Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 aprile 2018, n. 2499

Procedura concorsuale posto ricercatore-Incompatibilità

Data Documento: 2018-04-24
Area: Giurisprudenza
Massima

L’art. 51 c.p.c. (ossia la norma che, per tradizione, viene considerata paradigmatica per ‘misurare’ la consistenza di un possibile conflitto d’interessi interpersonale) contempla, al suo n. 1, l’eventualità dell’“interesse nella causa”. Fattispecie questa che, fatti i debiti adattamenti logico-interpretativi dovuti alla necessaria trasposizione della fattispecie stessa dal piano processuale a quello di amministrazione attiva, ben ricorre le volte in cui l’agente amministrativo abbia interesse all’esito di un procedimento che riguarda proprio una persona a lui legata da forti rapporti interindividuali, quali certamente ben possono essere quelli ad una positiva progressione di carriera del più stretto e palese collaboratore del medesimo soggetto agente.

Contenuto sentenza

N. 02499/2018REG.PROV.COLL.
N. 02147/2017 REG.RIC.
N. 03151/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2147 del 2017, proposto da [#OMISSIS#] Lucchese, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Cola di [#OMISSIS#], n. 212; 
contro
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato Agostino Russo, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Marianello in Roma, Via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], n. 4; 
nei confronti
[#OMISSIS#] Annunziata, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, Via Sicilia, n. 50; 
Università degli Studi della Campania [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]-Napoli, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12; 
sul ricorso numero di registro generale 3151 del 2017, proposto da [#OMISSIS#] Annunziata, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, Via Sicilia, n. 50; 
contro
Università degli Studi Napoli Parthenope, Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
Università degli Studi della Campania [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]-Napoli, non costituita in giudizio
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato Agostino Russo, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Marianello in Roma, Via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], n. 4; 
[#OMISSIS#] Lucchese, non costituita in giudizio; 
per la riforma
quanto sia al ricorso n. 2147 del 2017 sia al ricorso n. 3151 del 2017:
della sentenza del T.a.r. Campania – Napoli: Sezione II, n. 503/2017, resa tra le parti, in tema di procedura di valutazione comparativa a due posti di ricercatore universitario;
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], di [#OMISSIS#] Annunziata, dell’Università degli Studi della Campania [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]-Napoli, dell’Università degli Studi Napoli Parthenope, del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2018 il Cons. Italo Volpe e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Agostino Russo, dello Stato M. Vittoria [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Ferola, per delega di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col primo ricorso in epigrafe n.r.g. 2147/2917 la persona fisica ivi pure indicata (di seguito “Al.Lu.”) ha impugnato la sentenza del Tar della Campania, Napoli, n. 503/2017, pubblicata il 25.1.2017, che – con onere di spese – ha accolto il ricorso originariamente proposto (da altra persona fisica, di seguito “Si.Te.”) per l’annullamento:
– del decreto Rettorale dell’Università degli studi della Campania “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]” (di seguito “Università”) n. 2732, del 2.12.2010, di approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa a due posti di ricercatore universitario per il SSD med-28 (discipline odontostomatologiche) presso la locale Facoltà di medicina e chirurgia, bandita con decreto rettorale n. 3008 del 18.12.2009, dichiarando vincitori Al.Lu. ed altro partecipante (di seguito “Ma.An.”);
– di tutti gli atti della procedura, tra i quali:
— il decreto di nomina della commissione concorsuale;
— la conseguente accettazione dell’incarico da parte del professore suo presidente (di seguito “Lu.Gu.”);
— il verbale n. 1 del 21.9.2010 (riunione telematica di elaborazione dei criteri di giudizio) con allegati, il verbale n. 2 del 5.11.2010 con allegati, il verbale n. 3 del 18-19-20.11.2010;
— la relazione riassuntiva del 20.11.2010;
— gli atti di nomina e di assunzione dei predetti dottori Ma.An. e Al.Lu..
