Nella procedura relativa al conferimento delle funzioni primariali, non ha rilevanza, nel computo dell’attività assistenziale in ambito accademico, il periodo in cui il candidato è stato dichiarato decaduto dal servizio, con provvedimento poi annullato in giudizio, è infatti rilevante che l’attività assistenziale sia stata effettivamente svolta e non soltanto riconosciuta ai fini giuridici ed economici, venendo altrimenti attribuita una valenza soltanto formale alla previsione dell’art. 102, d.p.r. 11 luglio 1980, n. 382; questa infatti richiede espressamente la valutazione della detta attività come elemento specifico riguardo i titoli accademici didattici e scientifici, ritenendosi evidentemente necessaria l’integrazione della qualificazione culturale con l’esperienza operativa del docente medico di cura e assistenza dei pazienti al fine dell’attribuzione della qualifica superiore, considerato che la direzione di una struttura il cui compito prioritario è assistenziale presuppone la conoscenza concreta dell’attività da dirigere.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 luglio 2015, n. 3655
Personale azienda ospedaliera universitaria-Ricostruzione carriera-Funzioni primariali-Attività assistenziale
N. 03655/2015 REG.PROV.COLL.
N. 04392/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4392 del 2011, proposto da [#OMISSIS#] D’Angelo, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, Largo Arenula, 34;
contro
Universita’ degli Studi di Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Bruno Baggio, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Manzi, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il primo in Via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], 5;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. VENETO – VENEZIA: SEZIONE I n. 60/2011, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Universita’ degli Studi di Padova e di Bruno Baggio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 giugno 2015 il consigliere [#OMISSIS#] Meschino e uditi per le parti l’avvocato Di [#OMISSIS#], per delega dell’avvocato [#OMISSIS#], l’avvocato dello Stato Basilica, l’avvocato [#OMISSIS#] per delega dell’avvocato Manzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La vicenda per cui è causa, concernente il conferimento delle funzioni primariali nell’anno accademico 1995-1996 per la Divisione di Nefrologia I dell’Università degli Studi di Padova, è riassunta nei termini che seguono nella sentenza di primo grado qui impugnata.
1.1. La sentenza n. 1630 del 1996 del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, di rigetto del ricorso del prof. Bruno Baggio avverso l’attribuzione delle funzioni primariali alla prof.ssa [#OMISSIS#] D’Angelo, era stata riformata in appello con la sentenza 1510 del 1998, con contestuale annullamento degli atti impugnati “fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione”, venendo affermato che proprio l’ampia discrezionalità da riconoscere all’Amministrazione nel procedimento de quo comportava l’onere di motivare puntualmente sull’applicazione dei relativi criteri selettivi e rilevando, su questa base, il difetto di motivazione degli atti impugnati per la non considerazione di alcuni titoli del prof. Baggio, la non comparazione fra i titoli dei concorrenti, la non giustificata valutazione positiva di alcuni titoli rispetto ad altri, e non considerazione della pertinenzialità dei titoli considerati rispetto alla disciplina di riferimento della posizione apicale in questione, la carenza della valutazione dei titoli di servizio.
1.2. La rinnovata valutazione, conclusa a favore della prof.ssa D’Angelo, era impugnata dal prof. Baggio, il cui ricorso era dichiarato irricevibile in primo grado con sentenza poi riformata in appello con la sentenza n. 3689 del 2003, recante il conseguente annullamento degli atti impugnati “fatti salvi gli ulteriori provvedimenti nei limiti di cui in motivazione”, con cui era dichiarata l’illegittimità dell’operato della Commissione di valutazione per avere modificato i criteri dando preferenza ai titoli assistenziali rispetto a quelli scientifici e omettendo la quantificazione dei titoli con indici matematici.
1.3. Per effetto del nuovo annullamento e sulla base dei giudicati così formatisi è stata riavviata la procedura, con la rinnovata valutazione dei titoli dei due concorrenti, giungendosi alle conclusioni esposte nella relazione della Commissione del 17 marzo 2008, per cui la prof. ssa D’Angelo è stata nuovamente ritenuta meritevole di ottenere la funzione apicale per l’a.a. 95/96, prevalendo sul controinteressato in base al punteggio complessivo assegnatole (496,68 punti rispetto a 471,91 punti).
