Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 giugno 2018, n. 3776

Concorso personale tecnico amministrativo - errata valutazione titoli - seconda laurea

Data Documento: 2018-06-11
Area: Giurisprudenza
Massima

conduce ad un risultato illogico il considerare, a ragion di punteggio, allo stesso livello un candidato munito della sola laurea (titolo di ammissione) rispetto ad un candidato che affianchi a tale titolo una seconda laurea in materia attinente. Tale illogico risultato, non espressamente previsto dal bando, si evita attraverso una corretta interpretazione della clausola relativa ai titoli di studio, erroneamente interpretata nel senso di consentire di valutare, fra i titoli di studio, quelli “di livello superiore” al titolo di ammissione e dunque solo diplomi di livello superiore alla laurea, e quindi non la seconda laurea. E’ infatti evidente che la valutazione dei titoli non è atomistica, ovvero non riguarda i singoli titoli in quanto tali, ma è un aspetto della valutazione complessiva dei candidati. In tali termini è allora evidente che un candidato con due lauree ha per ciò solo un titolo di studio di livello superiore, perché una seconda laurea aggiunta ad una precedente, sempre in materie attinenti, denota di per sé un livello di preparazione superiore rispetto alla laurea semplice. In altre parole, di livello superiore non è la laurea in quanto tale, ma la laurea aggiunta ad altra precedente.

Contenuto sentenza

N. 03776/2018REG.PROV.COLL.
N. 07482/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7482 del 2017,
proposto dalla signora:
[#OMISSIS#] Malentacchi, rappresentata e difesa dagli avv.ti [#OMISSIS#] Gracili e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], domiciliata presso la Segreteria della Sesta Sezione del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro, 13; 
contro
la signora [#OMISSIS#] Bussani, rappresentata e difesa dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Mastellone e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] in Roma, piazza San [#OMISSIS#], 101; 
l’Università degli studi di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] De Grazia, domiciliato la Segreteria della Sesta Sezione del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro, 13; 
il Ministero dell’istruzione dell’universita’ e della ricerca, non costituito in giudizio; 
per l’annullamento ovvero la riforma
previa concessione di misure cautelari
della sentenza del TAR Toscana, sezione I 12 settembre 2017 n.1060, resa fra le parti, che ha accolto il ricorso n°902/2016 R.G., proposto per l’annullamento dei seguenti atti dell’Università degli studi di Firenze:
a) del decreto dirigenziale 13 aprile 2016 n.595 e prot. n.54256, di approvazione degli atti e della graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami, indetto con decreto dirigenziale 22 settembre 2015 n.181 e prot. n.121506, per un posto di categoria D posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze del laboratorio di ginecologia del dipartimento di scienze biomediche, sperimentali e cliniche;
b) del decreto dirigenziale 24 novembre 2015 n.1999 e prot. n.159379, di nomina della commissione di concorso;
c) del verbale della commissione esaminatrice 26 novembre 2015 n.1, di individuazione dei criteri e modalità di valutazione delle prove scritte e orali e dei punteggi da attribuire ai titoli di ciascun candidato;
d) del verbale della commissione esaminatrice 1 dicembre 2015 n.4, di valutazione dei titoli dei candidati, e degli allegati n.5 e n.21 a detto verbale;
e) del verbale della commissione esaminatrice 27 gennaio 2016 n.5, di correzione delle prove scritte;
e di ogni altro atto presupposto, connesso ovvero conseguente;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] Bussani e dell’Università degli studi di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 maggio 2018 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#], [#OMISSIS#], e De Grazia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La controinteressata appellante ha partecipato al concorso, indetto dall’Università intimata con il decreto 181/2015 meglio indicato in epigrafe, per ricoprire un posto di categoria D posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze del laboratorio di ginecologia del dipartimento di scienze biomediche, sperimentali e cliniche, e si è classificata prima con 106,5 punti, davanti alla ricorrente appellata, seconda con 105,1 punti (doc. 9 in I grado controinteressata appellata, verbale 15 marzo 2016 commissione), come da graduatoria approvata con il decreto 595/2016 pure meglio indicato in epigrafe, che la dichiarava vincitrice (doc. 10 in I grado controinteressata appellata, decreto di approvazione ).
