Consiglio di Stato, Sez. VI, 25 giugno 2018, n. 3927

Abilitazione scientifica nazionale – Declaratoria improcedibilità per cessazione della materia del contendere

Data Documento: 2018-06-25
Area: Giurisprudenza
Massima

Declaratoria improcedibilità per cessazione della materia del contendere a seguito del conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale

Contenuto sentenza

N. 03927/2018REG.PROV.COLL.
N. 05878/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5878 del 2017, proposto dai signori Ida Galli e [#OMISSIS#] Zamperini, rappresentati e difesi dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Tozzi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, largo Messico, n. 7; 
contro
il Ministero dell’Istruzione dell’università e della ricerca e l’Anvur – Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Commissione giudicatrice della procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale a professore di prima e di seconda fascia, settore concorsuale 11/E3, in persona del rappresentante legale pro tempore, non costituita in giudizio; 
nei confronti
la signora [#OMISSIS#] Petitta, non costituita in giudizio; 
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sez. III, n. 1207/2017, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’intimato Ministero e dell’Anvur;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 giugno 2018 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati F. Casertano, in sostituzione dell’avvocato [#OMISSIS#] Tozzi e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che con ricorso in appello i signori Ida Galli e [#OMISSIS#] Zamperini hanno chiesto che venisse annullata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. III, 23 gennaio 2017 n. 1207, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso a suo tempo proposto dagli odierni appellanti, rigettando la richiesta di annullamento degli atti della procedura volta al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale, ex art. 16 l. 240/2010, a professore di prima e seconda fascia – settore concorsuale 11/E3 – psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni ed in particolare del provvedimento di approvazione della stessa nella parte in cui sono stati dichiarati non abilitati i signori Galli e Zamperini;
Rilevato che, con nota depositata nel fascicolo di appello il 26 marzo 2018, i ricorrenti comunicavano che con nota del 7 luglio 2017 Ministero dell’Istruzione dell’università e della ricerca, in ottemperanza ad altra sentenza del Tar Lazio, intervenuta fra le medesime parti, era stata conferita l’abilitazione scientifica nazionale ai signori Galli e Zamperini;
Verificato che alla nota depositata in giudizio è allegata anche la prova documentale del conferimento dell’abilitazione;
Ritenuto pertanto che possa, quindi, accogliersi la richiesta proveniente dagli stessi appellanti di procedere alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere;
Stimato che possono compensarsi le spese del doppio grado di giudizio;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello (n. R.G. 5878/2017), come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore

Pubblicato il 25/06/2018