Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 novembre 2018, n. 6514

Abilitazione scientifica nazionale – Cessata materia del contendere

Data Documento: 2018-11-19
Area: Giurisprudenza
Massima

Cessata materia del contendere, essendo intervenuto, nelle more, l’ottenimento dell’abilitazione scientifica nazionale a professore universitario di II fascia nel medesimo settore concorsuale per cui è causa.

Contenuto sentenza

N. 06514/2018REG.PROV.COLL.
N. 00514/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 514 del 2018, proposto da:
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
[#OMISSIS#] Caramiello, rappresentato e difeso dagli avvocati Felice [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e Massimo [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Felice [#OMISSIS#] in Roma, via G.G. Belli, 39;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. per il LAZIO – ROMA – SEZIONE TERZA, n. 8453/2017, resa tra le parti, concernente l’impugnazione del diniego dell’abilitazione scientifica nazionale – tornata 2016 – da parte della Commissione di valutazione per il settore concorsuale SC 14/C2 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi – II fascia.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] Caramiello;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 novembre 2018 il Consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi, per l’appellante, l’avvocato dello Stato [#OMISSIS#] Fico e, per l’appellato, l’avvocato Massimo [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il dott. [#OMISSIS#] Caramiello è professore aggregato di sociologia dell’Arte e della Letteratura.
Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. per il Lazio, egli ha impugnato il giudizio di non idoneità reso dalla Commissione per la procedura di abilitazione scientifica nazionale a professore universitario di II fascia per il settore concorsuale 14/C2 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi.
Il giudizio collegiale reso dalla Commissione all’esito della tornata idoneativa è del seguente tenore:
Il candidato [#OMISSIS#] Caramiello è ricercatore universitario presso l’Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] II dal 2002, nel settore scientifico-disciplinare SPS/07-14/C1. Il candidato è valutato positivamente con riferimento al titolo 1 dell’Allegato A al D.M. 120/2016, atteso che gli indicatori relativi all’impatto della produzione scientifica raggiungono due valori soglia su tre previsti dal D.M. 602/2016.
Il candidato ha presentato complessivamente 21 pubblicazioni scientifiche.
La commissione, valutate le pubblicazioni secondo i criteri di cui all’art. 4 del D.M. 120/2016, esprime il seguente giudizio: esse sono complessivamente poco pertinenti in relazione al settore concorsuale. La produzione scientifica del candidato risulta parzialmente continua sotto il profilo temporale prevalentemente caratterizzata, da una sufficiente collocazione editoriale di rilievo principalmente nazionale.
Il candidato sviluppa nelle pubblicazioni una riflessione di natura essenzialmente teorica, che spazia dalla dimensione simbolica dei dispositivi tecnologici agli immaginari sociali, dalla sociologia dell’arte agli studi sulla marginalità. Le pubblicazioni risultano limitatamente pertinenti con il settore concorsuale, privilegiando un approccio riconducibile alla Sociologia generale. Tale impostazione emerge in particolare, nell’articolo del 1998, nel saggio del 2010 e nella monografia del 2003, che dimostrano un continuativo interesse per la dimensione epistemologica e sistemica. Ma è presente anche nella monografia “Il maestro dei disoccupati”, che inoltre si presenta come un lavoro narrativo che fatica a collocarsi nel contesto scientifico e metodologico del settore concorsuale.
Alla luce delle valutazioni dì cui sopra e dopo approfondito esame del profilo scientifico del candidato, la commissione all’unanimità ritiene che il prof. [#OMISSIS#] Caramiello non presenti complessivamente titoli e pubblicazioni della ricerca rilevanti per il settore concorsuale. Allo stato degli atti si ritiene che il candidato non presenti le caratteristiche necessarie per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di II fascia”.
Il TAR ha accolto il ricorso, affermando l’illegittimità del giudizio di discontinuità temporale delle opere, atteso che, invece, due dei cinque commissari si sarebbero espressi chiaramente nel senso della continuità, mentre altri due non si sarebbero espressi affatto sul punto; inoltre, le opere sarebbero state valutate soltanto parzialmente, a volte le stesse sarebbero state citate con un titolo differente da quello di pubblicazione “il maestro dei disoccupati” in luogo di “il maestro dei grandi” e, infine, mancherebbe la valutazione delle opere collettive, il che refluirebbe sul necessario scrutinio necessario relativo all’apporto individuale del candidato delle opere stesse.
Per questo motivo, il T.A.R. ha ordinato una nuova valutazione da parte di una Commissione in composizione diversa, entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Contro la sentenza ha proposto gravame il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, formulando un unico articolato motivo d’appello.
Si è costituito in giudizio il dott. [#OMISSIS#] Caramiello, per resistere al gravame, il quale ha altresì riproposto i motivi di ricorso assorbiti in primo grado.
Con ordinanza n. 844/2018 del 23.02.2018, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare formulata dall’appellante e ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata.
All’udienza del 15.11.2018, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Considerato che, con atto depositato in data 8 novembre 2018, la parte appellata vittoriosa in primo grado – premesso che è sopravvenuto l’ottenimento dell’abilitazione scientifica nazionale a professore universitario di II fascia nel medesimo settore concorsuale per cui è causa – ha dichiarato che è intervenuta la cessazione della materia del contendere e di non aver più interesse all’esecuzione della sentenza appellata.
Rilevato che la parte appellante non si è opposta alla compensazione delle spese;
Ritenuto, di conseguenza, che al Collegio null’altro resta che dare atto dell’improcedibilità del ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse (art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.), con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e improcedibilità anche dell’appello (essendone venuto meno l’oggetto).
Ritenuto, in ragione della mancata opposizione dell’appellante, di disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile il ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza d’interesse e, per l’effetto, annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara improcedibile anche l’appello.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 19/11/2018