Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 ottobre 2016, n. 4526

Requisiti collocazione degli insegnanti nelle graduatorie nazionali-Contratti di collaborazione coordinata e continuativa-Nozione di anno accademico

Data Documento: 2016-10-27
Area: Giurisprudenza
Massima

L’art. 19, comma 2, del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie nazionali utili per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato, fissa quale requisito il possesso di “almeno tre anni accademici di insegnamento”. La corretta interpretazione di tale previsione esclude qualsivoglia limitazione a particolari tipologie di corsi – accademici o pre-accademici, che risultano così equiparati – anche qualora il rapporto di lavoro del docente sia regolato da contratto di co.co.co. o similari, così da rendere illegittime le contrastanti previsioni contenute nell’art. 2, comma 3, d.m. 30 giugno 2014, n. 526.

Contenuto sentenza

N. 04526/2016REG.PROV.COLL.
N. 07286/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7286 del 2015, proposto da: 
[#OMISSIS#] Fabbri, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Buccari, 3; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, Conservatorio Statale di Musica “N. Paganini” di Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliati presso gli uffici di quest’ultima in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Tampalini, [#OMISSIS#] Segre, non costituiti in giudizio; 
per la riforma
della sentenza 19 maggio 2015, n. 7245, del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e del Conservatorio Statale di Musica “N.Paganini” di Genova;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 luglio 2016 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’avvocato [#OMISSIS#] e l’avvocato dello Stato Camassa.
FATTO e DIRITTO
1.– Il sig. Fabbri [#OMISSIS#], diplomato in chitarra classica, ha impugnato, innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, il decreto ministeriale 30 giugno 2014, n. 526, nella parte in cui considera «anno accademico», per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e per altre tipologie contrattuali, l’avere svolto almeno 125 ore di insegnamento nei corsi accademici di primo e secondo livello, non riconoscendo, ai fini del calcolo del punteggio, la stessa [#OMISSIS#] al servizio prestato nei corsi pre-accademici.
Il ricorrente ha dedotto il contrasto di tale disposizione regolamentare con l’art 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, che non ammetterebbe la distinzione tra corsi accademici e pre-accademici.
2.– Il Tribunale amministrativo, con sentenza 19 maggio 2015, n. 7245, ha rigettato il ricorso, ritenendo non sussistente il lamentato contrasto.
3.– Il ricorrente in primo grado ha proposto appello.
4.– Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate, chiedendo il rigetto dell’appello.
5.– La causa è stata decisa all’udienza pubblica del 14 luglio 2016.
6.– L’appello è fondato.
Questa Sezione, con sentenza 20 giugno 2016, n. 2709, si è già pronunciata su un caso identico, ravvisando la sussistenza del contrasto tra fonte regolamentare e fonte primaria.
Si riporta, di seguito, la parte rilevante della motivazione.
«L’articolo 19, comma 2, del d.l. 12-9-2013, n. 104 dispone che: “Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inserito ….in apposite graduatorie nazionali utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L’inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca”. Osserva la Sezione che dalla lettura della disposizione legislativa emerge che in primo luogo che l’inclusione nelle graduatorie è consentita al “personale docente”. La generica ed ampia dizione utilizzata dalla norma rende, pertanto, legittima la disposizione contenuta nell’articolo 2, comma 1, dell’impugnato decreto ministeriale, laddove indica, quale requisito di ammissione, che si tratti di “personale docente(…) e che, alla data del presente decreto, abbia maturato, a decorrere dall’anno accademico 2001-2002, almeno tre anni accademici di insegnamento, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o con contratto di collaborazione, ai sensi dell’art. 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ovvero con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o altra tipologia contrattuale nelle medesime istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica”. Invero, l’indicazione legislativa di “personale docente” consente di esplicitare le diverse categorie contrattuali rilevanti attraverso le quali l’attività di insegnamento è stata prestata.
Ciò posto (…), va rilevato che l’articolo 19, comma 2 citato (come del resto il primo comma dell’articolo 2 del d.m. n. 526 del 2014) richiede la maturazione di “almeno tre anni accademici di insegnamento presso le suddette istituzioni”. Come è ben chiaro dalla lettera della disposizione, vi è un requisito esclusivamente temporale, tale intendendosi “tre anni accademici di insegnamento”. L’aggettivo “accademico” è riferito all’anno, mentre il termine “insegnamento” è indicato in termini generici, senza riferimento alcuno alla tipologia di “corso” cui esso si riferisce. E’ ragionevole, pertanto, ritenere che, in presenza di un dato meramente temporale (anno accademico), riferentesi alla istituzione presso la quale l’attività di “insegnamento” è svolta, il requisito non sconti di una distinzione rilevante in relazione alla tipologia di corsi comunque organizzati da e tenuti presso l’Istituzione (accademico o pre-accademico) e per i quali l’insegnamento sia stato comunque esercitato. Deve, pertanto, ritenersi non condivisibile l’affermazione del giudice di primo grado (contenuta anche nella sentenza impugnata in questa sede) che ha interpretato la dizione legislativa “tre anni accademici di insegnamento” come “tre anni di insegnamento in corsi accademici”, trattandosi di conclusione che non trova supporto nella lettera della legge».
7.– Le motivazioni riportate valgono anche per la decisione del caso in esame.
L’appello, pertanto, è fondato, con conseguente annullamento dell’articolo 2, comma 3 del d.m. n. 526 del 2014, per contrasto con la fonte primaria, nella parte in cui, per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e per altre tipologie contrattuali, limita la nozione di anno accademico alle sole ore di insegnamento prestate nei corsi accademici di primo e secondo livello e non anche nei corsi pre-accademici.
8.– La natura nuova delle questioni decise, risolte dalla sentenza sopra citata dopo la proposizione del ricorso, giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando:
a) accoglie l’appello proposto con il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla l’art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 30 giugno 2014, n. 526, nella parte in cui limita la nozione di anno accademico alle sole ore prestate nei corsi accademici di primo e di secondo livello;
b) le spese del doppio grado di giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Barra [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
​Pubblicato il 27/10/2016