Di conseguenza, la controinteressata ha stipulato il giorno 2 maggio 2016 il contratto di lavoro, che all’art. 9 seconda parte prevede “è in ogni caso condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’eventuale annullamento, anche parziale, della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto e che modifichi la graduatoria finale”, e ha preso quindi servizio (doc. ti 11 e 12 in I grado controinteressata appellata, contratto e certificato di servizio).
Contro tale esito, come espresso negli atti di cui in epigrafe, in parte già citati, la seconda classificata ha proposto ricorso in primo grado, sulla base di tre motivi:
– con il primo di essi, ha dedotto l’illegittima composizione della commissione di concorso, nel senso di una non pertinente professionalità di due dei commissari;
– con il secondo motivo, ha dedotto asseriti vizi della procedura concorsuale, nel senso della presunta illegittimità della fissazione dei criteri per valutare i titoli presentati dopo lo svolgimento delle prove scritte, e quindi dopo conosciuti i nomi dei candidati, nonché della partecipazione alla procedura di un commissario in asserito conflitto di interessi;
– con il terzo motivo, deduceva infine errata valutazione dei titoli della vincitrice.
Con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il TAR ha respinto i primi due motivi di ricorso, accolto il terzo, annullato gli atti impugnati e per l’effetto ordinato all’amministrazione di riformulare la graduatoria collocando al primo posto la ricorrente. Contro tale sentenza, la controinteressata ha proposto impugnazione, con appello depositato il 24 ottobre 2017, che contiene due motivi;
– con il primo di essi, deduce violazione dell’art. 34 c.p.a. sostenendo che in ogni caso il TAR non avrebbe avuto il potere di ordinare la collocazione al primo posto della ricorrente;
– con il secondo motivo, deduce poi contraddittorietà e travisamento del fatto in ordine all’apprezzamento del primo Giudice sulla valutazione dei titoli.
Contestualmente, ha avanzato domanda cautelare, deducendo di avere avuto l’informale preavviso del proprio licenziamento.
La ricorrente appellata ha resistito, con memoria 26 ottobre 2017, in cui chiede che l’appello sia respinto. In punto di fatto, rende noto che nelle more l’amministrazione ha effettivamente provveduto a licenziare la controinteressata appellante e a stipulare con lei il giorno 24 ottobre 2017 stesso il contratto di lavoro per il posto a concorso, cui è seguita la presa di servizio (doc. ti 1 e 2 ricorrente appellata).
Con successiva memoria del giorno 26 ottobre 2017, la controinteressata appellante ha confermato di esser stata licenziata ed ha prodotto copia del relativo provvedimento, datato 18 ottobre precedente (doc. alla stessa allegato).
Con atto depositato il giorno 17 novembre 2017, l’Università ha proposto appello incidentale, deducendo due motivi di tenore sostanzialmente identico a quelli dell’appello principale.
Con memoria del 24 novembre 2017, la ricorrente appellata ha ribadito le proprie asserite ragioni.
La Sezione, con ordinanza 4 dicembre 2017 n.5258, ha accolto la domanda cautelare, ritenendola assistita da un fumus di fondatezza.
Di conseguenza, con atto 20 dicembre 2017 n.2197 e prot. n.190430, l’università pronunciava la risoluzione del contratto di lavoro stipulato con la ricorrente appellata.
Quest’ultima, con memoria 6 aprile 2018, nonché l’università e la controinteressata appellante, con repliche entrambe del 19 aprile 2018, da ultimo ribadivano le rispettive difese.
All’udienza del giorno 10 maggio 2018 di cui sopra, la Sezione ha infine trattenuto il ricorso in decisione.
DIRITTO
1. L’appello principale ed incidentale sono fondati e vanno accolti, per le ragioni di seguito precisate.
2. Dei due motivi di appello dedotti, come si è detto in premesse di identico contenuto, deve essere esaminato per primo il secondo, che riveste priorità logica. La questione posta dal primo motivo, ovvero l’estensione dei poteri esercitabili dal Giudice nel momento in cui egli proceda all’annullamento della graduatoria di concorso presuppone, appunto, che tale annullamento ci sia, e ciò potrebbe avvenire, secondo logica, solo se il secondo motivo, quello che nella sostanza difende le modalità con le quali la commissione ha formato la graduatoria, venisse respinto. Così non è, perché esso è fondato.
