L’individuazione dei commissari per l’abilitazione scientifica nazionale non è fondata sulla sola valutazione della attività di ricerca secondo i criteri dell’ANVUR, ma anche sull’attività di insegnamento e di servizio agli studenti da definire nei regolamenti di ateneo (art. 6, comma 7 prima parte).
Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 novembre 2018, n. 6675
Abilitazione scientifica nazionale-Composizione delle commissioni giudicatrici-Criteri
N. 06675/2018 REG.PROV.COLL.
N. 03404/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3404 del 2018, proposto da:
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministropro tempore, ed ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Acconcia, rappresentata e difesa dall’avvocato Angelo [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa [#OMISSIS#], 2;
nei confronti
Schiariti [#OMISSIS#] Salvatore, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per il Lazio – Roma – Sezione III, n. 1357/2018, resa tra le parti, concernente l’impugnativa del giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia del settore concorsuale 06/N1 – Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate, espresso dalla Commissione giudicatrice nei confronti della ricorrente e dei giudizi individuali dei singoli commissari, pubblicati sul sito del MIUR in data 31.03.2017;
– per quanto di interesse di tutti i verbali della Commissione giudicatrice e dei relativi giudizi della ricorrente ivi compresa la “Relazione Riassuntiva”(verbale n. 10 del 30/03/2017) redatta dalla Commissione giudicatrice nella quale si richiama il contenuto dei verbali e dei giudizi espressi sui candidati e, quindi, del giudizio di non abilitazione espresso nei confronti della ricorrente;
– per quanto di interesse del D.P.R. n. 95 del 4.4.2016, del D.D. MIUR n. 120 del 7.6.2016 e del Decreto direttoriale n. 1531/2016, con il quale è stata bandita la selezione dei Commissari;
– per quanto di interesse del D.M. n. 602 del 29 luglio 2016 recante “Determinazione dei valori-soglia degli indicatori di cui agli allegati C, D ed E del D.M. 7 giugno 2016, n. 120”;
– per quanto di interesse del Decreto Direttoriale n. 2536 del 31.10.2016 di nomina della Commissione del settore concorsuale 06/N1 – Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate;
– per quanto di interesse del D.D. MIUR n. 1532/2016 di indizione della procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per i professori di prima e seconda fascia;
– di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Acconcia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 novembre 2018 il Consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi, per gli appellanti, l’avvocato dello Stato [#OMISSIS#] Fico e, per l’appellata, l’avvocato Angelo [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Acconcia ha partecipato alla procedura di abilitazione scientifica nazionale per il conseguimento della docenza universitaria di II fascia nel settore concorsuale 06/N1 – Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie applicate, ottenendo una valutazione negativa dalla Commissione giudicatrice.
Essa ha impugnato gli atti della procedura in oggetto, lamentando in via principale, con il primo motivo di ricorso, l’illegittimità dell’art. 8, comma 1, lettera b) del D.M. 120/2016 nella parte in cui è fatto salvo quanto previsto dall’art. 9, comma 2 del D.P.R. n. 95/2016, il quale dispone che in sede di prima applicazione della riformata ASN non è richiesto il possesso della positiva valutazione per gli aspiranti commissari da parte dell’ateneo ai sensi dell’art. 6, comma 7, e dell’art. 16, comma 3, lettera h) della L. n. 240/2010 (nonché dell’art. 6, comma 3 del D.P.R. stesso), oltre ad una serie di ulteriori censure aventi ad oggetto il giudizio della Commissione.
Il T.A.R., ritenendo che il regolamento adottato non fosse abilitato a derogare alla disposizione primaria, ha accolto il primo motivo di ricorso, annullando gli atti della procedura “nei limiti dell’interesse fatto valere dal ricorrente alla rivalutazione della sua posizione da parte di una commissione in diversa composizione” (v. così, testualmente, l’impugnata sentenza) e disponendo pertanto una nuova valutazione dell’odierna appellata da parte di una nuova Commissione.
Avverso tale sentenza ha interposto gravame il MIUR, formulando un unico articolato motivo.