1.1. La sentenza impugnata, risolte negativamente una serie di eccezioni e questioni di rilievo preliminare, ha deciso nel merito affermando, in sintesi, che degli originari motivi di ricorso:
– era fondato il primo, teso a denunciare la sostanziale violazione degli artt. 51 c.p.c. e 97 Cost.. La fondatezza della censura – è stato detto – non era tanto legata alla pur dedotta “sussistenza di rapporti di amicizia ed abituali frequentazioni” tra il candidato Ma.An. ed il presidente della commissione valutatrice Lu.Gu. ovvero al fatto che quest’ultimo fosse il capo del Dipartimento di discipline odontostomatologiche, quanto piuttosto alla luce del “rapporto accademico sussistente” tra i due, essendo il primo allievo del secondo oltre che suo “assistente esclusivo” in seno al predetto Dipartimento, e tenuto conto che nelle pubblicazioni prodotte per la selezione da Ma.An. figurava il nome del proprio “maestro”. E’ stato aggiunto in sentenza che, pur consci di una precedente giurisprudenza che dava risalto (a fini d’incompatibilità) alla sussistenza di interessi economico-professionali tra le persone in preteso conflitto d’interessi, alla decisione sul punto s’è pervenuto aderendo all’evoluzione della giurisprudenza, che dà valore “con particolare rigore alle forme più intense e continuative di collaborazione, specie se caratterizzate dai connotati della sostanziale esclusività, valorizzando i generali canoni di imparzialità, obiettività e trasparenza che devono informare anche l’attività valutativa svolta dalle commissioni di concorso” (CdS, VI, n. 3850/2014);
– era infondato il secondo, volto a contestare un’illegittima integrazione dei criteri di valutazione delle pubblicazioni, quanto alla determinazione del contributo individuale nelle opere collettanee. E’ stato precisato, in particolare, che “Nessuna disposizione vincolava la commissione a prendere in considerazione esclusivamente il primo e l’ultimo dei nomi emergenti dalle pubblicazioni prodotte al fine di vagliare l’apporto individuale” e non anche il secondo nome, come in effetti accaduto;
– era fondato il terzo, teso alla censura di una ritenuta integrazione dei criteri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, in quanto – è stato detto – “illegittimamente la commissione ha ritenuto di poter risalire alla determinazione dell’apporto individuale desumendolo in via indiretta dalla attività globale e dalla continuità nella ricerca” e “Del pari, non è consentito alla commissione introdurre elementi postumi di carattere soggettivo, incentrati su dichiarazioni rese da uno dei componenti alla commissione medesima (nella specie il presidente) quanto all’individuazione dell’apporto individuale dei candidati in relazione alle pubblicazioni dal medesimo curate o del quale è stato coautore”. Pertanto, “Le dichiarazioni in argomento” rese dal presidente Lu.Gu. “costituiscono di per sé causa di illegittimità”;
– relativamente al quarto motivo, teso a censurare le valutazioni della commissione giudicatrice quanto alla preminenza o meno dei titoli della originaria ricorrente rispetto a quelli dei controinteressati, che il sindacato giudiziale (non potendo impingere sull’esercizio in concreto della discrezionalità tecnico-valutativa della commissione) si sarebbe potuto limitare solo alla verifica di eventuali vizi di manifesta illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. E, nella specie, il ricorso scriminate (in seno al giudizio reso) all’apprezzamento del c.d. impact factor era stato illegittimo, giacchè esso “rappresenta un criterio di giudizio sulla qualità complessiva della rivista più che sull’originalità scientifica dei singoli articoli che in essa vengono raccolti”;
– era infondato il quinto motivo, di pretesa “inammissibilità delle valutazioni espresse con riferimento alla discussione dei titolo e sulla circostanza che la suddivisione dei candidati in due gruppi distintamente convocati avrebbe precluso” alla originaria ricorrente di assistere alla discussione di Ma.An., in quanto “dalla documentazione versata in atti non emerge che le discussioni dei titoli abbiano costituito oggetto di valutazione comparativa assurgendo ad elemento di riferimento quanto ai giudizi espressi”.
