La responsabilità nelle quale incorre il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta (art. 1218 c.c.) può dirsi contrattuale non soltanto nel caso in cui l’obbligo di prestazione derivi propriamente dal contratto, nell’accezione che ne dà il successivo art 1321 c.c., ma anche in ogni altra ipotesi in cui esso dipenda dall’inesatto adempimento di un’obbligazione preesistente, quale, nel caso in esame, il dictum del giudice amministrativo, che abbia (ri)costituito ex tunc il rapporto contrattuale.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 maggio 2017, n. 2483
Professore associato-Immissione in servizio-Risarcimento danno Ministero
N. 02483/2017REG.PROV.COLL.
N. 06355/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6355 del 2011, proposto da:
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
[#OMISSIS#] Pratola, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. GLTCSD44R23A345H, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Felice Barnabei, 5;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. ABRUZZO – L’AQUILA: SEZIONE I n. 00273/2011, resa tra le parti, concernente RISARCIMENTO DANNI CONSEGUENTI ALL’ILLEGITTIMA ESCLUSIONE DALLA PRIMA TORNATA DEI GIUDIZI DI IDONEITÀ A PROFESSORE ASSOCIATO E ALLA RITARDATA AMMISSIONE AL RUOLO UNIVERSITARIO
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] Pratola;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 marzo 2017 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il prof. [#OMISSIS#] Pratola ha chiesto la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento dei danni conseguenti all’illegittima esclusione dalla prima tornata dei giudizi di idoneità a professore associato e alla ritardata ammissione al ruolo universitario.
Ha dedotto in fatto che:
in qualità di docente I.S.E.F. di materia compresa nel gruppo scientifico-culturale ha partecipato sia al primo che al secondo scrutinio dei giudizi di idoneità a professore associato banditi con D.M. 4.12.1980;
a seguito dell’esclusione, ha proposto distinti ricorsi al TAR Abruzzo definiti con sentenze d’accoglimento (cfr. Tar Abruzzo –Aquila nn. 23/1986, 166/1987 e 16/1990), all’esito delle quali il Ministero lo ammetteva ora per allora alla prima tornata e lo valutava positivamente dichiarandolo idoneo;
immesso in ruolo presso la Facoltà di Magistero dell’Università dell’Aquila, l’Ateneo, decorsi circa sette anni dal concorso, prendeva atto della mancanza di posto disponibile, sì da essere costretto a diffidare l’Amministrazione per ottenere comunque un’assegnazione, infine conseguita presso l’Università di Chieti;
adiva il Tribunale civile dell’Aquila per sentire condannare l’Amministrazione al risarcimento dei danni derivatigli dal comportamento dell’Amministrazione, sul rilievo che, ove fosse stato ammesso alla prima tornata dei giudizi di idoneità, sarebbe stato inquadrato con decorrenza giuridica 1°.1.1980 ed economica al più tardi all’1°.1.1984 (nel triennio, come previsto dalla norma) e non già – come accaduto – al 22.4.1989;
quantificava il danno sofferto nella differenza retributiva tra quanto percepito come insegnante I.S.E.F. nel periodo 1.1.1984/22.4.1989 e quanto avrebbe invece percepito come professore universitario, nonché nella mancata possibilità di essere collocato in pensione e nei disagi derivati dall’assegnazione in sede diversa da quella di residenza;
la Cassazione, sez. un., 5 aprile 2005 n. 7000 regolava la giurisdizione dichiarando sussistente quella del giudice amministrativo, sul rilievo che la pretesa risarcitoria traesse fondamento “in via diretta e non occasionale al rapporto di pubblico impiego già esistente, in quanto costituito con efficacia retroattiva”;
infine, adiva il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo riproponendo la domanda di risarcimento danni.
2. Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, instando per l’infondatezza del ricorso.
3. Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sez. I, accoglieva il ricorso riconoscendo come dovute le tre voci di danno oggetto del petitum di condanna – ossia le differenze retributive non percepite; le somme a titolo di pensione; i costi sopportati per l’assegnazione in sede diversa, quantificati equitativamente in 10.000,00 (diecimila) euro – onerando l’amministrazione ad offrire, ex art. 34, comma 4, c.p.a., entro 90 giorni, il relativo importo globale.
