Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 gennaio 2017, n.  212

Procedura di valutazione comparativa copertura posto di ricercatore-Mancata impugnazione provvedimento finale

Data Documento: 2017-01-19
Area: Giurisprudenza
Massima

In una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore, la mancata impugnazione del provvedimento finale della predetta procedura (nella specie, il decreto rettorale che indichi il vincitore), determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, attesa la conseguente inutilità concreta di un eventuale annullamento dell’atto di esclusione dalla procedura de qua.

Contenuto sentenza

N. 00212/2017REG.PROV.COLL.
N. 09128/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 9128 del 2016, proposto da signora [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] de [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via La Spezia, n. 127/B; 
contro
l’Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Salvatore Manca, con domicilio eletto presso l’Ufficio Contenzioso dell’Università, in Roma, Piazzale [#OMISSIS#] Moro, n. 5; 
nei confronti di
Il signor [#OMISSIS#] Asciutti, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Gramsci, n. 24; 
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sez. III bis, n. 9469/2016, resa tra le parti e concernente l’esclusione dalla procedura concorsuale per un posto di ricercatore a tempo determinato presso il dipartimento di storia, disegno e restauro dell’architettura della Facoltà di architettura dell’Università degli studi di Roma ‘La Sapienza’;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2017, il Consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi, per le parti, gli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Salvatore Manca e [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#];
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
PREMESSO che si ravvisano i presupposti di cui all’art. 60 cod. proc. amm. per la definizione del giudizio con sentenza breve, giusta segnalazione alle parti nell’odierna udienza cautelare;
RILEVATO che non è contestato che l’originaria ricorrente ed odierna appellante non ha impugnato, in modo specifico ed espresso – se non con una formula di stile contenuta nell’epigrafe del ricorso di primo grado, inidonea ai fini della specificazione del petitum nell’azione impugnatoria –, il decreto rettorale n. 1136/2016 del 2 maggio 2016, con cui il controinteressato è stato dichiarato vincitore della procedura concorsuale per nr. 1 posto di ricercatore a tempo determinato presso il dipartimento di storia, disegno e restauro dell’architettura della Facoltà di architettura dell’Università degli studi di Roma ‘La Sapienza’, dalla quale l’originaria ricorrente è stata esclusa con decreto rettorale n. 817/2016 dell’11 marzo 2016 per il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del bando di concorso;
CONSIDERATO che tale decreto risulta essere stato prodotto dall’Università resistente nel corso del giudizio di primo grado in allegato alle note di udienza del 3 maggio 2016, sicché risulta comprovata ex actis la sua integrale conoscenza da parte dell’odierna appellata;
RITENUTO che la mancata impugnazione del provvedimento finale della procedura concorsuale de qua determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (espressamente eccepita dall’originario controinteressato ed odierno appellato nella memoria depositata il 9 gennaio 2017), attesa la conseguente inutilità concreta di un eventuale annullamento del gravato atto di esclusione dalla procedura de qua (destinata alla copertura di un unico posto di ricercatore a tempo determinato);
RITENUTO che irrilevante è, al riguardo, la circostanza che gli atti della procedura concorsuale siano stati impugnati anche da altri concorrenti rimasti esclusi, attesa la scindibilità delle relative posizioni rispetto a quella dell’odierna appellante e la conseguente limitazione dell’efficacia soggettiva di un’eventuale sentenza di annullamento degli atti medesimi alla posizione dei rispettivi concorrenti ricorrenti;
RITENUTO che l’accoglimento dell’eccezione di improcedibilità dell’appello, in ragione del carattere logicamente pregiudiziale di tale statuizione, impedisce l’ingresso di ogni altra questione, ormai irrilevante ai fini decisori;
RITENUTA la sussistenza dei presupposti di legge per dichiarare le spese del presente grado di giudizio interamente compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe (ricorso n. 9128 del 2016), lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; dichiara le spese del presente grado di giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2017, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Mele, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 19/01/2017