Si è costituita in giudizio la dott.ssa Acconcia, per resistere al gravame.
All’udienza del 15 novembre 2018, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1.1 Con l’unico articolato motivo d’appello, l’appellante deduce che, in primo grado, l’odierna appellata aveva eccepito la mancata acquisizione, da parte del Ministero, dell’attestazione concernente la positiva valutazione effettuata dagli atenei di appartenenza dei professori nominati come componenti della Commissione nazionale per il settore concorsuale 06/N1. La sentenza impugnata, accogliendo tale doglianza, sosterebbe che il D.M. n. 120/2016 ed il D.P.R. 95/2016, quali norme di natura regolamentare, non avrebbero potuto derogare, neanche in via transitoria, alla previsione della legge che impone la valutazione positiva.
Secondo l’appellante, l’art. 9, comma 2 del D.P.R. 95 del 2016 prevedrebbe espressamente, per il primo biennio di applicazione della riformata abilitazione, l’esclusione della positiva valutazione di cui all’art. 6, comma 7, della L. n. 240/2010. Tale previsione non si porrebbe in contrasto con la fonte di rango superiore, né potrebbe ritenersi che la stessa sia viziata da eccesso di delega. Sarebbe bene, infatti, evidenziare che il D.P.R. n, 95 del 2016 è un regolamento di delegificazione, deputato, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L. n. 240/2010 a regolamentare la procedura e la disciplina dell’abilitazione scientifica nazionale e, in particolare, della formazione delle Commissioni, in attuazione dei principi dettati dalla L. n. 240/2010.
Il D.P.R. n. 95 del 2016, pertanto, nella qualità di fonte deputata a regolamentare la formazione delle liste e le modalità di sorteggio delle Commissioni, in considerazione del fatto che le procedure per la positiva valutazione di cui all’art. 6, comma 7 citato, al momento della sua adozione non erano ancora state attivate a livello nazionale, nell’ambito delle sue prerogative demandate dall’art. 16 della L. n. 240/2010, avrebbe legittimamente previsto un regime transitorio di non applicazione del requisito della positiva valutazione da parte dell’ateneo.
Ne deriverebbe che anche il D.M. n. 120/2016, nel prevedere la deroga in regime transitorio al requisito della positiva valutazione, ha operato in conformità all’art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 95/2016 ed alla delega prevista dalla L. n. 240 del 2010.
Ferma restando la legittimità della deroga in via transitoria, l’appellante evidenzia, poi, che, al contrario di quanto affermato dal giudice di prime cure, il disposto dell’art. 6, comma 7, della Legge 240 del 2010, è stato comunque correttamente interpretato e attuato dalle Amministrazioni, e tutti i membri della commissione per il SC 06/N1 sono stati positivamente valutati dagli atenei di appartenenza ai sensi della predetta norma.
Infatti, in attuazione di quanto prescritto dall’articolo 6, comma 7, della L. n. 240 del 2010, l’ANVUR con la delibera n. 132 del 2016, avrebbe stabilito i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca cui sottoporre gli aspiranti commissari per le finalità di cui al comma 8 della medesima disposizione. Il comma 8, dell’articolo 6, della Legge 240 del 2010, infatti, prevedrebbe, in caso di valutazione negativa, ai sensi del comma 7, che i professori siano esclusi dalle commissioni per le procedure di abilitazione. Ne deriverebbe dunque che i criteri oggettivi di valutazione previsti dall’ultimo capoverso dell’art. 6, comma 7, della Legge e adottati dall’ANVUR, per le finalità previste dal comma 8, e dunque, tra le altre, per prendere parte alle commissioni per l’abilitazione, per tali fini sono immediatamente applicabili e non necessitano di essere recepiti all’interno di un regolamento di Ateneo. Volendo ragionare diversamente, si rischierebbe di valutare gli aspiranti commissari sorteggiabili sulla base di regolamenti che, per loro natura e in virtù dell’autonomia che connatura il sistema universitario, potrebbero essere astrattamente diversi l’uno dall’altro, contravvenendo così alla previsione dell’art. 16 della Legge 240 che sancisce una valutazione degli aspiranti commissari fondata su criteri omogenei e paritari.