1.4. Il Consiglio di Facoltà, nella seduta del 10 settembre 2009 ha ritenuto di integrare dette valutazioni considerando, quanto ai titoli assistenziali del prof. Baggio, anche l’anzianità maturata in qualità di contrattista per un periodo di anni 7, mesi 6 e giorni 20, come comprovato da una certificazione proveniente dal Rettore risalente al 6 aprile 1979. Tenuto conto dell’avvenuta corresponsione a favore del prof. Baggio della cd. “indennità De [#OMISSIS#]”, ossia dell’indennità prevista dall’art. 4 della legge n. 213 del 1971 e dall’art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 a favore del personale medico in attività assistenziale e di cura presso gli Istituti e le Cliniche Universitarie, circostanza che quindi ha avallato la riconoscibilità del periodo suddetto quale anzianità maturata in campo assistenziale, applicato il coefficiente previsto dai criteri elaborati dai nefrologi italiani (come stabilito sin dall’avvio della procedura di valutazione nel 1995), al controinteressato sono stati aggiunti ulteriori punti in modo tale da superare nel conteggio complessivo finale la ricorrente. Attribuiti quindi complessivamente 528,09 punti, così come deliberato dal Consiglio di Facoltà, il Magnifico Rettore provvedeva, ai sensi dell’art. 102 del d.P.R. n. 382/1980, ad affidare al prof. Baggio l’apicalità in Nefrologia I per l’a. a. 1995/96 con il decreto n. 50905 del 10 settembre 2009, con cui sono state recepite le conclusioni del Consiglio di Facoltà.
2. La prof.ssa [#OMISSIS#] D’Angelo (in seguito: ricorrente), con il ricorso n. 2392 del 2009 proposto al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, ha chiesto l’annullamento dell’ora citato decreto rettorale, della delibera del Consiglio di Facoltà le cui conclusioni sono state recepite nel detto decreto, di ogni altro atto, presupposto, conseguente e/o comunque connesso anche se non conosciuto.
3. Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione prima, con la sentenza n. 60 del 2011, ha respinto il ricorso compensando tra le parti le spese del giudizio.
4. Con l’appello in epigrafe è chiesto l’annullamento della sentenza di primo grado.
Si è costituito il controinteressato prof. Baggio che ha anche presentato appello incidentale condizionato.
5. All’udienza del 23 giugno 2015 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Nella sentenza di primo grado si premette che, per l’esame della legittimità degli atti impugnati, è anzitutto necessario verificare, fermi i criteri di valutazione elaborati fin dal 1995 nel quadro dei limiti posti dalle due sentenze del Consiglio di Stato, n. 1510 del 1998 e n. 3689 del 2003, la correttezza dell’operato della Commissione insediata nel 2004 (in seguito soltanto: la commissione) riportato nella relazione finale del 17 marzo 2008, tenuto comunque conto che le valutazioni rese hanno contenuto discrezionale, sindacabile soltanto per illogicità ed irrazionalità, in particolare riguardo i titoli scientifici e quelli pertinenziali alla specialità cui si riferisce la posizione apicale de qua.
1.1. In questo quadro:
– si respingono i motivi di ricorso per cui l’utilizzo dei registri didattici, quale prova dell’attività di docenza, avrebbe comportato l’introduzione di un nuovo non consentito criterio di valutazione, poiché il criterio definito nel 1995 non è stato modificato essendosi unicamente ricorsi a un nuovo ma idoneo strumento di accertamento dell’attività svolta, attestando i registri firmati dal docente, fino a querela di falso, l’attività di insegnamento; né valgono le ulteriori deduzioni, per cui la ricorrente sarebbe stata danneggiata dal recupero soltanto parziale dei registri relativi al suo insegnamento, considerato che le è stato comunque attribuito per i titoli didattici il massimo punteggio (100 rispetto ai 60,71 del controinteressato), e per cui il criterio da privilegiare sarebbe dovuto essere quello dell’avvenuto affidamento dell’insegnamento sulla base del prestigio riconosciuto al docente, dovendosi invece considerare corretto il ricorso ad una documentazione certa date le numerose contestazioni relative alle valutazioni eseguite;
– si ritiene la correttezza della relazione della commissione, quanto: alle premesse metodologiche, basate sui criteri dei nefrologi italiani e sul riferimento alle sole certificazioni rese dalle autorità accademiche e alla valutazione dei medesimi titoli per evitare duplicazione di giudizi; alla valutazione della pertinenzialità dei titoli riguardo alla specializzazione oggetto del conferimento dell’apicalità, estesa a servizi in ambiti attinenti alla cura delle patologie nefrologiche (presso l’Istituto di biochimica e gli Istituti di patologia medica e clinica medica) ma non, per lo stesso motivo, ad ambiti estranei, come il Pronto soccorso generale; alla valutazione dei titoli scientifici;
– si respinge, in particolare, il motivo incidentale dedotto dal controinteressato sulla non valutabilità del servizio della ricorrente all’interno del modulo “Metabolismo minerale e osteoporosi” nell’ambito della Patologia medica, in quanto pianamente rilevabile come attività scientifica correlata alla funzionalità del rene;
– si conclude quindi affermando la legittimità dei lavori della commissione, conclusi con l’assegnazione alla ricorrente di un punteggio complessivo superiore e con la proposta di conferirle la funzione apicale.