1.2. La sentenza infine, quanto a residue censure, ha affermato “la preclusione per questo Giudice di accedere ad una sostituzione delle determinazioni che comportano spendita di discrezionalità tecnica, non emergendo nella fattispecie alcuna irragionevolezza o arbitrarietà”.
Essa, poi, ha conclusivamente:
– ritenuto l’insussistenza dei presupposti per la pur richiesta applicazione dell’art. 96 c.p.c.;
– respinto la domanda di risarcimento del danno;
– accolto la richiesta di espunzione dagli scritti di alcune parole ritenute sconvenienti.
2. L’appello di Al.Lu. è affidato alle seguenti censure:
a) error in iudicando – violazione del principio di proporzionalità – eccesso di potere per irragionevolezza e ingiustizia manifesta;
b) error in iudicando – violazione dell’art. 3 del d.m. n. 89/2009 – violazione dell’art. 6 del d.r. n. 3008/2009 dell’Università – eccesso di potere per irragionevolezza.
2.1. Ad avviso di parte, in sostanza, la sentenza di primo grado è erronea:
a.1) per non avere modulato la pronuncia di annullamento esclusivamente sulla posizione di Ma.An., visto che la quasi totalità delle censure recate dall’originario ricorso riguardavano fatti e circostanze riferibili soltanto a lui. Invero, “In ossequio al principio di proporzionalità (…) il Tar avrebbe dovuto modulare gli effetti dell’annullamento limitandoli alla posizione del candidato vincitore (…) lasciando impregiudicata la posizione (… di Al.Lu.) essendo quest’ultima del tutto estranea alle censure de quibus”;
b.1) lì dove sostiene che “illegittimamente la commissione ha ritenuto di poter risalire alla determinazione dell’apporto individuale desumendolo in via indiretta dalla attività globale e dalla continuità nella ricerca”, perché il modus agendi dei commissari, oltre che conforme ai paradigmi di riferimento, è stato in ogni caso uniforme nei riguardi di tutti i candidati, la cui parità, dunque, non era stata alterata.
3. Costituitasi, l’Università ha proposto appello incidentale affidato ai seguenti motivi:
a) erronea declaratoria di violazione dell’art. 51 c.p.c., correlato all’art. 97 Cost. – infondatezza della censura di conflitto di interesse e contraddittorietà della motivazione;
b) violazione e falsa applicazione di norme di diritto – erronea declaratoria di violazione dell’art. 3 del d.m. 28.7.2009 – contraddittorietà della motivazione;
c) erronea declaratoria di illegittimità in ordine alle modalità di svolgimento della procedura concorsuale in esame – contraddittorietà e illogicità della sentenza.
3.1. Ad avviso dell’Università è erronea la sentenza impugnata:
a.1) in punto di presunto conflitto d’interessi e di dovere di astensione, perché essa ha sia premesso l’inconferenza – anche perché ipotizzati in via presuntiva – di presunti legami extra lavorativi tra Ma.An. e Lu.Gu. (salvo poi, diversamente opinando, accogliere il ricorso) sia dichiaratamente aderito ad un orientamento giurisprudenziale che si sarebbe consolidato dopo i fatti di causa. Di contro, a tale ultimo riguardo, ancora di recente (Tar Lazio, n. 9114/2016) era stato invece affermato che “il semplice rapporto di collaborazione accademica e scientifica non determina causa di incompatibilità tra esaminatore ed esaminato anche considerando che in ambito accademico l pubblicazioni congiunte sono alquanto frequenti”;
b.1) in punto di “illegittima integrazione dei criteri di valutazione delle pubblicazioni, quanto alla determinazione del contributo individuale nelle opere collettanee, avendo la commissione ritenuto di considerare, a tal fine, non solo il primo nome (che individua l’autore) e l’ultimo (che individua il coordinatore) ma anche il secondo nome”, giacchè la commissione valutatrice si era invero attenuta a questo criterio, peraltro conforme a quanto previsto dal d.m. n. 89/2009 in tema di ‘parametri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati nelle procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore universitario’, applicabile ratione temporisal caso di specie;
c.1) perché essa, da un lato, afferma che “non è possibile riscontrare, quanto al merito delle valutazioni espresse, alcuna abnormità o manifesta irragionevolezza” e, dall’altro lato, contraddittoriamente, conclude per l’annullamento degli atti della procedura valutativa in questione. A ben vedere – aggiunge l’Università – “I lavori della ricorrente dunque sono stati giudicati inferiori rispetto a quelli presentati dai vincitori sotto il profilo della originalità e dell’innovatività che costituiscono non solo più importanti parametri di valutazione delle pubblicazioni presentate ma anche, come si è detto, parametri assorbenti rispetto agli altri.” eppertanto non sono condivisibili le conclusioni cui la sentenza perviene.