In ordine alla asserita competenza esclusiva in capo alle Università rispetto ai criteri della valutazione delle attività dei professori ai fini del loro inserimento nella lista dei sorteggiabili e alla definizione per mezzo di regolamento di ateneo delle relative modalità, infatti, non ci si potrebbe esimere dall’evidenziare che tale previsione (di cui all’articolo 6, comma 7, primo periodo, della Legge n. 240/2010) si riferisce espressamente alla valutazione dell’attività di insegnamento e di servizio agli studenti che non ha alcuna rilevanza ai fini dell’ammissibilità alle commissioni per l’abilitazione e certamente non è riferibile alla verifica dei risultati dell’attività di ricerca di cui al secondo periodo della citata norma. Solo la valutazione dei risultati dell’attività di ricerca alla stregua dei criteri oggettivi individuati da ANVUR sarebbe quella che rileva ai fini della formazione delle liste per far parte delle commissioni per l’abilitazione, così come è desumibile da una lettura combinata dell’ultimo capoverso del comma 7 e del comma 8, dell’art. 6 della Legge 240. La normativa de qua, infatti, prevedrebbe che la valutazione dei risultati dell’attività di ricerca, che costituisce presupposto per la partecipazione alle commissioni di abilitazione, sia effettuata dagli atenei unicamente in applicazione dei criteri e delle modalità definiti dall’ANVUR, senza la previsione di un regolamento di ateneo all’uopo dedicato, come invece è richiesto per l’attività di insegnamento e di servizio agli studenti. Si deve difatti osservare che, mentre da un lato la norma fa salva la competenza delle università a valutare le singole attività dei ricercatori e dei docenti alla luce dei regolamenti di ateneo, dall’altro rimette all’ANVUR la competenza dell’individuazione di criteri oggettivi per la valutazione dei risultati della ricerca (cosa ben diversa dall’attività di ricerca o da incarichi di ricerca), che certamente trovano immediata applicazione anche per le procedure locali di selezione e progressione di carriera del personale accademico.
Per i motivi sopra indicati, ai fini dell’ammissibilità alle commissioni per l’ASN, non sarebbe invece richiesta la valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti che, sempre nell’ambito dell’autonomia regolamentare degli atenei, sono necessariamente richieste per le finalità di cui all’articolo 6, comma 14, della L. n. 240/10 ovvero per l’attribuzione degli scatti stipendiali triennali. L’ANVUR ha quindi individuato tali criteri con la delibera n. 132 del 2016 e, per il tramite della piattaforma CINECA, gli atenei, alla stregua dei predetti criteri, hanno valutato i propri docenti aspiranti commissari per le commissioni di abilitazione. Il Ministero, prima della formazione delle liste degli aspiranti commissari sorteggiabili, unitamente alle verifiche degli altri requisiti prescritti dal D.M n. 120 del 2016, avrebbe proceduto alla verifica della positiva valutazione espressa dalle Università rispetto ai candidati commissari in base ai criteri oggettivi e uniformi a livello nazionale stabiliti dall’ANVUR con la richiamata delibera n. 132 e, pertanto, tutti gli aspiranti commissari inseriti in lista avrebbero ottenuto la positiva valutazione.
Quello che l’appellante vuole evidenziare, infatti, è la portata di quanto previsto dall’articolo 6, commi 7, 8 e 14 della Legge 240/2010 che vanno letti e analizzati assieme in un ragionamento più articolato. Secondo l’appellante, sarebbe utile al riguardo partire dal comma 14 che collega la richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale (triennale) alla presentazione, da parte di ogni docente, della relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali demandando la relativa valutazione alle singole Università secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti di ateneo. E’ di tutta evidenza che i regolamenti citati dal comma 14 non potrebbero che essere gli stessi del comma 7 primo periodo dove ci si riferisce all’autocertificazione da parte del singolo docente e alla verifica da parte dell’ateneo dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica e di servizio agli studenti come definite dal regolamento di ateneo, che prevede altresì la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonché in relazione all’assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca. Si tratta di una valutazione complessiva dell’attività del docente che non potrebbe che essere definita dalla singola Università che nella sua autonomia e nell’ambito di un arco di tempo triennale sottopone a valutazione i propri docenti secondo criteri propri e distinti.
