Il nuovo sistema di retribuzione del personale medico universitario di cui all’art 6, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, basato su trattamenti graduati in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico ( c.d. indennità di posizione) ed in relazione ai risultati ottenuti nell’attività gestionale ed assistenziale (c.d. indennità di risultato), è sostitutivo del precedente, relativo all’indennità di equiparazione ex art. 31, d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761 e non può essere considerato aggiuntivo.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 marzo 2015, n. 1001
Personale azienda ospedaliera universitaria-Sistema di retribuzione del personale medico universitario di cui all'art. 6, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517
N. 01001/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00329/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 329 del 2011, proposto da:
[#OMISSIS#] Amanti, Gloria Angeletti, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Bocchetti, [#OMISSIS#] Cigognetti, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Corleto, [#OMISSIS#] D’Amato, [#OMISSIS#] D’Angelo, [#OMISSIS#] Di Rosa, [#OMISSIS#] Fenicia, Franco Giubilei, [#OMISSIS#] Romana Grippaudo, [#OMISSIS#] Guglielmi, [#OMISSIS#] Iannicelli, Bruno Laganà, Salvatore Lauro, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Massimo Marangi, [#OMISSIS#] Orfei, Guido [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Pilozzi, [#OMISSIS#] Pustorino, [#OMISSIS#] Ricci, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Salvi, [#OMISSIS#] Teggi, [#OMISSIS#] Trucchi, [#OMISSIS#] Vaglio, [#OMISSIS#] Chiara Vulpiani, [#OMISSIS#] Napoli, rappresentati e difesi dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Rossi, [#OMISSIS#] Vedova, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#]-Rossi in Roma, Via Bergamo n. 43; [#OMISSIS#] Bianchi, [#OMISSIS#] Ferri, rappresentati e difesi dagli avv. [#OMISSIS#] Rossi, [#OMISSIS#] Vedova, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#]-Rossi in Roma, Via Bergamo, 43;
contro
l’Università degli Studi di Roma e il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca (MIUR), in persona dei rispettivi rappresentanti in carica, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
Azienda Ospedaliera S. [#OMISSIS#], in persona del rappresentante in carica rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] Sigillo’ Massara, con domicilio eletto presso lo Studio Associato Pessi in Roma, Via Po, 25/ B;
nei confronti di
Regione Lazio, n. c. ;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO -ROMA -SEZIONE III, n. 19957/2010, resa tra le parti, concernente corresponsione di indennità di risultato;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Roma, del MIUR e dell’ Azienda Ospedaliera S. [#OMISSIS#];
Vista l’ordinanza collegiale istruttoria della Sezione n. 2297 del 2014 e viste le documentate note di adempimento dell’Università degli studi La Sapienza e dell’Azienda ospedaliera Sant’[#OMISSIS#];
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del 27 gennaio 2015 il cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] Vedova per gli appellanti, [#OMISSIS#] Fico per l’Università La Sapienza e il MIUR e [#OMISSIS#] Samengo, in dichiarata delega dell’avvocato [#OMISSIS#] Massara Sigillò, per l’Azienda ospedaliera Sant’[#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Gli odierni appellanti sono docenti e ricercatori dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza, -Seconda Facoltà di Medicina e Chirurgia, e svolgono attività assistenziale, in regime di convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale (SSN), presso l’Azienda Ospedaliera Sant’[#OMISSIS#], in Roma.
Con ricorso proposto nel 2007 dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio essi hanno chiesto l’accertamento del diritto alla corresponsione dell’indennità di risultato in misura intera, senza alcuna decurtazione, operata invece dall’Azienda suddetta, a compensazione della somma perequativa di cui all’art. 31 (Personale delle cliniche e degli istituti universitari convenzionati) d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali) e hanno lamentato che l’Azienda Ospedaliera Sant’[#OMISSIS#] ha erogato l’indennità di risultato per il 2004 a tutto il personale medico, corrispondendola tuttavia a essi ricorrenti non nella stessa misura dei colleghi ospedalieri, ma in misura inferiore avendo, appunto, effettuato una decurtazione in misura pari alla somma perequativa di cui al citato art. 31, che è stata posta in compensazione.
