Consiglio di Stato, Sez. VI, 25 agosto 2017, n. 4065

Procedura di reclutamento Ricercatore-Commissione esaminatrice-Settore di riferimento

Data Documento: 2017-08-25
Area: Giurisprudenza
Massima

La mancanza di congruenza con il settore per cui è stata bandita la procedura, sussiste sia per i titoli di ricerca del vincitore, che per le sue pubblicazioni; né si deve ritenere che la congruenza sia necessaria solo per quest’ultime (ex art. 3, dm 3 luglio 2009, n. 89), e non anche per i primi, perché i titoli sono rilevanti (ex art. 2, dm 3 luglio 2009, n. 89), non in sé, ma in relazione alla ricerca svolta.

Contenuto sentenza

N. 04065/2017REG.PROV.COLL.
N. 09350/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9350 del 2013, proposto dal dottor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, 9;
contro
Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e Università degli studi “Magna Graecia” di Catanzaro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Dottor [#OMISSIS#] Giudice, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Bei in Roma, via Ovidio, 10 c/o Studio [#OMISSIS#];
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione II, n. 641/2013, resa tra le parti, concernente bando di concorso per la copertura di un posto da ricercatore universitario di malattie odontostomatologiche presso la Facoltà di medicina e chirurgia.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e dell’Università degli studi “Magna Graecia” di Catanzaro e del dottor [#OMISSIS#] Giudice;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del giorno 25 febbraio 2016 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] e l’avvocato dello Stato, Marrone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno appellante partecipava al concorso indetto dall’Università degli studi “Magna Graecia” di Catanzaro con D.R. n. 885 del 30.09.2010, pubblicato nella G.U. IV serie speciale n. 84 del 22.10.2010, per il reclutamento di n. 1 ricercatore universitario di malattie odontostomatologiche (SSD MED/28) presso la Facoltà di medicina e chirurgia, con procedura di valutazione comparativa, all’esito della quale risultava vincitore il dott. [#OMISSIS#] Giudice.
Il predetto controinteressato, con atto notificato in data 15/16 marzo 2012, proponeva opposizione con richiesta di traslazione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato dall’appellante in data 9 febbraio 2012 avverso i seguenti atti:
a) il decreto n. 950 del 10 ottobre 2011 del Rettore dell’Università “Magna Graecia” di Catanzaro, con cui sono stati approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa su cui si controverte;
b) gli atti presupposti e connessi, ivi compresi i verbali (e i relativi allegati) nn. 3 e 4 – datati, rispettivamente, 21 e 22 settembre 2011 – della commissione giudicatrice;
c) l’eventuale successivo decreto rettorale di nomina in ruolo, del vincitore della valutazione comparativa in oggetto, dott. [#OMISSIS#] Giudice, controinteressato”.
A sostegno del gravame l’appellante deduceva violazione del D.M. n. 89 del 2009, in quanto, a suo avviso i titoli e le pubblicazioni scientifiche del dott. [#OMISSIS#] Giudice, dirigente-medico di I fascia U.O. di chirurgia maxillofacciale, in servizio presso l’unità operativa dell’ospedale “Mater Domini di Catanzaro”, sarebbero riconducibili al diverso settore della chirurgia maxillo-facciale.
2. La sentenza qui impugnata ha dichiarato inammissibile il ricorso per le seguenti considerazioni.
L’odierno appellante avrebbe violato l’art. 10 (e segnatamente il primo comma) del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, in quanto la trasposizione del ricorso straordinario, a seguito di opposizione da parte del controinteressato, sarebbe avvenuta soltanto mediante deposito del ricorso presso il tribunale amministrativo, non seguito dalla successiva notificazione dell’avviso di costituzione all’Amministrazione intimata.
Secondo la precitata disposizione, la trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica va eseguita dal ricorrente, a pena di improcedibilità, entro 60 giorni dalla notificazione dell’opposizione del controinteressato, mediante deposito nella segreteria del T.A.R. competente, dell’atto di costituzione in giudizio e del correlativo avviso di deposito, poiché è indispensabile assicurare alle controparti la conoscenza legale del deposito dell’atto di insistenza.
La questione è stata già affrontata da questa Sezione con sentenza 25.01.2012, n. 55, che, recependo l’orientamento già espresso dalla sentenza Cons. Stato, Sez. V, 29.03.2011 n. 1926, ha ritenuto, in fattispecie analoga, che l’irritualità della trasposizione del ricorso straordinario per mancato rispetto delle forme essenziali, lo rende inammissibile, senza che ciò possa comportare reviviscenza del ricorso straordinario (Cons. Stato, Sez. V, 29.03.2011, n. 1926).
