Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 aprile 2017, n. 1951

Abilitazione scientifica nazionale-Funzioni di Professore di seconda fascia-Criteri commissione-Valenza dell'elemento qualitativo-Valore esclusivo requisito della "piena maturità"-Illegittimità

Data Documento: 2017-04-27
Area: Giurisprudenza
Massima

Pur essendo vero che la Commissione può stabilire di non utilizzare uno o più dei criteri fissati dal d.m. 7 giugno 2012, n. 76  in relazione alla specificità del settore concorsuale e’, altresì, vero, peraltro, che essi sono espressione di un equilibrio del sistema di valutazione, il quale deve essere comunque mantenuto, pur nelle modifiche effettuate.
L’introduzione del criterio più selettivo adottato  dalla Commissione (nella specie, la “piena maturità”, requisito  proprio dei professori di prima fascia), che appare irragionevole in relazione alla specifica tipologia abilitativa, ha finito per alterare (sostanzialmente obliterandolo) l’equilibrio della valutazione qualitativa di cui il richiamato articolo 5 è espressione.

Contenuto sentenza

N. 01951/2017 REG.PROV.COLL.
N. 03061/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3061 del 2016, proposto da: 
[#OMISSIS#] Di Pinto, rappresentato e difeso dall’avvocato Angelo [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa [#OMISSIS#] N.2; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Comm.ne giud. per Abilitaz. Scientif. Naz. Prima e Seconda Fascia Sett.Concors. 12/G1 -Diritto Penale, Agenzia Naz. di Valutaz. Sistema Univ. e della Ricerca (Anvur), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Caterini, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Rigano, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio Massimo [#OMISSIS#] in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, 9; 
Cristiano [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Gambardella, [#OMISSIS#] Tordini Cagli, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Amarelli, [#OMISSIS#] Amati, [#OMISSIS#] Bellagamba, [#OMISSIS#] Bergogno, [#OMISSIS#] Bottalico, Giovanni [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Cingari, [#OMISSIS#] Consulich, [#OMISSIS#] Goisis, [#OMISSIS#] Masera, [#OMISSIS#] Novella Masullo, [#OMISSIS#] Meloni, [#OMISSIS#] Nisco, [#OMISSIS#] Notaro, [#OMISSIS#] Paonessa, [#OMISSIS#] Putinati, [#OMISSIS#] Salcuni, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Scoletta, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Venafro, rappresentati e difesi dagli avvocati Massimo [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Rigano, con domicilio eletto presso lo studio Massimo [#OMISSIS#] in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, 9; 
[#OMISSIS#] Argirò, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituiti in giudizio; 
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE III n. 01986/2016, resa tra le parti, concernente valutazione negativa in relazione al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 12/g1 – diritto penale.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Comm.Ne Giud. Per Abilitaz. Scientif. Naz. Prima e Seconda Fascia Sett.Concors. 12/G1 -Diritto Penale e di Agenzia Naz. di Valutaz. Sistema Univ. e della Ricerca (Anvur) e di [#OMISSIS#] Caterini e di Cristiano [#OMISSIS#] e di [#OMISSIS#] Gambardella e di [#OMISSIS#] Tordini Cagli e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e di [#OMISSIS#] Amarelli e di [#OMISSIS#] Amati e di [#OMISSIS#] Bellagamba e di [#OMISSIS#] Bergogno e di [#OMISSIS#] Bottalico e di Giovanni [#OMISSIS#] e di [#OMISSIS#] Cingari e di [#OMISSIS#] Consulich e di [#OMISSIS#] Goisis e di [#OMISSIS#] Masera e di [#OMISSIS#] Novella Masullo e di [#OMISSIS#] Meloni e di [#OMISSIS#] Nisco e di [#OMISSIS#] Notaro e di [#OMISSIS#] Paonessa e di [#OMISSIS#] Putinati e di [#OMISSIS#] Salcuni e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Scoletta e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e