4. Costituitasi, con memoria del 24.4.2017 l’originaria ricorrente Si.Te. – eccepita l’inammissibilità dell’appello in epigrafe (perché le tesi in esso esposte sarebbero state nuove rispetto alle conclusioni della controinteressata in primo grado) ed illustrate le ragioni della prevalenza del proprio curriculum rispetto a quelli degli altri candidati suoi diretti contraddittori –replica sia all’appello di Al.Lu. sia a quello incidentale dell’Università, esponendo:
– quanto al primo:
— la correttezza della sentenza impugnata, relativamente al disposto accoglimento del primo motivo del ricorso originario, posto che ad essa “non è sfuggito il rilievo per cui l’intera produzione scientifica presentata (… da Ma.An.) fosse condivisa con il proprio maestro”;
— la mera suggestività della tesi di Al.Lu., secondo la quale la sentenza avrebbe semmai dovuto pronunciare l’annullamento della valutazione solo nei riguardi di M.Na.. Osterebbero, a suo avviso, a questa tesi sia il fatto che la commissione valutatrice era un ‘collegio perfetto’ sia le conseguenze singolari che sarebbero derivate (in occasione della riedizione della valutazione comparativa) dall’adesione alla tesi in questione;
— l’erronea comprensione (da parte degli avversari) della sua terza censura di primo grado, dato che con quella non era stato criticato il ricorso al criterio del primo, ultimo e secondo nome (nelle pubblicazioni collettanee) quanto piuttosto il subcriterio (surrettiziamente introdotto dalla commissione nel corso dei lavori) costituito dalla utilizzazione di dichiarazioni orali rese (ma rimaste ignote) da Lu.Gu., circa l’effettiva partecipazione ai lavori pubblicati di uno, piuttosto che un altro, dei candidati, nonché dalla valutazione della consistenza complessiva dell’attività di ogni candidato (di per sé, e per norma, autonomo criterio di valutazione e non già possibile subcriterio) al fine di dedurne, poi, l’apporto individuale alle opere collettanee;
– quanto al secondo, le ragioni per le quali non ricorrevano – nella sentenza di primo grado – i tre casi di contraddizione ipotizzati dall’Università, in corrispondenza delle motivazioni relative alle tre censure accolte dai primi Giudici.
5. Con memoria di costituzione Ma.An., tratteggiando tre profili di errores in iudicando (peraltro oggetto di autonomo appello) nei quali, a suo avviso, sarebbero incorsi i primi Giudici nell’accogliere tre degli originari motivi di ricorso, ha aderito alle conclusioni formulate dall’Università.
In particolare, la parte ha evocato l’insussistenza di un conflitto d’interessi di Lu.Gu. nei propri riguardi e, di contro, la correttezza dell’attività della commissione giudicatrice lì dove essa è ricorsa alla valutazione della consistenza complessiva dell’attività di ogni candidato al fine di dedurne, poi, l’apporto individuale alle opere collettanee.
6. Con memoria depositata il 2.5.2017 Si.Te. ha riepilogato i propri argomenti.
La stessa poi, con memoria depositata il 20.6.2017, ha eccepito l’inammissibilità delle doglianze di Ma.An. (punto 5. supra) le quali, per il loro contenuto, si sarebbero dovute presentare con un apposito appello incidentale.
