiva rispetto alla pubblicazione della decisione appellata e, comunque, precedentemente alla proposizione dell’appello, l’Università aveva ritenuto, in esecuzione spontanea della sentenza qui gravata, di riconvocare la commissione di valutazione dei titoli, in diversa composizione, onde procedere alla riedizione di detta valutazione e che al provvedimento che ne è seguito, ancora una volta non favorevole al signor Gattei, quest’ultimo aveva ritenuto di prestare sostanzialmente acquiescenza, non provvedendo ad impugnarlo nell’ordinario termine di decadenza dalla sua piena conoscenza, ormai spirato;
Verificato che nella suindicata memoria la parte appellata riferiva di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e che tale volontà permane tuttora, avendo il difensore della parte appellata dichiarato a verbale tale disinteresse processuale;
Ritenuto che, quindi, in ragione di tali dichiarazioni, inequivocabili per come rese e tenuto conto degli eventi sopravvenuti, per come sopra sinteticamente descritti, il ricorso di primo grado va dichiarato improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse della originaria parte ricorrente alla coltivazione dell’intero giudizio;
Puntualizzato che la dichiarazione di improcedibilità comporta l’estinzione dell’intero giudizio e l’annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado qui gravata;
Stimato che sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 7211 del 2017, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile il ricorso di primo grado n. 666 del 2015 e dichiara estinto il giudizio, con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2017, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Mele, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 19/12/2017