Infondatezza ricorso
Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 ottobre 2014, n. 5157
Procedura di reclutamento Ricercatore-Infondatezza ricorso
N. 05157/2014REG.PROV.COLL.
N. 06011/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6011 del 2010, proposto da:
Stasolla [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Larizza, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Placidi in Roma, via Cosseria, 2;
contro
Università degli studi di Bari e Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex legein Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Taurino [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avv. Rosa Volse e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Matassa, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Placidi in Roma, via Cosseria, 2;
Affatati [#OMISSIS#], Fronzi [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Lippe [#OMISSIS#], Notrnicola [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione III, 3 dicembre 2009, n. 3002, resa tra le parti, concernente valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario in “psicologia clinica”.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti indicate in epigrafe;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del giorno 1° luglio 2014 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati Larizza, Matassa e l’avvocato dello Stato Urbani Neri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente Stasolla [#OMISSIS#] ha presentato domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario presso la facoltà di Scienze della formazione dell’Università degli studi di Bari per il settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 “psicologia clinica” per la quale è stato dichiarato idoneo a coprire l’incarico l’odierno appellato Taurino [#OMISSIS#].
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento:
a) del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Bari n. 14566 del 16.12.2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4^ Serie Speciale “Concorsi ed esami” n. 8 del 30.1.2009 con il quale sono stati approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Bari per il settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 “Psicologia Clinica” ed è stato dichiarato idoneo a coprire l’incarico il dott. Taurino [#OMISSIS#];
b) dei verbali della Commissione giudicatrice e degli atti della procedura di valutazione comparativa, in particolare del verbale n. 7 approvato in data 11 dicembre 2008 con cui è stato indicato vincitore della procedura di valutazione comparativa Taurino [#OMISSIS#] e della relazione finale redatta in medesima data, nei limiti dell’interesse fatto valere dal ricorrente;
c) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, comunque lesivi compreso l’atto di nomina ed il contratto di lavoro tra l’Università degli Studi di Bari ed il dott. Taurino [#OMISSIS#], se intervenuti.
Ha chiesto altresì l’accertamento del diritto al risarcimento dei danni derivanti dal comportamento ingiusto tenuto dall’università, con conseguente condanna generica al pagamento di quanto dovuto, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria.
Nel giudizio di primo grado l’appellante ha censurato le modalità con le quali la Commissione esaminatrice aveva fissato i criteri di massima per la valutazione comparativa dei candidati riportando pedissequamente i parametri di cui all’art. 4, commi 2 e 4 del d.P.R. n. 117 del 2000 senza fornire alcuna indicazione sulle concrete modalità di applicazione degli stessi e di individuazione e valutazione dei titoli, con ciò dando vita ad un vizio di legittimità dell’atto finale, non essendo stata l’attività amministrativa esercitata nel rispetto delle norme di buon andamento, trasparenza e imparzialità.
2. La sentenza impugnata ha rilevato che i giudizi della Commissione esaminatrice (ossia la valutazione dei titoli e delle prove scritte ed orali sostenute dal ricorrente Stasolla [#OMISSIS#] e dall’appellato Taurino [#OMISSIS#]) rappresentano una tipica espressione di discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione e in quanto tali non sono sindacabili da parte del giudice amministrativo in sede di giurisdizione di legittimità, a meno che non siano frutto di manifesta illogicità, circostanza non riscontrabile nella fattispecie.
Dall’infondatezza del ricorso ne è scaturita l’infondatezza della domanda risarcitoria.
3. Ha proposto ricorso in appello il dott. Stasolla deducendo i seguenti motivi così epigrafati:
I) Difetto di motivazione. Violazione della legge n. 210 del 1998. Violazione del d.P.R. n. 117 del 2000. Violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi generali di buon andamento, trasparenza, equità ed imparzialità della pubblica amministrazione. Violazione della legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per irrazionalità, illogicità manifesta, difetto di istruttoria, disparità di trattamento, travisamento dei fatti.
II) Violazione dei principi di buon andamento, trasparenza, equità e imparzialità.
III) Violazione dell’art. 4, comma 2 e 4, del d.P.R. 117 del 2000.
IV) Eccesso di potere per irrazionalità, illogicità manifesta, difetto di istruttoria e disparità di trattamento.