7. Con memoria depositata il 20.6.2017 Al.Lu. ha resistito all’eccezione di Si.Te. di inammissibilità dell’appello principale (v. punto 4. supra), oltre a riepilogare le ragioni della sua ritenuta infondatezza.
8. Con ordinanza della Sezione n. 2639/2017, pubblicata il 26.6.2017, è stata accolta la domanda di sospensione della esecutività della sentenza impugnata.
9. Quindi, con memoria del 22.1.2018 Al.Lu., reputando utile segnalare circostanze sopravvenute, ha esposto che:
– in virtù di delibera del Consiglio del Dipartimento multidisciplinare di specialità medico chirurgiche ed odontoiatriche dell’Università, era stata individuata “come unico soggetto da valutarsi per la chiamata a professore di II fascia nel proprio Settore Concorsuale, in una procedura “valutativa” ex art. 24 c. 6 della Legge [#OMISSIS#]” e che, conseguentemente, “in data 29 novembre 2017 la Commissione valutatrice per detta procedura (…) ha dichiarato (… lei) idonea a svolgere le funzioni di professore di II fascia (…). In data 20 dicembre 2017 con d.r n. 928/2017 (…) è stata nominata professore di II fascia per il s.s.d MED/28 Malattie odontostomatologiche presso il Dipartimento Multidisciplinare di Specialità Medico-Chirurgiche e Odontoiatriche dell’Università degli Studi della Campania [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e con presa di servizio a far data dal 29 dicembre 2017”,
– “medio tempore anche l’appellata (… Si.Te.) è diventata professore di II fascia per lo stesso s.s.d. MED/28 presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università Vita-Salute San [#OMISSIS#] di Milano”. Di conseguenza, anche nel denegato caso di reiezione degli appelli, “l’Ateneo non sarebbe comunque tenuto a rieditare la selezione, anche nell’ipotesi in cui l’amministrazione decidesse discrezionalmente di provvedervi,(… e SI.Te.) per potervi partecipare dovrebbe, cosa alquanto inverosimile, rinunciare alla propria attuale posizione di professore di II fascia presso l’Ateneo milanese”.
10. Col secondo ricorso in epigrafe n.r.g. 3151/2017 anche Ma.An. ha impugnato la predetta sentenza di primo grado n. 503/2017 sulla base dei tre motivi di errores in iudicandogià richiamati nella sua memoria ricordata sub 5. supra.
11. In questo giudizio si è costituita Si.Te. che, con memoria del 19.6.2017, ha:
– eccepito preliminarmente la decadenza dall’impugnazione di Ma.An. per non avere egli impugnato incidentalmente, a tempo debito, l’atto di appello di cui sub1. supra;
– insistito nella difesa (sviluppata anche nel corso del precedente giudizio) secondo la quale, non essendo mutata nel tempo la normativa di settore sulla cui base ha operato la commissione giudicatrice, l’evoluzione giurisprudenziale sopra riferita (che peraltro avrebbe solo rafforzato affermazioni già rese in epoche anteriori), cui ha aderito la sentenza impugnata, è quella che dovrebbe fungere da corretto parametro di riferimento nella vicenda in discorso. Conseguentemente, non essendosi Lu.Gu. astenuto dal presiedere detta commissione, tutti i relativi atti – ora in contestazione – devono correttamente considerarsi invalidi ed inefficaci;
– nuovamente esposti gli argomenti già oggetto della memoria di cui sub 4. supra.
12. Con ordinanza della Sezione n. 2640/2017, pubblicata il 26.6.2017, è stata accolta la domanda di sospensione della esecutività della sentenza impugnata.