1.2. Si esaminano poi le questioni relative al computo dei periodi di attività assistenziale, avendo la ricorrente censurato l’attribuzione al prof. Baggio:
– del periodo in cui sarebbe stato dichiarato decaduto dall’impiego, che è censura infondata, rileva il primo giudice, essendo stato annullato il relativo decreto rettorale con sentenza del T.a.r. per il Veneto;
– del periodo dall’1 giugno 1974 al 22 dicembre 1981, che sarebbe stato computato illegittimamente dal Consiglio di Facoltà poiché ad integrazione delle conclusioni della commissione nonché considerando un documento mai prima esibito dal controinteressato; censure anche queste respinte dal primo giudice alla luce della diverse funzioni, istruttoria della commissione e decisionale del Consiglio di Facoltà, che può perciò motivatamente discostarsi dalle conclusioni della commissione, e che, nella specie, ha giustamente tenuto conto di una documentazione, la cui autenticità non è stata contestata dalla ricorrente, acquisita allo scopo specifico di verificare quanto asserito dal controinteressato; risultando altresì idoneo, in tale contesto, il riferimento alla corresponsione dell’indennità “De [#OMISSIS#]” anche con riguardo alla riconducibilità all’attività assistenziale dei compiti svolti dal prof. Baggio quale contrattista.
Si afferma, infine, che non rileva la mancata valutazione da parte della commissione dell’attività della ricorrente prima come medico interno e poi come medico interno con borsa di studio per sei anni, essendole stato comunque assegnato un punteggio superiore a quello del prof. Baggio (13,35 rispetto a 8,70, divenuti 100 dopo la normalizzazione, contro 65,37, quindi raddoppiati a 200 contro 130,34 secondo il criterio stabilito nel 1995), punteggio poi aumentato per il controinteressato, come visto legittimamente, rimanendo il punteggio della ricorrente il massimo attribuibile anche con il computo degli ulteriori periodi richiamati nel ricorso.
Il ricorso è perciò infondato, conclude il primo giudice, non dovendo, di conseguenza, essere esaminate le doglianze dedotte dal controinteressato con ricorso incidentale.
2. Nell’appello si censura la sentenza, poiché:
– non ha riconosciuto l’illegittimità e l’illogicità dell’utilizzo dei registri didattici pur in contrasto con i criteri di valutazione originari e, comunque, assunti a fini di prova dell’attività di docenza nonostante l’incompletezza della documentazione reperita, mancando in particolare più della metà dei registri delle lezioni della ricorrente; né ha considerato che un maggior punteggio assegnato alla ricorrente in una delle quattro categorie di titoli avrebbe comportato un minor punteggio per l’altro candidato secondo il metodo di calcolo seguito dalla commissione;
– ha ritenuto che la commissione non abbia adottato nuovi criteri, trascurando che essa si è basata sulla valutazione dello impact factor in via esclusiva mentre la commissione di valutazione nominata nel 1995 aveva deciso di riferirsi a questo indice soltanto “essenzialmente”, con scelta perciò erronea e sindacabile che ha portato all’illogico risultato di escludere molti lavori della ricorrente, considerati invece nel 1995, e di valutare lavori del prof. Baggio all’epoca non ancora pubblicati, con l’effetto della riduzione del punteggio della ricorrente da 116,44 a 96,68;
– non ha considerato che l’annullamento giurisdizionale del provvedimento rettorale recante l’incompatibilità del prof. Baggio, con il conseguente ripristino della sua posizione dal 6 luglio 1984, non elimina il fatto che nel periodo considerato egli non ha comunque svolto attività assistenziale, come peraltro provato dallo stesso interessato in primo grado allegando un certificato della U.s.l.. n. 16 che ne attesta la posizione di medico frequentatore tra il 1984 e il 1988;
