Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 marzo 2016, n. 1154

Abilitazione scientifica nazionale - Analitica valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati

Data Documento: 2016-03-21
Area: Giurisprudenza
Massima

L’art. 3 del d.m. 7 giugno 2012, n. 76, prevede che nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate. Detta valutazione deve basarsi sui criteri e i parametri definiti per ciascuna fascia agli articoli 4 e 5.
 
Il giudizio della commissione esaminatrice nei concorsi per l’ottenimento della abilitazione scientifica nazionale è censurabile laddove la motivazione del giudizio collegiale non risponda ai crismi dell’adeguatezza.

Contenuto sentenza

N. 01154/2016REG.PROV.COLL.
N. 01548/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1548 del 2015, proposto da: 
[#OMISSIS#] Pezzella, rappresentato e difeso dagli avvocati Italo [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Conte, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Visconti, 99; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi; 
per la riforma
della sentenza 3 febbraio 2015, n. 2818 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, Sezione III.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2015 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’avvocato Conte e l’avvocato dello Stato Nicoli.
FATTO e DIRITTO
1.– Il sig. [#OMISSIS#] Pezzella, ricercatore presso l’Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] II”, ha impugnato, innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore di I fascia, settore concorsuale 03/C1 «chimica organica». In particolare, il ricorrente ha rilevato che, pur avendo superato tre mediante su tre ed avere riportato una valutazione positiva sulla produzione scientifica, la commissione avrebbe, erroneamente, espresso un giudizio negativo sui titoli per la insufficiente capacità di attrarre finanziamenti e per la scarsa visibilità internazionale.
Il Tribunale amministrativo, con sentenza 3 febbraio 2015, n. 2818, ha rigettato il ricorso, rilevando la correttezza delle valutazioni svolte.
2.– Il ricorrente ha impugnato la predetta sentenza, riproponendo le censure prospettate nel giudizio di primo grado.
3.– Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, chiedendo il rigetto dell’appello.
4.– La causa è stata decisa all’esito dell’udienza pubblica del 3 dicembre 2015.
5.– L’appello è fondato.
6.– L’art. 16 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario) disciplina la procedura selettiva finalizzata all’ottenimento dell’abilitazione scientifica nazionale.
In attuazione di tale disposizione sono stati adottati il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011 n. 222 (Regolamento concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240) e il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2012 n. 76 (Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222).
L’art. 3 del d.m. n. 76 del 2012 prevede che «nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate». Detta valutazione «si basa sui criteri e i parametri definiti per ciascuna fascia agli articoli 4 e 5».
In particolare, l’art. 5 del suddetto decreto, nel fissare i criteri e i parametri che la commissione deve seguire nel valutare i titoli universitari e le pubblicazioni scientifiche, stabilisce che detta valutazione deve essere volta «ad accertare la maturità scientifica dei candidati, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca».
7.– Nella fattispecie in esame, con riferimento al giudizio di non idoneità per limitata capacità di ottenere finanziamenti, l’appellante ha dimostrato di essere stato responsabile, in particolare, di un progetto del Ministero dello sviluppo economico, relativo a «nuovi dispositivi medicinali per la rimozione dell’eparina», per un costo pari a circa 700 [#OMISSIS#] euro. In alcuni degli stessi giudizi individuali (Professori Molinari e Olivucci) si dà conto dell’esistenza di tale progetto.
Ne consegue che, su punto, la motivazione del giudizio collegiale non risponde ai crismi dell’adeguatezza.
Con riferimento alla mancanza di visibilità internazionale, l’appellante ha provato di essere stato relatore in conferenze di studio internazionali, di avere svolto attività di ricerca all’estero e di avere ottenuto un brevetto internazionale. In presenza di tali dati l’affermazione della commissione secondo cui la visibilità internazionale sarebbe «limitata» non è conforme anch’essa al parametro legale richiesto per aversi una motivazione adeguata.
L’indicata illegittimità della valutazione sui titoli è ancora più evidente in presenza di un accertato superamento delle mediane e di una valutazione positiva delle pubblicazioni da parte della stessa commissione.
8.– L’appellante dovrà, pertanto, essere valutato da una nuova commissione in diversa composizione che dovrà attenersi agli effetti conformativi derivanti dalla presente pronuncia.
9.– L’amministrazione intimata è condannata al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio che si determinano in complessive euro 3.000,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando:
a) accoglie l’appello proposto con il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla gli atti impugnati in primo grado;
b) condanna l’amministrazione intimata al pagamento, in favore dell’appellante, delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio che si determinano in complessive euro 3.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Baccarini, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)