13. Con memoria depositata il 25.1.2018 Ma.An.:
– riferisce degli esiti del procedimento penale – chiusosi con declaratoria d’insussistenza del fatto – cui nel frattempo era stato sottoposto Lu.Gu. a causa del suo ruolo di presidente della commissione valutatrice;
– analogamente a quanto fatto da Al.Lu. con la memoria di cui sub 9. supra, riferisce del nuovo status professionale conseguito nel frattempo da Si.Te., inferendone una ragionevole sopravvenuta carenza d’interesse alle sue difese, dato che l’eventuale esecuzione della sentenza di primo grado le provocherebbe addirittura un danno (se non, quanto meno, un imbarazzo nelle proprie scelte, tenuto conto dell’inconciliabilità tra l’incarico originariamente ambíto e la sua attuazione posizione professionale);
– resiste all’eccezione di inammissibilità del suo appello principale, alla luce del fatto che l’eventuale impugnazione incidentale dell’atto di appello di cui sub 1. supra sarebbe invero stato, per lui, una facoltà e non piuttosto un obbligo.
14. Da ultimo, con memorie depositate il 13.2.2018, da valere per entrambe i ricorsi in epigrafe, Si.Te. ha, da un lato, illustrato i motivi che continuano a sostanziare il proprio interesse alla decisione dei giudizi e, dall’altro lato, replicato alle memorie dei controinteressati.
15. Le cause quindi, chiamate alla pubblica udienza di discussione del 22.2.2018, sono state ivi trattenute in decisione.
16. Occorre in primo luogo disporre la riunione dei giudizi, tenuto conto che unica è la sentenza di primo grado oggetto di entrambi, della sostanziale coincidenza delle parti in causa, nonché dell’unicità della vicenda in esame.
17. Occorre subito dopo prendere atto della dichiarata persistenza (v. le citate memorie di parte depositate il 13.2.2018) dell’interesse di Si.Te. alla decisione del presente giudizio, col simmetrico scoloramento delle considerazioni contrarie formulate da Al.Lu., e riprese da Ma.An., alla luce del più recente status professionale conseguito nel frattempo da Si.Te..
Non certo le parti avversarie – evidentemente interessate, dal canto loro, all’esaurimento di questo contenzioso senza una decisione che lo definisca nel merito – e tanto meno il Giudice – in fattispecie pari a quella in esame – possono sostituirsi alla parte che originariamente ha dato vita al processo nel valutare la persistenza del suo interesse alla pronuncia finale, specie appunto quando è tale stessa parte ad invocarla in ogni caso in modo formale.
18. Si può quindi soprassedere all’analisi dell’eccezione di inammissibilità formulata da Si.Te. nei riguardi delle obiezioni di Ma.An. (v. punti 6. e 5. supra) dato che la stessa può reputarsi assorbita dal fatto che, da un lato, quest’ultimo ha poi, con proprio autonomo ricorso (il secondo di quelli indicati in epigrafe), altresì proposto quelle medesime obiezioni in forma di censure d’appello avverso la sentenza di primo grado e, dall’altro lato, i due appelli in epigrafe sono stati qui riuniti.
19. Ciò posto, risulta fondato il primo motivo di appello di Al.Lu. (v. punti 2.a) e 2.1.a1) supra).
L’interesse sostanziale di Si.Te., che ne ha indotto l’originario ricorso, può in primo luogo reputarsi logicamente circoscritto al conseguimento della ‘liberazione’ di uno solo dei ‘posti’ contendibili fra quelli oggetto della procedura di valutazione comparativa per cui è causa, onde poter legittimamente auspicare – in sede di riedizione del giudizio sul proprio merito professionale – la prevalenza della sua posizione rispetto a quella del candidato cui invece – a suo avviso erroneamente – quel posto è stato attribuito dalla commissione giudicatrice, i cui lavori sono stati contestati.
In secondo luogo, poi, l’argomento basico di doglianza di Si.Te. (i.e., la sussistenza di uno specifico motivo per il quale, nel caso di specie, il presidente della commissione giudicatrice si sarebbe dovuto astenere) riguarda esclusivamente e peculiarmente, per tenore e contenuto, il candidato Ma.An. e non investe anche la posizione di Al.Lu., la quale dunque ragionevolmente, dal canto proprio, obietta che – tenuto conto del motivo sostanziale e di carattere assorbente che ha indotto i primi Giudici alla pronuncia di annullamento – la sentenza impugnata ben avrebbe dovuto esprimersi limitatamente al caso del candidato Ma.An..