di [#OMISSIS#] Venafro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 aprile 2017 il Cons. [#OMISSIS#] Mele e uditi per le parti gli avvocati Angelo [#OMISSIS#], dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Massimo [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con sentenza n.1986/16 del 12-2-2016 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio rigettava il ricorso ed i motivi aggiunti proposti dal dott. [#OMISSIS#] Di Pinto avverso i seguenti atti: esiti dell’abilitazione scientifica nazionale indetta con decreto Direttoriale MIUR n. 222 del 20-7-2012, nella parte in cui il ricorrente è risultato non abilitato alle funzioni di professore di seconda fascia del settorre concorsuale 12/G1 – Diritto penale; giudizio di non idoneità alla abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia per il predetto settore concorsuale; tutti i verbali della Commissione giudicatrice; la Relazione finale redatta dalla Commissione; il DPR n. 222/2011 in parte qua; il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 7-6-2012, n.76; i decreti direttoriali MIUR di indizione della procedura, di nomina della Commissione giudicatrice, di avvio del procedimento e di costituzione della lista degli aspiranti commissari; le delibere ANVUR n. 82 del 3-10-2012 e n. 97 del 27-11-2012; dei DPCM e dei decreti direttoriali con i quali sono state concesse proroghe dei lavori alla Commissione.
Avverso la prefata sentenza di rigetto il dott. Di Pinto ha proposto appello dinanzi a questo Consiglio di Stato, deducendone l’erroneità e chiedendone l’integrale riforma.
Con articolata prospettazione ha dedotto sei motivi di appello (dei cui contenuti si dirà nella parte in diritto), con i quali ha confutato le argomentazioni riportate nella sentenza di primo grado.
Si sono costituite le Amministrazioni intimate ed i docenti in epigrafe indicati, i quali sono risultati idonei nella procedura abilitativa in questione.
In corso di giudizio le parti hanno presentato memorie.
La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione all’udienza del 6-4-2017.
DIRITTO
Con il primo motivo parte appellante deduce l’erroneità della gravata sentenza nella parte in cui ritiene legittimi gli atti di proroga dei termini di conclusione dei lavori della Commissione del concorso nel settore 12/G1, laddove afferma che “dagli atti del giudizio si evince che l’organo di valutazione ha concluso i lavori il 29-11-2013 e, quindi, prima della scadenza del 30-11-2013, fissata dal D.D. 30-9-2013 n. 1767 e la proroga successiva fino al 14-1-2014 sarebbe stata concessa solo per la correzione di errori materiali”.
Deduce in primo luogo che la Commissione ha completato i lavori oltre il 30 novembre, in quanto, come risulta dal verbale del 30-12-2013, la “definitiva chiusura e spedizione dei giudizi è avvenuta il 30-12-2013”.
Aggiunge che l’ultima proroga concessa è priva di copertura legislativa in quanto il D.D. MIUR del 19 dicembre ha prorogato il termine sino al 14 gennaio 2014, ben oltre il termine del 30 novembre previsto dal DPCM 15 ottobre 2013, n. 242 e sarebbe stata concessa (il 19 dicembre) solo dopo che il termine per la conclusione dei lavori sarebbe spirato.
Risultano illegittime anche le proroghe precedenti in quanto concesse con decreto direttoriale in violazione della disciplina normativa, la quale richiedeva l’adozione di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri superato il termine del 30 giugno.
Di poi, le proroghe precedenti sarebbero illegittime, in quanto disposte a decorrere da una data successiva a quella in cui scadeva il termine per la conclusione dei lavori ( la proroga del termine fissato al 30-6-2013 è stata autorizzata con decreto del 19-6-2013 e con effetto dall’1-7-2013; la proroga del termine fissato al 30-9-2013 è stata autorizzata con d.p.c.m. del 26-9-2013, con effetto dall’1-10-2013).
Il motivo di appello non è meritevole di favorevole considerazione.
