Secondo il costante orientamento giurisprudenziale, a fronte del superamento delle tre mediane, la commissione deve chiarire in maniera analitica i motivi per i quali l’interessato non può conseguire l’abilitazione (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 26 maggio 2015, n. 2665; Cons. Stato, Sez. VI, 10 febbraio 2015, n. 723).
Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 settembre 2017, n. 4523
Abilitazione scientifica nazionale-Obbligo di motivazione del diniego
N. 04523/2017REG.PROV.COLL.
N. 02613/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2613 del 2016, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Chiara, Salvatore Curreri, [#OMISSIS#] Di Genio, [#OMISSIS#] Lauricella, rappresentati e difesi dall’avvocato [#OMISSIS#] Linguiti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale G. Mazzini 55;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Università Iuav di Venezia, Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, Commissione Giudicatrice non costituiti in giudizio;
nei confronti di
Lidianna Degrassi, [#OMISSIS#] Bindi, [#OMISSIS#] Romboli, [#OMISSIS#] Di Plinio, [#OMISSIS#] Vecchio non costituiti in giudizio;
per la riforma
per la riforma:
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE III n. 11318/2015, resa tra le parti, concernente valutazione negativa in relazione al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di I e II fascia per il settore concorsuale 12/C1 – diritto costituzionale.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 settembre 2017 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] Linguiti e [#OMISSIS#] Urbani Neri dell’Avvocatura Generale dello Stato;
– rilevato che il ricorso – avente ad oggetto legittimità della procedura di abilitazione nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia per il settore concorsuale 12/C1 – diritto costituzionale- appare prima facie fondato (con conseguente applicabilità dell’art. 74 cod proc amm) in ordine ai motivi di appello proposti, in specie alla luce degli esiti concernenti i precedenti giudizi riguardanti la stessa procedura (cfr. in particolare Consiglio di Stato sez VI nn. 226 e 584 del 2017);
– atteso che, in particolare, la decisione n. 584 appena richiamata ha accolto l’appello proposto dai proff. Giovanni Bianco e [#OMISSIS#] Caporali, anch’essi risultati non idonei nella medesima procedura, avverso la stessa sentenza di primo grado di cui in epigrafe qui impugnata;
– considerato che, anche per evidenti ragioni di certezza ed uniformità oltre che in assenza di qualsiasi elemento tale da comportare un mutamento di indirizzo, occorre ribadire e richiamare le considerazioni ivi svolte;
– rilevato che le argomentazioni già esposte dalla sezione hanno trovato ulteriore conferma all’esito della disposta ed eseguita istruttoria, con cui è stata acquisita la documentazione richiesta con ordinanza n. 3042017, in specie in merito al contenuto dell’annullamento in autotutela di parte degli atti di valutazione inizialmente svolti, disposto dal Ministero con determina datata 882013;
– atteso che questa Sezione, in relazione alla medesima procedura oggetto di controversia in questa sede, ha già avuto modo di affermare, con orientamento che si condivide, che la “disapplicazione” o, comunque “rimodulazione” dei suddetti criteri non risulta «sorretta da motivazione logica e adeguata» (Cons. Stato, sez. VI, 24 ottobre 2016, n. 4439);
– rilevato che, in particolare, si è affermato che «il relativo onere motivazionale deve ritenersi particolarmente accentuato, poiché l’esclusione, dal novero degli elementi valutativi, di criteri e parametri oggettivi e trasparenti di valutazione, ha [#OMISSIS#] non solo quantitativa, ma anche qualitativa, idonei a fungere da riscontri oggettivi esterni nella ricostruzione dell’iter logico posto a base dei giudizi, individuali e collettivi, espressi dalla commissione, comporta uno speculare aumento della sfera di discrezionalità della commissione, in linea generale limitata dai criteri e parametri stabiliti dal decreto ministeriale, i quali, di norma, devono trovare applicazione e la cui mancata applicazione assume carattere eccezionale»;
– atteso che si è altresì affermato come tali criteri costituiscano «parametri oggettivi e precostituiti, muniti di un rilevante grado di significatività circa la qualità e la quantità delle pubblicazioni e della produzione scientifica dei candidati, e non manifestamente incompatibili con il macrosettore che qui viene in rilievo»;
– considerato che la rilevata esclusione dei menzionati criteri e parametri valutativi oggettivi precostituiti dalla normativa secondaria ha, a sua volta, viziato il giudizio di non idoneità espresso sull’odierna parte appellante, con la conseguenza di impedire di sindacare la coerenza del percorso logico e della congruità dell’apprezzamento scientifico posti a base dei giudizi, individuali e collettivi, espressi dalla commissione;
– rilevato che, in particolare, alla luce di quanto contenuto nell’atto di appello, la mancata applicazione di tali criteri e parametri ha inciso negativamente sulla posizione degli appellanti;
– atteso che risulta fondato in particolare il primo motivo di gravame diretto a lamentare l’erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha respinto il motivo di ricorso di primo grado con cui si deduceva la violazione dell’art. 3, comma 3, d.m. 7 giugno 2012, n. n. 76, la quale norma, se pure ammette “l’eventuale utilizzo di ulteriori criteri e parametri più selettivi ai fini della valutazione delle pubblicazione e dei titoli”, non consente, tuttavia, alla Commissione di prescindere dai criteri predeterminati normativamente, tra i quali l’impatto delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, nonché l’importanza e l’impatto della produzione scientifica complessiva dei candidati, misurati medianti indicatori non bibliometrici (c.d. mediane);
– rilevato che sul punto, a conferma ulteriore dell’illegittimità dell’operato della Commissione, non può non richiamarsi il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui, a fronte del superamento delle tre mediane, la Commissione deve chiarire in maniera analitica i motivi per i quali l’interessato non può conseguire l’abilitazione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 26 maggio 2015, n. 2665; Cons. Stato, sez. VI, 10 febbraio 2015, n. 723);
– considerato che, nel caso di specie, la motivazione del giudizio negativo non chiarisce adeguatamente le ragioni per le quali, il candidato, nonostante il risultato molto positivo riportato in rapporto al superamento delle mediane, sia stato valutato negativamente proprio rispetto alle pubblicazioni scientifiche;
– ritenuto che le considerazioni sin qui svolte conducano all’accoglimento dell’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, all’accoglimento del ricorso di primo grado, con conseguente annullamento del giudizio negativo riportato da parte appellante;
– rilevato che, sul piano degli effetti conformativi, l’amministrazione in esecuzione della presente sentenza dovrà procedere a una rivalutazione dei candidati, demandata ad una nuova commissione, rinnovata nei suoi componenti rispetto a quella che ha emesso l’impugnato giudizio di non idoneità, previa determinazione dei relativi criteri in conformità a quanto statuito con la presente sentenza;
– considerato che le spese del doppio grado di giudizio, analogamente alle decisioni richiamate ed a fronte della parziale novità della questione (almeno al momento della proposizione del ricorso di primo grado), devono essere interamente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Giordano [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 27/09/2017