Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 ottobre 2018, n. 6080

Data Documento: 2018-10-26
Area: Giurisprudenza
Contenuto sentenza

N. 06080/2018REG.PROV.COLL.
N. 07194/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7194 del 2018, proposto dal signor: 
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato Angelo [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Roma, via Principessa [#OMISSIS#], 2; 
contro
l’Universita’ degli studi del Piemonte orientale “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti
dei signori [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Puddu, [#OMISSIS#] Galassi, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Salvatore Patti, [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Cicoira e [#OMISSIS#] Nodari, non costituiti in giudizio; 
per l’ottemperanza
all’ordinanza del Consiglio di Stato, sezione VI, 11 maggio 2018 n.2099, che ha accolto la domanda cautelare contestuale al ricorso TAR Piemonte n.1172/2017 R.G. integrato da motivi aggiunti, proposto per l’annullamento dei seguenti atti dell’Università degli studi del Piemonte Orientale “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]”:
(ricorso principale)
a) della deliberazione 26 settembre 2017, con cui il Consiglio del Dipartimento di Medicina traslazionale ha approvato l’indizione di una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 18 comma 4 della l. 30 dicembre 2010 n.240, ovvero riservata a concorrenti esterni, per la chiamata di un professore di prima fascia nel settore concorsuale- SC 06/D1, settore scientifico disciplinare – SSD MED/11 – “Malattie dell’apparato cardiovascolare”;
b) della deliberazione 29 settembre 2017, con cui il Consiglio di amministrazione ha attribuito al Dipartimento predetto il “punto organico” assegnato all’università con il Decreto interministeriale 8 aprile 2016 n.242 nell’ambito del Piano straordinario 2016 per la chiamata di professori di prima fascia;
c) del decreto 5 ottobre 2017 n.1110 e prot. n.16141, con il quale il Rettore ha approvato il bando di concorso relativo alla predetta procedura;
d) della nota 31 ottobre 2017 prot. n.17912, con la quale il Rettore ha risposto alla richiesta di chiarimenti del ricorrente presentata il giorno 11 ottobre 2017 quanto alla predetta procedura;
e) della convocazione straordinaria 11 ottobre 2017 del Consiglio di Dipartimento predetto;
f) del verbale della seduta del 13 ottobre 2017 del predetto Consiglio, nella parte in cui conferma la deliberazione 26 settembre 2017 predetta;
g) della deliberazione 11 novembre 2017, con la quale il Consiglio di amministrazione ha approvato la deliberazione 13 ottobre 2017 di cui sopra;
h) del decreto 4 marzo 2013 n.176 e prot. n.3558, con il quale il Rettore ha approvato il regolamento del Dipartimento predetto, quanto all’art. 10 comma 4 nella parte in cui consente di discutere e deliberare argomenti non all’ordine del giorno;
e degli eventuali, anche non noti, atti ulteriori della predetta procedura;
(motivi aggiunti)
i)della deliberazione 11 novembre 2017 del Consiglio di amministrazione di cui sopra;
degli atti ulteriori della procedura, e in particolare:
l) del decreto 12 dicembre 2017 n.1475 e prot. n.21305, con il quale il Rettore ha nominato la commissione di concorso;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Universita’ del Piemonte orientale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2018 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’avvocato Angelo [#OMISSIS#] e l’avvocato dello Stato [#OMISSIS#] D’Avanzo;
Rilevato che:
– con gli atti 26 settembre 2017, 29 settembre 2017 e 5 ottobre 2017, meglio indicati in epigrafe, l’università intimata appellata ha indetto una procedura riservata a concorrenti esterni per la chiamata di un professore di prima fascia nel settore concorsuale- SC 06/D1, settore scientifico disciplinare – SSD MED/11 – “Malattie dell’apparato cardiovascolare” (doc. ti 5-8 ricorrente appellante, atti indicati, con estremi di pubblicazione del bando);
