Al termine di un procedimento di valutazione comparativa non si stila una graduatoria; tuttavia, laddove la procedura venga annullata, non vi è ragione per escludere dal contraddittorio tutti i partecipanti alla procedura quando essi, inoltre, abbiano ottenuto una valutazione positiva.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 febbraio 2017, n. 451
Procedura di valutazione comparativa copertura posto di ricercatore-Graduatoria
N. 00451/2017 REG.PROV.COLL.
N. 07632/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7632 del 2015, proposto da:
“Alma Mater Studiorum” – Università di Bologna, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Massimo Tuozzo, rappresentato e difeso dall’avvocato Guido Mascioli, con domicilio eletto presso lo studio Gian [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, corso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] II, 18;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Quarta non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna, sezione I, n. 596/2015, resa tra le parti, concernente approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa a n. 1 posto di ricercatore universitario settore scientifico – disciplinare ius 01 – diritto privato.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Massimo Tuozzo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del giorno 21 luglio 2016 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati: [#OMISSIS#] D’Avanzo dell’Avvocatura generale dello Stato e Guido Mascioli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La sentenza, qui impugnata dall’Università di Bologna “Alma Mater Studiorum”, ha accolto il ricorso, “nei sensi di cui in motivazione”, proposto dal dottor Massimo Tuozzo per l’annullamento del decreto rettorale n. 751 del 7 giugno 2012, relativo all’approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa a n. 1 posto di ricercatore universitario presso la Facoltà di Economia – sede di Forlì, settore scientifico-disciplinare IUS 01 – diritto privato, nonché delle valutazioni e dei giudizi della Commissione giudicatrice, quali risultanti dai verbali n. 2, n. 3, n. 4, n. 5 e n. 6.
La sentenza, dopo aver ampiamente esaminato le censure dedotte, ha concluso: “Per le esposte considerazioni, il ricorso va ritenuto fondato limitatamente al capo di censure riguardante la valutazione dei “titoli” del dott. Tuozzo, con conseguente necessaria riedizione della procedura comparativa, da limitarsi a questo punto al dott. Tuozzo e al dott. Quarta, ad opera di Commissione giudicatrice diversamente composta, la quale vi provvederà sulla base dei titoli e delle pubblicazioni a suo tempo presentati dai due candidati. Donde, a tali fini, l’annullamento degli atti impugnati”.
Ha proposto ricorso in appello l’Università di Bologna deducendo, per quel che qui interessa, che: <<Al termine della procedura di valutazione comparativa, il ricorrente [oggi appellato], come si evince dall’allegato C del verbale n. 5, non figura neppure tra i candidati “in posizione di particolare evidenza nella valutazione comparativa” (conseguendo un punteggio pari a 0), a differenza non solo del controinteressato dott. Quarta (il quale ha totalizzato 2 voti) ma, addirittura, di altri candidati che lo hanno sopravanzato nella valutazione come la dott.ssa Bugetti [#OMISSIS#] Novella (la quale ha ottenuto 1 voto). Ne consegue che la decisione del TAR è erronea, poiché sanziona la procedura concorsuale con l’annullamento parziale, senza tener conto della posizione, non contestata, della dott.ssa Bugetti, collocatasi al secondo posto della graduatoria>>.
Osserva il Collegio che è pacifico in atti che il ricorso di primo grado sia stato proposto solo nei confronti del vincitore dottor Quarta e non anche della dott.ssa Bugetti.
Orbene, se è vero che al termine di un procedimento di valutazione comparativa non si stila una vera e propria graduatoria, non v’è ragione per escludere dal contraddittorio tutti i partecipanti alla procedura quando essi, tra l’altro, avevano ottenuto una valutazione positiva.
La sentenza deve essere quindi annullata ai sensi dell’art. 105, comma 1, del Cod. proc. amm.
Fino all’eventuale adozione di provvedimenti cautelari del giudice adito in sede di riassunzione (o in sede d’appello) riacquistano efficacia i provvedimenti annullati con la sentenza qui appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, annulla la sentenza, ai sensi dell’art. 105, comma 1, del Cod. proc. amm., e, per l’effetto, rimette la causa al giudice di primo grado.
Nulla per le spese del giudizio attesa la natura della sentenza adottata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Italo Volpe, Consigliere
Pubblicato il 02/02/2017