Declaratoria improcedibilità per cessazione della materia del contendere a seguito del conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale
Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 luglio 2018, n. 4025
Abilitazione scientifica nazionale – Declaratoria improcedibilità per cessazione della materia del contendere
N. 04025/2018REG.PROV.COLL.
N. 01974/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1974 del 2017, proposto dalla signora:
[#OMISSIS#] Di Cola, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Roma, via Giovanni [#OMISSIS#] da Palestrina, 63;
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri; il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca – MIUR, l’Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario – ANVUR; la Direzione generale per l’università presso il MIUR; la Commissione per l’abilitazione scientifica nazionale alla prima e feconda Fascia dei professori universitari, settore concorsuale 12/F1, Diritto processuale civile, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
signori [#OMISSIS#] Zingales e [#OMISSIS#] Pilloni, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento ovvero la riforma
della sentenza del TAR Lazio, sede di Roma, sezione III, 22 luglio 2016 n.8395, resa fra le parti, che ha respinto il ricorso n.4772/2014 R.G. proposto per l’annullamento:
a) del giudizio collegiale e dei giudizi individuali pubblicati on line il giorno 29 gennaio 2014 la Commissione giudicatrice della procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia indetta con decreto del Direttore generale 20 luglio 2012 n. 222 ha giudicato la dott. [#OMISSIS#] Di Cola non idonea alle funzioni di professore di seconda fascia nel settore concorsuale- SC 12/F1- Diritto processuale civile;
b) del verbale 22 aprile 2013 n.1, nell’ambito della quale la Commissione predetta ha determinato i criteri per la valutazione dei candidati all’abilitazione alle funzioni di professore universitario di seconda fascia;
c) del verbale 19 giugno 2013 n. 4, nell’ambito del quale i membri della Commissione hanno esprimono “valutazioni analitiche sui titoli e pubblicazioni scientifiche” sull’interessata;
d) del verbale 19 novembre 2013 n. 9 di valutazione definitiva di tutti i candidati alla abilitazione di seconda fascia;
e) del verbale 25 novembre 2013 n.10, di relazione finale per il settore concorsuale di interesse;
f) del decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 20 luglio 2012 n. 222, pubblicato nella G.U. 27 luglio 2012 n.58;
g) del d.P.R. 14 settembre 2011 n. 222;
h) del D.M. MIUR 7 giugno 2012, n. 76;
i) dei decreti direttoriali MIUR 13 febbraio 2013 n. 248 e 29 luglio 2013 n. 1460 di nomina Commissione per l’abilitazione scientifica nazionale alla prima e seconda fascia dei professori universitari nel settore concorsuale di interesse;
l) del D.P.C.M. 19 luglio 2013 n. 69755 recante “Proroga dei termini di scadenza dei regimi giuridici, adottati in attuazione dell’art. 1, comma 394, della 1. 24 dicembre 2012, n. 228”;
m) del D.P.C.M. 26 settembre 2013 n. 71188, recante “Proroga dei termini per la conclusione dei lavori delle commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca a norma dell’art. 1, comma 394 della 1. 24 dicembre 2012, n. 228”;
n) dei decreti direttoriali MIUR 28 giugno 2013 n.1263 e 30 settembre 2013 n. 1767, di proroga rispettivamente al 30 settembre 2013 al 30 novembre 2013 del termine di conclusione dei lavori delle Commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale nominate ai sensi del D.D. 27 giugno 2012, n. 181;
e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’istruzione dell’universita’ e della ricerca, della Direzione generale suindicata e dell’ANVUR e della Commissione di abilitazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 giugno 2018 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’avv. Sabina Lorenzelli in sostituzione dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e l’avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
rilevato che:
– con atto depositato il giorno 12 giugno 2018, la ricorrente appellante ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione di merito, avendo conseguito l’abilitazione per cui è causa all’esito di altra procedura;
– tale atto, pur in mancanza dei precisi requisiti formali di cui all’art. 84 c.p.a., costituisce argomento di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa;
– si deve quindi decidere come in dispositivo;
– v’è comunque giusto motivo per compensare le spese;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato (ricorso n.1974/2017 R.G.), lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 2/07/2018