4. Appella la sentenza il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. Resiste il prof. [#OMISSIS#] Pratola.
5. Alla pubblica udienza del 2.03.2017 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
6. Con un unico motivo d’appello, il Ministero lamenta gli errori di giudizio in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure laddove per un verso, quanto all’affermazione della sussistenza dei requisiti strutturali della responsabilità risarcitoria, ha riconosciuto la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa benché, all’epoca dei fatti, l’ISEF non fosse affatto compreso tra gli istituti di grado universitario ad ordinamento speciale autorizzati a rilasciare titoli universitari e quindi il ricorrente, docente ISEF, non possedesse pleno iure i requisiti di partecipazione richiesti dall’art. 50 d.P.R. n.382/1980; per altro verso, in ordine alla quantificazione del danno, avrebbe omesso di considerare l’impossibilità nell’impiego pubblico di retribuire le prestazioni non effettivamente svolte alle quali è stata parametrata la voce di danno più consistente e, in pari tempo, il difetto di prova, ex art. 2967 c.c., dei danni sofferti.
7. L’appello è fondato nei limiti di cui infra.
7.1 Occorre in limine qualificare la natura della responsabilità del Ministero da cui scaturisce la domanda di risarcimento del danno proposta dal ricorrente, ossia se essa segua il modello aquiliano, come sembra abbia inteso il Tar, o se non vada condiviso, piuttosto, il regime della responsabilità contrattuale.
Lungi da essere meramente formale o accademica, l’opzione è dirimente al fine della risoluzione dei punti controversi dedotti in ricorso e riprodotti in appello, segnatamente: se, per giungere all’affermazione di responsabilità, il ricorrente sia onerato di provare, o meno, l’elemento soggettivo; nonché, una volta affermata la responsabilità, per stabilire l’ambito di estensione dei danni risarcibili.
Un dato è impreteribile ed ex se risolutivo: la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere la domanda di risarcimento danni dedotta in giudizio è stata affermata dalla Suprema Corte, sez. un., 5 aprile 2005 n. 7000, considerando che la pretesa risarcitoria è collegata “in via diretta e non occasionale al rapporto di pubblico impiego già esistente, in quanto costituito con efficacia retroattiva”.
Come dire, in ossequio al preferibile indirizzo giurisprudenziale, che la responsabilità nelle quale incorre il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta (art. 1218) può dirsi contrattuale non soltanto nel caso in cui l’obbligo di prestazione derivi propriamente dal contratto, nell’accezione che ne dà il successivo art 1321 c.c., ma anche in ogni altra ipotesi in cui esso dipenda dall’inesatto adempimento di un’obbligazione preesistente, quale, nel caso in esame, il dictum del giudice amministrativo, che abbia (ri)costituito ex tunc il rapporto contrattuale.
In forza delle sentenze d’accoglimento dei ricorsi e del giudizio d’ottemperanza, il ricorrente è stato reintegrato in forma specifica con effetto giuridico dal 1°aprile 1980, mentre gli effetti economici sono decorsi a fare data dal 22 aprile 1989, in coincidenza con la data di adozione del decreto emesso in ottemperanza alle sentenze di accoglimento.
Se fosse stato ammesso alla prima tornata dei giudizi di idoneità, la cui esclusione è stata ritenuta illegittima, il ricorrente appellato, ferma la decorrenza giuridica – la quale è stata comunque riconosciuta ex post ora per allora per effetto del giudicato – sarebbe stato inquadrato in ruolo ai fini economici dal 1°.01.1984, ossia entro il triennio previsto dall’art. 50 d. P.R. n. 382/1980.
Sicché il pregiudizio economico s’è sostanziato nella differenza retributiva tra quanto corrispostogli come insegante ISEF e quanto avrebbe invece percepito come professore universitario nel lasso di tempo decorrente dal 1.01.1984 fino 22.04.1989, allorché è stato assunto dall’Ateneo di Chieti.