-ha omesso di chiarire in qual modo la certificazione acquisita dal Consiglio di Facoltà sull’attività assistenziale del prof. Baggio valesse ad attestarla anche per i due anni e otto mesi successivi al rilascio della stessa, non ha considerato che la corresponsione dell’indennità “De [#OMISSIS#]” non era in corrispettivo dello svolgimento dell’attività assistenziale, riguardando soltanto l’equiparazione del trattamento economico del personale universitario a quello delle U.s.l., ed essendo perciò prevista anche per il personale non medico, non ha esaminato le censure per cui il contratto stipulato dal prof. Baggio ai sensi della legge n. 766 del 1973 non era previsto per i nefrologi italiani e per cui sussisteva comunque incompatibilità tra l’attività di contrattista e quella di medico di base svolta dallo stesso nel periodo considerato, essendo inoltre mancato un vero e proprio voto del Consiglio di Facoltà sulla questione di cui qui si tratta;
– ha errato nel ritenere non rilevante la mancata valutazione del servizio della ricorrente come medico interno e borsista universitario su cui peraltro il Consiglio di Facoltà non ha svolto alcuna istruttoria, con disparità di trattamento rispetto all’attività assistenziale del prof. Baggio, poiché, per quanto più sopra considerato, il punteggio della ricorrente sarebbe variato, al contrario di quanto affermato dal primo giudice.
Nell’appello si conclude prospettando che per il ribaltamento dell’esito della valutazione sarebbe sufficiente considerare i titoli didattici con il criterio degli stati di servizio e non valutare il periodo in cui il prof. Baggio è stato decaduto dal servizio non svolgendo in fatto attività assistenziale.
3. Con l’appello incidentale, richiamato che la sentenza, pur con affermazioni obiter, si è espressa erroneamente su alcuni motivi del ricorso incidentale, la si censura per non avere rilevato la mancata applicazione da parte della commissione dei criteri definiti dai nefrologi italiani e gli ulteriori vizi delle valutazioni rese, anche in violazione delle sentenze di appello n. 1510 del 1998 e n. 3689 del 2003, quanto alla:
– ritenuta pertinenzialità del servizio svolto dalla ricorrente dal 1983 nel modulo “Metabolismo minerale e osteoporosi”, attinente invece al diverso campo dell’osteoporosi della donna in menopausa, con la necessità, allora, di differenziare il punteggio a favore del prof. Baggio almeno dal 1989, data di istituzione della Divisione di Nefrologia presso la quale egli ha specificamente operato; all’ingiustificato non riconoscimento al prof. Baggio, per converso, del servizio di assistente medico al Pronto Soccorso per tre anni, invero dovuto a fronte del sopra detto riconoscimento della diversa attività della ricorrente;
– al non riconoscimento al prof. Baggio di 7 anni e 7 mesi di documentata attività assistenziale svolta come contrattista (dall’1.6.1974 all’1.12.1981), attribuiti, invece, nelle due relazioni precedenti della stessa commissione (del 2004 e del 2006) e dalle commissioni del 1995 e del 2000;
– alla surrettizia inclusione della docenza come Professore associato tra i titoli didattici che è titolo non compreso fra i criteri elaborati dai nefrologi italiani, non riportato nei titoli di servizio, già valutato fra quelli di carriera e assistenziale, essendo stata inoltre valutata come docenza di Professore associato per la ricorrente tutta l’anzianità didattica e non soltanto quella documentata dai registri;
– alla non considerazione tra i titoli assistenziali del dott. Baggio di un anno come assistente medico presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Cittadella, come si sarebbe dovuto data l’inclusione fra i parametri concorsuali dei titoli assistenziali ai sensi dell’art. 102 del d.P.R. n. 382 del 1980;
– alla valutazione dei registri didattici della prof.ssa D’Angelo nonostante dichiarati irregolari dall’Ateneo;
– alla non considerazione a favore del prof. Baggio di alcuni titoli scientifici e accademici ritenuti dai nefrologi italiani, dalla legge e richiamati dal Consiglio di Stato, quali, in sede nazionale e internazionale, i riconoscimenti della comunità scientifica e gli inviti come relatore a congressi, ovvero la posizione del suo nome in pubblicazioni scientifiche, il voto di laurea, la seconda laurea e altri.