Quanto alla avvenuta conclusione dei lavori oltre il termine del 30 novembre 2013 e l’illegittimità della ulteriore proroga concessa fino al 14-1-2014, rileva la Sezione che la doglianza sia infondata, atteso che per “conclusione dei lavori delle commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale” deve intendersi l’attività propriamente rivolta alla valutazione dei candidati ed all’espressione del giudizio di abilitazione/non abilitazione degli stessi.
Ciò posto, deve essere evidenziato, come emerge dalla “relazione finale” allegata agli atti di causa che la conclusione dei lavori della Commissione, in tale accezione intesa, è avvenuta il 29 novembre del 2013, quindi prima della scadenza del 30-11-2013.
La successiva attività della Commissione e la proroga a tal fine concessa hanno riguardato la correzione di errori materiali e, dunque, non propriamente l’attività valutativa; con l’ovvia conseguenza che i suddetti atti non sono illegittimi, né risultano inficiare i lavori della Commissione sotto il profilo del rispetto dei termini normativamente disposti.
Ed, invero, nel verbale del 30-12-2013 si legge che “Nei giorni successivi alla riunione di chiusura e spedizione dei giudizi, i membri della Commissione si sono avveduti di due errori materiali occorsi: 1) nel giudizio di valutazione individuale operato dal prof. [#OMISSIS#] Ronco nei confronti della candidata per l’abilitazione alla II fascia dott. [#OMISSIS#] Gizzi, erroneamente è stato attribuito il giudizio espresso dal medesimo commissario alla candidata dott.ssa Goisis; il verbale del 5 novembre 2013 non era stato inserito in PDF e quindi risultava privo delle firme dei Commissari”.
Dunque, la definitiva chiusura e spedizione dei giudizi avvenuta in data 30-12-2013, di cui è dato atto nel verbale del 30-12-2013, va intesa nei termini sopra indicati, ma non anche come conclusione dei lavori di valutazione dei candidati.
Allo stesso modo non risulta condivisibile la doglianza secondo cui le proroghe precedenti sarebbero illegittime in quanto concesse con decreto direttoriale, in violazione dell’articolo 1, comma 394, della legge 24-12-2012 n. 228, secondo il quale, superato il termine del 30 giugno, la proroga poteva essere concessa solo con DPCM e non anche con decreto direttoriale.
La richiamata norma prevede che “Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare in concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, può essere disposta l’ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2013 del termine del 30 giugno 2013 di cui ai commi da 388 a 393”.
Orbene, rileva la Sezione che la citata norma attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri la concessione della proroga, ma non esclude affatto che questi, dopo averla autorizzata, possa poi demandarne la concreta fissazione a decreti direttoriali.
Ciò che rileva, infatti, è che vi sia l’intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri nella autorizzazione della proroga e nella fissazione del termine ultimo della stessa.
Tanto è avvenuto nel caso di specie, potendosi, dunque, concordare con quanto statuito dal giudice di prime cure, laddove ha evidenziato quanto segue.
Il termine per la conclusione dei lavori è stato legittimamente prorogato dapprima al 30 giugno del 2013 per effetto dell’art. 1, comma 389 della l. 228/2012, poi – in forza del comma 394 del medesimo art. 1 – che ha autorizzato la proroga con D.P.C.M. – dall’art. 1, comma 2, D.P.C.M. 19 giugno 2013 e, successivamente, dall’art. 1, comma 1, D.P.C.M. 26 settembre 2013, che lo ha fissato al 30 novembre 2013; i decreti direttoriali del MIUR n. 1263 del 28-6-2013 e n. 1767 del 30-9-2013 hanno prorogato i lavori delle commissioni costituite, nell’osservanza dei suddetti termini finali a ciò autorizzati dai D.P.C.M. sopra menzionati. I D.P.C.M. 19-6-2013 e 26-9-2013 citati hanno chiaramente fissato i termini massimi entro cui i decreti direttoriali avrebbero potuto disporre la proroga ( rispettivamente il 30-9-2013 e il 30-11-2013) per la conclusione dei lavori delle commissioni. Da ciò consegue l’infondatezza dell’assunto di parte ricorrente secondo cui i decreti direttoriali del MIUR n. 1263 del 28-6-2013, 1718 del 20-9-2013 e 1767 del 30-9-2013 sarebbero viziati per illegittimità derivata dei menzionati D.P.C.M. 19-6-2013 e 26-9-2013, in quanto questi ultimi …sono stati adottati nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 394, della legge n. 228/2012”.