– il ricorrente appellante, il quale è titolare di abilitazione scientifica quale professore di prima fascia nella materia (doc. 3 ricorrente appellante) ed è in servizio presso l’università intimata quale professore associato, ovvero di seconda fascia, nella materia medesima (fatto non contestato) ha allora indirizzato all’amministrazione una richiesta di chiarimenti (doc. 9 ricorrente appellante), ritenendo che la scelta di bandire una procedura non aperta a concorrenti interni, alla quale quindi non poteva partecipare, fosse illegittima e lesiva del suo interesse;
– con la nota pure indicata in epigrafe, l’università ha confermato la propria scelta (doc. 10 ricorrente appellante);
– contro tale scelta, a suo avviso espressa dagli atti indicati e dagli altri pure indicati in epigrafe (doc. ti 11-13 e 30 ricorrente appellante, atti ulteriori), l’interessato ha proposto ricorso in primo grado, integrato da motivi aggiunti, in cui ha sostenuto, in sintesi estrema, la violazione dell’art. 18 comma 4 della l. 240/ 2010, nel senso che la scelta di indire la procedura riservata, configurata dalla legge come eccezionale, nel caso di specie non sarebbe stata motivata in modo adeguato;
– con l’ordinanza sez. I, 9 febbraio 2018 n. 62, il TAR Piemonte ha respinto la domanda cautelare, ritenendo invece la scelta congrua;
– questo Giudice, con l’ordinanza 11 maggio 2018 n.2099, ha accolto l’appello cautelare proposto dal ricorrente contro l’ordinanza di I grado di cui sopra. In motivazione, ha premesso che l’art. 18 comma 1 della l. 240/2010 sopra citato prevede come regola alla lettera a) che il procedimento di chiamata dei professori sia ispirato a “pubblicità”, e alla lettera b) che vi possano partecipare “altresì i professori … già in servizio”. Ha invece qualificato come eccezione alla regola la norma del successivo comma 4, per cui “Ciascuna università statale, nell’ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’università stessa” ed ha dedotto che essa per essere applicata richieda in generale che se ne dimostrino, con una congrua motivazione, i presupposti, ovvero il rispetto del vincolo numerico. Ha in conclusione allora ritenuto che la motivazione dell’atto impugnato avrebbe dovuto dare conto in modo congruo delle ragioni per le quali il vincolo a favore degli esterni sia stato fatto valere proprio in questa occasione, poiché in tal modo si è escluso dalla procedura -relativa ad un settore altamente specializzato in cui i possibili candidati non sono verosimilmente molto numerosi- un soggetto particolarmente qualificato in ragione del suo curriculum. Con l’ordinanza in questione, questo Giudice ha quindi disposto la sospensione della procedura sino alla decisione di merito;
– successivamente a tale ordinanza, l’Università ha annullato gli atti con i quali aveva indetto la procedura per cui è causa e subito dopo, con delibera di cui al verbale del 17 luglio 2018 del Consiglio di dipartimento di Medicina traslazionale (doc. 2 ricorrente), ha invece proposto di bandire una nuova procedura ex art. 18, comma 4 riservata ai professori esterni per il settore 06/D1 e con delibera 20 luglio 2018 del Consiglio di amministrazione ha approvato (doc. 3 ricorrente) tale proposta;
– il ricorrente, ritenendo tali due ultime delibere citate lesive del giudicato cautelare in quanto adottate a suo dire senza congrua motivazione, ha quindi adito questo Giudice per l’ottemperanza all’ordinanza cautelare in epigrafe, ed ha chiesto che essi siano dichiarati nulli e che sia ordinato all’Università di procedere ad eseguire in modo pieno e conforme l’ordinanza stessa;
– l’Università si è costituita, con atto 12 ottobre 2018, ed ha chiesto che il ricorso sia respinto;
– il ricorso è infondato e va respinto. E’ infatti evidente, da un lato, che l’ordinanza di cui si chiede l’ottemperanza si è limitata a disporre la sospensione della procedura, e dall’altra che l’amministrazione è andata molto oltre a questo, disponendo l’annullamento della procedura stessa e l’indizione di una nuova. Ciò posto, in questa sede viene chiesta l’ottemperanza rispetto a tali nuovi provvedimenti, che non constano impugnati in questa sede; si chiede pertanto in via provvisoria un effetto che la decisione di merito, conseguente al cautelare, non potrebbe assicurare;
– la particolarità della controversia è giusto motivo per compensare le spese;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto (ricorso n.7194/2018), lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Carbone, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore

Pubblicato il 26/10/2018