La disciplina normativa delle sanzioni disciplinari contenuta nel R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 relativa ai docenti universitari, stabilisce, all’art. 87, prevede che “Ai professori di ruolo possono essere inflitte, secondo la gravità delle mancanze, le seguenti punizioni disciplinari: 1° la censura; 2° la sospensione dall’ufficio e dallo stipendio fino ad un anno; 3° la revocazione; 4° la destituzione senza perdita del diritto a pensione o assegni; 5° la destituzione con perdita di diritto a pensione o assegni ….”. Il successivo
articolo 88 dispone che “La censura è una dichiarazione di biasimo per mancanze ai doveri di ufficio o per irregolare condotta, che non costituiscano grave insubordinazione e che non siano tali da ledere la dignità e l’onore del professore….”. Infine,
l’articolo 89 dispone che “Le punizioni, di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 87, si applicano secondo i casi e le circostanze, per le seguenti mancanze: a) grave insubordinazione; b) abituale mancanza ai doveri di ufficio; c) abituale irregolarità di condotta; d) atti in genere, che comunque ledano la dignità o l’onore del professore…..”.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 novembre 2017, n. 5401
Professore universitario-Sanzione disciplinare-Normativa di riferimento
N. 05401/2017 REG.PROV.COLL.
N. 09108/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9108 del 2013, proposto da:
Universita’ degli Studi di Verona, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
[#OMISSIS#] Severi, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Balbi, [#OMISSIS#] Pastore Stocchi, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Pastore Stocchi in Roma, via della Camilluccia N°145;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. VENETO – VENEZIA: SEZIONE II n. 00828/2013, resa tra le parti, concernente sanzione disciplinare della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per un mese.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] Severi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 novembre 2017 il Cons. [#OMISSIS#] Mele e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Saulino, e Giordano in delega di Balbi.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con sentenza n. 828/2013 del 13-6-2013 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) accoglieva il ricorso proposto dalla dott. Severi [#OMISSIS#] diretto ad ottenere l’annullamento del decreto n. 2370/D del Rettore dell’Università degli Studi di Verona del 18 luglio 1995, con il quale veniva comminata la sanzione disciplinare della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per un mese dal 1-9-1995 al 30-9-1995.
La sentenza esponeva in fatto quanto segue.
“ Con il proponimento del ricorso, ora sottoposto a questo Collegio, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento n. 2370/D del Rettore dell’Università degli Studi di Verona del 18 luglio 1995 con il quale veniva comminata la sanzione disciplinare della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per un mese dall’1-9-1995 al 30-9-1995. Detto provvedimento definitivo era stato preceduto da una contestazione degli addebiti del 10 agosto 1994, con la quale erano state contestate alla dott. ssa Severi una serie di infrazioni disciplinari tra le quali: il rifiuto di sostituire il professore dott. Cozza; il comportamento insultante nei confronti della Prof.ssa Bindella e risposte aggressive ed offensive a seguito di un suo colloquio orale con il Preside; la mancata partecipazione alle Commissioni di esame delle prove scritte della sessione autunnale 1993; il rifiuto di partecipazione alle Commissioni di esame della sessione estiva 1994 e, in ultimo, “ il comportamento irrispettoso” tenuto nei confronti del Rettore nel Maggio 1993. Con lo stesso atto le veniva contestato di aver accusato un’ulteriore collega circa alcune irregolarità nello svolgimento delle prove di esame della sessione di Febbraio 1994, con esplicito riferimento alla denuncia presentata dalla ricorrente alla Procura della Repubblica di Verona ed agli atti istruttori compiuti da quest’ultima. In data 30 Agosto 1994 l’attuale ricorrente presentava le proprie giustificazioni, mentre in data 11 Novembre 1994, veniva informata dal Presidente della Corte di disciplina presso il Consiglio Universitario Nazionale di poter prendere visione degli atti relativi al procedimento disciplinare iniziato. La Corte di disciplina, riunitasi nei giorni 13 Gennaio, 15 Febbraio e 31 Maggio 1995, deliberava di rinviare la decisione in merito ai fatti relativi alla sessione di esame del febbraio 1994 in attesa della conclusione delle indagini penali e, nel contempo, di rimettere alla competenza del Rettore quelle contestazioni relative alle omissioni in materia di doveri di ufficio sopra ricordate. Sempre il provvedimento della Corte di disciplina, premesso quanto sopra, infliggeva alla ricorrente la sanzione della sospensione dall’ufficio per un mese, ritenendo che il comportamento insultante, aggressivo e irrispettoso nei confronti dei colleghi, del Preside della facoltà e dello stesso Rettore configurasse la fattispecie prevista dal comma 1, lett. d) dell’art. 89 del RD 31 Agosto 1933 n. 1592. Con il provvedimento, ora sottoposto a questo Collegio, il Rettore erogava, in applicazione della delibera della Corte di disciplina, la sospensione dall’ufficio e dallo stipendio. Oltre alla sospensione per un mese, per le contestazioni disciplinari rimesse dalla Corte di disciplina alla competenza del Rettore, questi comminava alla dott.ssa Severi la sanzione della censura con provvedimento n. 8985 del 21-7-1995, provvedimento quest’ultimo non impugnato nel presente ricorso ……”.