Osserva, infine, la Sezione che non assume [#OMISSIS#] invalidante la decorrenza differita delle concesse proroghe a data successiva (1-7-2013 e 1-10-2013).
Il differimento, infatti, ha lo scopo di stabilizzare la legittimazione delle commissioni senza soluzione di continuità, facendo decorrere l’efficacia della proroga dalla scadenza del termine originariamente operante.
Sulla base delle considerazioni sopra svolte deve, pertanto, ritenersi l’infondatezza del primo motivo di appello.
Con il secondo motivo parte appellante deduce l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato le censure relative alla illegittimità della nomina della Commissione.
Evidenzia in primo luogo che il comma 3 dell’articolo 16 l. n. 240/2010 specifica che devono essere inseriti nelle liste dei commissari i “soli professori positivamente valutati ai sensi dell’art. 6, comma 7 ed in possesso di un curriculum, reso pubblico per via telematica, coerente con i criteri ed i parametri” individuati per i candidati.
L’articolo 6, comma 7 citato prevede che la valutazione dei Professori è demandata alla competenza esclusiva delle università secondo i criteri fissati dall’ANVUR.
Ciò posto, a dire dell’appellante, il DPR 225/2011 e il DM 76/12 si pongono in contrasto con la predetta normativa laddove: a) senza alcun potere hanno affidato all’ANVUR in via esclusiva il sistema della qualificazione scientifica degli aspiranti commissari nonostante la legge prevedesse la competenza esclusiva delle singole università; b) hanno ritenuto sufficiente la mera appartenenza al ruolo di professore universitario per far parte delle Commissioni ed hanno valutato soltanto il superamento delle mediane a differenza di quanto avviene per i candidati. In tal modo sarebbe stata illegittimamente omessa la valutazione dell’attività didattica e di servizio da parte dell’Ateneo di appartenenza dell’aspirante commissario nonché la valutazione dei parametri di cui all’art. 4, comma 4, lett. da b) a l) del d.m. n. 76.
Il motivo di appello non merita favorevole considerazione.
Rileva il Collegio che l’articolo 16 della legge n. 240/2010 (Istituzione dell’abilitazione scientifica nazionale) dispone che i regolamenti di cui al comma 2 prevedono: “f) l’istituzione per ciascun settore concorsuale…di un’unica commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima e seconda fascia, mediante sorteggio di cinque commissari all’interno di una lista di professori ordinari costituita ai sensi della lettera h)….”; “ h) l’effettuazione del sorteggio di cui alla lettera f) all’interno di liste, una per ciascun settore concorsuale e contenente i nominativi dei professori ordinari appartenenti allo stesso che hanno presentato domanda per esservi inclusi, corredata dalla documentazione concernente la propria attività didattica complessiva, con particolare riferimento all’ultimo quinquennio; l’inclusione nelle liste dei soli professori positivamente valutati ai sensi dell’articolo 6, comma 7 ed in possesso di un curriculum, reso pubblico per via telematica, coerente con i criteri ed i parametri di cui alla lettera a) del presente comma, riferiti alla fascia e al settore di appartenenza”.
La citata lettera a) cita “l’attribuzione dell’abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e settore concorsuale, definiti con criteri del Ministro, sentiti il CUN e l’ANVUR”.
L’articolo 6, comma 7 della legge prevede “Le modalità per l’autocertificazione e la verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori sono definite con regolamento di ateneo, che prevede altresì la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonché in relazione all’assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale e di ricerca. Fatta salva la competenza esclusiva dell’università a valutare positivamente o negativamente le attività dei singoli docenti e ricercatori, l’ANVUR stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati”.
