Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 marzo 2017, n.  1270

Procedura di valutazione comparativa copertura posto di ricercatore-Sindacato giurisdizionale-Discrezionalità tecnica

Data Documento: 2017-03-21
Area: Giurisprudenza
Massima

In termini generali, l’interesse a impugnare una graduatoria da parte di chi non vi si sia utilmente collocato sussiste nel solo caso in cui le censure da lui dedotte siano tali da determinare, in caso di accoglimento del ricorso, o l’utilità strumentale della rinnovazione dell’intera procedura ovvero l’utilità finale dell’aggiudicazione in suo favore.

Nella specifica materia delle procedure per la nomina di ricercatori universitari, il giudice amministrativo adito, come nella specie, in sede di giurisdizione generale di legittimità può sindacare l’ampia discrezionalità di cui dispone la commissione giudicatrice secondo i consueti principi applicabili in tema di eccesso di potere, ad es. quando non sussista il presupposto di fatto, nella specie nemmeno allegato, ovvero quando le valutazioni siano manifestamente illogiche, che come tali non rispettino criteri tecnici e scientifici di lettura univoca; il medesimo giudice non può, invece, sostituire una scelta propria a quella dell’amministrazione, quando di quest’ultima, ancorché opinabile, sia comprensibile la logica interna.

Contenuto sentenza

N. 01270/2017 REG.PROV.COLL.
N. 06436/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6436 del 2016, proposto dalla signora [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Candotti, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Manzi e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] Manzi in Roma, via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], n. 5; 
contro
L’Università Ca’ Foscari di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; 
nei confronti di
Il signor [#OMISSIS#] Beggiora, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e Franco Zambelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via [#OMISSIS#] Tortolini, n.13; 
il signor [#OMISSIS#] Cuneo, non costituito in giudizio; 
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della sentenza del TAR Veneto, sezione I, 10 giugno 2016, n. 609, resa fra le parti, con la quale è stato respinto il ricorso per l’annullamento degli atti della procedura selettiva indetta dall’Università di Venezia per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato nel settore concorsuale 10/N3 – Culture dell’Asia centrale ed orientale e per la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e del signor [#OMISSIS#] Beggiora;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2017 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’avvocato Reggio D’Aci, per delega verbale dell’avvocato Manzi, l’avvocato Zambelli, nonché l’avvocato dello Stato [#OMISSIS#] Saulino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L‘appellante, docente universitario nel settore, genericamente inteso, delle culture dell’Asia centrale ed orientale, ha partecipato alla selezione indetta dall’Università di Venezia Ca’ Foscari con decreto del Rettore 17 aprile 2015 per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 10/N3, corrispondente alle culture dell’Asia centrale ed orientale, e per lo specifico settore scientifico disciplinare L-OR/17, corrispondente a “Filosofie, religioni e storia dell’India e dell’Asia centrale”.
Ella, come da graduatoria approvata con decreto del Rettore 21 settembre 2015, n. 768, si è classificata terza, con la valutazione complessiva finale di “B”, di cui “B” per titoli e curriculum e “B” per pubblicazioni, alle spalle dell’appellato, primo con la valutazione complessiva finale di “A”, di cui “A” per titoli e curriculum e “A” per pubblicazioni, e dell’intimato non costituito, secondo con la valutazione complessiva finale di “B”, di cui “A” per titoli e curriculum e “B” per pubblicazioni.
L‘appellante ha pertanto impugnato in primo grado l’atto di approvazione della graduatoria, assieme ai verbali della commissione giudicatrice, al decreto di nomina di essa e al regolamento per le selezioni pubbliche dell’Università ed ha congiuntamente proposto domanda di condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno.
2. Con la sentenza indicata in epigrafe, il TAR ha respinto nel merito il ricorso quanto ad entrambe le domande.
Il Giudice di primo grado, infatti, non ha ritenuto di pronunciarsi sulle eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, relative alla formulazione dei motivi, che a dire del controinteressato avrebbero prospettato censure di merito e non di legittimità, e alla mancata contestazione della posizione del secondo classificato; ha invece ritenuto in via diretta il ricorso infondato e, in sintesi estrema, non illogico il giudizio della commissione, motivato con la maggiore attinenza dei titoli e del curriculum del primo classificato allo specifico settore scientifico disciplinare per cui era stata indetta la selezione.