Invero, ciò che rileva, ai fini della valida costituzione del rapporto processuale, è rendere effettiva conoscenza legale alle controparti dell’avvenuto deposito dell’atto di insistenza, mentre non può assumere alcuna rilevanza una nuova notifica del ricorso, il cui contenuto non può che essere già a conoscenza delle controparti, poiché il ricorso trasposto non può in alcun punto discostarsi, a pena di inammissibilità, da quello originario, già presentato in via amministrativa-straordinaria.
Diversamente opinando, non si garantirebbe alle controparti l’effettiva conoscenza della reale volontà del ricorrente di voler proseguire il contenzioso in sede giurisdizionale, per cui la mera notifica del ricorso senza l’avviso va ritenuta tamquam non esset, cioè affetta da nullità assoluta, non sanabile per effetto della costituzione delle controparti.
Nel caso in esame, come dedotto dal controinteressato e come ammesso dallo stesso ricorrente, non risulta che la scansione processuale prevista per la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale sia stata osservata dal ricorrente, il quale ha depositato il ricorso presso questo Tribunale entro i 60 giorni prescritti, senza provvedere a darne avviso alle controparti, avendo proceduto soltanto alla notificazione del ricorso, prima di depositarlo presso questo Tribunale.
Conseguentemente, il presente gravame va dichiarato inammissibile, non avendo provveduto il ricorrente, entro il termine decadenziale di 60 giorni dal ricevimento dell’atto di opposizione, ad avvisare le controparti della avvenuta riassunzione del ricorso, mediante deposito dell’atto di insistenza presso questo Tribunale. 
Né, nel caso che ci occupa, sussistono i presupposti per la riattivazione del procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 1199 del 1971, che può avere luogo soltanto per irritualità dell’atto di opposizione, ma non per vizi genetici dell’atto di riassunzione (ex plurimis: T.A.R. Toscana, sez. I, 19 gennaio 2010, n. 55).
2. Propone ricorso in appello l’interessato deducendo, per quel che qui rileva:
a. Error in indicando per violazione e falsa applicazione dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199 del 1971. Difetto di motivazione e contraddittorietà della sentenza impugnata.
La giurisprudenza di codesto Consiglio di Stato è pacifica nel ritenere ammissibile (e, anzi, specificamente corretta) la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale tramite notificazione e successivo deposito dell’atto, come verificatosi nel caso di specie (e come illegittimamente ritenuto viziante dalla pronuncia gravata). L’unica prescrizione prevista dalla norma in esame a pena di inammissibilità è quella che impone al ricorrente di eseguire entrambi gli adempimenti entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione dell’atto di opposizione, rimanendo del tutto ininfluente, lo si ripete, l’ordine in concreto assunto dalla notificazione dell’atto e dal suo deposito.
Nella recentissima sentenza 6 agosto 2013, n. 4149, codesto Consiglio di Stato ha avuto modo di chiarire che “la corretta trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale avviene con la notifica prima e con il deposito poi nella Segreteria del Tribunale di un atto di costituzione in giudizio che riproduca nella sua interezza il gravame originariamente proposto in via amministrativa, il cui contenuto non può essere modificato” (Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 4149 del 2013), in questo modo smentendo in maniera palmare quanto affermato nella sentenza gravata.
La correttezza della tesi seguita dall’appellante, si badi, è da anni avvalorata dalla migliore giurisprudenza di codesto Collegio. Si veda, ad esempio, la sent., sez. V, n. 4136 del 2007, la quale ha chiarito che l’art. 10 del d.P.R. n. 1199 del 1971 “richiede che, dopo la notifica dell’opposizione, l’interessato, entro il prescritto termine di sessanta giorni, provveda tanto alla notifica dell’atto, quanto al suo deposito”, specificando che “secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale […] il deposito deve seguire la notifica dell’atto, con modalità analoghe a quelle riguardanti la proposizione dell’ordinario ricorso giurisdizionale. È vero, infatti, che la norma non delinea in modo preciso la sequenza tra i due atti, ma sarebbe privo di senso immaginare un preventivo deposito di un atto non ancora notificato. La differenza dal modulo ordinario, quindi, consisterebbe nella previsione di un unico termine finale (pari a sessanta giorni), entro il quale devono essere compiute entrambe le operazioni di notifica e di deposito.
