Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 marzo 2019, n. 1805

Assegni di ricerca-Valutazione-Discrezionalità tecnica

Data Documento: 2019-03-19
Area: Giurisprudenza
Massima

Le valutazioni espresse dalle Commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l’espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica, culturale o attitudinale dei candidati.

Contenuto sentenza

N. 01805/2019 REG.PROV.COLL.
N. 06766/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6766 del 2018, proposto da 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] II 154/3de; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
Università degli Studi di [#OMISSIS#], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] San [#OMISSIS#] n. 4; 
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] 11; 
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) n. 00953/2018, resa tra le parti, concernente l’annullamento, previa sospensione, del Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG) dell’Università degli Studi di [#OMISSIS#], n. 8501/2017 del 28.07.2017, prot. n. 112792 del 28.07.2017, avente ad oggetto l’approvazione degli atti e della graduatoria degli idonei della selezione per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca relativo al programma “Il trust come strumento per il passaggio generazionale dell’impresa”, da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche e l’attribuzione dell’assegno medesimo al Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], nonché per l’annullamento, previa sospensione, di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, cognito e non, nessuno escluso, ed in particolare: – del verbale dell’esame dei titoli del 20.07.2017; – del verbale del colloquio svoltosi il 20.07.2017 (conosciuto a seguito del deposito in giudizio da parte dell’Università resistente in data 01.09.2017); – della successiva valutazione della Commissione (conosciuta a seguito del deposito in giudizio da parte dell’Università resistente in data 01.09.2017); – della graduatoria degli idonei stilata a seguito del colloquio svoltosi il 20.07.2017 e contenuta nel relativo verbale (conosciuta a seguito del deposito in giudizio da parte dell’Università resistente in data 01.09.2017); – di tutti i non meglio precisati “atti” della selezione in oggetto, che abbiano sancito la prevalenza dell’Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] sul ricorrente; e per l’annullamento, in parte qua, ove occorrere possa, previa sospensione, del “Bando di selezione per titoli e colloquio per n. 1 assegno dell’Area delle Scienze sociali per lo svolgimento di attività di ricerca”, dal titolo “Il trust come strumento per il passaggio generazionale dell’impresa”, indetto dal Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di [#OMISSIS#], con Decreto n. 6583/2017 del 14.06.2017, prot. n. 89188 del 14.06.2017, [#OMISSIS#] parte in cui nel disciplinare, all’art. 7, la “valutazione dei titoli e colloquio” da parte della Commissione giudicatrice, non prevede che quest'[#OMISSIS#] debba predeterminare i criteri di valutazione, ovvero non predetermina esso stesso i criteri medesimi,
e per l’annullamento, in parte qua, ove occorrere possa, previa sospensione,
del “Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240”, approvato con Decreto Rettorale n. 83901(654) anno 2015 del 22.06.2015,
[#OMISSIS#] parte in cui non prevede, per le selezioni per assegni di tipo b), la predeterminazione da parte del bando di concorso e/o da parte della Commissione giudicatrice dei criteri di valutazione,
nonché per l’annullamento, previa sospensione, di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, cognito e non, nessuno escluso.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e di Università degli Studi di [#OMISSIS#];
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 marzo 2019 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] dell’Avvocatura Generale dello Stato, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], per delega dell’avvocato [#OMISSIS#] De Grazie, e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. È appellata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sezione I, n. 00953/2018 di reiezione del ricorso proposto dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] avverso il decreto del Direttore del Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università degli Studi di [#OMISSIS#], (n. 8501/2017 del 28 luglio 2017, prot. n.112792) d’approvazione della graduatoria degli idonei della selezione per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca relativo al programma “Il trust come strumento per il passaggio generazionale dell’impresa”, da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche della stessa Università.