Diverso sarebbe l’impatto di quanto definito al secondo periodo del comma 7, quando, correttamente, pur lasciando al singolo ateneo la relativa valutazione, lo stesso ateneo deve attenersi ai criteri oggettivi stabiliti dall’ANVUR per la valutazione dei risultati dell’attività di ricerca ai fini del comma Sarebbe, tra l’altro, del tutto evidente la differenza degli oggetti di valutazione, ovvero i “risultati dell’attività di ricerca”(secondo periodo del comma 7) e “incarichi (o attività) di ricerca”(primo periodo del comma 7 e analoga formulazione al comma 14). Il comma 8, infatti, farebbe riferimento all’impossibilità per i professori e ricercatori in caso di valutazione negativa ai sensi del comma 7 (ovviamente la parte del comma 7 che si riferisce al comma 8, ovvero il secondo periodo) di far parte delle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca. Si tratterebbe di organi che sono incaricati di esprimere valutazioni sui risultati della ricerca al fine di garantire quella qualità delle selezioni (di personale o di progetti di ricerca) che deve essere svolta da soggetti che a loro volta siano accomunati da un livello minimo di qualificazione a livello nazionale. Questo minimo comune denominatore sarebbe rappresentato proprio dalla rispondenza degli stessi ai criteri stabiliti dall’ANVUR e non potrebbe essere raggiunto lo stesso obiettivo se si facesse riferimento a criteri stabiliti dal singolo ateneo. Ben potrebbe, diversamente, il singolo ateneo stabilire criteri diversi per valutare l’attività di ricerca (non i risultati dell’attività) e anche della didattica al fine del riconoscimento dello scatto stipendiale, come previsto dal primo periodo del comma 7. A solo titolo d’esempio, la partecipazione di un docente ad un gruppo di ricerca e lo svolgimento dello stesso di un’attività didattica annua in due corsi ufficiali per complessive 120 ore potrebbero rappresentare dei criteri sufficienti per un ateneo per l’attribuzione dello scatto triennale, mentre agli stessi fini un altro ateneo potrebbe richiedere l’aver ottenuto finanziamenti esterni per la ricerca e lo svolgimento di due corsi ufficiali per almeno 150 ore. In entrambi i casi i requisiti previsti non potrebbero invece essere ritenuti sufficienti per far parte di una commissione di selezione del personale accademico (per la quale è invece richiesto il possesso dei criteri stabiliti dall’ANVUR che guardano ai “risultati della ricerca”).
Tornando al comma 8, infatti, sarebbero elencati tassativamente una serie di organi (commissioni ASN, commissioni di selezione e progressione di carriera, organi di valutazione dei progetti di ricerca), per la partecipazione ai quali il legislatore ha ritenuto necessario fare riferimento a una valutazione più sostanziale (i risultati della ricerca), oggettiva e uniforme (criteri ANVUR); si tratterebbe chiaramente di organi le cui valutazioni devono garantire la circolazione della ricerca (in termini di carriera delle persone e qualità della ricerca) e non legati alla didattica o a ruoli gestionali, secondo standard minimi nazionali e non differenziati localmente (come invece accadrebbe se si facesse riferimento anche alla didattica, ai servizi agli studenti e ai compiti gestionali che sono lasciati all’autonomia degli atenei).
1.2 L’appello è infondato per le considerazioni di seguito svolte.
L’appellante espone che il T.A.R. ha sbagliato nell’accogliere la censura riguardante la mancanza della “positiva valutazione” dei Commissari del settore concorsuale 06/N1 da parte delle Università di appartenenza, prescritta dall’art. 6, comma 7, della L. n. 240/2010. Secondo l’appellante si può, invero, fare a meno di tale valutazione in base alla deroga transitoria introdotta dall’art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 95/2016 e dal D.M. n. 210/2016.