Avverso la prefata sentenza di accoglimento l’Università degli Studi di Verona ha proposto appello dinanzi a questo Consiglio di Stato, deducendone l’erroneità e chiedendone la riforma.
Ha, in particolare, censurato la sentenza di prime cure per avere accolto i motivi di ricorso con i quali era stata dedotta la tardività della contestazione degli addebiti nonché la genericità della stessa. Ha, poi, dedotto in ordine alla infondatezza dei motivi non esaminati dal Tribunale in quanto assorbiti.
Si è costituita in giudizio la dott. Severi, rilevando l’inammissibilità, l’irricevibilità e l’infondatezza dell’appello, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione all’udienza del 16-11-2017.
DIRITTO
Con il primo motivo di appello l’Università censura la sentenza del Tribunale Amministrativo nella parte in cui ha ritenuto fondato il motivo di ricorso relativo alla tardività della contestazione degli addebiti rispetto ai fatti in precedenza accertati.
Assume che è vero che il Rettore era venuto a conoscenza dei fatti circa tredici mesi prima della contestazione degli addebiti, ma tanto non determina la illegittimità ritenuta dal giudice di primo grado.
Rileva come la procedura sanzionatoria era stata avviata con l’atto di contestazione del 10 agosto 1994 in quanto, sebbene gli iniziali comportamenti della Severi fossero stati ritenuti non passibili di sanzione disciplinare, in seguito si erano reiterati ed avevano coinvolto ulteriori docenti, rendendo opportuno un intervento di carattere disciplinare.
Evidenzia che, a seguito degli episodi riguardanti il rifiuto di sostituire il prof. Cozza, avvenuti nel gennaio 1993, nel mese di maggio dello stesso anno si era verificato l’episodio insultante nei confronti della prof. Bindella ed aggressivo nei confronti del Preside; nella sessione autunnale 1993 la Severi si rifiutava di partecipare alle Commissioni di esame delle prove scritte; nel mese di febbraio 1994 accusava la prof. Di [#OMISSIS#] di irregolarità nelle prove scritte della sessione straordinaria e, nel corso della sessione estiva (luglio 1994), si rifiutava nuovamente di partecipare alle Commissioni di esame delle prove scritte.
Rileva che dalla data del primo episodio (gennaio 1993) all’apertura del procedimento disciplinare il carteggio tra l’Ateneo e l’interessata fosse stato [#OMISSIS#] a dimostrazione del fatto che la stessa non era all’oscuro della rilevanza negativa dei propri comportamenti.
Deduce che si era verificato un accrescersi della gravità e della quantità degli episodi e, dunque, solo a seguito del verificarsi degli stessi si era perfezionato il requisito della abitualità riferito alla mancanza dei doveri di ufficio e della irregolarità della condotta richiesto dall’articolo 89 del R.D. 1592 del 31-8-1933.
La data ultima cui si riferiscono i fatti ripetutamente verificatisi è quella della sessione estiva degli esami del luglio 1994 mentre l’atto di contestazione è del 10 agosto 1994, onde non può parlarsi di tardività nella contestazione degli addebiti.