V) Erronea valutazione, da parte della Commissione, di un assegno di ricerca non conseguito all’atto della presentazione della domanda.
VI) Erronea valutazione dei titoli di servizio.
VII) Erroneità della sentenza in punto di condanna alle spese di giudizio.
4. Il ricorrente evidenzia: “Nel ricorso di primo grado aveva elencato le proprie pubblicazioni indicando quelle in ambito nazionale: n. 6 monografie nelle quali era primo autore dei due autori; n. 1 monografia nella quale era secondo autore di due; tre pubblicazioni multimediali nelle quali era unico autore; oltre alla redazione di capitoli in libri ed articoli su riviste; tre contributi in atti di convegni nazionali, ed in ambito internazionale: n. 13 pubblicazioni su note riviste scientifiche internazionali.
Nel verbale di valutazione dei titoli (verbale n. 2) redatto in data 9 dicembre 2008 la Commissione segnala come “valutabili ai fini della valutazione comparativa: otto articoli su riviste internazionali, due su riviste italiane, due capitoli in libri collettivi, un contributo in atti di convegno internazionale. Il candidato allega anche sei articoli che erano in press al momento della domanda e la copia cartacea di sette brevi monografie in collaborazione pubblicate on-line in un sito non scientifico”.
Nel giudizio finale collegiale (verbale n. 7) redatto in data 11 dicembre 2008 il richiamo alle pubblicazioni riporta solo una valutazione positiva di inerenza o affinità al settore scientifico disciplinare, senza specificare i lavori valutati”.
Il ricorrente evidenzia altresì che nel corso del giudizio di primo grado l’Amministrazione resistente depositava una relazione redatta in data 20 aprile 2009 dal prof. Bruno Baldaro (membro della commissione) dalla quale si evince che: “La commissione, prima di decidere l’esclusione delle monografie [del dott. Stasolla] dalla valutazione, ha effettuato un controllo sul sito web (lulu.com) di pubblicazione on line delle monografie, che è risultato essere un sito commerciale dove chiunque poteva inserire qualsivoglia testo, anche a scopo pubblicitario, senza alcun filtro da parte della comunità scientifica; mancava inoltre ogni riferimento al deposito legale nelle forme di cui al d.P.R. n. 252 del 3 maggio 2006…”.
5. Tutti i motivi di ricorso, a eccezione dell’ultimo, possono essere esaminati unitariamente perché il nucleo della vicenda contenziosa è rappresentato dal valore assegnato dalla Commissione di concorso alle monografie pubblicate dal ricorrente sul sito web lulu.com.
6. Il ricorso, a tutto concedere, non può trovare accoglimento per il limite imposto all’annullamento giurisdizionale dall’art. 21-octies, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Annullabilità del provvedimento”).
Dagli atti del procedimento non risulta che le monografie del ricorrente non sono state valutate perché non erano stati effettuati gli adempimenti previsti dal d.P.R. 3 maggio 2006, n. 252 (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico). Ma è nondimeno evidente che, in sede di eventuale rinnovo del procedimento, quell’omissione va rilevata, con conseguente esclusione dalla valutazione delle pubblicazioni prodotte dall’appellante.
7. Il medesimo appellante riconosce, senza muover censura al riguardo, che all’appellato erano state valutate tre monografie scientifiche e tredici pubblicazioni su riviste e volumi di rilevanza nazionale, tutte inerenti alla materia concorsuale.
Orbene il divario numerico tra le pubblicazioni fondamentali (tre monografie attribuite all’appellato; nessuna monografia attribuita all’appellante) è talmente ampio da ragionevolmente assorbire eventuali carenze dell’appellato sia in ordine alle prove scritte che ai titoli.
8. Anche il settimo motivo di ricorso, relativo alla condanna alle spese, non può trovare accoglimento in quanto l’ammontare determinato dal giudice di primo grado non appare eccessivo in considerazione della vicenda contenziosa e delle ragioni avanzate dal ricorrente.
9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore del solo appellato, mentre sono compensate nei confronti dell’Università in carenza di un effettivo esercizio del diritto di difesa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente in appello al pagamento in favore dell’appellato Taurino [#OMISSIS#] della somma di € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre oneri di legge, per questo grado del giudizio; compensa le spese nei confronti della pubblica amministrazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Severini, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Contessa, Consigliere
[#OMISSIS#] Vigotti, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)