Orbene, parte appellante si duole che il DPR 225/2011 e il DM 76/2012 hanno in primo luogo affidato all’ANVUR in via esclusiva il sistema di accertamento della qualificazione scientifica degli aspiranti commissari nonostante la legge prevedesse la competenza esclusiva in proposito delle Università.
La censura non può essere accolta.
Va, invero, precisato che l’articolo 6 del dpr n. 222/2011 prevede, al comma 3, che “gli aspiranti commissari …presentano esclusivamente attraverso procedura telematica…la domanda al Ministero, attestando il possesso della positiva valutazione di cui all’articolo 6, comma 7 della legge ed allegando il curriculum e la documentazione concernente la complessiva attività scientifica svolta, con particolare riferimento all’ultimo quinquennio”.
Il successivo comma 4 dispone che “Gli aspiranti commissari devono rispettare criteri e parametri di qualificazione scientifica, coerenti con quelli richiesti, ai sensi del decreto di cui all’art. 4, comma 1, ai candidati per l’abilitazione per la prima fascia nel settore concorsuale per il quale è stata presentata la domanda”.
Il comma 5 prevede che “l’accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari è effettuata dall’ANVUR per ciascuna area disciplinare”.
Dalla lettura del citato d.p.r. non emerge, a giudizio della Sezione, una violazione delle disposizioni della legge del 2010 sotto il profilo qui censurato.
E’ vero che la norma attribuisce all’ANVUR “l’accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari”, ma l’esame complessivo della normativa sopra indicata non elimina assolutamente l’accertamento della qualificazione scientifica spettante alle Università e prevista dalla legge.
Tanto si desume dal fatto che gli aspiranti devono, nella presentazione della domanda, attestare il possesso della positiva valutazione di cui all’articolo 6, comma 7 e ciò dimostra, in modo inequivocabile, che la relativa competenza (in termini di giudizio) rimane alle Università, spettando all’ANVUR un mero accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari, la quale, sotto il profilo qui esaminato, non può che esplicitarsi attraverso una verifica degli esiti della valutazione compiuta dall’Università ai sensi dell’articolo 6, comma 7.
L’appellante contesta pure la violazione della legge n. 240/2010 sotto il profilo che i richiamati DPR 225/2011 e DM 76/12 hanno ritenuto sufficiente, per far parte delle Commissioni la mera appartenenza al ruolo di professore universitario ordinario, valutando solo il superamento delle mediane, a differenza di quanto avviene per i candidati.
Anche tale censura non merita favorevole considerazione.
Come sopra evidenziato, la legge del 2010 prevede “l’inclusione nelle liste dei soli professori ordinari positivamente valutati ai sensi dell’articolo 6, comma 7 ed in possesso di un curriculum “coerente” con i criteri e i parametri di cui alla lettera a), riferiti alla fascia e al settore di appartenenza”.
L’articolo 6 del d.p.r. n. 222 del 2011 precisa, all’articolo 6, comma 4, che “Gli aspiranti commissari devono rispettare criteri e parametri di qualificazione scientifica, coerenti con quelli richiesti, ai sensi del decreto di cui all’articolo 4, comma 1, ai candidati all’abilitazione per la prima fascia nel settore concorsuale per il quale è stata presentata domanda”.
Orbene, il d.m. n. 76/2012 indica, all’articolo 4, comma 4, i suddetti parametri, specificandoli dalle lettere a) ad l).
Inoltre, l’articolo 8 prevede che “Il possesso della qualificazione scientifica di cui alla lettera b) del comma 2, per quanto attiene ai parametri di cui all’articolo 4, comma 4, lettere b), c), d), e), f), g), h), i) e l) è assicurato dall’appartenenza al ruolo di professore di prima fascia e dalla positiva valutazione di cui all’articolo 6, comma 7, della legge. Per quanto attiene al parametro di cui all’articolo 4, comma 4, lettera a), la coerenza è accertata, per i settori concorsuali di cui all’allegato A, sulla base degli indicatori bibliometrici e delle regole di utilizzo ivi specificate e, per i settori concorsuali di cui all’allegato B, sulla base degli indicatori e delle regole di utilizzo ivi specificati”.