4. L’appello principale deve essere accolto per le ragioni che seguono.
4.1. Il Collegio condivide, in via preliminare, l’affermazione del primo giudice per cui, all’esito della complessa vicenda amministrativa e giurisdizionale in causa, la legittimità degli atti impugnati deve essere verificata alla luce dei criteri di valutazione adottati nel 1995 come delimitati con le sopra richiamate sentenze di secondo grado, ferma la discrezionalità delle valutazioni eseguite se non illogiche o irrazionali.
4.2. In questo quadro si ritiene di esaminare le due censure che, nell’appello principale, sono indicate come essenziali e dirimenti ai fini della valutazione della posizione dell’appellante.
Si tratta delle questioni relative al riscontro dei titoli didattici attraverso i registri delle lezioni e non con gli stati di servizio e alla rilevanza del periodo in cui il prof. Baggio è stato dichiarato decaduto dal servizio, con provvedimento poi annullato in giudizio, al fine della valutazione di questo periodo come attività assistenziale.
4.3. Allo scopo è necessario richiamare i criteri di valutazione e il metodo di calcolo del punteggio adottati dalla commissione nella riunione del 31 ottobre 1995 (doc. all. 1A del fascicolo dell’Avvocatura dello Stato in primo grado) che aveva deciso di valutare separatamente le tipologie di titoli, individuati, nell’art. 102 del d.P.R. n. 382 del 1980, nei titoli scientifici, nell’attività assistenziale, nell’anzianità di ruolo e nei titoli didattici “Per la valutazione dei titoli di carriera, assistenziali e didattici facendo propri i criteri elaborati dai nefrologi italiani” e basandosi, per la valutazione di quelli scientifici “essenzialmente sull’Impact factor elaborato dalla direzione della Biblioteca Pinali”. Si era proceduto poi, come esposto nella sentenza di appello n. 3689 del 2003, “Per ciascun gruppo di elementi di valutazione” all’assegnazione “di coefficienti numerici, dalla cui sommatoria era stata poi desunta la classificazione dei candidati per ciascuna in rapporto a ciascuna griglia di titoli”, concludendosi questa classificazione con la collocazione al primo posto del prof. Baggio per i titoli scientifici e della prof.ssa D’Angelo per quelli relativi all’attività assistenziale, all’anzianità di ruolo e ai titoli didattici. “La Commissione, poi, per la graduatoria finale, aveva considerato cinque ipotesi, calcolando il punteggio di ciascun candidato per ciascuna delle tipologie come valore percentuale rispetto al candidato con maggior punteggio, e cioè, attribuendo, uguale valore alle quattro tipologie di titoli, valore doppio ai titoli scientifici ed assistenziali; valore doppio ai soli titoli scientifici; il 50% ai titoli scientifici ed il 50% alla somma degli altri titoli; il 50% all’anzianità di ruolo ed il 50% alla somma degli altri titoli. Optando poi per la seconda ipotesi (che attribuiva valore doppio ai titoli scientifici e a quelli assistenziali) aveva proposto come affidataria dell’incarico” la prof.ssa D’Angelo.
Considerato che il metodo di calcolo del punteggio di ciascun candidato per ciascuna delle tipologie di titoli come valore percentuale rispetto al candidato con maggior punteggio non è stato inciso dalle pronunce in appello, è corretto quanto prospettato dall’appellante per cui il punteggio percentuale di ciascun candidato è tanto minore quanto maggiore è il punteggio attribuito all’altro, essendo di conseguenza rilevante riscontrare la fondatezza delle deduzioni in appello sulle due questioni di cui al precedente punto 4.2.
4.4. Allo scopo per la prima questione si esamina quanto emerge dalle relazioni di valutazione del 31 ottobre 1995 e del 17 marzo 2008 (per questa: doc. 50 G del fascicolo dell’Avvocatura dello Stato in primo grado) poi integrata dal Consiglio di Facoltà nella riunione del 10 settembre 2009 (doc. 49 stesso fascicolo).
