Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 febbraio 2016, n. 678

Diniego nulla osta trasferimento da altra universita’ (straniera)-Posti non coperti

Data Documento: 2016-02-19
Area: Giurisprudenza
Massima

Revocazione-Cessazione materia del contendere
 

Contenuto sentenza

N. 00678/2016 REG.PROV.COLL.
N. 03266/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3266 del 2015, proposto da: 
[#OMISSIS#] Masotta e [#OMISSIS#] Masotta, rappresentati e difesi dall’avv. Umberto Cantelli, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, Via San [#OMISSIS#] D’Aquino 47; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Università degli Studi dell’Aquila, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi; 
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
Tiziano Alfonsi e [#OMISSIS#] Alfonsi, rappresentati e difesi dagli avvocati Umberto Cantelli, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via San [#OMISSIS#] D’Aquino 47; 
per la riforma
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO – SEZ. VI n. 4877/2014, resa tra le parti, concernente ritiro dei provvedimenti di immatricolazione per trasferimento presso la facoltà di Medicina e chirurgia,corso laurea in odontoiatria e protesi dentaria
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi dell’Aquila;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2016 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’avvocato Cantelli e l’avvocato dello Stato [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
.1.- Masotta [#OMISSIS#] e Masotta [#OMISSIS#] impugnano con ricorso per revocazione la sentenza di questo Consiglio di Stato 1° ottobre 2014 n. 4877 che ha accolto l’appello proposto dal Ministero dell’istruzione e dell’università e dall’Università dell’Aquila avverso la sentenza del Tar del Lazio n.9985 del 2012 di annullamento del provvedimento col quale l’Università dell’Aquila ha ritirato in autotutela l’ammissione per l’anno accademico 2009/2010 al corso di laurea in odontoiatria per trasferimento degli odierni ricorrenti dall’ Università dell’Ovest “ Vasile Goldis” di Arad – Romania- ,cui si erano inizialmente iscritti ed i cui corsi avevano seguito per il primo anno ( sostenendo anche alcuni esami).
A seguito del citato provvedimento di ritiro, i ricorrenti hanno chiesto all’Università della Romania, presso la quale erano stati già iscritti, la riammissione ai corsi senza tuttavia ottenere detto risultato in ragione della irreversibilità della cancellazione conseguente alla iscrizione per trasferimento nell’università aquilana .
Proprio in relazione a tale ultima circostanza di fatto, i ricorrenti deducono l’errore di fatto in cui sarebbe incorso il Collegio nell’adottare la sentenza qui oggetto di revocazione, nella parte in cui non avrebbe considerato la particolare posizione di fatto in cui essi ricorrenti erano venuti a trovarsi, essendo costoro impossibilitati, in virtù dell’intrecciarsi dei provvedimenti amministrativi di cui si è detto, a portare a compimento il corso di laurea se appunto non in forza di un provvedimento giurisdizionale favorevole.
Di qui l’articolazione dei motivi di revocazione avverso la prefata sentenza, dedotti anche in ragione dell’essere medio tempore intervenuta la sentenza n. 1 del 2015 dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato che avrebbe superato il principio di sbarramento del test di ammissione ai corsi di laurea a numero chiuso per gli studenti provenienti da atenei stranieri, come appunto gli odierni ricorrenti in revocazione; e ciò in base ad una interpretazione degli artt. 1 e 4 della legge 2 agosto 1999 n. 264 che, nelle ipotesi di accesso per trasferimento da università straniere nelle facoltà a numero chiuso negli anni successivi al primo, prevede ( non già il test di ammissione) ma il solo scrutinio dei profili curriculari di ciascun candidato da parte degli atenei italiani, ai fini della ammissione ai corsi ed al previo riconoscimento degli esami sostenuti.
Si sono costituite in giudizio le intimate amministrazioni per resistere al ricorso e chiederne la reiezione.
Sono intervenuti ad adiuvandum nel presente giudizio revocatorio i signori Alfonsi Tiziano e Alfonsi [#OMISSIS#] che hanno aderito alle conclusioni rassegnate dai ricorrenti principali, chiedendo l’estensione anche in loro confronto della emananda pronuncia, vertendo costoro nella medesima situazione sostanziale dei ricorrenti principali; inoltre, pur essendo parti nel processo conclusosi con la sentenza qui impugnata in revocazione, costoro non sarebbero stati ritualmente intimati nel presente giudizio di revocazione, donde la loro legittimazione a partecipare a pieno titolo al presente giudizio.
Con ordinanza cautelare 5 giugno 2015 n. 2422 questa Sezione ha accolto l’istanza di sospensione della esecutività della sentenza impugnata in revocazione, rinviando per la trattazione del merito all’odierna udienza di discussione, alla quale la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Osserva il Collegio che va dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, Cod. proc.amm., essendo stata integralmente soddisfatta nel corso del presente giudizio la pretesa azionata dai ricorrenti.
Risulta infatti dagli atti di causa che il 27 ottobre 2015 i ricorrenti hanno conseguito il titolo di laurea specialistica presso l’Università dell’Aquila ed il 18 novembre 2015, sempre presso il medesimo ateneo, il titolo abilitante alla professione di odontoiatra.
L’attribuzione senza riserva alcuna di tali titoli accademici da parte dell’Università dell’Aquila è segno evidente che la stessa, raccogliendo le indicazioni contenute nella ordinanza cautelare di questo Consiglio di Stato 5 giugno 2015 n. 2422, ha agito in autonoma autotutela in relazione al principio di diritto affermato in materia della Adunanza plenaria n. 1 del 2015.
Conclusioni non dissimili devono essere prese in relazione alla posizione degli interventori Lorenzi.
3.- Costoro non avevano titolo per formulare domande iure proprio attese le note limitazioni della legge processuale in ordine alla possibilità per gli interventori di proporre domande nuove rispetto a quelle dedotte in via principale o incidentale . Peraltro i predetti interventori, come evidenziato nella ordinanza cautelare della Sezione 18 dicembre 2015 n. 5657, non erano parti necessarie del presente giudizio di revocazione, avendo autonomo titolo alla sua eventuale proposizione in ragione dell’autonomia e della scindibilità delle singole posizioni sostanziali facenti capo a ciascun soggetto.
Nondimeno, anche in relazione a costoro, non par dubbio che l’eventuale conseguimento – nelle more della definizione del presente giudizio – del titolo di laurea e, a fortiori, dell’abilitazione all’esercizio della professione rappresentino provvedimenti completamente satisfattivi della pretesa sostanziale sottesa all’atto di intervento.
In ogni caso, ove non ancora intervenuti, detti provvedimenti potranno essere assunti in autotutela dall’Università dell’Aquila, dopo aver verificato il profilo curriculare di ciascun aspirante sulla base delle indicazioni conformative contenute nella richiamata sentenza della Adunanza plenaria n. 1 del 2015.
4.- In definitiva, alla luce dei rilievi che precedono, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
5.-Le spese del presente giudizio di revocazione possono essere compensate tra le parti, tenuto conto del particolare epilogo della vicenda processuale.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione ( RG n. 3266/15), come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese del presente giudizio di revocazione compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2016, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Dante D'[#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)