Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 marzo 2018, n. 1889

Accesso a numero programmato corsi a numero chiuso-Test di ingresso-Trasferimento corso di studi

Data Documento: 2018-03-26
Area: Giurisprudenza
Massima

Come stabilito dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 gennaio 2015 n.1, deve “escludersi che la possibilità … di transitare alla Facoltà di Medicina e Chirurgia … possa, sulla base, della vigente normativa nazionale ed europea, essere condizionata all’obbligo del test di ingresso previsto per il primo anno, che non può essere assunto come parametro di riferimento per l’attuazione del “trasferimento” in corso di studi, salvo il potere/dovere dell’Università di concreta valutazione, sulla base dei parametri sopra indicati, del “periodo” di formazione svolto all’estero e salvo altresì il rispetto ineludibile del numero di posti disponibili per trasferimento, così come fissato dall’Università stessa per ogni accademico in sede di programmazione, in relazione a ciascun anno di corso”.

Contenuto sentenza

N. 01889/2018 REG.PROV.COLL.
N. 02168/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2168 del 2014, proposto da:
Università degli Studi De L’Aquila, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
[#OMISSIS#] Pollifrone, rappresentata e difesa dagli avvocati Umberto Cantelli, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via San [#OMISSIS#] D’Aquino 47;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. ABRUZZO – L’AQUILA, SEZIONE I, n. 150/2014, resa tra le parti e concernente: diniego trasferimento da ateneo estero e accertamento del diritto di ottenere il trasferimento al 2° anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria dell’Università degli studi de L’Aquila;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] Pollifrone;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2018 il pres. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] Giua dell’Avvocatura Generale dello Stato e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente dopo avere superato il test di ammissione e tutti gli esami del primo anno ed essersi quindi iscritta per l’a.a. 2012/2013 al II anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria della Facoltà di medicina e chirurgia dell’Università [#OMISSIS#] X di Madrid, Spagna, non aveva ottenuto il nulla osta al trasferimento per la copertura dei posti vacanti presso l’Università appellante, essendole stato opposto il mancato superamento della prova di ammissione.
Con la sentenza 150/2014 il TAR per l’Abruzzo (Sezione Prima – L’Aquila) ha accolto il ricorso.
L’Università ha quindi proposto l’appello in esame.
DIRITTO
1. La ricorrente dopo avere superato il test di ammissione e poi tutti gli esami del primo anno ed essersi quindi iscritta per l’a.a. 2012/2013 al II anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria della facoltà di medicina e chirurgia dell’Università [#OMISSIS#] X di Madrid, Spagna, partecipava al bando indetto dall’Università dell’Aquila per la copertura dei posti vacanti. Tuttavia la sua domanda non era esaminata sul rilievo che l’accesso richiesto fosse soggetto a una prova di ammissione, e ciò nonostante la prima ammissione all’ateneo spagnolo fosse avvenuta previo superamento di un test di ammissione.
2. Il primo giudice, nel dichiarare fondato il ricorso, riteneva tra l’altro che, in assenza di “esigenze particolari”, il sottoimpiego delle risorse pubbliche ed il sacrificio di diritti della persona derivanti dal “congelamento” dei posti disponibili non sarebbero giustificati nella normativa sull’accesso programmato, dovendosi procedere, dopo l’assegnazione dei posti agli aventi diritto, all’esame delle domande di accesso ai posti che rimangono non occupati quale espressione del principio che impone il ripristino dell’equilibrio nel rapporto tra la capacità ricettiva e numero degli studenti.
3. In punto di fatto va ricordato che, nell’attesa della definizione del giudizio, la ricorrente si è laureata con 18 esami con 30 e 30 e lode ed è iscritta all’Albo degli Odontoiatri, e che l’Amministrazione universitaria aveva proceduto all’immatricolazione e riconosciuto gli esami sostenuti all’estero e la frequenza delle lezioni quando la Pollifrone era ormai passata al terzo anno di studi sui posti disponibili per i comunitari. E ciò per effetto della prima ordinanza cautelare n.368/2012 del TAR Abruzzo sez. I – L’Aquila, confermata da questa Sezione con ordinanza 1718/2014, secondo cui “la domanda di iscrizione ad anno successivo al primo, fermo il potere dell’Università di stabilire criteri di selezione qualora le domande di trasferimento siano superiori ai posti vacanti, debba essere verificata con l’analisi del curriculum al fine di valutare ed eventualmente convalidare gli esami già sostenuti presso l’Ateneo spagnolo, individuando l’anno al quale la ricorrente può essere iscritta”.
In relazione a tale circostanza, la resistente ritiene che l’appello sia improcedibile per effetto del D.L. 30/06/2005, n. 115 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 17 agosto 2005, n. 168, il cui art.4 comma 2-bis stabilisce che “conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”.
L’eccezione di improcedibilità dell’appello è infondata.
La disposizione invocata, com’è noto, si applica per [#OMISSIS#] giurisprudenza alle procedure selettive non a numero chiuso (tra le altre, Cons. Stato Sez. IV, 12-10-2017, n. 4730 e Sez. VI, 11-12-2015, n. 5639), quale non è indubbiamente quella di cui trattasi, anche perché l’accoglimento della domanda disposto nelle ordinanze cautelari e nella sentenza appellata era esplicitamente subordinato all’esistenza di posti disponibili.
L’appello è tuttavia da disattendere in relazione al chiaro ed ineludibile principio stabilito dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza 28/01/2015 n.1, secondo cui deve «escludersi che la possibilità … di transitare alla Facoltà di Medicina e Chirurgia … possa, sulla base, della vigente normativa nazionale ed europea, essere condizionata all’obbligo del test di ingresso previsto per il primo anno, che non può essere assunto come parametro di riferimento per l’attuazione del “trasferimento” in corso di studi, salvo il potere/dovere dell’Università di concreta valutazione, sulla base dei parametri sopra indicati, del “periodo” di formazione svolto all’estero e salvo altresì il rispetto ineludibile del numero di posti disponibili per trasferimento, così come fissato dall’Università stessa per ogni accademico in sede di programmazione, in relazione a ciascun anno di corso».
Ed è chiaro che le ulteriori verifiche richieste nella sentenza ultima citata sono state in concreto positivamente effettuate, essendosi oltretutto positivamente completato il percorso di studi al quale la richiesta ammissione per trasferimento era preordinata.
Alla reiezione dell’appello consegue la condanna della soccombente Amministrazione alle spese di giudizio che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante alle spese del secondo grado di giudizio che liquida in complessivi € 3.500,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Giordano [#OMISSIS#], Consigliere
 Pubblicato il 26/03/2018