Sul primo punto nella relazione del 1995 si specifica che “La valutazione dei titoli di ciascun candidato è stata fatta in base agli Stati di Servizio forniti dall’Università di Padova e dei curriculum presentati dai candidati” e, in quella del 17 marzo 2008, si afferma che la “Commissione è stata obbligata ad adottare, su precisa disposizione dell’Autorità Accademiche, un’altra variazione – rispetto alle modalità di effettuazione dei lavori adottate nel 1985 – consistente nell’utilizzazione per l’acquisizione dei dati relativi all’attività didattica svolta nell’ambito delle Scuole di Specializzazione desumendoli dai registri delle lezioni, anziché dai certificati di servizio rilasciati dall’Ateneo.”, venendo precisato che “Questa modalità è stata seguita dalla Commissione su esplicita richiesta rivolta dal Prof. Baggio tramite i suoi legali alla Facoltà e al Magnifico Rettore, il quale ha confermato, con lettera Prot. 47244 del 20 ottobre 2004, la giustezza di tale richiesta”.
Al riguardo il Collegio non condivide l’affermazione del primo giudice sulla invarianza del criterio di valutazione dei titoli didattici per effetto del ricorso al diverso strumento dei registri delle lezioni; si deve infatti anzitutto considerare che l’obbligo di non modificare l’impostazione data nel 1995 riguarda non soltanto l’astratta definizione del criterio ma la modalità con cui venne applicato, data la relazione biunivoca che ha legato all’epoca la scelta del criterio e quella della fonte dei relativi dati, non essendo neutrale la scelta della fonte per il risultato per ciascun candidato, variato infatti nel 2008; così come si deve rilevare che non emerge dagli atti alcuna ragione cogente e ineludibile determinante la modifica della fonte di accertamento dei dati, non essendo sufficiente allo scopo la lettera rettorale del 20 ottobre 2004 (all.16 del fascicolo sopra citato), in cui si afferma la validità dei registri a fini certificativi ma non il motivo per cui agli stessi fini non debbano più valere gli stati di servizio, che l’Università aveva per prima indicato e fornito alla Commissione per la valutazione dei titoli didattici.
4.5. Il Collegio neppure condivide la valutazione del primo giudice sul computo a favore del prof. Baggio, quale attività assistenziale in ambito accademico, del periodo di decadenza dall’ufficio di ricercatore confermato.
Per il procedimento di cui qui si tratta è infatti rilevante che l’attività assistenziale sia stata effettivamente svolta e non soltanto riconosciuta ai fini giuridici ed economici, venendo altrimenti attribuita una [#OMISSIS#] soltanto formale alla previsione dell’art. 102 del d.P.R. n. 382 del 1980; questa infatti richiede espressamente la valutazione della detta attività come elemento specifico riguardo i titoli accademici didattici e scientifici, ritenendosi evidentemente necessaria l’integrazione della qualificazione culturale con l’esperienza operativa del docente medico di cura e assistenza dei pazienti al fine dell’attribuzione della qualifica superiore, considerato che la direzione di una struttura il cui compito prioritario è assistenziale presuppone la conoscenza concreta dell’attività da dirigere.
La mancata prestazione assistenziale, quale che ne sia il motivo, ha perciò effetto dirimente ai fini della procedura per cui è causa, non potendo essere valutato un servizio in fatto non prestato a fronte della ratiodella norma che ne richiede la valutazione soltanto se effettivo.