L’impugnazione è stata estesa in parte qua con motivi aggiunti al bando di concorso, al regolamento dell’Università [#OMISSIS#] parte in cui non prevedevano la predeterminazione dei criteri di valutazione.
Cumulativamente il ricorrente ha formulato domanda di risarcimento danni.
2. Si sono costituiti in giudizio l’Università di [#OMISSIS#] il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca instando congiuntamente per l’inammissibilità e infondatezza del gravame.
3. Esaminata la procedura di selezione avente ad oggetto il conferimento dell’assegno di ricerca ricompreso [#OMISSIS#] tipologia di assegni di tipo b) di cui all’art.22 della L. n. 240/2010, il Tar, dopo aver respinto le eccezioni d’inammissibilità sollevate dalle parti resistenti, ha dichiarato il ricorso infondato.
3.1 In particolare i [#OMISSIS#] di prime cure hanno ritenuto che, in considerazione delle caratteristiche della selezione, nessuna disposizione prevede(va) l’obbligo della Commissione di procedere alla predeterminazione dei criteri sulla base dei quali attribuire i successivi punteggi. Hanno altresì affermato l’insindacabilità nel giudizio di legittimità delle valutazioni formulate dalla Commissione che, in ragione dei curricula di ciascun candidato e dell’esito delle prove sostenute, apparivano comunque immuni da vizi di illogicità manifesta o d’irragionevolezza.
4. Appella la sentenza l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]. Resistono l’Università di [#OMISSIS#], il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.
5. Alla pubblica udienza del 7marzo 2019 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
6. In limine va respinta l’eccezione d’improcedibilità dell’appello sollevata dal dott. [#OMISSIS#] sul rilievo che l’assegno di ricerca, non più rinnovato dall’Università, ha avuto [#OMISSIS#] il 1°.09.2018.
Residua infatti l’interesse dell’appellante al sindacato di legittimità della procedura ai fini, ex art. 34, comma 3, c.p.a., dell’eventuale condanna al risarcimento del danno ingiusto, conseguente alla declaratoria d’illegittimità degli atti impugnati.
7. Nell’economia della decisione, incentrata sulla risoluzione delle questioni di merito dedotte con l’appello, va assorbito l’esame delle eccezioni non esaminate dal Tar e riproposte in appello dalle parti resistenti.
8. E’ radicalmente infondato il primo motivo d’appello incentrato su un’inesistente pronuncia prima facie di fondatezza del ricorso scaturente dall’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 4990/2017, limitatasi, in parziale riforma dell’ordinanza cautelare del Tar di reiezione della domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati, ad ordinare – ai soli fini ex art. 55, comma 10, c.p.a., la sollecita fissazione del merito.
8.1 In limine precisato mette conto rilevare che va condiviso l’argomento fondante il ricorso e ribadito nell’appello sulla necessaria predeterminazione – in ogni procedura comparativa, nessuna esclusa – dei criteri di valutazione dei candidati.
Peraltro nel [#OMISSIS#] in esame, il concreto svolgimento della procedura evidenzia che la comparazione sulla base di criteri predefiniti è di fatto avvenuta.
9. Nel dettaglio.
La Commissione, prima di procedere alla valutazione comparativa dei candidati, stabiliva di attribuire fino ad un [#OMISSIS#] di punti 40/100 ai titoli e fino ad un [#OMISSIS#] di punti 60/100 al colloquio.
In linea di continuità, definiva il punteggio [#OMISSIS#] attribuibile a ciascuno dei tre titoli previsti dal bando ripartendolo in 8 punti per la laurea; in 17 punti per il dottorato di ricerca in materie giuridiche; ed in 15 punti per il curriculumscientifico professionale idoneo allo svolgimento dell’attività di ricerca oggetto dell’assegno.
Alla luce di detti criteri, la Commissione procedeva alla valutazione dei titoli dichiarati dai candidati avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Antichi, escludendo quest’[#OMISSIS#] dalla selezione in assenza del possesso del titolo di dottore di ricerca.
Di seguito, la Commissione esaminava dapprima i titoli ed i curricula dei candidati; per procedere poi all’esame-colloquio.
A ciascuno dei due candidati veniva attribuito per i titoli posseduti il punteggio di 25/40, così ripartito: il dott. [#OMISSIS#] conseguiva il punteggio di 7/8 [#OMISSIS#] valutazione della tesi di laurea, il punteggio di 15/17 [#OMISSIS#] valutazione del dottorato di ricerca ed il punteggio di 3/15 per il curriculum scientifico-professionale; il dott. [#OMISSIS#] conseguiva il punteggio di 8/8 [#OMISSIS#] valutazione della tesi di laurea, il punteggio di 8/17 [#OMISSIS#] valutazione del dottorato di ricerca ed il punteggio di 9/15 per il curriculum scientifico-professionale.