In quest’ottica, allora, la sentenza di primo grado merita una riforma parziale, volta a ridurne portata ed effetti alla sola posizione di Ma.An..
19.1. Date le ragioni della fondatezza del predetto primo motivo d’appello di Al.Lu., deve conseguentemente reputarsi e dichiararsi assorbito il secondo ed ultimo (punti 2.b) e 2.1.b.1) supra) di tale ricorrente.
20. Risultano poi infondati l’appello incidentale dell’Università e quello autonomo di Ma.An. (rispetto a quest’ultimo peraltro, detto incidentalmente, non persuasiva risultando l’eccezione di tardività formulata da Si.Te., sintetizzata al punto 11., primo trattino, supra, posto che non sussiste – per la parte appellata – un onere assoluto di proposizione di appello incidentale, quando la medesima parte reputa a propria volta di doversi dolere della sentenza già gravata, in luogo dell’opzione, da parte sua, di proposizione di un proprio appello autonomo).
Al riguardo, occorre soffermarsi sull’argomento di censura basilare formulato da Si.Te. fin dai tempi del suo originario ricorso.
20.1. La parte si duole del fatto che il professore Lu.Gu. abbia presieduto la commissione giudicatrice che doveva altresì valutare il merito professionale di Ma.An., ossia di un candidato la cui formazione – fino a quel punto – era stata seguita passo passo dal quel cattedratico, al punto che praticamente tutta la sua produzione scientifica (collettanea) recava la prima firma del professore.
Assume, in sintesi, Si.Te. che talmente forte era (quale conseguente evidenza di quanto testè sottolineato dall’appellata) il legame tra Lu.Gu. e Ma.An. – a prescindere peraltro da pur ipotizzabili legami extralavorativi tra i due, sul piano dell’amicizia e stima – che il giudizio del primo, come presidente della commissione che doveva valutare, tra altri, il secondo, non poteva non averne risentito, almeno dal punto di vista dell’imparzialità ed obiettività.
In pratica, Lu.Gu. sarebbe stato in conflitto d’interessi nei riguardi di Ma.An..
20.2. A tale ultimo, specifico proposito le parallele censure (alla sentenza impugnata) articolate nell’appello principale di Ma.An. ed in quello incidentale dell’Università hanno puntato a sostenere l’erroneità dell’approccio argomentativo dei primi Giudici i quali, addirittura esplicitamente, avrebbero aderito ad un indirizzo giurisprudenziale solidificatosi successivamente ai fatti di causa nel senso del superamento del precedente orientamento (maggioritario) secondo il quale un sodalizio interpersonale in tanto avrebbe avuto rilievo ai fini della sussistenza d’un conflitto d’interessi tra le persone reciprocamente legate in quanto il sodalizio stesso fosse stato di ‘natura professionale’, ossia di stampo economico o, meglio, a finalità di comune utilità patrimoniale.
L’orientamento più recente, cui si sono rifatti i primi Giudici, ha ampliato l’orizzonte dei tratti rilevanti per un conflitto d’interessi, sganciandolo dall’unico (eccessivamente riduttivo oltre che non difficilmente eludibile) parametro – antecedentemente dirimente – dell’utilità economica costituente ricaduta di un sodalizio interpersonale.
Ad ulteriore avallo della propria tesi, sul punto, Ma.An. ha ritenuto utile sottolineare – nei propri scritti difensivi – che Lu.Gu. era pure uscito indenne (per acclarata insussistenza del fatto) da un procedimento penale che lo aveva visto imputato di abuso d’ufficio per le stesse condotte che avevano assunto rilevanza ai fini dell’originario ricorso introduttivo del presente giudizio.
