Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 gennaio 2015, n. 233

Rigetto richiesta di trattenimento in servizio per un biennio oltre il periodo di età pensionabile

Data Documento: 2015-01-22
Area: Giurisprudenza
Massima

A seguito della dichiarata incostituzionalità dell’art. 25, legge 30 dicembre 2010, n. 240, per i docenti universitari, relativamente al beneficio del prolungamento biennale del servizio oltre il periodo di età pensionabile, torna ad applicarsi la disciplina prevista per tutti i dipendenti pubblici dettata dall’art. 16, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, come sostituito dall’art. 72, comma 7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

L’art. 72, comma 7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 attribuisce al dipendente pubblico (nel caso di specie, professore ordinario) una semplice facoltà di richiesta di trattenimento in servizio per un biennio oltre il periodo di età pensionabile e non un diritto soggettivo a detto mantenimento, potendo l’amministrazione discrezionalmente accogliere o meno tale istanza, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali. Il provvedimento di accoglimento – e non quello di diniego – è oggetto di un obbligo di motivazione aggravato, imposto dal fatto che il prolungamento di servizio comporta un ulteriore esborso di denaro pubblico.

La facoltà di accoglimento dell’istanza di trattenimento in servizio formulata dal dipendente pubblico è legata all’integrazione dei presupposti individuati dall’art. 16, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, i primi dei quali connessi ai profili organizzativi generali dell’amministrazione (“in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali”) e i successivi alla situazione specifica soggettiva e oggettiva del richiedente (“in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti”). È quindi in relazione alle esigenze organizzative e funzionali dell’amministrazione che va incentrata la scelta, non richiedendosi, ove tali esigenze non vengano ravvisate, una speciale motivazione circa la particolare esperienza professionale dell’interessato.

Contenuto sentenza

N. 00233/2015 REG.PROV.COLL.
N. 09988/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9988 del 2010, proposto dall’Universita’ degli Studi di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12; 
contro
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituito nel presente grado del giudizio; 
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO: SEZIONE I n. 5176/2010, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2014 il consigliere [#OMISSIS#] Meschino e udito per le parti l’avvocato dello Stato Garofoli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (in seguito “ricorrente”), professore ordinario presso l’Università degli Studi di Milano (in seguito “Università”), con il ricorso n. 2426 del 2009 proposto al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ha chiesto l’annullamento della nota rettorale n. 8070 del 9 marzo 2009 con cui gli è stato comunicato il non accoglimento della sua domanda, pervenuta il 29 dicembre 2008, prot. 49200, di trattenimento in servizio quale professore ordinario per un ulteriore biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo, ai sensi dell’art. 16 del d. lgs. 30 dicembre 1992 n. 503, come modificato dall’art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito in legge n. 133 del 2008 nonché di ogni atto preordinato, connesso e conseguente.
2. Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione prima, con la sentenza n. 5176 del 2009 pronunciata in forma semplificata, ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato il provvedimento impugnato “fatte salve le successive determinazioni dell’amministrazione, ai sensi di cui in motivazione”, con compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
3. Con l’appello in epigrafe è chiesto l’annullamento della sentenza di primo grado con domanda cautelare di sospensione dell’esecutività.
Alla camera di consiglio del 25 gennaio 2011, con l’ordinanza n. 292 del 2011, l’appello cautelare è stato dichiarato inammissibile “Vista la omessa dimostrazione del perfezionamento della notificazione dell’appello cautelare all’appellante (non risulta altresì in atti il provvedimento impugnato in primo grado);”
4. All’udienza del 16 dicembre 2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
L’Avvocato dello Stato presente nell’odierna udienza in difesa dell’Università ha dichiarato a verbale la volontà della stessa di rinunciare all’appello.
Il Collegio ne prende atto e deve di conseguenza dichiarare estinto il giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, cod. proc. amm.
Nulla deve essere pronunciato sulle spese del presente grado non essendosi costituita la parte appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) dichiara estinto il giudizio sull’appello in epigrafe n. 9988 del 2010, come da motivazione.
Nulla per le spese del presente grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2014, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Baccarini, Presidente
[#OMISSIS#] Meschino, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)