3. Contro tale sentenza, l’originaria ricorrente propone impugnazione, con appello contenente sei motivi, che ripropongono quelli già dedotti nel ricorso di primo grado:
– con il primo di essi, deduce la violazione del bando ed eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità. Sostiene sul punto che il bando avrebbe riguardato non il solo SSD L-OR/17, ma anche le discipline ad esso affini, e che quindi erroneamente sarebbe stata valutata in modo non pienamente positivo la riconducibilità dei suoi titoli e del suo curriculum al settore L-OR/18 “Indologia e tibetologia”, diverso ma affine;
– con il secondo motivo, deduce la violazione dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241, perché a suo dire la commissione giudicatrice non avrebbe spiegato per quali ragioni la propria produzione scientifica è stata ritenuta maggiormente attinente al settore L-OR/18;
– con il terzo motivo, deduce un ulteriore eccesso di potere per irragionevolezza e disparità di trattamento, perché la commissione non avrebbe favorevolmente valutato la propria conseguita idoneità al ruolo di professore associato per il settore L-OR/17 e le proprie pubblicazioni attinenti allo stesso settore; avrebbe invece favorevolmente valutato titoli del controinteressato appellato a suo dire non attinenti. In proposito, come riprova della pretesa affinità fra i settori, evidenzia come due dei tre membri della commissione siano docenti rispettivamente nel SSD L-OR/18 e L-OR/19, corrispondente quest’ultimo a “Lingue e letterature del subcontinente indiano”;
– con il quarto motivo, deduce ancora eccesso di potere quanto alla valutazione del proprio profilo internazionale, a suo dire superiore a quello del controinteressato appellato;
– con il quinto motivo, deduce la violazione dell’art. 2, comma 2, del D.M. 25 maggio 2011, n. 243, perché, sempre a suo dire, la commissione non avrebbe valutato la significatività di ciascun titolo in ordine alla quantità e qualità del lavoro di ricerca svolto da ciascun candidato; sostiene poi che da tale vizio deriverebbe l’invalidità dell’intera procedura;
– con il sesto motivo, deduce infine la violazione dell’art. 24, comma 2, lettera c), della l. 30 dicembre 2010, n. 240, perché la commissione, all’esito della discussione pubblica dei titoli con i candidati, ha confermato la valutazione già espressa in via preliminare. Ciò a suo avviso dimostrerebbe che la fase della valutazione a seguito della discussione, richiesta dalla norma citata, è stata omessa. Deduce in particolare l’illegittimità del regolamento di Ateneo citato, nella parte in cui consente all’esito della discussione la conferma delle valutazioni già espresse.
Contestualmente, l’appellante ha riproposto la domanda risarcitoria, chiedendo la condanna dell’amministrazione alla reintegrazione in forma specifica mediante assegnazione dell’incarico per l’intera durata prevista in origine, e in subordine all’equivalente in danaro commisurato al periodo di mancata prestazione lavorativa.
Hanno resistito al gravame l’amministrazione appellata, con memoria 15 settembre 2016, e il controinteressato appellato, con memoria 14 settembre 2016, ed hanno chiesto che l’appello sia respinto; il controinteressato appellato ha in particolare riproposto (memoria citata, pp. 8 e 13) le eccezioni preliminari di inammissibilità, deducendo che:
– i motivi, come accennato, non prospetterebbero censure di legittimità, ma sarebbero volti a sindacare nel merito il giudizio della commissione;
– per altro verso, la ricorrente appellante, collocatasi come detto al terzo posto in graduatoria, non potrebbe aspirare all’aggiudicazione del posto a concorso, non avendo contestato in alcun modo la posizione del terzo classificato.
Il controinteressato appellato ha poi dedotto (memoria citata, p. 6 e doc. 7 in primo grado) di aver sottoscritto il contratto di lavoro come vincitore della procedura e di essere attualmente in servizio presso l’Università di Venezia.
Alla camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2016, su accordo delle parti, è stato disposto il rinvio per ‘abbinamento al merito’.
