In base ad un orientamento consolidato alle Università statali, dopo la riforma della l. 9 maggio 1989, n. 168 sull’autonomia universitaria, non compete più la qualità di organi dello Stato, bensì quella di enti pubblici autonomi; ne consegue che, ai fini della rappresentanza e difesa da parte dell’Avvocatura dello Stato, non opera il patrocinio obbligatorio degli artt. da 1 a 11 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, bensì, in virtù dell’art. 56 r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, non abrogato dalla legge n. 168 del 1989, il patrocinio c.d. autorizzato (o facoltativo) degli art. 43 (come modificato dall’art. 11 della legge 3 aprile 1979 n. 103) e 45 r.d. n. 1611 del 1933, con i limitati effetti di una tale forma di assistenza legale, e segnatamente:
i) esclusione della necessità del mandato e facoltà, salvo i casi di conflitto, di non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato con apposita e motivata delibera;
ii) inapplicabilità del foro dello Stato (art. 25 Cod. proc. civ.) e della domiciliazione presso l’Avvocatura dello Stato ai fini della notificazione di atti e provvedimenti giudiziali (art. 144 Cod. proc. civ.), previsti per le sole amministrazioni dello Stato (ex plurimis: Consiglio di Stato sez. VI, 8 aprile 2015 che richiama Corte di Cassazione, sezioni unite, 10 maggio 2006, n. 10700).
Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 aprile 2020, n. 2556
Università degli studi - Enti autonomi - Rappresentanza e difesa da parte Avvocatura Stato
N. 02556/2020 REG.PROV.COLL.
N. 04029/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4029 del 2019, proposto da:
LETIZIA LOMBEZZI, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Mauceri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] Buccellato in Roma, via Cosseria, n. 2;
contro
UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA, non costituita in giudizio;
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
[#OMISSIS#] DE BLASIO, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Zuccheretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 1949 del 2019;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e di [#OMISSIS#] De Blasio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 aprile 2020 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
L’udienza si svolge ai sensi dell’art. 84 comma 5, del decreto legge n.18 del 17 marzo 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che il giudizio può essere definito con sentenza emessa ai sensi dell’art. 74 c.p.a.;
Rilevato in fatto che:
– con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e successivi motivi aggiunti, la dottoressa Letizia Lombezzi impugnava gli atti relativi alla procedura di valutazione comparativa indetta dall’Università della Tuscia per l’assunzione a tempo determinato di un ricercatore in regime di impegno a tempo definito nel Settore concorsuale 10/N, Settore Scientifico Disciplinare L-OR/12 (lingua e letteratura araba);
– il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con sentenza n. 1949 del 2019, previa estromissione del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, ha dichiarato l’impugnazione inammissibile, atteso che il ricorso, proposto nei confronti dell’Università della Tuscia, risulta erroneamente notificato presso l’Avvocatura Generale dello Stato che, tuttavia, non ne ha la rappresentanza legale;
– avverso la sentenza di primo grado, ha proposto appello la dottoressa Letizia Lombezzi, sostenendo l’erroneità della predetta statuizione di inammissibilità e riproponendo, in conseguenza dell’effetto devolutivo dell’appello, i motivi di censura non esaminati dal giudice di prime cure;
– si sono costituiti la controinteressata [#OMISSIS#] De Blasio e il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, entrambi insistendo per il rigetto del gravame;
Ritenuto in diritto che:
– la sentenza di primo grado deve essere confermata;
– secondo un orientamento consolidato ‒ dal quale il Collegio non ritiene di doversi discostare ‒, alle Università statali, dopo la riforma della l. 9 maggio 1989, n. 168 sull’autonomia universitaria, non compete più la qualità di organi dello Stato, bensì quella di enti pubblici autonomi; ne consegue che, ai fini della rappresentanza e difesa da parte dell’Avvocatura dello Stato, non opera il patrocinio obbligatorio degli artt. da 1 a 11 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, bensì, in virtù dell’art. 56 r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, non abrogato dalla legge n. 168 del 1989, il patrocinio c.d. autorizzato (o facoltativo) degli art. 43 (come modificato dall’art. 11 della legge 3 aprile 1979 n. 103) e 45 r.d. n. 1611 del 1933, con i limitati effetti di una tale forma di assistenza legale, e segnatamente:
i) esclusione della necessità del mandato e facoltà, salvo i casi di conflitto, di non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato con apposita e motivata delibera;
ii) inapplicabilità del foro dello Stato (art. 25 Cod. proc. civ.) e della domiciliazione presso l’Avvocatura dello Stato ai fini della notificazione di atti e provvedimenti giudiziali (art. 144 Cod. proc. civ.), previsti per le sole amministrazioni dello Stato (ex plurimis: Consiglio di Stato sez. VI, 8 aprile 2015 che richiama Corte di Cassazione, sezioni unite, 10 maggio 2006, n. 10700);
– in ragione della stabilità del predetto indirizzo ermeneutico (quantomeno alla data di proposizione del gravame), non sussistono i presupposti per accordare il beneficio della rimessione in termini, come pure chiesto dall’appellante, in quanto l’art. 37 c.p.a., risolvendosi in una deroga al principio fondamentale di perentorietà dei termini processuali, va considerato norma di stretta interpretazione (cfr. Cons. Stato, Adunanza Plenaria, ordinanza 10 dicembre 2014, n. 33; sez. V, sentenza 10 febbraio 2015, n. 671; sez. IV, ordinanza 3 novembre 2016, n. 4603; sez. IV, ordinanza del 23 marzo 2017 n. 1402);
– anche ai sensi dell’art. 44 comma 4, c.p.a. il giudice può concedere un termine per la rinnovazione della notifica nulla, solo quando riconosce che la nullità della notifica dipenda da causa non imputabile al notificante;
– la mancata costituzione dell’Università intimata, in primo come in secondo grado, impedisce poi la sanatoria della nullità della notificazione del ricorso, di cui al comma 3 dello stesso art. 44;
– l’appello va dunque integralmente respinto;
– le spese di lite del secondo grado di giudizio possono essere compensate in considerazione delle ragioni della chiusura in [#OMISSIS#] della presente controversia;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 4029 del 2019, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa interamente tra le parti le spese di lite del secondo grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2020 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Silvestro [#OMISSIS#] Russo, Consigliere
[#OMISSIS#] Maggio, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 22/04/2020