Va a riguardo sottolineato, venendo ad uno degli argomenti dedotti nel motivo d’appello, che le prestazioni universitarie non svolte hanno funto da parametro di riferimento esclusivamente per stabilire il quantum del danno sofferto, e non già al fine, come invece deduce l’appellante, di conseguire la ricostruzione economica postuma della carriera, preclusa nell’ordinamento del pubblico impiego.
Al danno retributivo, il ricorrente ha poi aggiunto quello previdenziale e pensionistico, nonché i costi affrontati per svolgere l’attività di docenza in una sede diversa da quella di residenza.
Significativamente, nella domanda di risarcimento del danno contrattuale, il ricorrente ha dedotto in giudizio direttamente il pregiudizio economico quantificato nella allocazione di ricchezza che il contratto, ove tempestivamente stipulato con l’Ateneo, gli avrebbe assicurato.
L’azione di condanna della P.A non è stata mediata dalla rappresentazione dell’ingiustizia del pregiudizio patrimoniale sofferto, la quale, a sua volta, sottende la previa individuazione della situazione giuridica soggettiva lesa e fatta oggetto della tutela risarcitoria, che connota e struttura la responsabilità aquiliana.
7.2 Ciò ulteriormente dimostra che la qui invocata responsabilità della pubblica amministrazione è contrattuale e che la domanda di risarcimento ha ad oggetto il danno, complessivamente considerato, non coperto dall’adempimento in forma specifica disposto dalla P.A. in esecuzione delle sentenze di accoglimento dei ricorsi.
7.3 A corollario discende che, trattandosi di eliminare le conseguenze patrimoniali negative persistenti (e nonostante) la reintegrazione in forma specifica è fuor d’opera e defatigante gravare il ricorrente della prova dell’elemento soggettivo della colpa, prova peraltro non richiesta ex art. 1218 c.c.: la questione della sussistenza di un inadempimento imputabile alla P.A, in forza dei giudicati intervenuti, è infatti già stata risolta a monte.
7.4 Sotto l’altro profilo qui in discussione, ossia con riguardo alla quantificazione del danno suscettibile di ristoro patrimoniale, trattandosi di responsabilità contrattuale, il risarcimento, non ricorrendo ipotesi dolose, è circoscritto al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l’obbligazione (1.1.1984), sì da doversi escludere dal computo complessivo i costi affrontati per l’assegnazione (avvenuta nel 1989) ad una Università diversa da quella di residenza ove, a distanza di oltre cinque anni dall’immissione in ruolo, s’è reso a disponibile il posto di docente universitario.
7.5 Né è risarcibile il danno da mancata percezione della pensione per il ritardo nell’immissione in ruolo.
In qualità di insegante ISEF, durante tutto il periodo di tempo nel frattempo trascorso prima dell’immissione nel ruolo di insegante universitario, il ricorrente ha potuto prestare l’attività di docenza negli istituti scolastici secondari, fruendo della possibilità di riunire a fini pensionistici il lavoro svolto, sì da poter evitare il relativo danno con l’ordinaria diligenza, ai sensi dell’art. 1227, comma 2, cod.civ..
8. Conclusivamente l’appello è fondato nei limiti e ai sensi della motivazione e, conseguentemente, il Ministero resistente resta condannato al risarcimento dei danni ex art. 34, comma 4 del codice del processo amministrativo entro i maggiori limiti sopra indicati (fermo restando il conseguente onere di offrire al ricorrente, nel termine di giorni 90 dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, la congruente somma dovuta a titolo di risarcimento e commisurata alle differenze retributive tra stipendi e provvidenze di professore associato e professore I.S.E.F.); per l’effetto, dunque, dal dispositivo della sentenza di primo grado vengono espunte le voci sub lett. b) e sub lett. c), che dunque vanno escluse dal novero dei danni risarcibili. Sulla somma così liquidata, trattandosi di debito di valore, deve essere calcolata la rivalutazione monetaria dal 22.04.1989 alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché gli interessi compensativi al tasso legale sulle somme annualmente rivalutate; sulla somma complessiva così spettante sono poi dovuti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo.
9. La parziale soccombenza reciproca delle parti giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e nei limiti della motivazione.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] de [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 26/05/2017