Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 aprile 2017, n. 1856

Procedura concorsuale professore Associato-Pubblicità

Data Documento: 2017-04-20
Area: Giurisprudenza
Massima

Nelle procedure concorsuali, la pubblicità deriva dall’esigenza di dare conoscenza dell’esistenza di una procedura di selezione e quindi di consentire a tutti i possessori dei requisiti di partecipare. In altri termini si tratta di una pubblicità con finalità partecipativa ad una procedura selettiva. Diversamente, nella procedura di valutazione disciplinata dall’art 24, commi 5 e 6, attraverso la pubblicità si rende nota la procedura che l’Amministrazione ha attivato. Questa pubblicità ha quindi una funzione di mera notizia sull’attività dell’amministrazione.

Contenuto sentenza

Pubblicato il 20/04/2017
N. 01856/2017REG.PROV.COLL.
N. 01036/2016 REG.RIC.
N. 01052/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1036 del 2016, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Degli Esposti, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via G. Caccini, n. 1;

contro
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Sorrentino e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Sorrentino in Roma, Lungotevere delle Navi, 30;

nei confronti di
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, non costituito in giudizio; 

sul ricorso numero di registro generale 1052 del 2016, proposto da:
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, Lungotevere [#OMISSIS#], 3;

contro
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Sorrentino, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Sorrentino in Roma, Lungotevere delle Navi, 30;

nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non costituita in giudizio;