5. Ciò rilevato si passa all’esame dell’appello incidentale.
L’appello non può essere accolto, per le ragioni che seguono:
-a) la valutazione sulla pertinenzialità del servizio svolto dalla ricorrente nel modulo “Metabolismo minerale e osteoporosi” attiene strettamente ad un giudizio tecnico-discrezionale che è sindacabile dal giudice amministrativo per i profili della ragionevolezza e dell’attendibilità rispetto al criterio tecnico e al procedimento applicativo, restando però fermo il limite della relatività delle valutazioni tecnico – scientifiche, per cui il giudice può censurare solo quella che si ponga al di fuori dell’ambito di opinabilità affinché il suo giudizio non sostituisca quello dell’Amministrazione con altro parimenti opinabile; come avverrebbe nella specie non rilevandosi, né essendo stati dedotti, profili di palese irragionevolezza o inattendibilità della valutazione di pertinenzialità di cui si tratta, assunta da una commissione composta da esperti nel campo secondo un “indice di pertinenza” alla nefrologia dei servizi svolti per la cura delle patologie nefrologiche nell’ambito degli Istituti Patologia medica e Clinica medica, non essendo chiarito dall’appellante accidentale perché ciò comporterebbe un maggior punteggio a sua favore, mentre, per converso, lo stesso criterio fa ritenere non irragionevole l’esclusione dal parametro di affinità del servizio svolto presso un Pronto Soccorso (relazione del 17 marzo 2008, pag. 4), riguardante patologie diverse e di ogni tipo;
-b) nella relazione della commissione (pag. 7) l’attività di contrattista del prof. Baggio non è valutata tra i titoli assistenziali poiché “risulta – in base alla certificazione di servizio- finalizzata ad attività didattica e di ricerca”, riscontrandosi ciò già negli stati di servizio rilasciati al 1995 (doc. nn. 78, 80 e 81 depositati dal prof. Baggio in secondo grado il 22 maggio 2015)) e nel marzo 2004 (all. 14 del fascicolo dell’Avvocatura dello Stato in primo grado), essendo perciò la valutazione giustificata in riferimento ad un’attività estranea a quella assistenziale, né potendo rilevare, rispetto a tale oggettiva e specifica attestazione, la corresponsione dell’indennità “De [#OMISSIS#]”;
-c) la valutazione della qualifica di Professore associato tra i “titoli di carriera” (pagg. 5-6 della relazione della commissione) non risulta innovativa rispetto al 1995 considerato che la commissione dell’epoca aveva affermato di avere fatto propri, per la valutazione dei titoli di carriera, assistenziali e didattici, i criteri elaborati dai nefrologi italiani (all. 1B del fascicolo dell’Avvocatura dello Stato in primo grado) e che questi criteri includono la qualifica di Professore associato con l’attribuzione di 2.0 punti l’anno (punto 1 “Titoli di carriera”), dovendosi ritenere, di conseguenza, che in quella fase la qualifica sia stata considerata ai fini della valutazione; tenuto anche conto che la medesima commissione aveva altresì affermato di eseguire la valutazione dei titoli in base agli stati di servizio e ai “curriculum presentati dai candidati”, nei quali figura per entrambi la qualifica di Professore associato (all. 61 e 62 del fascicolo sopra citato), rientrando poi le relative valutazioni nell’ambito di discrezionalità della Commissione, ferma la già vista non rilevanza dei registri per l’attività didattica.
Richiamato, infine, quanto esposto nel precedente punto a) sulle valutazioni di pertinenzialità e, insieme, sul servizio svolto presso un Pronto Soccorso e sopra, sub 4.4., quanto all’utilizzo dei registri, si rileva, riguardo i titoli scientifici infine, che nella relazione del 31 ottobre 1995 “la valutazione dei titoli scientifici si è basata essenzialmente sull’Impact Factor elaborato dalla Bibiloteca Pinali” e che nella relazione del 17 marzo 2008 la commissione riporta di aver “deciso di attenersi al criterio utilizzato nel 1995” per la valutazione della rilevanza dei lavori “…desumendola dall’accettazione dei lavori da parte dei referees delle Riviste scientifiche provviste diImpact Factor”, ricavando la produzione scientifica dei due candidati dal relativo elenco annesso ai lorocurriculum vitae (pagg. 13-14); non emerge perciò alcuna differenziazione sostanziale tra le due valutazioni quanto alla metodologia e ai titoli di riferimento (salva la specificazione nella seconda della valutazione per entrambi i candidati delle pubblicazioni congressuali), essendosi anche specificato coerentemente, nel 2008, che la seconda laurea (nella specie conseguita dal Prof. Baggio in biologia), non rubricata tra i titoli di carriera dai nefrologi italiani, sarebbe potuta essere valutata per il profilo della tesi se questa fosse stata pubblicata su rivista con Impact Factor (pag. 4).
6. Per le ragioni che precedono l’appello principale è fondato e deve perciò essere accolto; l’appello incidentale è infondato e deve essere perciò respinto.
Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’appello principale in epigrafe n. 4392 del 2011 e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla gli atti impugnati; respinge l’appello incidentale.
Condanna le parti appellate al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio a favore della prof.ssa [#OMISSIS#] D’Angelo, appellante, che liquida nel complesso in euro 7.000,00 (settemila), di cui euro 4.000,00 (quattromila/00) a carico dell’Università degli Studi di Padova ed euro 3.000,00 (tremila/00) a carico del prof. Bruno Baggio, oltre gli accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2015, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Patroni Griffi, Presidente
[#OMISSIS#] Meschino, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Vigotti, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/07/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)