Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 settembre 2016, n. 3938

Rilascio del diploma di laurea in scienze strategiche

Data Documento: 2016-09-26
Area: Giurisprudenza
Contenuto sentenza

N. 03938/2016REG.PROV.COLL.
N. 04316/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4316 del 2015, proposto da: 
Università degli Studi di Torino, in persona del Rettore pro tempore, Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
contro
[#OMISSIS#] Arivella, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Sambin, [#OMISSIS#] Santese, [#OMISSIS#] Sedia, rappresentati e difesi dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], domiciliati exart. 25 c.p.a. presso la segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13; 
per la riforma
della sentenza 1° dicembre 2014, n. 12106, del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, Sezione I-bis.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] Arivella, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Sambin, [#OMISSIS#] Santese e di [#OMISSIS#] Sedia;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 aprile 2016 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e l’avvocato [#OMISSIS#].
FATTO e DIRITTO
1.– Gli odierni appellati sono tutti Ufficiali, in servizio alla data del 20 gennaio 1998, che hanno frequentato per due anni l’Accademia militare di Modena e per altri due anni la Scuola di Applicazione di Torino e sono in possesso di diploma di laurea.
Essi hanno impugnato, innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, la circolare diramata dall’Ispettorato delle Scuole dell’Esercito prot. n. 3308/3/21050 del 14 giugno 1999, nella parte in cui ha recepito il verbale redatto in data 2 giugno 1999 dalla Commissione di cui all’art. 5 del Protocollo d’Intesa del 22 ottobre 1998 sottoscritto dall’Ispettorato delle Scuole dell’Esercito e dalla Università degli Studi di Torino. Tali atti hanno negato il rilascio del diploma di laurea in Scienze Strategiche agli ufficiali che avessero conseguito un altro diploma di laurea.
2.– Il Tribunale amministrativo, con sentenza 1° dicembre 2014, n. 12106, ha accolto il ricorso, rilevando che la limitazione non fosse contenuta nel decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464 (Riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della L. 28 dicembre 1995, n. 549).
3.– Hanno proposto appello l’Università degli studi di Torino e il Ministero della difesa, rilevando che «se è vero che la disposizione normativa in questione nulla dice a proposito di coloro che avevano già ottenuto un diploma di laurea in base alla legge n. 169 del 1990», la previsione amministrativa avrebbe una sua ragione giustificativa. In particolare, nei casi in esame, si osserva, «gli ufficiali delle Forze armate avevano già ottenuto il riconoscimento del ciclo di studi, conseguendo il diploma di [#OMISSIS#] utilizzando a loro vantaggio e con spese a carico dell’amministrazione militare i percorsi intrapresi e gli esami superati presso le Accademie e gli altri istituti militari».
3.1.– Si sono costituiti in giudizio i ricorrenti in primo grado, chiedendo il rigetto dell’appello.
4.– La causa è stata decisa all’esito dell’udienza pubblica del 28 aprile 2016.
5.– L’appello non è fondato.
5.1.– L’art. 1 della legge n. 169 del 1990, vigente ratione temporis, dispone che agli ufficiali delle Forze armate «sono riconosciuti validi, ai fini dell’ammissione ai corsi di diploma e di laurea delle facoltà di giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, ingegneria, scienze matematiche, fisiche e naturali, scienze statistiche, demografiche e attuariali e chimica, nonché ai fini del conseguimento dei relativi diplomi e lauree, gli esami superati presso l’Accademia militare e le scuole predette nelle discipline riferibili ai rispettivi corsi di laurea e di diploma, con le modalità di cui alla presente legge».
L’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 464 del 1997 ha previsto che:
– «con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, sono definiti (…) i criteri generali per la definizione, da parte delle università, degli ordinamenti didattici di corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione, di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, adeguati alla formazione degli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza»;
– «le Università, in conformità ai predetti criteri, definiscono gli ordinamenti didattici d’intesa con le accademie militari per gli ufficiali e con gli altri istituti militari d’istruzione superiore»;
– «ai fini dell’attivazione e della gestione dei corsi di cui al presente articolo, le Ukniversità, cui compete il rilascio dei titoli e la responsabilità didattica dei corsi, stipulano apposite convenzioni con le predette accademie ed istituti»;
– «le convenzioni di cui al presente comma prevedono anche le modalità di riconoscimento degli studi compiuti e di rilascio dei titoli di diploma universitario, di laurea e di specializzazione riguardanti gli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ovvero in congedo che, in possesso del diploma di scuola media superiore richiesto all’epoca per l’ammissione alle accademie militari, abbiano superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive accademie e le scuole di applicazione ovvero la scuola ufficiali dei carabinieri o la scuola di applicazione della Guardia di finanza».
6.– Dalla normativa riportata emerge come la preclusione introdotta con gli atti impugnati non rinviene alcun fondamento nella legge attributiva del potere. Né la ragione giustificativa, indicata nell’atto di appello, potrebbe indurre a ritenere legittimo la limitazione prevista. A prescindere dalla effettiva ragionevolezza di tale limitazione, essa avrebbe dovuto comunque essere esternata in un apposito precetto legislativo.
7.– Gli appellanti sono condannati al pagamento, in favore delle parti appellate, delle spese del presente grado di giudizio, che si determinano in complessive euro 3.000,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando:
a) rigetta l’appello proposto con il ricorso indicato in epigrafe;
b) condanna gli appellanti al pagamento, in favore delle parti appellate, delle spese del presente grado di giudizio, che si determinano in complessive euro 3.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Dante D'[#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 26/09/2016