per la riforma
quanto a entrambi i ricorsi n. 1036 del 2016 e n. 1052 del 2016:
della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione III n. 02440/2015, resa tra le parti, concernente provvedimenti relativi alla chiamata diretta ad un posto di professore di II fascia per il settore concorsuale 10/l1.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 luglio 2016 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] Gordon La Pietra per delega di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha impugnato innanzi il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia i seguenti atti:
– i verbali del Consiglio della Facoltà di scienze linguistiche e letterature straniere dell’Università cattolica del Sacro Cuore di Milano n. 14 del 3 giugno 2015, n. 16 del 17 giugno 2015 e n. 20 del 1° luglio 2015 e dei relativi provvedimenti / delibere;
– il verbale della adunanza del 6 luglio 2015 del Senato accademico dell’Università resistente, e dei relativi provvedimenti / delibere;
– il verbale della adunanza del giorno 8 luglio 2015 del Comitato direttivo del Consiglio di amministrazione della predetta Università e dei relativi provvedimenti / delibere.
L’odierna appellata, premesso di essere dal 2004 ricercatrice assunta a tempo indeterminato presso l’Università appellante ha impugnato gli atti, relativi alla procedura per la chiamata diretta di un posto di professore di II fascia per il Settore concorsuale 10/L1 Lingue, letterature e cultura inglese e anglo – americana, settore scientifico-disciplinare L-LIN/10 Letteratura inglese, alla quale avrebbe dovuto poter partecipare in quanto in possesso dell’abilitazione nazionale di cui all’art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. La sentenza qui impugnata, adottata in forma semplificata ai sensi degli articoli 60 e 74 del Cod. proc. amm., ha preliminarmente richiamato il contenuto dell’art. 24, commi 5 e 6, della legge n. 240/2010, ai quali si rinvia per non appesantire la lettura della presente decisione.
La sentenza afferma: <<Non è in discussione fra le parti che la pubblicità sul sito dell’Ateneo – prevista dal citato comma 5 dell’art. 24 della legge 240/2010, in quanto richiamato dal citato comma 6, sulla cui base è stata indetta la procedura oggetto di controversia – sia stata omessa>>.
<<Né si può ritenere, attesa la chiarezza del disposto normativo del citato comma 5, secondo cui «…Alla procedura è data pubblicità sul sito dell’ateneo…», che tale pubblicità possa essere omessa, dettando la disposizione un chiaro obbligo; in proposito, è il caso di evidenziare come l’uso dell’indicativo presente (“è data pubblicità”), evidenzi il carattere tipicamente obbligatorio della prescrizione (in termini, Cons. Stato, AP, 28 luglio 2011, n. 14)>>.
<<Parte>> appellata <<deduce in proposito di aver chiesto, essendo venuta a sapere informalmente della indizione della procedura, con propria nota – con allegato curriculum – inviata per posta elettronica ai membri del Consiglio di facoltà della Facoltà di scienze linguistiche e letterature straniere, di essere valutata ai fini della chiamata, senza che in nessuno dei verbali degli organi universitari che hanno proceduto risulti né tale circostanza né la valutazione della ricorrente.
È evidente che il citato comma 5, laddove prevede che alla procedura di chiamata sia data pubblicità sul sito dell’ateneo, intende fare in modo che, resi edotti dell’esistenza della procedura, possano partecipare ad essa anche soggetti diversi da quelli individuati autonomamente dagli organi universitari.
Diversamente opinando, tale disposizione innanzitutto non avrebbe alcun effetto pratico, ciò che condurrebbe nella sostanza ad un’inammissibile abrogazione della norma in via interpretativa>>.
<<Peraltro, in ambito concorsuale, la pubblicità delle procedure ha un ulteriore fondamento, riconducibile alla ratio della previsione costituzionale della selezione mediante concorso di cui all’art. 97, comma 4, della Costituzione, che è quella di individuare le persone migliori e più meritevoli mediante un’imparziale procedura selettiva compiuta nel rispetto dei principi costituzionali (ex plurimis, Cons. Stato, AP, 28 luglio 2011, n. 14); obliterare la pubblicità in ambito concorsuale viola quindi direttamente la ratio della previsione del concorso quale metodo di selezione idoneo ad individuare i soggetti migliori e più meritevoli>>.
3. Ricorre in appello [RG n. 1036 del 2016] la dott.ssa [#OMISSIS#] deducendo quanto segue.
In data 3 giugno 2015, il Consiglio di Facoltà di Scienze linguistiche e letterature straniere dell’Università deliberava di “destinare 3 upgrade standard da ricercatore universitario a professore associato” per 3 diversi settori concorsuali e scientifico-disciplinare, tra cui “il settore concorsuale 10/LI Lingue, letterature e cultura inglese e anglo¬americana”, settore scientifico-disciplinare L-LIN/10 “Letteratura inglese”. E ciò, tramite chiamata diretta ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e degli artt. 11 e seguenti del decreto rettorale 21 ottobre 2014, n. 1281 (Modifiche al Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e di mobilità interna dei professori di ruolo di I fascia, dei professori di ruolo di II fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato).
In proposito, giova sin d’ora evidenziare come tale iniziativa abbia preso le mosse a fronte di quanto suggerito dalla “Commissione per la valutazione inerente alle chiamate” che – nominata il 30 aprile 2014 – indicava i seguenti specifici criteri di valutazione, approvati nella seduta del Consiglio del 21 maggio 2014: (i) quantità e tipologia dell’attività didattica ufficiale, (ii) quantità e tipologia dell’attività integrativa curriculare, non curriculare e di supporto, (iii) esito della valutazione degli studenti sull’attività didattica ufficiale, (iv) produzione scientifica: pubblicazioni, esclusi gli articoli in giornale (coerenza con le tematiche del settore concorsuale), (v) partecipazione in qualità di relatore a congressi o convegni internazionali, (vi) attribuzione di incarichi di ricerca presso atenei e istituti di ricerca stranieri di alta qualificazione e (vii) incarichi istituzionali all’interno dell’UCSC.
