Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 settembre 2017, n. 9836

Abilitazione scientifica nazionale-Motivazione giudizio

Data Documento: 2017-09-20
Area: Giurisprudenza
Massima

Ai fini del conseguimento dell’abilitazione, il superamento delle mediane assume un ruolo rilevante, ma non decisivo, essendo gli indici correlati alle stesse di carattere quantitativo (cfr. all.A, B al d.m. 7 giugno 2012, n. 76.) e risultando dunque all’uopo preminente il giudizio di merito della commissione sulla maturità scientifica raggiunta dai candidati, ex art.5, d.m. 7 giugno 2012, n. 76.

Contenuto sentenza

N. 09836/2017 REG.PROV.COLL.
N. 06354/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6354 del 2014, proposto da: [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato Orazio [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via [#OMISSIS#], 7; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 11/E4 “psicologia clinica e dinamica”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’Avv. A. Fiorentino, in sostituzione dell’Avv. O. [#OMISSIS#], e l’Avvocato dello Stato V. Fico;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La Sig.ra [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Ricercatrice di psichiatria presso la II Università degli Studi di Napoli, impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 11/E4 “psicologia clinica e dinamica”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione dell’art.16, comma 3a della Legge n.240 del 2010, dell’art.8, comma 4 del D.P.R. n.222 del 2011, dell’all.A del D.M. n.76 del 2012 nonché l’eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità, contraddittorietà, violazione dell’autolimite.
La ricorrente in particolare ha fatto presente che non era stato adeguatamente motivato il giudizio su titoli e pubblicazioni; che in particolare i lavori scientifici erano pertinenti al settore concorsuale in esame, affine ad altri, ed erano stati considerati di livello qualitativo “buono”.
L’interessata ha inoltre sostenuto che non era stato debitamente considerato il superamento delle mediane e che vi era stata disparità di trattamento con altri candidati.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.
Con ordinanza n.4698 del 2014 il Tribunale respingeva la domanda cautelare presentata dalla ricorrente.
Nella camera di consiglio del 17 maggio 2017, fissata per l’esame dell’istanza di prelievo, questo Tribunale, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite e ricorrendone i presupposti, ha trattenuto la causa per la decisione nel merito, ex art.71 bis c.p.a..
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento del giudizio di non idoneità impugnato.
Invero va precisato in primo luogo che, ai fini del conseguimento dell’abilitazione, il superamento delle mediane assume un ruolo rilevante, ma non decisivo, essendo gli indici correlati alle stesse di carattere quantitativo (cfr. all.A, B al D.M. n.76 del 2012) e risultando dunque all’uopo preminente il giudizio di merito della Commissione sulla maturità scientifica raggiunta dai candidati, ex art.5 del D.M. n.76 del 2012 (cfr., tra le altre, TAR Lazio, III, n.11500 del 2014).
Occorre ancora rilevare, in relazione all’asserita disparità di trattamento operata dalla Commissione medesima, che la stessa non è configurabile, trattandosi in ogni caso di procedura abilitativa e non concorsuale, dunque con numero di posti non limitato nè predefinito, quindi senza confronto concorrenziale tra un candidato e l’altro (cfr. di nuovo TAR Lazio, III, n.11500 del 2014).
Nondimeno è necessario in ogni caso evidenziare che il giudizio reso risulta viziato per le carenze dedotte, tenuto conto che trattasi di procedura valutativa per titoli e pubblicazioni, ex art.16, comma 3a della Legge n.240 del 2010.
Nello specifico va richiamato il curriculum della ricorrente, che comprende tra i titoli una consistente attività di ricerca e vari premi conseguiti (cfr. all.3 al ricorso).
Va ancora rilevato che le pubblicazioni della stessa hanno ricevuto valutazioni positive, essendo state considerate nel complesso di livello qualitativo “buono”, ex all.D del D.M. n.76 del 2012 (cfr. all.2 al ricorso).
Restano assorbite per difetto di rilevanza le rimanenti censure.
L’Amministrazione dovrà quindi procedere ad un riesame del predetto giudizio, ad opera di una differente Commissione, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.6354/2014 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
 Pubblicato il 20/09/2017