Con un secondo motivo di appello l’Università censura la sentenza impugnata nella parte in cui è stato accolto il motivo di ricorso relativo alla genericità della contestazione e violazione del diritto di difesa in quanto l’Amministrazione non avrebbe indicato con precisione i fatti contestati.
Rileva che la contestazione degli addebiti rivolta alla dott. Severi rispetta pienamente il principio di completezza e sufficienza della contestazione, finalizzato a garantire l’esercizio delle prerogative difensive.
Evidenzia che il provvedimento del 10 agosto 1994 consentiva di avere chiara la percezione dei contorni della condotta indagata e che la dott. Severi conosceva chiaramente i fatti contestatigli, essendosi puntualmente difesa più volte senza mai lamentare l’asserita non conoscenza degli addebiti.
Invero, questa aveva presentato in data 30 agosto 1994 le proprie giustificazioni e l’11 novembre 1994 il Presidente del CUN le comunicava di poter visionare gli atti relativi al procedimento disciplinare a suo carico; in data 13 gennaio 1995, la dott. Severi inviava una memoria difensiva alla Corte e veniva ascoltata nell’adunanza del 15 febbraio 1995, mentre con lettera del 23-5-1995 comunicava di rinunciare ad essere nuovamente sentita , non avendo nulla di nuovo da dichiarare rispetto a quanto in precedenza affermato.
Evidenzia, dunque, che mai è stato violato il suo diritto di difesa, atteso che la stessa è sempre stata messa in condizioni di conoscere l’evoluzione del procedimento disciplinare a suo carico e dei fatti alla stessa contestati.
Ritiene la Sezione che il primo motivo di appello, con il quale si contesta la tardività della contestazione degli addebiti ritenuta dalla sentenza di primo grado a fondamento dell’accoglimento del ricorso, non sia meritevole di favorevole considerazione.
La gravata sentenza così motiva sul punto.
“ 4. …..va ricordato come risulti applicabile quel [#OMISSIS#] orientamento giurisprudenziale che, mutuato dalla disciplina generale di cui all’art. 103 comma 2 del T.U. 10 gennaio 1957 n. 3, ha sancito che la disposizione in base alla quale “gli addebiti disciplinari ai dipendenti pubblici devono essere contestati “subito”, va interpretato nel senso che la norma: a) non pone un limite perentorio ma ha valore sollecitatorio dell’attività dell’amministrazione; b) indica, dunque, una regola di ragionevole prontezza da valutarsi riguardo alla gravità della violazione e complessità degli accertamenti preliminari e dell’intera procedura; c) la contestazione non può essere perciò considerata illegittima se eseguita, in caso di ripetute mancanze, a distanza dall’ultima, del tempo ragionevolmente necessario per raccogliere gli elementi occorrenti per una ponderata valutazione; d) la contestazione a lunga distanza di tempo dall’accertamento preliminare è di conseguenza illegittima se non è specificatamente giustificata dalla particolare situazione accertata o dalla particolare complessità delle eventuali necessarie acquisizioni istruttorie (Consiglio di Stato, sez. V, 20 luglio 1999, n. 859)”….. 4.2 Ne consegue che il principio dell’immediatezza e della tempestività è strettamente correlato al rispetto del principio del diritto di difesa del lavoratore che, in quanto tale, deve essere garantito nella sua effettività, al fine di facilitargli quanto più possibile la predisposizione del materiale difensivo (documentazione, testimonianze, ecc.). 4.3 Ma l’immediatezza della contestazione è diretta, altresì, a tutelare l’affidamento del prestatore al verificarsi dell’eventualità che il fatto incriminabile possa non aver rivestito una connotazione disciplinare e, ciò, considerando che l’esercizio del potere disciplinare non è, per il datore di lavoro, un obbligo, bensì una facoltà. 5. Nel caso di specie è possibile evincere come il Rettore fosse venuto a conoscenza dei fatti, poi addebitati alla ricorrente, circa tredici mesi prima dall’effettiva contestazione degli addebiti. Detta circostanza è desumibile dalla lettura di una nota, del 9-7-1993, con la quale il Preside della Facoltà di Lingue e Letterature straniere, rendendo edotto il Rettore degli ultimi avvenimenti, richiedeva l’intervento censorio delle “Autorità accademiche nei confronti della dott. [#OMISSIS#] Severi”. 5.1 Non solo i contrasti con la collega Bindella erano noti al Rettore, ma lo stesso aveva definiti gli episodi in questione, in una successiva nota del 6-5-1993, di una “banalità assoluta”, circostanza dalla quale è agevole dedurre l’inesistenza, in quel momento, della volontà di attivare un procedimento disciplinare. 6. Malgrado detta evidente “intempestività” è necessario rilevare come, nel provvedimento impugnato o anche negli altri atti endoprocedimentali, non sia presente alcuna specifica motivazione circa la necessità di effettuare una contestazione degli addebiti in relazione a fatti noti; così come, nel contempo, non è presente alcuna argomentazione circa la necessità di procedere all’erogazione di una sanzione, con riferimento ad episodi che erano stati già oggetto di una specifica e differente valutazione….”.