La ricorrente appellante, con memoria di data 23 gennaio 2017 e con replica di data 2 febbraio 2017, e il controinteressato appellato, con memoria di data 20 gennaio 2017, hanno da ultimo ribadito le rispettive tesi; in particolare (replica, p. 2 § II) l‘appellante puntualizzava di aver notificato il proprio appello anche al secondo classificato.
All’udienza del giorno 23 febbraio 2017, fissata nei termini di cui s’è detto, la ricorrente appellante ha chiesto che non sia emessa alcuna ordinanza sulla domanda cautelare; la Sezione ha quindi trattenuto il ricorso in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è infondato e va respinto, per le ragioni di seguito esposte.
2. Va esaminata anzitutto l’eccezione preliminare di inammissibilità, ritualmente riproposta nel grado dal controinteressato appellato.
3. In termini generali, l’interesse a impugnare una graduatoria da parte di chi non vi si sia utilmente collocato sussiste nel solo caso in cui le censure da lui dedotte siano tali da determinare, in caso di accoglimento del ricorso, o l’utilità strumentale della rinnovazione dell’intera procedura ovvero l’utilità finale dell’aggiudicazione in suo favore.
4. Nel primo caso, si prescinde dalla posizione in graduatoria del ricorrente, il quale appunto ritiene necessario non già rideterminare la sua particolare posizione, ma azzerare l’intera procedura e ripeterla secondo canoni, in ipotesi, corretti.
Nel secondo caso, invece, il ricorrente stesso ha interesse all’impugnazione in quanto contesti la posizione di tutti coloro che nella graduatoria lo precedono (fra le molte C.d.S., sez. IV, 17 febbraio 2014, n. 749).
5. Nel caso di specie, l’appellante (che si è classificata terza nella graduatoria per assegnare l’unico posto disponibile) nei primi quattro motivi ha contestato il punteggio attribuitole e quindi ha agito per ottenere in via diretta la nomina in suo favore; nei residui due motivi, ha invece contestato la composizione della commissione ed il modo in cui essa ha svolto le prove; quindi, ha agito per ottenere una riedizione dell’intera procedura.
6. Ciò posto, con riferimento ai primi quattro motivi citati, l’eccezione di inammissibilità è fondata e va accolta.
Dalla lettura dell’atto, si ricava infatti che l‘appellante ha criticato la valutazione dei suoi titoli e del suo curriculum da parte della commissione, ma nel fare ciò non ha considerato la posizione del secondo classificato, né esplicitamente, in ipotesi affermando che anch’egli avrebbe dovuto conseguire una valutazione inferiore alla propria, né in modo implicito, ovvero deducendo che una complessiva corretta valutazione avrebbe dovuto senz’altro attribuirle il primo posto davanti ad entrambi i candidati che l’hanno sopravanzata.
7. Va comunque detto, per completezza, che nella specifica materia delle procedure per la nomina di ricercatori universitari, il Giudice amministrativo adito, come nella specie, in sede di giurisdizione generale di legittimità può sindacare l’ampia discrezionalità di cui dispone la commissione giudicatrice secondo i consueti principi applicabili in tema di eccesso di potere, ad es. quando non sussista il presupposto di fatto, nella specie nemmeno allegato, ovvero quando le valutazioni siano manifestamente illogiche, che come tali non rispettino criteri tecnici e scientifici di lettura univoca.
Lo stesso Giudice non può invece sostituire una scelta propria a quella dell’amministrazione, quando di quest’ultima, ancorché opinabile, sia comprensibile la logica interna (cfr. Sez. VI, 23 marzo 2016, n. 1196, pronunciata su un caso analogo).
8. Ciò posto, nel caso di specie, vanno considerati due dati di fatto.
In primo luogo, contrariamente a quanto sostiene l‘appellante, il bando riferiva il posto da coprire al solo settore scientifico L-OR/17, e considerava le “materie affini” solo in modo marginale, come oggetto di attività didattica, che non esaurisce i compiti istituzionali di un ricercatore.
In secondo luogo, lo stesso bando, nel delineare il profilo scientifico richiesto per il candidato, richiedeva fra i requisiti una solida esperienza di ricerca etnografica sul campo (doc. 4 in primo grado amministrazione appellata).