I ricorrenti hanno richiamato il sistema normativo di equiparazione retributiva del personale medico universitario “strutturato” presso le Aziende ospedaliere con il personale medico del SSN addetto alle medesime strutture, passando attraverso il sistema di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 – la c. d. indennità di equiparazioneDe [#OMISSIS#], a arrivando al nuovo sistema di retribuzione aggiuntiva del personale medico, di cui all’art. 6 d. lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale e università, a norma dell’articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419), il quale, nella prospettazione degli interessati, avrebbe previsto, per il personale medico universitario, emolumenti aggiuntivi al “trattamento economico erogato dall’Università”, nel quale ultimo dovrebbe restare ricompresa, sempre secondo i ricorrenti, l’indennità di equiparazione di cui al sopra citato art. 31.
Per i ricorrenti l’indennità di equiparazione De [#OMISSIS#], di cui al citato art. 31, sopravviverebbe al nuovo sistema retributivo introdotto dall’art. 6 del d. lgs. n. 517 del 1999.
Il Tribunale amministrativo regionale, con la sentenza in epigrafe, ha respinto il ricorso, sul rilievo per cui il trattamento economico del personale medico universitario addetto a funzioni assistenziali è ora determinato in base all’art. 6 del d. lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, il quale prevede trattamenti aggiuntivi graduati in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico (c. d. indennità di posizione) e in relazione ai risultati ottenuti nell’attività gestionale ed assistenziale (c. d. indennità di risultato).
La sentenza ha aggiunto che il sistema introdotto dall’art. 6 del d. lgs. n. 517 del 1999, contrariamente a quanto ritengono i ricorrenti, “è sostitutivo delprecedente, e non parallelo o cumulativo, con la conseguenza che deve essere escluso che il trattamento aggiuntivo previsto dall’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 517 del 1999 possa essere percepito in aggiunta al trattamento perequativo di cui all’art. 31 del DPR n. 761 del 1979 (vedi Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1090/2009 e n. 2332/2009) o comunque in un contesto di perdurante applicazione, per il personale universitario, della medesima indennità c. d. “De [#OMISSIS#]” “.
Ai punti da 8. a 11. la sentenza espone le ragioni per le quali, alla luce in particolare dell’art. 6, commi 2 e 4, del d. lgs. n. 517 del 1999, dell’art. 3 del d.P.C.M. 24 maggio 2001, recante linee guida concernenti i protocolli d’intesa da stipulare tra Regione e Università, e del protocollo d’intesa del 2002 tra la Regione Lazio e l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, diretto a disciplinare l’attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti assistenziali dell’Università ai sensi del d. lgs. n. 517 del 1999, il sistema di determinazione del trattamento economico basato sulla c. d. indennità “De [#OMISSIS#]” deve ritenersi superato e sostituito dal nuovo sistema delineato dall’art. 6 del d. lgs. n. 517 del 1999.
Il Tribunale amministrativo regionale, dopo avere precisato che, come risulta dagli statini stipendiali prodotti dai ricorrenti, l’Azienda ospedaliera ha erogato ai ricorrenti i compensi aggiuntivi di cui all’art. 6 del d. lgs. n. 517 del 1999, ha ritenuto in particolare che l’Amministrazione, avendo corrisposto ai ricorrenti, in via anticipata, l’indennità ex art. 31 allo scopo di garantire, ai docenti medici strutturati, il mantenimento quinquennale, stabilito dal d.P.C.M. 24 maggio 2001 e dal citato Protocollo di intesa del 2002, di una retribuzione complessiva non inferiore a quella in godimento al momento dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 517 del 1999, e di evitare quindi ai docenti stessi ogni “nocumento economico anche di tipo temporaneo”, ha in modo legittimo e corretto proceduto al conguaglio tra quanto anticipato a titolo di “De [#OMISSIS#]” e quanto spettante ed erogato a titolo di indennità di risultato.
La decurtazione operata dall’Amministrazione risponde dunque al criterio del divieto di cumulo tra le indennità ex art. 6 e l’indennità ex art. 31, essendo stati superati i limiti, temporali e quantitativi, “di salvaguardia”, di cui al d.P.R. 24 maggio 2001.