20.3. Queste tesi, tuttavia, non convincono.
Non quella che fonda sull’intervenuta assoluzione in sede penale di Lu.Gu.. E ciò, per un verso, perché la non rilevanza a fini di individuale responsabilità penale di una determinata condotta non automaticamente opera sul piano della significatività di quella medesima condotta sul piano dell’altrettanto individuale azione amministrativa di un soggetto agente e, per altro verso, per la dirimente considerazione che, nella circostanza, il Giudice penale (come si evince dagli ampi stralci della relativa motivazione, riportati da Ma.An. nei suoi scritti) ha fatto ampiamente leva sul ricordo – da parte dei primi Giudici che hanno reso la sentenza qui impugnata – del più antico orientamento giurisprudenziale (in tema di conflitto d’interessi) di cui sopra s’è detto. Un ricordo che tuttavia, per quanto segue, non si ritiene qui utile per abbracciare le tesi di Ma.An. e dell’Università.
20.4. Non si deve dimenticare che – come peraltro lealmente ammesso dalle parti i cui argomenti qui non si condividono – la tesi secondo la quale un’ipotesi di conflitto d’interessi possa materializzarsi anche a prescindere dal risvolto della (stretta) utilità patrimoniale del sodalizio interpersonale pur sempre emergeva da arresti giurisprudenziali interventi in epoca anteriore ai fatti di causa. Un più sensibile tasso di precauzione nel presidente della commissione – al tempo di quei medesimi fatti – avrebbe bene potuto indurlo ad astenersi nel valutare proprio il grado di maturità professionale del suo più stretto assistente e collaboratore in ambito scientifico.
Ma altre due considerazioni, invero, militano nel senso della doverosità di quella astensione (a prescindere dal consolidamento o meno, in quel tempo, dell’orientamento giurisprudenziale meno restrittivo) nel quadro della fattispecie in discorso, il cui tratto di peculiarità è tanto maggiore quanto più numerosa è stata – nel caso in discorso – la produzione scientifica non solo condivisa dal Lu.Gu. con Ma.An. ma addirittura caratterizzata dal fatto che il nome del primo fosse costantemente il primo tra quelli dei plurimi corresponsabili delle ricerche riportate negli scritti scientifici valutati da Lu.Gu. quale presidente di commissione giudicatrice.
Una considerazione muove dalla constatazione del fatto che l’art. 51 c.p.c. (ossia la norma che, per tradizione, viene considerata paradigmatica per ‘misurare’ la consistenza di un possibile conflitto d’interessi interpersonale) contempla, al suo n. 1, l’eventualità dell’“interesse nella causa”. Fattispecie questa che, fatti i debiti adattamenti logico-interpretativi dovuti alla necessaria trasposizione della fattispecie stessa dal piano processuale a quello di amministrazione attiva, ben ricorre le volte in cui l’agente amministrativo abbia interesse all’esito di un procedimento che riguarda proprio una persona a lui legata da forti rapporti interindividuali, quali certamente ben possono essere quelli ad una positiva progressione di carriera del più stretto e palese collaboratore del medesimo soggetto agente.
Una seconda considerazione – che appare addirittura più rilevante nel quadro della particolare vicenda in esame, connotata indubbiamente da tratti di estrema singolarità – è poi quella per cui, avendo il presidente della commissione valutatrice rivestito il ruolo di primo nome in praticamente tutte le pubblicazioni a mano plurima cui aveva pure partecipato Ma.An., nei fatti il presidente ha sostanzialmente giudicato dei suoi stessi lavori o, più in dettaglio, di quelli di cui lui era stato coordinatore e responsabile. Con la logica conseguenza che ben difficilmente, secondo l’id quod plerumque accidit, quello stesso presidente sarebbe potuto essere – nei propri giudizi – non favorevolmente portato a reputare con più che ampia sufficienza la qualità del suo stesso lavoro.
E questo aspetto della vicenda neppure è stato preso in considerazione dal Giudice penale – stando agli stralci delle sue conclusioni, qui offerte dalla difesa di Ma.An. – nel momento in cui ha deciso, in sede propri