Il 17 giugno 2015, quindi, il Consiglio deliberava di attivare le procedure in questione per 3 posti di professore di II fascia, uno dei quali per il settore “Letteratura inglese”, precisando la specifica tipologia di impiego ai sensi dell’art. 11 del Regolamento.
A fronte di ciò, il 27 giugno 2015 la dott.ssa [#OMISSIS#] poneva – irritualmente – il proprio curriculum all’attenzione del Consiglio.
In data 1 luglio 2015, consonantemente a quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento, il Consiglio – indicando quale “candidato da sottoporre a valutazione la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]”, in applicazione dei predetti “criteri” nonché “tenuto conto del curriculum scientifico professionale” – proponeva all’unanimità la chiamata diretta dell’odierna appellante.
E ciò, “visto l’esito positivo della valutazione”: “Dall’1 gennaio 2009 la dott.ssa [#OMISSIS#] è ricercatore a tempo indeterminato” per il settore “Letteratura inglese”, “oltre ad aver collaborato alle cattedre di I e H fascia di Letteratura inglese, è stata affìdataria di insegnamenti di Letteratura inglese … riportando giudizi molto lusinghieri nella valutazione degli studenti” (doc. 3), “la produzione scientifica … risulta ampia e qualificata, con numerosi contributi in volumi e articoli scientifici nazionali e internazionali … buona anche la partecipazione, in qualità di relatrice, a convegni nazionali e internazionali … in Università Cattolica la dott.ssa [#OMISSIS#] ha anche ricoperto incarichi istituzionali … il giudizio nei suoi confronti è pienamente favorevole”.
Seguivano, in data 6 luglio 2015 l’adunanza del Senato Accademico e 1’8 luglio 2015 la riunione del Comitato Direttivo del Consiglio di Amministrazione, che verificavano la disponibilità finanziaria all’assunzione ed approvavano la chiamata in conformità all’art. 14 del Regolamento.
4. In punto di diritto l’appellante [#OMISSIS#] svolge preliminarmente alcune considerazioni in ordine alla natura della procedura di cui all’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010.
Come noto, tale disposizione ha eccezionalmente esteso – fino al sesto anno decorrente dall’entrata in vigore della Legge 240/2010 – la disciplina introdotta dal precedente comma 5, ai fini della chiamata diretta “nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell’università medesima, che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica” nazionale, rimettendo ai regolamenti universitari la relativa specifica regolamentazione procedurale di dettaglio.
Al riguardo, si deve sottolineare come, alla luce della chiara lettera della norma, il citato comma 5 (applicabile, come visto, alle procedure indette ai sensi del successivo comma 6) [nel disporre che “nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto … l’università valuta il titolare del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica … ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati”] preveda una procedura a candidato unico. Procedura a candidato unico che:
(i) proprio in quanto tale, concerne solo ed esclusivamente un soggetto concretamente individuato al fine di accertare che costui possegga le doti necessarie a ricoprire lo specifico posto da conferire, senza richiedere giudizî di comparazione di sorta con altri. Non a caso, l’art. 13 bis del Regolamento di Università stabilisce che il Consiglio di Facoltà sottopone a valutazione “il candidato individuato”, ammettendo alla procedura “più candidati’ nella sola ipotesi di “procedure che prevedano più posti” (per lo stesso settore scientifico disciplinare);
(ii) in forza del più volte menzionato rinvio operato dal comma 6 al comma 5, si applica pure alle fattispecie disciplinate dal comma 6, oggetto del presente giudizio.
La pubblicità della procedura cui si riferiscono le predette previsioni ha quindi mera funzione di pubblicità-notizia.
Del tutto “fuori quadro” pertanto appare la pronuncia appellata, che considera il procedimento in questione al pari di un ordinario concorso pubblico, risultando -è palese- inconferente la giurisprudenza dalla stessa richiamata (i.e. Consiglio di Stato, A.P., 28 luglio 2011, n. 14) specificamente riguardante la “pubblicità” e la “ratio della previsione costituzionale della selezione mediante concorso di cui all’art. 94, comma 4, della Costituzione”.
Quella all’attenzione di codesto ecc.mo Consiglio -lo si ribadisce- è una procedura per chiamata diretta avente ad oggetto la valutazione di un unico candidato, che peraltro ha già conseguito in sede nazionale il giudizio di idoneità alla qualifica di professore associato ed ha in precedenza affrontato con esito positivo il concorso pubblico per ricercatore a tempo indeterminato.
5. Propone ricorso in appello l’Università cattolica del Sacro Cuore deducendo quando segue.
<<La chiamata diretta a posti di professore di ruolo di prima e seconda fascia, riservata ai professori di ruolo di seconda fascia e ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l’ateneo, è disciplinata dal Titolo II della legge n. 240 del 2010 (articoli 11 e ss.), in base al quale:
– la procedura di chiamata diretta è attivata su proposta motivata del Consiglio di Facoltà interessato, che deve prevedere, oltre al ruolo, anche il settore concorsuale e scientifico disciplinare cui il posto si riferisce (art. 11);
– per i professori di seconda fascia, il Consiglio di Facoltà, indica il candidato da sottoporre a valutazione tra i ricercatori a tempo indeterminato e i ricercatori a contratto in servizio presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia (art. 13);