2.Con un unico, articolato motivo gli appellanti hanno criticato la sentenza:
– il decreto n. 517 del 1999 non avrebbe determinato il venire meno del trattamento economico perequativo di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979;
– la retribuzione di cui all’art. 6 del d. lgs. n. 517 del 1999 spetterebbe in aggiunta al trattamento economico del personale medico dell’Università addetto a funzioni assistenziali dato che ciascun trattamento retributivo assolve a una sua propria specifica funzione;
– a sostegno della tesi del cumulo tra le indennità suindicate si fa richiamo ad alcune sentenze del 2010 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, con le quali l’applicabilità della disciplina perequativa ex art. 31 anche dopo l’entrata in vigore del decreto n. 517 del 1999 viene fondata sul principio di equiparazione tra il personale medico universitario, che in regime di convenzionamento con il SSN svolge mansioni assistenziali, e il personale ospedaliero, tanto che, permanendo ad avviso degli appellanti un contrasto giurisprudenziale sul punto (l’appello afferma che si sta consolidando un orientamento giurisprudenziale della VI Sezione di questo Consiglio in senso sfavorevole ai medici universitari), il ricorso andrebbe rimesso all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato;
– il sistema di determinazione del trattamento economico spettante ai medici universitari addetti alle attività assistenziali, così come introdotto dal decreto n. 517 del 1999, ove interpretato nel senso del venire meno della tendenziale perequazione dei trattamenti economici complessivamente attribuiti al personale medico che svolge mansioni assimilabili, sarebbe costituzionalmente illegittimo, in relazione agli articoli 3 e 36 Cost..
Gli appellanti concludono chiedendo la riforma della sentenza, la dichiarazione del loro diritto alla corresponsione dell’indennità di risultato in misura intera, senza la decurtazione della somma di cui all’art. 31 d.P.R. n. 761 del 1979, e la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle differenze economiche dovute, oltre agli accessori, con rimessione, ove del caso, della questione all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato o alla Corte costituzionale.
L’Azienda ospedaliera Sant’[#OMISSIS#] si è costituita e ha controdedotto concludendo per il rigetto dell’appello.
L’Università La Sapienza e il MIUR hanno svolto una difesa di mera forma.
Con ordinanza collegiale n. 2297 del 2014, questa VI Sezione ha disposto incombenze istruttorie che sono state eseguite dall’Università e dall’Azienda ospedaliera.
All’udienza del 27 gennaio 2015 il ricorso è stato nuovamente trattenuto in decisione.
3. L’appello è infondato e va respinto. La sentenza dev’essere confermata.
Gli appellanti criticano la sentenza rivendicando in sostanza l’attribuzione del nuovo trattamento economico di cui all’art. 6 del d. lgs. n. 517 del 1999, in aggiunta all’indennità di equiparazione ex art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979.
Nella specie, l’Azienda ospedaliera ha decurtato, dall’indennità di risultato riconosciuta in misura intera, l’ammontare corrispondente all’indennità di equiparazione c. d. De [#OMISSIS#], portata in compensazione (per il 2004, a quanto consta).
La tesi degli appellanti, respinta dalla sentenza di primo grado, è in sintesi che l’indennità ex art. 31, a favore del personale medico docente universitario addetto a mansioni assistenziali presso le aziende ospedaliere (c. d. personale “strutturato”), sopravviverebbe al nuovo sistema di retribuzione aggiuntiva del personale medico universitario di cui all’art. 6 d. lgs. n. 517 del 1999.
Il Collegio ritiene di uniformarsi alla giurisprudenza di questa Sezione secondo la quale “l’art. 6 del d.lgs. n. 517 del 1999 muta il sistema di equiparazione, al trattamento economico del personale medico ospedaliero, del trattamento spettante al personale universitario di cui all’art. 5 comma 1, operante presso le strutture sanitarie convenzionate con il servizio sanitario nazionale, equiparazione in passato assicurata dall’art. 3 del d.P.R. n. 761 del 1979 e dalla indennità c. d. De [#OMISSIS#] di cui all’art. 102 del d.P.R. n. 382 del 1980.