Il passaggio alla fase giurisdizionale, quindi, si attua attraverso le seguenti tappe:
la notifica dell’atto di opposizione;
la notifica dell’atto con cui il ricorrente straordinario dichiara di insistere nel ricorso, davanti al Tribunale amministrativo regionale;
il deposito, presso la segreteria del tribunale competente, dell’atto notificato dal ricorrente”.
Di fronte a tali cristalline statuizioni, risulta davvero palese l’illegittimità della sentenza gravata per violazione e falsa applicazione dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199 del 1971. In ogni caso, si consenta di osservare che dette statuizioni sono perfettamente coerenti con l’invocata norma di procedura, atteso che la sua ratio è quella di rendere edotte tutte le parti dell’intenzione di coltivare (sia pure in sede giurisdizionale) il gravame, risultato – questo – che si ottiene nel modo più efficace proprio seguendo la scansione procedimentale scolpita dalla giurisprudenza ora ricordata.
La sentenza della Sez. V, n. 1926 del 2011, richiamata nella sentenza appellata, in punto di scansione temporale degli adempimenti formali ai fini della corretta instaurazione del giudizio di trasposizione, non fa altro che dar conto dell’esistenza di “due tesi che hanno però in comune un punto decisivo ai fini della risoluzione della presente controversia: quale che sia la tassonomia delle formalità da compiersi per la trasposizione del ricorso straordinario, il compendio di tali attività non deve superare il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dal perfezionamento, per l’originario ricorrente, della notificazione dell’atto di opposizione”.
La sentenza impugnata è, poi, erroneamente, contraddittoriamente ed insufficientemente motivata. Essa ha ritenuto, infatti, che “ciò che rileva, ai fini della valida costituzione del rapporto processuale, è rendere effettiva conoscenza legale alle controparti dell’avvenuto deposito dell’atto di insistenza, mentre non può assumere alcuna rilevanza una nuova notifica del ricorso, il cui contenuto non può che essere già a conoscenza delle controparti, poiché il ricorso trasposto non può in alcun punto discostarsi, a pena di inammissibilità, da quello originario, già presentato in via amministrativa- straordinaria”. Il ragionamento della sentenza impugnata, se ben si comprende, pare essere il seguente: poiché l’atto di trasposizione deve avere contenuto in tutto e per tutto identico a quello del ricorso straordinario, la trasposizione in sede giurisdizionale non può avvenire mediante previa notifica e successivo deposito del ricorso, in quanto una nuova notificazione di quest’ultimo, priva dell’avviso di avvenuto deposito, “non […] garantirebbe alle controparti l’effettiva conoscenza della reale volontà del ricorrente di voler proseguire il contenzioso in sede giurisdizionale”. È agevole riscontrare, però, che una tale premessa è semplicemente errata. Vero è, infatti, che l’atto di trasposizione del ricorso straordinario deve riprodurre nella sua interezza il gravame originariamente proposto in via amministrativa, il cui contenuto non può essere modificato (in questo senso, fra le molte, la già citata sent. Cons. Stato, Sez. IV, n. 4149 del 2013). Altrettanto vero è, però, che l’atto di trasposizione non si limita a tale meccanica riproduzione (ché, altrimenti, non avrebbe senso distinguere fra i due atti), ma contiene altresì la dichiarazione del ricorrente di voler insistere nel ricorso attraverso la costituzione in giudizio presso il Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (v., ex plurimis, Cons. Stato, sez. V, n. 4136 del 2007, già citata). Se ciò è, come è, vero, a nulla vale obiettare che la notifica dell’atto di trasposizione non garantirebbe alle controparti l’effettiva conoscenza della reale volontà del ricorrente di voler proseguire il contenzioso in sede giurisdizionale, perché una tale volontà è espressamente dichiarata nell’atto di trasposizione. Ciò, del resto, è esattamente quanto è avvenuto nel caso di specie. L’allora ricorrente e odierno appellante, infatti, ha notificato entro i sessanta giorni dal ricevimento dell’opposizione avversaria (non già, nuovamente, il ricorso straordinario, ma) un “atto di costituzione in giudizio ex art. 10 d.P.R. n. 1199/71 – Trasposizione in sede Giurisdizionale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica”.
b. Violazione del combinato disposto degli artt. 2 e 3 del d.m. 89/09, sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di ricercatori: tutti i titoli e le pubblicazioni del vincitore sono congruenti con un ben determinato settore scientifico disciplinare, che però è diverso – e, per giunta, neppure affine -, rispetto a quello per cui era stata bandita la procedura.
