Ai fini del conseguimento dell’abilitazione, il superamento delle mediane assume un ruolo rilevante, ma non decisivo, essendo gli indici correlati alle stesse di carattere quantitativo (cfr. all.A, B al d.m. 7 giugno 2012, n. 76.) e risultando dunque all’uopo preminente il giudizio di merito della commissione sulla maturità scientifica raggiunta dai candidati, ex art.5, d.m. 7 giugno 2012, n. 76.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 settembre 2017, n. 9835
Abilitazione scientifica nazionale-Motivazione giudizio
N. 09835/2017 REG.PROV.COLL.
N. 05561/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5561 del 2014, proposto da: [#OMISSIS#] Moneta, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Bosco, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sestio [#OMISSIS#], 33;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, rappresentati e difesi secondo legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Università degli Studi di Macerata, non costituita in giudizio;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Bono, non costituito in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di I fascia, settore concorsuale 10/C1 “teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’ANVUR;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’Avv. A. Bosco e l’Avvocato dello Stato V. Fico;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La Sig.ra [#OMISSIS#] Moneta, docente di ruolo all’Accademia di Belle Arti di Roma, impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di I fascia, settore concorsuale 10/C1 “teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione dell’art.16 della Legge n.240 del 2010, del D.P.R. n.222 del 2011, dell’art.4 e dell’all.D del D.M. n.76 del 2012, del D.D. n.222 del 2012, del D.M. n.159 del 2012, della delibera ANVUR n.50 del 2012 nonché l’eccesso di potere per errore, ingiustizia manifesta, carenza di istruttoria, arbitrarietà, travisamento, sviamento, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza, disparità di trattamento.
La ricorrente in particolare ha fatto presente che il componente della Commissione [#OMISSIS#] Casetti, di provenienza OCSE, era in realtà italiano; che non era stato tenuto in debito conto il superamento delle “mediane”; che vi erano stati diversi errori di valutazione.
L’interessata ha inoltre sostenuto che non era stato considerato l’impatto delle pubblicazioni; che non era stata sufficientemente motivata la non coerenza di alcune opere col settore concorsuale in esame; che non erano state utilizzate le classificazioni di merito previste nella disciplina di settore per giudicare le pubblicazioni scientifiche.
Veniva altresì segnalato che era mancata una valutazione analitica dei titoli, in ogni caso non adeguatamente considerati; che vi era stata disparità di trattamento con altri candidati.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’ANVUR si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.
Con ordinanza n.4284 del 2014 il Tribunale respingeva l’ordinanza cautelare presentata dalla ricorrente.
Con memorie la ricorrente ribadiva i propri assunti.
Nella camera di consiglio del 17 maggio 2017, fissata per l’esame dell’istanza di prelievo, questo Tribunale, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite e ricorrendone i presupposti, ha trattenuto la causa per la decisione nel merito, ex art.71 bis c.p.a..
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento del giudizio di non idoneità impugnato.
Invero è necessario evidenziare in primo luogo che ciò che rileva per il commissario, Prof. Casetti, ex art.6, comma 7 del D.P.R. n.222 del 2011, è che svolga la propria attività di docenza presso un Paese di provenienza OCSE diverso dall’Italia ovvero, nel caso di specie, la Yale University di New Haven (USA) e non la sua nazionalità.
Va inoltre precisato che, ai fini del conseguimento dell’abilitazione, il superamento delle mediane assume un ruolo rilevante, ma non decisivo, essendo gli indici correlati alle stesse di carattere quantitativo (cfr. all.A, B al D.M. n.76 del 2012) e risultando dunque all’uopo preminente il giudizio di merito della Commissione sulla maturità scientifica raggiunta dai candidati, ex art.4 del D.M. n.76 del 2012 (cfr., tra le altre, TAR Lazio, III, n.11500 del 2014).
Occorre ancora rilevare, in relazione all’asserita disparità di trattamento operata dalla Commissione medesima, che la stessa non è configurabile, trattandosi in ogni caso di procedura abilitativa e non concorsuale, dunque con numero di posti non limitato nè predefinito, quindi senza confronto concorrenziale tra un candidato e l’altro (cfr. di nuovo TAR Lazio, III, n.11500 del 2014).
Nondimeno è necessario in ogni caso evidenziare che il giudizio reso risulta viziato per alcune carenze dedotte, tenuto conto che trattasi di procedura valutativa per titoli e pubblicazioni, ex art.16, comma 3a della Legge n.240 del 2010.
Nello specifico va richiamato il curriculum della ricorrente, che comprende, tra l’altro, una consistente attività di insegnamento e premi conseguiti (cfr. allegati al ricorso depositati il 6 settembre 2014).
Occorre ancora rilevare, in relazione alle pubblicazioni scientifiche, che la Commissione ha fatto uso di espressioni e locuzione di vario tenore, omettendo tuttavia l’impiego della classificazione di merito richiesta nell’all.D del D.M. n.76 del 2012 (cfr. all.3 al ricorso e in ultimo TAR Lazio, III, n.2603 del 2017).
Restano assorbite per difetto di rilevanza le rimanenti censure.
L’Amministrazione dovrà quindi procedere ad un riesame del predetto giudizio, ad opera di una differente Commissione, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
In considerazione dei fatti di causa, sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.5561/2014 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 20/09/2017