La doglianza non merita favorevole considerazione per le ragioni che di seguito si svolgono.
Va in primo luogo evidenziato che la norma non parla, nell’esplicitare la qualificazione scientifica richiesta, di “identità”, ma unicamente di “coerenza”, in tal modo intendendo che la medesima deve caratterizzarsi per una particolare attinenza con i suddetti parametri.
Orbene, trattandosi di parametri utilizzati per l’abilitazione al ruolo di professore di prima fascia, il possesso della relativa qualifica costituisce già indice del possesso della suddetta qualificazione scientifica.
A ciò si aggiunga che, ove si confrontino i sopra indicati parametri ed i criteri di valutazione di cui all’articolo 6, comma 7 della legge, vi è una considerevole affinità.
Conseguentemente, la “coerenza” appare assicurata dagli elementi richiesti dal d.m., ove si consideri inoltre, con riferimento al parametro di cui alla lettera a) (impatto della produzione scientifica complessiva valutata mediante gli indicatori di cui all’articolo 6 e agli allegati A e B) la verifica viene effettuata e non pretermessa.
Il DPR e il DM di cui si contesta la legittimità, dunque, non appaiono violativi della norma di legge, ma si pongono nell’ambito del potere di adattamento che la norma attuativa può avere della disposizione di legge, senza alterarne le finalità e la ratio.
Come condivisibilmente evidenziato dal Tribunale le contestate disposizioni, senza violare la norma primaria, realizzano una semplificazione ed uno snellimento nell’attuazione del procedimento, individuando elementi dai quali desumere il possesso di determinati requisiti.
Né può dirsi che in concreto lo snellimento non si è verificato, visti i tempi di durata del procedimento, atteso che questo è elemento sopravvenuto, il quale non può incidere sulle finalità ( preventivamente valutate) della disposizione.
Sotto altro profilo, la sentenza di primo grado viene censurata per non avere accolto la censura con la quale si era contestato che il curriculum del Presidente Prof. Musco non supera le mediane (2 libri, 17 articoli e 6 pubblicazioni in riviste di fascia A), non avendo , pertanto, lo stesso i requisiti per essere inserito nella lista dei commissari sorteggiabili e per far parte della Commissione.
In particolare, le censure si riferiscono alla pubblicazione “Diritto penale tributario” (2010), la quale risulta scritta da due autori ([#OMISSIS#] Musco e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]) e sul testo “I nuovi reati societari”, redatto con la “collaborazione” della prof.ssa Masullo.
La doglianza è infondata.
Va in primo luogo rilevato che l’articolo 10 della delibera ANVUR (Definizione dei prodotti ammissibili nei settori non bibliometrici) prevede la valutazione dei “Libri”, specificando che gli stessi siano : “- Monografia o trattato scientifico”; – Concordanza; – Edizione critica; -Pubblicazione di fonti inedite; -Commento scientifico; – Traduzione di libro”.
Come è bene evidente dalla lettura della disposizione, non vi è alcuna esclusione con riferimento alla circostanza che il libro sia stato scritto con altri autori, né tantomeno che siano esclusi i testi che abbiano un valore meramente didattico e, dunque, idonei ad essere utilizzati quali manuali per gli studenti universitari.
In particolare, va osservato, poi, che il testo “I nuovi reati societari” risulta redatto con la “collaborazione” della prof. Masullo, la quale, dunque, ha dato un contributo materiale alla sua redazione e non può in alcun modo esserne considerata “coautrice”.
Risulta, inoltre, condivisibile la determinazione del giudice di primo grado, laddove richiama il comma 2 dell’articolo 10 citato, il quale specifica che “le curatele non costituiscono libro ai sensi dell’allegato B del decreto abilitazione”.
