N. 04401/2017REG.PROV.COLL.
N. 05866/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5866 del 2015, proposto dalla Università degli studi di Padova, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Chiara Cacciavillani, con domicilio eletto presso lo studio studio Scoca in Roma, via Paisiello, 55;
contro
[#OMISSIS#] Cocuzza, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via Giosuè Borsi, 4;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione I, n. 15/2015, resa tra le parti, concernente approvazione degli atti della procedura selettiva per assunzione di un posto di ricercatore a tempo determinato.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] Cocuzza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del giorno 26 maggio 2016 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] Reggio D’Aci, per delega dell’avvocato Chiara Cacciavillani, e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto rettorale del 6 dicembre 2013 l’Università degli studi di Padova bandiva una procedura selettiva ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della 1. n. 240/2010, volta all’assunzione di un ricercatore a tempo determinato in regime di tempo pieno per il settore concorsuale 09/A2 Meccanica applicata alle macchine (profilo s.s.d. ING-IND/13 – meccanica applicata alle macchine), presso il suo Dipartimento di ingegneria industriale. La Commissione giudicatrice, nominata con decreto del 13 febbraio 2014, era composta dal Presidente, prof. [#OMISSIS#] Cossalter dell’Università di Padova, e dai proff. [#OMISSIS#] Da [#OMISSIS#] ed [#OMISSIS#] Pennestri.
Dei tre candidati che avevano tempestivamente presentato domanda veniva subito escluso — per carenza dei requisiti di partecipazione — il dott. Zanardo; la procedura selettiva si svolgeva pertanto tra due soli candidati, il dott. Cocuzza e il dott. [#OMISSIS#], rispettivamente ricorrente e controinteressato nel giudizio di primo grado.
I lavori della commissione si concludevano nel senso della prevalenza del dott. [#OMISSIS#] e i relativi atti venivano approvati con decreto rettorale del 7 aprile 2014; quindi il Consiglio di amministrazione dell’Università approvava, con delibera del 19 maggio, la proposta di chiamata del vincitore.
Gli atti del procedimento venivano impugnati dal dott. Cocuzza, che ne chiedeva l’annullamento articolando cinque motivi di censura, il primo dei quali volto a lamentare l’insussistenza, in capo al controinteressato, dei titoli necessari per la stipulazione di un contratto ex art. 24, comma 3, lett. b) della 1. n. 240/2010.
Anche il secondo motivo censurava, sotto diverso profilo, l’idoneità delle pregresse esperienze di ricerca del vincitore a consentirgli la partecipazione alla procedura selettiva, mentre i successivi motivi erano volti a sindacare, rispettivamente, la composizione della commissione esaminatrice (il terzo) e le modalità di assegnazione dei punteggi a titoli e pubblicazioni dei candidati (il quarto e il quinto).
2. La sentenza qui impugnata ha accolto il ricorso.
La sentenza ha evidenziato che per ottenere l’ammissione alla procedura concorsuale indetta dall’Università di Padova, finalizzata alla stipula di un contratto ai sensi dell’art. 24, III comma lett. b) della legge n. 240/2010, il controinteressato aveva fatto valere, ai fini della dimostrazione del compimento del triennio ivi previsto – oltre ad un assegno biennale di ricerca di cui all’art. 51, VI comma della legge n. 449/1997 usufruito prima dell’entrata in vigore della legge n. 240/2010 (pacificamente pertinente) – due borse di studio post dottorato, complessivamente di poco superiore ad un anno, attribuite da atenei stranieri successivamente all’entrata in vigore della predetta legge n. 240/2010 ed asseritamente “analoghe” alle borse conferite ai sensi dell’articolo 4 della legge 30 novembre 1989 n. 398. Le due borse di studio testé indicate, ancorché idonee a coprire il requisito richiesto sotto il profilo esclusivamente temporale, non avevano, però, alla stregua della citata norma, [#OMISSIS#] sotto il profilo sostanziale, non erano cioè di natura tale da poter integrare l’assegno biennale di ricerca al fine di consentire la partecipazioni alla bandita procedura selettiva.
