Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 ottobre 2016, n. 4446

Ammissione percorsi di formazione per il conseguimento specializzazione per attività di sostegno didattico alunni con disabilità-Introduzione numero chiuso

Data Documento: 2016-10-24
Area: Giurisprudenza
Massima

È inammissibile per carenza di interesse il ricorso di una studentessa del corso di laurea magistrale quinquennale in scienze della formazione primaria avverso il d.m. 9 agosto 2013, n. 706 volto a introdurre il numero chiuso nei percorsi di formazione post laurea necessari per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico. La ricorrente lamenta, infatti, una lesione meramente potenziale della sua posizione giuridica soggettiva, che assumerà i caratteri della concretezza e dell’attualità solamente a seguito dell’eventuale conseguimento del titolo di studio, con la conseguenza che l’eventuale annullamento del decreto impugnato non avrebbe arrecato alcun vantaggio concreto ed attuale nella sua sfera giuridica.

Contenuto sentenza

N. 04446/2016REG.PROV.COLL.
N. 01044/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1044 del 2015, proposto da: 
[#OMISSIS#] Setola, [#OMISSIS#] Margherita Schiavone, Limpia Melorio, Grazia Corvino, [#OMISSIS#] Sparaco, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Raspavolo, [#OMISSIS#] Margiotta, [#OMISSIS#] Punzo, Mariavittoria Di Nucci, [#OMISSIS#] Dattilo, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Zanfardino, [#OMISSIS#] Sturiale, [#OMISSIS#] Martino, Mariaconsiglia Cucinella, Chiara Cucinella, [#OMISSIS#] Esposito, Vittoria [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Cimmaruta, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Manzo, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Imperatore, [#OMISSIS#] Romanucci, [#OMISSIS#] Schiavone, [#OMISSIS#] Schiavone, [#OMISSIS#] Della Pia e [#OMISSIS#] Amura, rappresentati e difesi dall’avvocato [#OMISSIS#] Peraino (C.F. PRNNNN51E25H168A), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Col di Lana, n. 11; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; 
per la riforma:
della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione III Bis, n. 7626 del 16 luglio 2014, resa tra le parti, concernente l’ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 settembre 2016 il Cons. Dante D'[#OMISSIS#] e uditi per le parti l’avvocato Di Nezza, per delega dell’avvocato [#OMISSIS#] Peraino, e l’avvocato dello Stato [#OMISSIS#] Pucciariello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Le appellanti, all’epoca iscritte al corso di laurea magistrale quinquennale in Scienze della Formazione primaria presso l’Università “Suor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]” di Napoli, avevano impugnato davanti al T.A.R. per il Lazio il D.M. n. 706 del 9 agosto 2013, recante: “Definizione posti disponibili per l’ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2013/2014”, nella parte in cui aveva previsto che gli studenti iscritti al corso magistrale di laurea quinquennale in “Scienze della Formazione primaria” potevano conseguire il titolo di specializzazione per il sostegno solo dopo essere risultati idonei negli appositi corsi di specializzazione a numero chiuso ai quali si poteva accedere a seguito del superamento di tre prove di accesso.
2.- Il T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione III Bis, con sentenza n. 7626 del 16 luglio 2014 ha respinto il ricorso.
Il T.A.R. ha preliminarmente evidenziato possibili profili di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, visto che le ricorrenti erano iscritte al corso di laurea quinquennale in scienze della formazione primaria nell’anno accademico 2011/2012, con la conseguenza che la lesione della loro posizione giuridica soggettiva risultava soltanto futura ed incerta.
Il T.A.R. ha ritenuto poi comunque infondate le doglianze sollevate, sia con riferimento al dedotto eccesso di delega, sia con riferimento alla sostenuta illegittimità della modificazione delle regole per il conseguimento della specializzazione del sostegno durante il corso di studi quinquennale al quale le ricorrenti erano iscritte, con la conseguente irrilevanza della dedotta sperequazione rispetto al regime transitorio dettato dal D.M. 30 novembre 2011 per quanti erano iscritti ai corsi di laurea quadriennale in scienze della formazione primaria di cui al previgente ordinamento.
3.- Le studentesse universitarie specificate in epigrafe hanno appellato l’indicata sentenza ritenendola erronea sotto diversi profili.