La disposizione, infatti, specifica gli scritti che non possono rientrare nella nozione di “libro” e, come tale, ha [#OMISSIS#] esaustiva delle ipotesi in cui lo scritto non può essere ritenuto “libro”, considerandosi pure che l’allegato B al d.m. 76/2012 parla genericamente di “libri” senza alcuna ulteriore specificazione.
Condivisibile risulta pure l’affermazione del Tribunale secondo cui l’originaria mancanza del codice ISBN non può essere considerata quale vizio del procedimento, ma quale mera irregolarità sanabile, come tale non rilevante ai fini della qualificazione del docente quale componente della Commissione di concorso.
Le suddette considerazioni valgono a ritenere legittima la nomina del prof. Musco ed esimono la Sezione dall’esaminare le censure prospettate in ordine ai rilievi svolti dal giudice di primo grado in relazione al superamento comunque della seconda mediana.
Con il terzo motivo parte appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto infondate le doglianze prospettate con il ricorso di primo grado in ordine alla carenza di collegialità ed allo svolgimento anomalo delle operazioni di valutazione.
Lamenta in primo luogo che la sentenza sarebbe erronea laddove ha affermato che è irrilevante la circostanza che il Commissario OCSE prof. Faria Costa – subentrato ad un membro dimissionario – abbia aderito ai criteri predeterminati soltanto in data 6-9-2013 poiché “il commissario OCSE, subentrato in sostituzione del membro dimissionario, ha potuto accedere immediatamente ai criteri della Commissione, già da tempo pubblicati sul sito istituzionale. Per quanto precede, il momento di formale adesione …non coincide necessariamente con quello della effettiva conoscenza degli stessi, avvenuta verosimilmente prima della riunione del 29 luglio, mediante l’accesso al sito ministeriale”.
Evidenzia che la definizione dei criteri costituisce un elemento essenziale della procedura che richiede una decisione collegiale precedente alla valutazione dei candidati nonché una esauriente e tempestiva verbalizzazione a tutela dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa.
Da ciò discenderebbe che non è sufficiente presumere che il membro OCSE abbia comunque avuto conoscenza dei criteri, perché pubblicati sul sito del MIUR o desumere che lo stesso abbia implicitamente manifestato il suo consenso sui criteri valutativi in precedenza manifestati dalla Commissione per avere proceduto a redigere i giudizi.
Di conseguenza, in osservanza delle regole che disciplinano il collegio perfetto, a fronte della sostituzione del membro straniero, la Commissione, nella nuova composizione, avrebbe dovuto rideterminare i criteri di valutazione e le modalità organizzative per l’espletamento dei lavori e comunicare il relativo verbale al responsabile del procedimento per la pubblicazione.
La doglianza non merita favorevole considerazione, in relazione alla peculiarità della fattispecie.
Va, invero, considerato che i criteri di valutazione e le modalità organizzative erano state fissate nella prima riunione del 30 maggio 2013, quando il membro OCSE era il prof. Stephen C. Taman.
Orbene, in considerazione della sostituzione di un unico commissario, non era necessaria la riformulazione dei criteri, nel caso in cui risultasse l’adesione ad essi del nuovo componente.
Ed, invero, nel verbale della riunione della commissione del 29 luglio 2013, alla quale risulta presente per la prima volta il prof. De Faria Costa, si legge “Dopo la esposizione da parte del Presidente delle note metodologiche e di valutazione assunte dalla Commissione stessa, si decide di passare alla esposizione e discussione delle valutazioni individuali….”.
Il verbale risulta sottoscritto dal prof. De Faria Costa, con la conseguenza che deve ritenersi che lo stesso, avendo avuto contezza dei criteri metodologici di valutazione ed avendo partecipato alle operazioni di valutazione, vi avesse aderito.
D’altra parte, tale circostanza viene riportata nel verbale del 6 settembre del 2013.
Il lamentato vizio, pertanto, non sussiste.