Tale nuovo sistema, basato su trattamenti aggiuntivi graduati in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico (c.d. indennità di posizione) ed inrelazione ai risultati ottenuti nell’attività gestionale ed assistenziale (c.d. indennità di risultato), è sostitutivo del precedente, e non può essere considerato aggiuntivo: tale conclusione si impone in forza del secondo comma dell’art. 6 citato, che mantiene fermo il sistema economico di equiparazione in godimento nel momento dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 517 del 1999 “fino all’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1” che prevedono, appunto, il nuovo sistema, e del comma 4 del medesimo art. 6, che abroga espressamente “le parti dell’art. 102 del d.p.r. n. 328 del 1980 che disciplinano l’attribuzione del trattamento economico integrativo” (così Cons. Stato, VI, n. 386 del 2010, cui si fa rinvio anche per gli effetti di cui agli articoli 60, 74 e 88, comma 2, lett. d), Cod. proc. amm.; v. in particolare a Cons. St. , sez. VI, sent. n. 7242 del 2010; v. , poi, Cons. Stato, VI, n. 7983 del 2010, n. 389 del 2010, n. 386 del 2010, n. 2332 del 2009, n. 1100 del 2009, n. 1099 del 2009, e altre; v. inoltre Cons. giust. amm. Reg. sic., n. 924 del 2012 e n. 268 del 2012, sul carattere sostitutivo del trattamento economico ex art. 6 del d. lgs. n. 517 del 1999 e sul divieto di cumulo con l’indennità De [#OMISSIS#]).
Del resto, con il nuovo sistema retributivo del personale medico universitario, che svolge attività assistenziale presso le aziende ospedaliere, di cui all’art. 6 del d. lgs. n. 517 del 1999, si è inteso assicurare una retribuzione complessiva non inferiore a quella in godimento all’atto dell’entrata in vigore della nuova disciplina.
Infatti, anche l’art. 3, comma 4, d.P.C.M. 24 maggio 2001, recante linee guida concernenti i protocolli d’intesa da stipularsi tra Regioni e Università, dispone che “il trattamento economico di equiparazione in godimento all’atto dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 517 del 1999 è conservato fino all’attuazione delle previsioni contenute nei protocolli d’intesa”.
Nella Regione Lazio l’attuazione del nuovo sistema retributivo è stata operata dal 2004 conformemente a quanto previsto dal protocollo d’intesa 2 agosto 2002 tra Regione e Università degli studi di Roma La Sapienza.
Come si ricava dagli statini stipendiali prodotti in giudizio, il trattamento aggiuntivo ex art. 6 è stato corrisposto dal 2004, e all’atto della corresponsione dell’indennità di risultato sono stati quindi operati i conguagli occorrenti, a seguito del versamento anticipato dell’indennità ex art. 31, per garantire un trattamento economico non inferiore a quello in godimento alla data di entrata in vigore del d. lgs. n. 517 del 1999.
Il nuovo sistema delineato dal citato art. 6 del decreto n. 517 del 1999 ha trovato così applicazione in legittima sostituzione del “sistema di perequazione” risalente al d.P.R. n. 761 del 1979 (Cons. Stato, VI, n. 7662 del 2010 evidenzia la “rigida alternatività” tra i due sistemi).
Resta così confermato che, a seguito della corresponsione del trattamento in misura non inferiore a quello già stabilito, l’amministrazione ha dato corretta attuazione a quanto dispone l’art. 6 citato.
In definitiva, il nuovo trattamento economico di cui al decreto n. 517 del 1999 sostituisce – e non si aggiunge a – quello derivante dall’applicazione della c. d. legge De [#OMISSIS#].
Vale aggiungere che seguendo l’impostazione argomentativa degli appellanti si finirebbe col riconoscere agli stessi un trattamento retributivo maggiore di quello dei medici ospedalieri giacché, oltre all’indennità De [#OMISSIS#], competerebbero, in aggiunta, anche le retribuzioni di posizione e di risultato ex art. 6, con un evidente incremento della retribuzione complessiva dei docenti universitari medici svolgenti mansioni assistenziali presso aziende ospedaliere.
Da ciò discende la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale adombrata nell’appello – senza, peraltro, reale sviluppo argomentativo, attesa l’erroneità del presupposto dal quale appaiono prendere le mosse gli appellanti. La disciplina di cui è stata fatta applicazione nella specie non fa venire meno il criterio di tendenziale equiparazione, dal punto di vista del trattamento economico, tra medici ospedalieri e medici universitari addetti a mansioni assistenziali.
In conclusione, l’appello va respinto e la sentenza impugnata va confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge confermando, per l’effetto, la sentenza impugnata.
Condanna gli appellanti in solido a rimborsare le spese e gli onorari del giudizio:
– nella misura di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre a IVA e CPA, a favore dell’Azienda ospedaliera Sant’[#OMISSIS#] e
– nella misura complessiva di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre ad accessori, se dovuti, a favore dell’Università La Sapienza e del MIUR.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 gennaio 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Severini, Presidente
[#OMISSIS#] De Felice, Consigliere
[#OMISSIS#] Vigotti, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)