Il Collegio condivide la determinazione di accoglimento del Tribunale Amministrativo Regionale e reputa infondato il motivo di appello.
Tanto per le ragioni che di seguito si svolgono.
Occorre in primo luogo evidenziare che il provvedimento disciplinare della sanzione della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio oggetto del presente giudizio riguarda solo alcuni degli episodi oggetto della contestazione degli addebiti di cui alla nota prot. 13845 del 10 agosto 1994 e, segnatamente, il “comportamento insultante nei confronti della prof. Bindella e risposte aggressive ed offensive a seguito di un Suo colloquio orale con il Preside che la invitava ad una atteggiamento più cauto” (punto 2), nonché “il comportamento irrispettoso” nei confronti del Rettore tenuto nel maggio 1993.
Di conseguenza, correttamente il giudice di primo grado, nel rilevare la tardività della contestazione, ha operato riferimento alla data di conoscenza, da parte del Rettore, dei suddetti episodi e non anche di quelli verificatisi successivamente, controvertendosi, in sede giurisdizionale, esclusivamente della legittimità della sanzione disciplinare irrogata per gli stessi.
Ciò posto, l’Amministrazione appellante assume la tempestività della contestazione in relazione alla circostanza che i comportamenti della dott. Severi si erano reiterati nel tempo ed avevano coinvolto altri docenti, rendendo in tal modo opportuno un intervento di carattere disciplinare in quanto tale reiterazione avrebbe determinato un accrescimento della gravità e quantità degli episodi, tale da configurare un comportamento disciplinarmente rilevante in relazione alla sua abitualità che si sarebbe concretamente configurata solo con tale reiterazione, dovendosi, pertanto, operare riferimento, ai fini della verifica della tempestività della contestazione, all’ultimo di tali episodi (rifiuto di partecipare alle Commissioni di esame delle prove scritte nella sessione estiva del luglio 1994).
In buona sostanza, la suddetta reiterazione ed il comportamento abituale della docente avrebbero configurato una sorta di unificazione dei fatti disciplinarmente rilevanti, tale da giustificare la loro contestazione come tempestiva in relazione alla verificazione dell’ultimo dei fatti posti in essere.
La prospettazione dell’appellante non è condivisa dalla Sezione.
Si osserva in primo luogo che il ragionamento dell’Università risulterebbe favorevolmente apprezzabile ove i singoli episodi non rilevassero di per sé quali fatti disciplinarmente rilevanti, ma assumessero tale connotazione unicamente se considerati nel loro insieme ovvero quando i medesimi venissero a configurare, nella loro reiterazione, una specifica fattispecie di illecito disciplinare il cui elemento essenziale sia costituito dalla abitualità di una condotta.
Tali requisiti, peraltro, non sussistono nel caso in esame.
Giova in proposito preliminarmente richiamare la disciplina normativa delle sanzioni disciplinari contenuta nel R.D. 31-8-1933, n. 1592 relativa ai docenti universitari.
L’articolo 87 prevede che “Ai professori di ruolo possono essere inflitte, secondo la gravità delle mancanze, le seguenti punizioni disciplinari: 1° la censura; 2° la sospensione dall’ufficio e dallo stipendio fino ad un anno; 3° la revocazione; 4° la destituzione senza perdita del diritto a pensione o assegni; 5° la destituzione con perdita di diritto a pensione o assegni ….”.