All’esito del colloquio la Commissione, dapprima, assegnava ai candidati un punteggio numerico preceduto da un giudizio analiticamente motivato e documentato dal verbale del 27 luglio 2017; successivamente, redigeva [#OMISSIS#] stesso verbale la graduatoria degli idonei, designando il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] vincitore della selezione.
La procedura per il conferimento di assegni di ricerca di cui all’art.22 l. 30 dicembre 2010, n. 240, come descrittivamente compendiata, ha seguito pedissequamente –va sottolineato – quanto stabilito dagli artt. 7 del bando di selezione e 10 del Regolamento dell’Ateneo.
9.1 Sicché, all’esito della valutazione comparativa dei titoli posseduti e del colloquio sostenuto dai due soli candidati, l’attribuzione dei punteggi numerici è sostanzialmente avvenuta sulla base di parametri predefiniti.
9.2 Nell’ambito di un confronto fra due soli candidati, la relatività bipolare – tipica, va sottolineato, nell’evidenza pubblica del c.d. confronto a coppie delle valutazioni delle offerte – dei giudizi della Commissione effettuati sulla base di oggettivi parametri di riscontro è ex se sufficiente a rendere ragione delle valutazioni espresse, sì da soddisfare l’esigenza di pari trattamento fra candidati cui obbedisce la procedura comparativa.
9.3 In questa senso – ed a più [#OMISSIS#] ragione nel [#OMISSIS#] in esame ove v’è stata comparazione valutativa su base oggettiva e predeterminazione dei punteggi da attribuire a titoli e al colloquio, con specificazione dei punteggi interni ai titoli– va riaffermato che anche la eventuale mancanza di criteri predeterminati assurgerebbe a vizio di natura meramente formale, in quanto “la mancanza di criteri predeterminati non può di per sé comportare l’illegittimità del concorso, quando i giudizi espressi per i singoli candidati non presentino comunque aspetti di irrazionalità e di violazione della par condicio e rendano chiara la motivazione del punteggio raggiunto dal candidato (cfr., Cons.Stato, sez. V, 7 luglio 2015; Id, sez,. VI, 12 dicembre 2011n. 6492).
10. Con i residui motivi d’appello che, fondandosi su un comune denominatore, possono essere trattati congiuntamente, l’appellante lamenta l’errore di giudizio in cui sarebbe incorso il Tar nell’omettere di verificare l’inattendibilità dei punteggi assegnati dalla Commissione.
11. I motivo sono infondati.
11.1 L’asse argomentativo su cui essi ruotano è antitetico all’indirizzo giurisprudenziale, qui condiviso, a mente del quale le valutazioni espresse dalle Commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l’espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica, culturale o attitudinale dei candidati.
I relativi giudizi non sono sindacabili dal [#OMISSIS#] amministrativo, se non nei casi in cui sussistano elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico, un errore di fatto o ancora una contraddittorietà immediatamente rilevabile.
Orientamento che, fatti salvi i casi di giudizi irragionevoli e arbitrari, riposa sulla natura del sindacato di legittimità amministrativo teleologicamente circoscritto all’apprezzamento ab estrinseco della valutazione, senza possibilità alcuna di giustapporre una propria valutazione di merito ai giudizi rassegnati dalla Commissione (cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 26 settembre 2013, n. 4790).
11.2 Nel [#OMISSIS#] in esame, il giudizio sul percorso di studi seguito da ciascun concorrente, la qualità scientifica degli scritti nonché la particolare prospettiva con la quale ciascun candidato ha trattato il trust sono stati analiticamente apprezzati dalla Commissione, senza che sia riscontrabile alcuna valutazione irrazionale o illogica.
11.3 Anzi, sulla base delle comuni cognizioni giuridiche, va condivisa la conclusione attinta dalla Commissione sulla [#OMISSIS#] specificità – ovviamente con riguardo all’assegnazione dell’assegno di ricerca – dell’approccio scientifico seguito dal dott. [#OMISSIS#] rispetto a quello che ha caratterizzato lo studio, pur approfondito, dell’appellante.
12. Conclusivamente l’appello deve essere respinto.
13. Il decisivo rilievo del procedimento oggetto del contenzioso all’esame come concretamente dipanatosi giustifica la compensazione delle spese del grado di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 7 marzo 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
 Pubblicato il 19/03/2019