Sotto ulteriore profilo, parte appellante lamenta l’illegittima reiezione della censura relativa alla carenza di collegialità dei lavori della Commissione, rilevando che la sottoscrizione dei verbali da parte del membro OCSE non ne comprova la presenza, potendo gli stessi essere firmati in un momento successivo.
Anche tale doglianza non può essere accolta.
Nei verbali del 29 luglio e del 6 settembre 2013 si dà atto che “sono presenti tutti i membri della Commissione”.
Il verbale del 5 novembre 2013 è sottoscritto dal prof. De Faria Costa e da tanto può desumersi la sua presenza fisica, considerandosi che, laddove lo stesso ha partecipato in via telematica (v. verbale del 28 novembre 2013), la relativa circostanza è stata puntualmente precisata, mancando la sottoscrizione dello stesso.
Va, poi, precisato che i giudizi individuali hanno preceduto la formulazione dei giudizi collegiali, per come emerge dal verbale del 5 novembre 2013.
In esso si dà atto che la “ Commissione si è riunita formalmente il 4 novembre 2013 nei locali dell’Università di Parma alle ore 9. La Commissione nominalmente e in ordine alfabetico prende in considerazione i 114 candidati al giudizio di abilitazione per la II fascia di professore universitario. Ogni commissario esprime il suo giudizio individuale. Terminata l’esposizione dei giudizi individuali, i Commissari, dopo ampia discussione, formulano il giudizio complessivo per ciascuno dei candidati e formulano la lista degli idonei. La discussione viene sospesa alle ore 19,30 del 4 novembre.La Commissione si riconvoca alle ore 9 del giorno successivo e conclude la discussione sui giudizi individuali e collettivi dei candidati”.
Il verbale conclude affermando che “La commissione, al termine dei lavori, decide di incontrarci per l’ultima volta il 28 novembre, sempre in Parma, dalle 16,30 in poi, per provvedere alla rilettura e all’invio dei giudizi”.
Va evidenziato che nella seduta del 28 novembre del 2013 (v. relativo verbale) il prof. De Faria Costa è presente in via telematica e si dà atto che egli “ha integralmente condiviso i giudizi collegiali espressi dai colleghi della Commissione”.
Da quanto sopra emerge che le operazioni valutative sono state svolte con la presenza di tutti i membri della Commissione.
Tanto è confermato dalla relazione finale del 29-11-2013, laddove si precisa che “nella riunione del 4 novembre, con prosieguo il 5, la Commissione prende in considerazione i candidati della seconda fascia, formulando tanto i giudizi individuali quanto quelli collegiali….Al termine dei lavori, la Commissione dichiara , secondo quanto risulta dalle precedenti valutazioni, che i candidati di I e II fascia hanno riportato i giudizi così come indicati nelle tabelle sotto riportate che si allegano”.
D’altra parte, nella dichiarazione di adesione del prof. De Faria Costa del 29-11-2013 egli dà atto di aver partecipato, in modalità telematica, ai lavori della predetta commissione anche per la stesura della “relazione finale”, ribadendosi comunque che i lavori di valutazione si erano svolti e conclusi in sedute precedenti, nelle quali risulta fuori discussione la presenza del commissario OCSE.
Sulla base delle considerazioni sopra svolte, dunque, non vi sono elementi sufficienti per ritenere la fondatezza del motivo di appello in esame.
Può a questo punto passarsi all’esame del quarto motivo di appello.
Con esso la sentenza di primo grado viene censurata nella parte in cui ha respinto il quarto, quinto e sesto motivo del ricorso.
L’appellante lamenta che con il libello introduttivo non si era limitato a contestare unicamente l’introduzione del criterio più selettivo, ma aveva impugnato l’intero verbale di predeterminazione dei criteri da parte della Commissione.
Evidenzia che, in base al d.m. n. 76/2012, questa non può escludere i criteri predeterminati dal sovraordinato atto regolamentare e introdurne dei nuovi.
Essa è andata ben oltre, in quanto ha illegit