La censura non appare condivisibile.
Va rilevato che il decreto ministeriale che consente di prescindere dalla positiva valutazione di cui all’art. 6, comma 7, della legge n. 240 del 2010 “contiene un precetto non autorizzato dalle fonti sovraordinate. Queste, infatti, non ammettono che si possa, neanche per un periodo limitato, prescindere dal requisito in esame. Peraltro, la legge n. 240 del 2010 nell’indicare le modalità applicative dei suoi precetti non attribuisce al decreto ministeriale compiti attuativi afferenti ai criteri relativi alla commissione”(cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 10.2. 2017, n. 581; id sez. VI, 1.9.2016 n. 3788).
Pertanto, dal momento che il precetto derogatorio non è conforme alle fonti primarie, è evidente che tutti i commissari devono possedere la valutazione positiva degli atenei di appartenenza, formulata in virtù dell’art. 6, comma 7, della L. n. 240/2010.
A tale proposito l’appellante espone che le valutazioni dei Commissari sono legittime anche se effettuate in applicazione soltanto dei criteri deliberati dall’ANVUR (cfr. delibera n. 132/2016) senza tenere in debita considerazione i regolamenti interni delle Università. Secondo la tesi dell’appellante i criteri adottati dall’ANVUR sarebbero, invero, immediatamente applicabili senza necessità di essere recepiti all’interno dei regolamenti di ateneo e da soli sufficienti ai fini della formazione delle liste dei commissari.
Anche tale assunto non può essere condiviso.
Invero, l’art. 6 comma 7, prevede: “le modalità per l’autocertificazione e la verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori sono definite con regolamento di ateneo, che prevede altresì la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonché in relazione all’assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca. Fatta salva la competenza esclusiva delle Università a valutare positivamente o negativamente le attività dei singoli docenti e ricercatori, l’ANVUR stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca ai fini del comma 8.”. Il citato comma 8 statuisce che in caso di valutazione negativa ai sensi del comma 7, i professori e i ricercatori “sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico”.
Dal combinato disposto delle predette disposizione si desume che, per essere inseriti nelle commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale, i commissari devono essere valutati esclusivamente dalle Università di appartenenza, secondo le modalità definite con regolamento di ateneo e nel rispetto dei criteri indicati dall’ANVUR.
In ordine alla valutazione di esclusiva competenza delle Università, la disciplina non mette in alternativa l’utilizzazione dei criteri adottati dall’ANVUR e le modalità fissate nei regolamenti, prevedendo piuttosto la necessità di rispettare tutte e due.
Le Università devono, pertanto, adottare specifici regolamenti per la valutazione dei commissari, ma tenendo presente i criteri generali definiti dall’ANVUR.
La giurisprudenza si è espressa nel senso che “con regolamento di ateneo sono definite le modalità per l’autocertificazione e la verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori nel rispetto dei criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR”(cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 10.2. 2017, n. 581; id sez. VI, 1.9.2016 n. 3788).
D’altronde, l’adozione di regolamenti da parte delle singole Università non comporta alcuna disomogeneità nella valutazione dei commissari. Infatti, l’uniformità è garantita, poiché le Università non possono prescindere dai criteri ANVUR che prevedono un livello minimo di qualificazione a livello nazionale.
Nel caso in esame, le valutazioni delle Università non sono state compiute secondo le modalità definite con i regolamenti di ateneo – nemmeno richiamate – ma esclusivamente in applicazione di un “criterio stabilito da ANVUR (delibera 132/2016)”, ossia l’“aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi 5 anni”.
E’, pertanto, evidente che la valutazione dei singoli Commissari non rispetta l’art. 6, commi 7 e 8, della L. n. 240/2010.