L’articolo 88 dispone che “La censura è una dichiarazione di biasimo per mancanze ai doveri di ufficio o per irregolare condotta, che non costituiscano grave insubordinazione e che non siano tali da ledere la dignità e l’onore del professore….”.
Il successivo articolo 89 dispone che “Le punizioni, di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 87, si applicano secondo i casi e le circostanze, per le seguenti mancanze: a) grave insubordinazione; b) abituale mancanza ai doveri di ufficio; c) abituale irregolarità di condotta; d) atti in genere, che comunque ledano la dignità o l’onore del professore…..”.
Ciò posto, va rilevato che l’atto del Rettore di contestazione degli addebiti prot. n. 13845 dell’1-8-1994, ha il seguente contenuto: “ Le comunico che il prof. Elio Mosele, Preside della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, ha inviato una documentata nota nella quale mette in evidenza una serie di inadempienze e di reazioni scorrette della S.V. e precisamente: 1 – Rifiuto di sostituire il professore ufficiale responsabile dell’insegnamento di Lingua e Letteratura Inglese, prof. [#OMISSIS#] Cozza, assente per motivi di studio, nonostante un intervento scritto ed orale del Preside stesso; 2 – Comportamento insultante nei confronti della Prof.ssa Bindella e risposte aggressive ed offensive a seguito di un Suo colloquio orale con il Preside che la invitava ad un atteggiamento più cauto; 3 – Mancata partecipazione alle Commissioni di esame delle prove scritte della sessione autunnale 1993 con la giustificazione di avere superato il monte ore massimo di 350; 4 – Accusa rivolta alla dr.ssa [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] di irregolarità nelle prove scritte nella sessione straordinaria di febbraio 1994 (sfociata poi in una denuncia da parte della S.V. al Procuratore della Repubblica con conseguente acquisizione di documentazione originale presso la Segreteria della Facoltà, il 1.7.94, da parte della Polizia Tributaria) nonché mancata collaborazione alla correzione delle prove scritte; 5-Rifiuto di partecipazione alle Commissioni di esame della sessione estiva 1994. A quanto sopra aggiungo il comportamento irrispettoso nei miei confronti tenuto dalla S.V. nel maggio 1993…….”.
Orbene, a fronte della suddetta contestazione degli addebiti, la Corte di Disciplina del C.U.N., all’esito dello svolgimento del procedimento disciplinare, ha disposto nell’Adunanza del 31-5-1995 (nota prot. n. 1706 del 3-7-1995) di “rinviare la pronuncia di merito per quanto concerne l’addebito relativo all’intervento sul verbale di esame, in attesa di conoscere più precisi elementi in ordine all’indagine giudiziaria in corso presso la Procura di Verona. Di rimettere alla competenza del Rettore le contestazioni relative alle omissioni di doveri di ufficio (punti 1, 3, 5 della nota di contestazione n. 013845 del 10-8-1994). Per gli altri addebiti contestati alla dott. Severi (comportamento tenuto nei confronti di colleghi, Preside e Rettore) è inflitta, ai sensi del comma 1, punto 2, dell’art. 87 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, la sanzione della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per la durata di mesi uno”.
In particolare, con riferimento alle contestazioni riguardanti le omissioni in materia di doveri di ufficio (punti, 1, 3 e 5 della contestazione degli addebiti), la Corte ha “ritenuto che le omissioni ai doveri di ufficio non concretano gli estremi di un illecito disciplinare che richieda una sanzione di competenza della Corte” ed, in proposito, risulta che per essi il Rettore abbia successivamente applicato la sanzione disciplinare della censura.
La Corte, invece, quanto all’illecito disciplinare oggetto della presente controversia, ha “ritenuto …che il comportamento insultante, aggressivo e irrispettoso nei confronti di Colleghi, del Preside della Facoltà, prof. Mosele, e dello stesso Rettore posto in essere in più circostanze, configura la fattispecie prevista dal comma 1, lettera d), dell’articolo 89 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592”.