3.1.- Dopo aver ribadito di avere un interesse attuale e concreto alla domanda di annullamento proposta, le appellanti hanno ricordato che si erano iscritte al corso di laurea in Scienze della Formazione primaria sulla base delle disposizioni (dettate dal D.M. n. 249 del 2010) che prevedevano anche l’ammissione ai moduli formativi aggiuntivi attinenti l’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap.
3.2.- Secondo le appellanti, contrariamente a quanto ritenuto dal T.A.R., devono ritenersi pertanto illegittimi il D.M. n. 706 del 9 agosto 2013 e il precedente D.M. del 30 settembre 2011 che, nell’istituire i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, ne hanno previsto l’applicazione anche per coloro che si erano già iscritti all’università quando la disciplina non era stata ancora emanata.
Mentre con riferimento agli iscritti al corso di laurea quadriennale in Scienza della Formazione primaria (vecchio ordinamento) il D.M. n. 249 del 2010 aveva emanato una specifica norma di salvaguardia consentendo la conclusione dei corsi secondo la normativa vigente all’atto dell’immatricolazione.
3.3.- Illogica e contraddittoria risulta inoltre, secondo le appellanti, la nuova disciplina che prevede un vero e proprio concorso con apposite prove selettive finalizzato esclusivamente all’accesso ai corsi mentre le competenze che si vorrebbero accertare con le complesse e numerose prove di accesso ai corsi sono coincidenti con gli obiettivi formativi che caratterizzano il corso di laurea.
4.- L’appello non è fondato.
4.1.- In primo luogo questa Sezione ritiene che non possa essere censurata l’appellata sentenza nella parte in cui ha evidenziato una possibile inammissibilità del ricorso per la carenza di un interesse attuale alla decisione.
La lesione (all’epoca) prospettata non aveva, infatti, quei caratteri della concretezza e dell’attualità che costituiscono presupposti per la proposizione di un ricorso davanti al giudice amministrativo.
Le studentesse ricorrenti avevano, infatti, prospettato una lesione solo potenziale e futura del titolo che ancora non avevano conseguito.
In una analoga fattispecie, riguardante altra studentessa del corso di laurea magistrale quinquennale in Scienze della Formazione primaria presso l’Università “Suor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]” di Napoli, la Sezione II del Consiglio di Stato, con il parere numero 3411 del 15 dicembre 2015, nel ritenere inammissibile il ricorso proposto, ha osservato, in proposito, che la ricorrente aveva lamentato una lesione meramente potenziale della sua posizione giuridica soggettiva, «lesione che assumerà i caratteri della concretezza e dell’attualità solamente a seguito dell’eventuale conseguimento, da parte dell’istante, del titolo di studio», con la conseguenza che l’eventuale annullamento del decreto impugnato non avrebbe arrecato alcun vantaggio concreto ed attuale nella sua sfera giuridica.
4.2.- L’appello non è comunque fondato nemmeno nel merito.
Le disposizioni ministeriali impugnate, con le quali sono state dettate nuove regole per il conseguimento dell’abilitazione necessaria per le attività di docenza per i soggetti portatori di handicap, costituiscono, infatti, un esempio tipico di jus superveniens e trovano quindi applicazione in tutte le vicende che non sono state ancora definite.
Correttamente il T.A.R. ha quindi ritenuto che non poteva costituire una illegittimità delle nuove disposizioni emanate, regolanti l’accesso ai corsi per il conseguimento del titolo necessario per l’insegnamento di sostegno, la circostanza che quando le appellanti si erano iscritte all’Università si poteva accedere in modo diverso (e più agevole) al conseguimento del relativo titolo.
4.3.- Né in alcun modo possono ritenersi irrazionali o manifestamente contradditorie le disposizioni impugnate sulla base delle quali per ottenere il titolo per l’insegnamento del sostegno è necessario frequentare appositi corsi post laurea a numero limitato, tenuto conto della specificità e delicatezza della materia che richiede una più rigorosa preparazione e selezione dei docenti interessati.
5.- In conclusione, per gli esposti motivi l’appello deve essere respinto.
Si ritiene, vista la particolarità della vicenda, di poter disporre la compensazione integrale fra le parti delle spese e competenze del grado di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dispone la compensazione integrale fra le parti delle spese e competenze del grado di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Barra [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Dante D'[#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 24/10/2016