L’appellante afferma, poi, che per la valutazione dei commissari va considerata soltanto l’attività di ricerca valutata con i criteri definiti dall’ANVUR ma non anche l’attività didattica di servizio agli studenti.
L’assunto non può essere condiviso.
L’art. 6 comma 7 citato fa riferimento al regolamento “che prevede altresì la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonché in relazione all’assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca”.
È chiaro che anche tali elementi sono significativi ai fini dell’ammissione nelle commissioni, essendo necessario per l’inserimento nei diversi settori concorsuali di prima o di seconda fascia definire la tipologia e l’area specifica di insegnamento, gli incarichi di responsabilità gestionale e di ricerca dei professori.
La valutazione dei commissari per essere appropriata non può, pertanto, fondarsi su una sola componente dell’attività dei docenti – attività di ricerca valutata secondo i criteri dell’ANVUR – ma devono altresì tenere in debita considerazione le ulteriori attività didattica e accademica effettuate negli atenei.
L’appellante afferma, per contro, che le ulteriori attività dei professori (art. 6, comma 7, prima parte) vadano valutate soltanto in relazione agli scatti stipendiali riconosciuti in base alle relazioni triennali dei docenti (art. 6, comma 14) e non per la partecipazione alle commissioni. Il comma 7 e il comma 14 dell’art. 6 andrebbero, dunque, “analizzati insieme in un ragionamento più articolato”.
Il richiamo a tali relazioni triennali è irrilevante, poiché queste costituiscono un adempimento interno dei professori correlato agli scatti stipendiali, che non attiene alle procedure di abilitazione scientifica nazionale.
Anche nella giurisprudenza di questo Consiglio è stato affermato che le relazioni triennali riguardano soltanto il sistema retributivo dei docenti e, pertanto, non hanno alcun nesso con il sistema dell’abilitazione scientifica nazionale: “un’attenta ricostruzione del sistema di distribuzione delle risorse nel settore universitario, del sistema di conferimento degli incarichi e del sistema retributivo del corpo docente, improntati al criterio incentivante della premialità, emerge che il legislatore riconnette alla produttività, e rispettivamente alla inattività, dei docenti una serie di specifici effetti: (…) l’art. 6, comma 14, l. 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario), prevede che la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori universitari – tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività svolte –, ai fini degli scatti triennali di cui al successivo art. 8, è di competenza delle singole università, secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo, e che in caso «di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all’articolo 9»”. (Consiglio di Stato, sez. VI, 15.4.2015, n. 1929).
È chiaro, pertanto, che la valutazione per gli scatti stipendiali (art. 6, comma 14) non è in alcun modo connessa all’ammissione alle commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale (art. 6, comma 7), poiché attiene esclusivamente al calcolo della retribuzione e, pertanto, è inconferente nella specie.
In ogni caso, va rilevato che la disciplina di riferimento è esplicita nel richiedere la valutazione dei commissari basata non solo sull’attività di ricerca secondo i criteri dell’ANVUR (art. 6, comma 7 seconda parte), ma anche sull’attività di insegnamento e di servizio agli studenti da definire nei regolamenti di ateneo (art. 6, comma 7 prima parte).
Non solo l’art. 16 comma 3 della l. 240/2010 (sono sorteggiabili i “soli professori positivamente valutati ai sensi dell’articolo 6, comma 7”), ma anche l’art. 6, comma 8 (”In caso di valutazione negativa ai sensi del comma 7, i professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca”) fanno un richiama al comma 7 senza distinzioni tra prima parte (ulteriori attività) e seconda parte (ricerca).
Pertanto, l’individuazione dei Commissari fondata sulla valutazione della sola attività di ricerca secondo i criteri dell’ANVUR non è rispettosa della L. n. 240/2010.
2. Conclusivamente, l’appello va respinto e la sentenza impugnata va integralmente confermata.
3. Per la novità della questione trattata, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del secondo grado di giudizio tra le parti.
4. Il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello rimane definitivamente a carico dell’appellante.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
Rimane definitivamente a carico dell’appellante il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 26/11/2018