– il Consiglio di Facoltà conseguentemente sottopone a valutazione il candidato individuato — o in caso di procedure che prevedono più posti, i candidati individuati — tenuto conto del curriculum scientifico-professionale e della congruità dell’attività svolta con quanto indicato dal Consiglio medesimo ai sensi dell’art. 11. La valutazione è effettuata in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, determinati dal Consiglio di facoltà interessato nell’ambito dei criteri fissati dalle vigenti disposizioni normative e riguarda l’attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché le attività di ricerca svolte dal candidato, anche successivamente alla data di scadenza del bando in base al quale ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale. Per le attività disciplinate da questa disposizione, il Consiglio di Facoltà, qualora ritenga opportuno un esame preliminare, può costituire una Commissione con il compito di predispone una relazione da sottoporre all’esame della Facoltà (art. 13-bis);
– in caso di esito positivo della valutazione, il Consiglio di facoltà, nel rispetto del codice etico dell’Ateneo, formula la proposta e la trasmette per l’approvazione degli organi accademici. Il procedimento si conclude con il decreto rettorale di chiamata (art. 14).
6. L’università appellante censura la sentenza per “error in iudicando”.
<<La ratio sottesa alla pubblicità prevista per la procedura di valutazione ex art 24, c. 5 e 6, della 1. n. 240/2010si differenzia in modo evidente da quella richiesta per le procedure di selezione di tipo concorsuali, quale ad esempio la procedura disciplinata dall’art. 18 della stessa Legge.
Nelle procedure concorsuali, infatti, la pubblicità deriva dall’esigenza di dare conoscenza dell’esistenza di una procedura di selezione e quindi di consentire a tutti i possessori dei requisiti di partecipare. In altri termini si tratta di una pubblicità con finalità partecipativa ad una procedura selettiva. Diversamente, nella procedura di valutazione disciplinata dall’art 24, commi 5 e 6, attraverso la pubblicità si rende nota la procedura che l’Amministrazione ha attivato. Questa pubblicità ha quindi una funzione di mera notizia sull’attività dell’amministrazione.
Questa differenza di ratio si spiega, evidentemente, nella peculiarità della procedura di cui all’art 24, commi 5 e 6, della 1. 240/10.
Tale procedura, infatti, riguarda la valutazione, con finalità di promozione (upgrade, secondo la terminologia della Facoltà) di un soggetto già inquadrato nei ruoli dell’università e individuato dall’amministrazione al termine di uno specifico percorso professionale, attraverso modalità rimesse all’autonomia dell’ateneo.
È lo stesso legislatore a lasciare margine di scelta all’amministrazione sulla scelta della procedura da utilizzare. L’articolo 24 comma 6, infatti, prevede che “la procedura di cui al comma 5 può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell’università medesima”.
Una volta che l’amministrazione ha legittimamente optato per la procedura di cui al comma 5 e 6 (in luogo di quella concorsuale ex art. 18) l’iter valutativo dovrà svolgersi in conformità con le previsioni contenute nel regolamento di ateneo (a cui il comma 5 rimanda)>>.
7. I ricorsi in epigrafe debbono essere riuniti perché proposti avverso la medesima sentenza (art. 96 del Cod. proc. amm.).
8. Questo Collegio ritiene di poter evidenziare che tutta la vicenda contenziosa si incentra sul valore da assegnare alla locuzione contenuta in fine del comma 5 dell’art. 24: “Alla procedura è data pubblicità sul sito dell’ateneo”.
È pacifico, come affermato nella sentenza impugnata, che nessuna pubblicità sul sito dell’Ateneo è stata data alla procedura su cui si controverte.
Entrambi i soggetti appellanti affermano che la pubblicità di cui alla norma in esame sia una forma di una pubblicità-notizia. La conseguenza di questa qualificazione sarebbe (ma ciò non viene esplicitamente affermato) che tale “notizia” potrebbe esser data dopo la conclusione della procedura e, poiché nessun limite temporale viene indicato dalla norma, potrebbe non esser comunicata mai, con la conseguenza, correttamente individuata dalla sentenza impugnata, di <<un’inammissibile abrogazione della norma in via interpretativa>>.
Ma la ragione di fondo che impedisce di accettare una simile qualificazione è che essa è di derivazione strettamente privatistica, mentre l’oggetto del contendere è, pur sempre, un concorso ad un pubblico impiego, presidiato dall’art. 97, comma quarto, della Costituzione.
Né questo Collegio ritine che il procedimento regolato dalla disciplina richiamata possa essere considerato una deroga (“salvo i casi stabiliti dalla legge”), pur prevista dalla norma costituzionale richiamata perché l’eccezione, come indicano tutti le normative di condono o di sanatoria, riguarda sempre fatti già accaduti, mentre nel caso di specie si vorrebbe introdurre, sia pure con limiti temporali, una procedura parallela di assunzione, al di fuori del concorso, da valere per il futuro.
9. Tanto è sufficiente per rigettare entrambi gli appelli con l’avvertenza che il procedimento dovrà rinnovarsi con e dalla pubblicazione della notizia relativa alla procedura oggetto di questo giudizio.
Tale circostanza rende superfluo l’esame delle ulteriori censure in quanto alla procedura rinnovata potranno partecipare anche soggetti estranei al presente contenzioso.
10. Sussistono comunque giusti motivi per compensare tra le parti le spese del grado giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), previamente riuniti gli appelli in epigrafe indicati e definitivamente pronunciando su di essi, li rigetta con le precisazioni di cui in motivazione.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Italo Volpe, Consigliere

L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]

IL SEGRETARIO
 

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