9. Tanto premesso, il giudizio della commissione più favorevole al controinteressato appellato non va ritenuto illogico, in presenza di due ragioni che lo rendono pienamente comprensibile nel percorso seguito per formularlo.
10. In primo luogo, non è contestato in fatto che il controinteressato appellato avesse la richiesta esperienza di ricerca etnografica sul campo, non posseduta invece dalla ricorrente appellante,
In secondo luogo, sempre il controinteressato appellato ha allegato titoli e curriculum pienamente congruenti con il settore scientifico richiesto, mentre solo parzialmente congruenti risultano quelli della ricorrente appellata.
A tale proposito poi, quest’ultima non evidenzia alcun criterio scientifico univoco per far ritenere che il giudizio di congruenza piena o soltanto parziale sia nella specie arbitrario.
11. Vanno invece esaminati nel merito i residui due motivi, attinenti alla complessiva regolarità della procedura.
12. Il quinto motivo, incentrato sulle modalità con le quali la commissione avrebbe valutato il lavoro di ricerca di ciascun candidato, è infondato.
L’art. 2 del D.M. 243/2011 disciplina la “valutazione dei titoli e del curriculum” dei candidati a posti di ricercatore e prevede in generale che essa comprenda “una motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e all’eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari”, nonché appunto tramite indicazione del curriculum e di una serie di titoli, di cui si elencano le tipologie, riconducibili in sintesi estrema ad attività di ricerca variamente svolte e a premi e riconoscimenti per essa conseguiti.
13. Il comma 2 dello stesso articolo, di cui la ricorrente appellante deduce la violazione, prevede poi che “la valutazione di ciascun titolo” sia effettuata “considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell’attività di ricerca svolta dal singolo candidato”.
14. Tale disposizione non richiede una motivazione con forme sacramentali, ma si limita a ribadire la necessità, ricavabile anche dalle norme generali in materia, che essa sia congrua e pertinente.
Ciò posto, va condiviso quanto ha affermato il Giudice di primo grado, ovvero che la commissione ha dato motivazione ampia, e come s’è detto ricostruibile nella sua logicità, dei propri giudizi, sì che non è dato comprendere quali “considerazioni specifiche” di “significatività” essa dovesse aggiungere.
15. Il sesto ed ultimo motivo, incentrato sulle modalità con cui la commissione ha espresso il giudizio finale, è a sua volta infondato.
L’art. 24, comma 2, lettera c), della l. 240/2011 prevede che la valutazione dei candidati ad un posto di ricercatore preveda due fasi, ovvero una valutazione preliminare, compiuta su titoli e curriculum, ed una valutazione definitiva, compiuta all’esito di una discussione orale con la commissione.
Ad avviso dell‘appellante, tale seconda valutazione sarebbe mancata, nel senso che la commissione non avrebbe considerato l’esito della discussione, pur storicamente avvenuta, ma avrebbe ribadito, in ipotesi in modo acritico, il giudizio preliminare.
16. Il Collegio sul punto osserva che si tratta di una ricostruzione non sostenuta da riscontri e da elementi di fatto; in proposito richiama quanto esattamente osservato già dal Giudice di primo grado, ovvero che la circostanza per cui un giudizio preliminare viene ribadito anche dopo la discussione orale con il candidato è del tutto fisiologica, e non costituisce quindi sintomo rivelatore di un vizio.
17. La reiezione della domanda di annullamento comporta la reiezione anche della domanda risarcitoria.
18. In conclusione, pertanto, l’appello va respinto e la sentenza di primo grado va confermata, con la diversa motivazione di cui sopra in ordine ai primi quattro motivi.
19. Le spese del secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n.6436/2016 R.G.), lo respinge ai sensi di cui in motivazione.
Condanna la ricorrente appellante a rifondere alle controparti costituite le spese del presente grado di giudizio, spese che liquida in € 1.000 (mille/00) in favore dell’Università di Venezia e in € 5.000 (cinquemila/00) in favore del controinteressato appellato, da maggiorare in entrambi i casi degli accessori di legge, ove dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2017, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Mele, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 21/03/2017