Sulla base della delibera della Corte di disciplina il Rettore, con il decreto n. 2370/D, oggetto del presente giudizio, ha inflitto la sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per mesi uno.
Rileva la Sezione che da quanto sopra risulta chiaramente che la condotta tenuta dalla dott. Severi nei confronti della prof. Bindella ed il comportamento irriguardoso nei confronti del Preside e del Rettore costituisca autonomo illecito, come tale considerato dall’organo disciplinare, il quale ha trattato e considerato separatamente, ai fini disciplinari, i fatti contestati all’appellata.
Di conseguenza, il richiamato episodio andava contestato tempestivamente dalla conoscenza dello stesso da parte del Rettore, avvenuta, come riconosciuto dalla stessa amministrazione appellante, ben 13 mesi prima dell’invio della nota di contestazione degli addebiti.
D’altra parte, esso si connota in un comportamento contenutisticamente diverso rispetto ai fatti considerati omissione ai doveri di ufficio, consistenti nel rifiuto di sostituire il professore ufficiale di Lingua e Letteratura Inglese e nella mancata partecipazione alle Commissioni di esame della sessione autunnale del 1993 e della sessione estiva del 1994 (punti 1, 3 e 5 dell’atto di contestazione degli addebiti), per i quali, a seguito della determinazione della Corte di disciplina, è stata irrogata dal Rettore la diversa sanzione disciplinare della censura.
Tanto costituisce ulteriore elemento per escludere un collegamento, in termini di abitualità, con l’episodio della mancata partecipazione alle commissioni di esame della sessione estiva del 1994, che – a dire dell’Amministrazione appellante – costituirebbe il dato temporale da tenere presente al fine di verificare la tempestività della contestazione degli addebiti, avvenuta nell’agosto del 1994.
Va, inoltre, considerato che l’episodio oggetto della presente controversia non viene considerato dalla Corte di disciplina un illecito connotato dalla abitualità della condotta (lettere b) e c) dell’articolo 89 del R.B. n. 1592/1933: abituale mancanza ai doveri di ufficio; abituale irregolarità della condotta), ma viene fatto rientrare nella fattispecie prevista nella lettera d) della norma, consistente in “atti in genere, che comunque ledano la dignità o l’onore del professore”.
Ove anche volesse ritenersi, trattandosi di episodi offensivi e irriguardosi nei confronti di diversi soggetti, il carattere abituale del comportamento dell’appellante, attesa la ritenuta autonomia dell’illecito rispetto agli altri oggetto di contestazione, questo andrebbe valutato nell’ambito dello specifico contenuto dello stesso, il quale comunque si esaurisce ed è conosciuto dal Rettore già nell’anno 1993, rilevandosi comunque in proposito la tardività della contestazione dell’addebito, avvenuta solo nell’agosto 1994.
Sulla base delle considerazioni sopra svolte, pertanto, va condivisa la determinazione del giudice di primo grado di accoglimento del motivo di ricorso relativo alla tardività della contestazione, con conseguente infondatezza del primo motivo di appello proposto dall’Università.
Rileva la Sezione che la suddetta tardività è elemento sufficiente di per sé a ritenere l’illegittimità della irrogata sanzione disciplinare (tanto è stato evidenziato anche dal giudice di primo grado, il quale ha considerato “dirimente l’accoglimento della censura sopra ricordata”).
Di conseguenza, può essere assorbito l’esame del secondo motivo di appello, con il quale la gravata sentenza viene censurata per aver ritenuto la genericità della contestazione dell’addebito relativamente all’episodio per cui è causa.
Invero, ove anche dovesse ritenersi insussistente tale genericità e, dunque, fondato il motivo di gravame in proposito proposto dall’Università, l’accoglimento dello stesso non farebbe venir meno l’illegittimità della sanzione irrogata, considerato che a tali fini risulta bastevole l’elemento della tardività della contestazione.
Sulla base delle considerazioni tutte sopra svolte, deve, di conseguenza, essere ritenuta l’infondatezza dell’appello, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato ( come chiarito dalla giurisprudenza [#OMISSIS#], ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
La peculiarità della vicenda e ragioni di equità giustificano la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Barra [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Mele, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 21/11/2017