La sentenza ha individuato vari profili per i quali le borse di studio non potevano integrare i requisiti previsti dal bando di concorso. In particolare ha rilevato che, se anche si ritenesse che gli “analoghi assegni e borse esteri” possano godere di vita propria, la conclusione non muterebbe: le borse di studio di cui ha beneficiato il controinteressato non sono, infatti “analoghe” a quelle di cui all’articolo 4 della legge n. 398/1989, giacché queste, diversamente da quelle di cui ha goduto il controinteressato, avevano “durata biennale” (cfr. la norma in questione, ultimo comma).
3. Propone appello l’Università degli studi di Padova deducendo, per quel che qui rileva:
– Violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 3, lett. b) della legge n. 240/2010 sotto diverso profilo; eccesso di potere per contraddittorietà.
Il T.A.R. ritiene che i contratti, gli assegni e le borse conseguiti presso atenei esteri possano essere considerati analoghi a quelli conseguiti in Italia solo se aventi la medesima durata.
Si tratta, tuttavia, di una restrizione indebita, che non reca a suo fondamento alcun addentellato normativo: la norma, infatti, non richiede affatto l’analoga durata.
Si tratterebbe di restrizione, inoltre, non in linea con il principio del favor partecipationis, oltre che con la ratio della norma, chiaramente volta a consentire il cumulo tra i vecchi assegni di ricerca (aventi durata massima di quattro anni, senza previsione di una durata minima) o le vecchie borse post-dottorato (aventi durata biennale), da una parte, e gli altri titoli conseguiti all’estero dall’altra, onde raggiungere il periodo totale richiesto di almeno tre anni, espressamente qualificati anche non consecutivi.
Del resto, la giurisprudenza pacificamente assimila — per determinare la durata del periodo di ricerca effettivamente svolto — i contratti di ricerca presso Università straniere ai titoli italiani, e ciò indipendentemente dalla durata dei primi, rimessa, come ovvio, alla legislazione dello stato di riferimento (cfr., ex multis, T.a.r. Toscana, Sez. I, 17 aprile 2014, n. 646).
4. Il ricorso in appello non può trovare accoglimento.
L’attività di ricerca (svolta da soggetti che aspirano, in ultima istanza, a un insegnamento universitario) non può essere computata con i medesimi criteri dello svolgimento dell’insegnamento negli istituti di istruzione secondaria, dove rilevano anche i giorni di effettivo servizio.
Tale equiparazione non è possibile perché diversi sono i criteri di conferimento del titolo abilitante allo svolgimento della successiva attività nei diversi gradi dell’istruzione.
Ne consegue che, a giudizio di questo Collegio, la somma di due periodi semestrali non equivale a un periodo annuale perché a monte del relativo riconoscimento v’è la valutazione del candidato che può esser ritenuto idoneo alla svolgimento di un’attività di ricerca limitata nel tempo, ma non essere egualmente ritenuto idoneo per una ricerca di più ampio respiro, che richiede, per ciò stesso, un maggiore e possibilmente ininterrotto impegno temporale, anche in relazione all’esigenza di continuità nella produzione scientifica, che ne è – almeno ai fini di una valutazione accademica – caratteristica preferenziale.
5. In relazione a quanto sopra ritenuto, va rammentato che, “ove una determinazione (amministrativa o giurisdizionale) di segno negativo si fondi su una pluralità di ragioni, ciascuna delle quali di per sé idonea a supportarla in modo autonomo, è sufficiente che anche una sola di esse resista alle censure mosse in sede giurisdizionale perché il provvedimento nel suo complesso resti esente dall’annullamento” (Consiglio di Stato, sez. V, 31/03/2016, n. 1274).
6. Alla luce del principio richiamato al § 5, il ricorso in appello, nel suo complesso, non può trovare accoglimento, essendo sufficiente a confermare la sentenza impugnata l’inidoneità delle borse di studio fruite all’estero a ricoprire il requisito temporale indicato nel bando di concorso.
7. In considerazione della circostanza che il procedimento di selezione dovrà essere rinnovato, il nuovo giudizio dovrà essere effettuato da una nuova commissione (tra le tante, Consiglio di Stato, sez. VI, 17 dicembre 2013, n. 6032).
8. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta, con l’indicazione di cui in motivazione in ordine alla composizione della commissione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Dante D'[#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 20/09/2017