Rinunzia al ricorso, non avendo più interesse alla prosecuzione del giudizio di appello, avendo la controversia trovato assetto e definizione in via stragiudiziale.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 marzo 2018, n. 1786
Procedura concorsuale posto ricercatore-Rinunzia al ricorso
N. 01786/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01811/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1811 del 2013, proposto da:
Università Cattolica del Sacro Cuore, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Romano, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, Lungotevere [#OMISSIS#] N. 3;
contro
[#OMISSIS#] Sicbaldi, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio Giovanni [#OMISSIS#] in Roma, via Tacito 23;
Gian [#OMISSIS#] Beone non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO: SEZIONE IV n. 02033/2012, resa tra le parti, concernente concorso a un posto di ricercatore universitario
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del dr. [#OMISSIS#] Sicbaldi;
Viste le memorie difensive;
Vista la rinuncia del dr. [#OMISSIS#] Sicbaldi, ritualmente notificata il 25 sett. 2013, con la quale parte ricorrente in 1° grado dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, 38, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2018 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati Giovanni [#OMISSIS#] per delega dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il primo ricorso erano impugnati gli atti di designazione del controinteressato Beone Gian [#OMISSIS#] a vincitore della procedura concorsuale a n. 1 posto di ricercatore universitario per il settore scientifico disciplinare G07A Chimica agraria presso la facoltà di Agraria dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
La sentenza appellata n. 2033 in data 19 giugno – 18 luglio 2012, resa a definizione del giudizio recante RG 3098/1997 promosso dal dott. [#OMISSIS#] Sicbaldi avverso l’Università Cattolica del Sacro Cuore (Unìversìà Cattolica) ed il dott. Gian [#OMISSIS#] Beone, il TAR della Lombardia, sede di Milano, in accoglimento del ricorso introduttivo, disponeva l’annullamento del decreto accogliendo il ricorso sul rilievo dell’assunta carenza di motivazione, contraddittorietà ed illogicità della valutazione delle singole pubblicazioni, sia in relazione al numero (22 del ricorrente e 4, delle quali alcune neanche valutabili, del controinteressato) che al valore scientifico delle stesse, per le quali il ricorrente avrebbe ricevuto 8 punti sui 9 attribuibili contro i 4 (addirittura la metà) del controinteressato.
DIRITTO
Avverso la predetta sentenza l’Università Cattolica, con ricorso notificato in data 26 febbraio 2013, ha proposto appello.
Con atto del dr. [#OMISSIS#] Sicbaldi notificato il 18 luglio 2013 questi ha rinunciato al ricorso notificato in data 4 giugno 1997 all’Università Cattolica di Milano ed al controinteressato Gian [#OMISSIS#] Beone, ed iscritto al RG 3098/1997 TAR Lombardia, sede di Milano, sez. II, nonché agli effetti ed a ogni altra conseguenza della decisione sul detto ricorso di cui alla sentenza n. 2033.
Con atto di accettazione della rinunzia al ricorso originario notificato dal dott. [#OMISSIS#] Sicbaldi in data 18 luglio 2013 la Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, in persona del Rettore pro tempore, ha riferito che con formale atto transattivo, come da impegni assunti, l’appellato dott. [#OMISSIS#] Sicbaldi ha espressamente rinunziato al ricorso originario ed agli effetti della sentenza impugnata.
Ha quindi prestato formale accettazione della rinunzia al ricorso ed agli effetti della sentenza del TAR Lombardia, Sez. IV. R.G. n. 2033/2012, con compensazione delle spese processuali e nel contempo dichiarando di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio di appello, avendo la controversia trovato assetto e definizione in via stragiudiziale
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Giordano [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 20/03/2018