3. E’ necessario, per chiarezza, riepilogare i fatti di causa rilevanti.
3.1 Il bando di concorso, all’art. 6, dedicato alla valutazione dei titoli, prevede nella sua prima parte che “Ai titoli sono riservati 30 punti, ripartiti come nel seguito: I – Titoli di studio fino ad un massimo di punti 8: saranno valutati i titoli di studio di livello superiore a quello previsto all’art. 2 lettera c) come requisito per l’ammissione; II- Titoli di servizio fino ad un massimo di punti 12. Saranno valutate le attività di lavoro svolte presso pubbliche amministrazioni e datori di lavori privati ed in particolare presso amministrazioni universitarie sulla base della natura, della durata e dell’attinenza del posto messo a concorso, nonché il servizio militare, il servizio civile ed il servizio civile nazionale ai sensi della normativa vigente; III- Altri titoli fino ad un massimo di punti 10. Saranno valutati eventuali altri titoli non ricompresi nelle precedenti tipologie, purché attinenti al posto messo a concorso. “
A sua volta, l’art. 2 lettera c) del bando richiede per partecipare uno dei titoli seguenti: “diploma di laurea conseguito ai sensi della normativa previgente al DM 509/99 in Scienze biologiche ed equivalenti; laurea in una delle seguenti classi: Scienze biologiche (12) (DM 509/99) ed equivalenti, Scienze biologiche (L13) (DM 270/04) ed equivalenti; laurea specialistica in una delle seguenti classi (DM 509/99): Biologia (6S) ed equivalenti; laurea magistrale in una delle seguenti classi (DM 270/04): Biologia (LM-6) ed equivalenti; diploma delle scuole dirette a fini speciali… “ equiparate normativamente ai titoli precedenti ( per tutto ciò, doc. 1 in I grado ricorrente appellata, bando di concorso).
3.2 Ciò posto, la commissione di concorso, nel verbale preliminare n.1 del 26 novembre 2015, ha stabilito, per quanto qui interessa, di considerare valutabile fra i titoli di studio di cui all’art. 6 punto 1 del bando la seconda laurea, solo se attinente al profilo messo a concorso, e di assegnarle in quel caso 1,5 punti.
Ha poi stabilito di assegnare un massimo di 8 punti alle pubblicazioni, entro i 10 attribuibili agli altri titoli (doc. 4 in I grado ricorrente appellata, verbale citato).
3.3 La stessa commissione, in dichiarata applicazione del bando e dei criteri da essa stessa predeterminati ha poi, nel verbale n.4 del 1 dicembre 2015, proceduto alla valutazione dei titoli.
Per quanto qui interessa, ha quindi assegnato alla controinteressata appellante 5,5 punti per titoli di studio, e fra questi 1,5 punti per la seconda laurea, nella specie, come è incontestato, costituita da una laurea come tecnico di laboratorio biomedico, 12 punti, ovvero il massimo, per titoli di servizio, e 8 punti, ancora il massimo, per le pubblicazioni.
Ha poi assegnato alla ricorrente appellata, sempre per quanto qui interessa, sempre il massimo sia per i titoli di servizio, e quindi 12 punti, sia per le pubblicazioni, e quindi 8 punti (doc. 6 in I grado ricorrente appellata, verbale citato).
3.4 Di conseguenza, la commissione stessa ha redatto la graduatoria finale, collocando al primo posto la controinteressata appellante, con 106.05 punti su 120, e al secondo la ricorrente appellata, con 105.10 punti su 120 (doc. 10 in I grado ricorrente appellata, atto di approvazione).
4. A fronte di ciò, la sentenza di I grado, condividendo quanto dedotto dalla ricorrente appellata, ha anzitutto negato che, in base al bando, alla seconda laurea della controinteressata appellante si potesse attribuire punteggio alcuno. In proposito, ha sostenuto che la formula dell’art. 6 del bando, che consente di valutare fra i titoli di studio quelli “di livello superiore” al titolo di ammissione consentisse di valutare solo diplomi di livello superiore alla laurea, e quindi non la seconda laurea della controinteressata appellante, ad avviso del Giudice di I grado nemmeno valutabile come titolo ulteriore, perché ricompresa nella tipologia dei “titoli di studio”, e non nelle “altre tipologie” considerate dal bando.