Il dott. [#OMISSIS#] Giudice – vincitore della valutazione comparativa in oggetto – è dirigente medico I fascia U.O., di chirurgia maxillofacciale – materia in cui, del resto, ha conseguito la sua specializzazione medica – in servizio presso l’unità operativa di chirurgia maxillofacciale, dell’ospedale Materdomini di Catanzaro.
La procedura di valutazione comparativa in oggetto, infatti, era stata bandita per il SSD MED/28, malattie odontostomatologiche, ma incredibilmente, in violazione della normativa e pure del comune buonsenso, la commissione giudicatrice ha indicato come vincitore proprio l’unico candidato che, come si evince dal suo curriculum vitae presentato in sede concorsuale, diversamente dagli altri candidati e, per quanto qui più direttamente rileva, diversamente dall’appellante, come emerge dal quanto autocertificato in sede concorsuale non è uno studioso di malattie odontostomatologiche, SSD MED/28, ma di chirurgia maxillofacciale, SSD MED/29.
In particolare, poi, la mancanza di congruenza con il settore per cui era stata bandita la procedura, sussiste sia per i titoli di ricerca del vincitore, che per le sue pubblicazioni; né si deve ritenere che la congruenza sia necessaria solo per quest’ultime (ex art. 3 dm 89/09), e non anche per i primi, perché i titoli sono rilevanti (ex art. 2 dm 89/09), non in sé, ma in relazione alla ricerca svolta che, con riguardo al vincitore, è appunto tutta dedicata alla chirurgia maxillofacciale; del resto coerentemente con i propri titoli di ricerca, ma non con il SSD per cui era stata bandita la procedura.
È importante chiarire subito che quanto riferito, circa la circostanza che il vincitore sia uno studioso di materia diversa, rispetto a quella per cui era stata bandita la procedura, è un incontestabile dato oggettivo: un fatto, e non una valutazione del ricorrente. Ed è un fatto insuperabile, perché, in nessun caso si può far diventare, ad es., ricercatore di ginecologia (MED/38) un urologo (MED/24), o di pediatria (MED/38) un endocrinologo (MED/13).
Quindi, di fatto, e di diritto, il vincitore è dottore di ricerca, non in MED/28, ma in MED/29, che per altro non può non essere il settore indicato – e tale indicazione del SSD è obbligatoria, ai sensi dello nota MIUR, prot. 1581, del 26 luglio 2005 – nel verbale di aggiudicazione del titolo di dottore di ricerca.
Ritenere diversamente sarebbe del tutto irrazionale, come pretendere, ad es., che una tesi dottorale dal titolo “Le addizionali comunale e regionale all’IRPEF”, si in quadri nel SSD IUS/13, diritto internazionale, e non – come ovviamente è – in quello IUS/12, diritto tributario (e, per l’esempio, tali SSD non sono stati scelti a caso, come emergerà più chiaramente nel prosieguo).
3. Il ricorso in appello è fondato.
3.1. Per quanto attiene alla trasposizione del ricorso dalla sede straordinaria alla sede giurisdizionale, questo Collegio ritiene sufficiente, al di là di ogni formalismo, che le parti evocate in giudizio siano state avvertite (prendendone conoscenza) nel termine di decadenza indicato dalla norma dell’avvenuta trasposizione e che il contenuto dell’originario ricorso non sia stato alterato.
Nel caso di specie sussistono entrambi i requisiti con la conseguenza che questo Consiglio può affrontare nel merito la questione non potendo, atteso il contenuto della sentenza impugnata, rinviare la causa al giudice di primo grado (articolo 105 Cod. proc. amm.).
3.2. Il ricorso è poi fondato nel merito perché risulta senza ombra di dubbio, dalle censure e dalla documentazione versata in giudizio, che il vincitore del concorso non è uno studioso di malattie odontostomatologiche, SSD MED/28 (per il quale è stato bandito il concorso), ma di chirurgia maxillofacciale, SSD MED/29.
4. Per effetto dell’accoglimento del ricorso in appello vanno annullati tutti gli atti della procedura, a partire dall’atto di composizione della Commissione, fermi restando i candidati che avevano presentato domanda.
5. In esecuzione della presente sentenza gli atti della procedura dovranno essere rinnovati a partire dalla composizione della Commissione, che dovrà essere integralmente diversa da quella che ha espresso il giudizio qui annullato.
6. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti della procedura controversa con le precisazioni di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Dante D'[#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 25/08/2017