La sentenza di I grado ha poi ritenuto sostanzialmente errata la valutazione dei titoli di servizio e delle pubblicazioni della controinteressata appellante, ritenendo che la ricorrente appellata avesse in proposito titoli di livello superiore.
Ciò posto, la sentenza ha concluso collocando esplicitamente la ricorrente appellante al primo posto della graduatoria (sentenza in questione, pp. 12-13, 17 e 18 della motivazione).
Tale risultato, secondo logica, si spiega sottraendo dal punteggio riportato in graduatoria dalla ricorrente appellante i punti 1,5 attribuitile per la seconda laurea; viceversa, la sentenza impugnata non rende esplicite, né consente di ricavare, modifiche al punteggio dipendenti dall’asseritamente illegittima valutazione dei titoli di servizio e delle pubblicazioni.
5. Il Collegio non condivide tale valutazione.
5.1 Sotto un primo profilo, l’interpretazione del bando di concorso fatta propria dal Giudice di I grado conduce ad un risultato illogico, ovvero quello di considerare, a ragion di punteggio, allo stesso livello un candidato munito della sola laurea titolo di ammissione rispetto ad un candidato, come la controinteressata appellata, affianchi a tale titolo una seconda laurea in materia attinente. Tale risultato, non espressamente previsto dal bando, si evita attraverso una corretta interpretazione della clausola riportata, nel senso sostenuto dalle parti appellanti. E’ infatti evidente che la valutazione dei titoli non è atomistica, ovvero non riguarda i singoli titoli in quanto tali, ma è un aspetto della valutazione complessiva dei candidati. In tali termini è allora evidente che un candidato con due lauree ha per ciò solo un titolo di studio di livello superiore, perché una seconda laurea aggiunta ad una precedente, sempre in materie attinenti, denota di per sé un livello di preparazione superiore rispetto alla laurea semplice. In altre parole, di livello superiore non è la laurea in quanto tale, ma la laurea aggiunta ad altra precedente. La valutazione espressa dalla commissione si deve quindi considerare corretta sotto tale profilo.
5.2 La valutazione della commissione è poi corretta anche quanto ai titoli di servizio e alle pubblicazioni, tenuto conto che tutte e due le candidate interessate per le relative voci hanno riportato identico punteggio, pari al massimo attribuibile.
L’Università ha riconosciuto, in particolare alle pp. 3 e ss., della replica 19 aprile 2018, che alla ricorrente appellante, in astratto, si sarebbe potuto riconoscere un punteggio superiore; nel momento in cui però entrambe le candidate si collocavano, in assoluto, ad un livello elevato nei titoli considerati, l’attribuzione del massimo a entrambe non era, alla luce del bando, illogica: si è verificato quindi il cd effetto di schiacciamento o appiattimento delle valutazioni.
Come correttamente rilevato dalle parti (replica Università citata, p. 5 undecimo rigo dal basso; appello p. 15 dal terzo rigo), la ricorrente appellante non ha impugnato il bando, in particolare quanto alla clausola dell’art. 6 sopra riportata che prevede il punteggio massimo attribuibile: il risultato della sua applicazione non è quindi contestabile in termini di eventuale illogicità della clausola stessa.
6. L’accoglimento del secondo motivo di appello principale e incidentale comporta assorbimento del primo motivo, il quale come si è detto presupporrebbe, per essere esaminato, l’annullamento della graduatoria.
7. Di conseguenza, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di I grado va respinto, come in dispositivo, lasciandosi in conclusione inalterato l’originario esito del concorso.
8. Sussistono giusti motivi per compensare per intero fra le parti le spese del giudizio in entrambi i gradi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato (ricorso n.7482/2017 R.G.), accoglie l’appello principale e l’appello incidentale e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado (n. 902/2016 TAR Toscana).
Spese dell’intero giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Barra [#OMISSIS#], Presidente
Silvestro [#OMISSIS#] Russo, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Italo Volpe, Consigliere

Pubblicato il 19/06/2018