Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 giugno 2016, n. 2852

Nomina direttore scuola di specializzazione

Data Documento: 2016-06-28
Area: Giurisprudenza
Massima

Nell’ambito della procedura volta alla nomina di direttore di una scuola di specializzazione, il rifiuto di un candidato (professore ordinario) di sottoporsi a votazione che ponga la sua candidatura a confronto con quella di un altro soggetto (professore associato), ritenendo tale confronto contrario a norma di legge, non equivale alla rinuncia della candidatura stessa.

L’art. 16, comma 2, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nel prevedere che la direzione delle scuole di specializzazione sia riservate “di norma” ai professori ordinari, non prevede una regola suscettibile di essere derogata in presenza di circostanze rimesse alla valutazione discrezionale dell’università. La disposizione in questione, al contrario, prevede una regola cogente, che non ammette deroghe se non nel caso espressamente previsto dal comma immediatamente successivo, che fa riferimento all’ipotesi in cui sussista un motivato impedimento del professore ordinario. Il secondo e il terzo comma vanno, quindi, letti congiuntamente: il secondo comma stabilisce la regola da seguire nella generalità dei casi (riservando la norma ad un professore ordinario); solo nel caso in cui sussista un motivo impedimento si piò nominare un professore associato.

Contenuto sentenza

N. 02852/2016REG.PROV.COLL.
N. 04786/2015 REG.RIC.
N. 04175/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4786 del 2015, proposto da: 
Università degli Studi di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi 12; 
contro
Virginia De Rose, rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Corain, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Corain in Roma, Via Emilia 86/90; 
sul ricorso per decreto ingiuntivo numero di registro generale 4175 del 2015, proposto da: 
[#OMISSIS#] Albera, rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] Barosio, Serena Dentico, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, Via [#OMISSIS#] Da Palestrina, 63; 
contro
Virginia De Rose, rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Corain, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Corain in Roma, Via Emilia 86/90; 
nei confronti di
Università degli Studi di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi; Azienda Ospedaliera Universitaria San [#OMISSIS#] Gonzaga; 
per la riforma
quanto al ricorso n. 4175 del 2015:
della sentenza del T.a.r. Piemonte – Torino: Sezione I n. 00495/2015, resa tra le parti, concernente verbale di nomina di direttore della scuola di specializzazione in malattie dell’apparato respiratorio
quanto al ricorso n. 4786 del 2015:
della sentenza del T.a.r. Piemonte – Torino: Sezione I n. 00495/2015, resa tra le parti, concernente verbale di nomina di direttore della scuola di specializzazione in malattie dell’apparato respiratorio
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Virginia De Rose e di Virginia De Rose e di Università degli Studi di Torino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2016 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Pluchino, l’avvocato [#OMISSIS#] e l’avvocato Barosio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per il Piemonte la professoressa Virginia De Rose ha impugnato il verbale del Consiglio della Scuola di Specializzazione in malattie dell’apparato respiratorio dell’Università di Torino del 14 aprile 2014, nella parte relativa alla “nomina” a Direttore della Scuola del prof. [#OMISSIS#] Albera.
2. Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.a.r. ha accolto il ricorso ritenendo fondato, in particolare, il motivo diretto a contestare la violazione dell’art. 16 del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), ai sensi del quale: “è riservata di norma ai professori ordinari la direzione degli istituti, delle scuole di perfezionamento e di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali. In caso di motivato impedimento degli stessi la direzione di detti istituti e scuole e’ affidata a professori associati.”.
3. Per ottenere la riforma di tale sentenza hanno proposto separati appelli sia il professore [#OMISSIS#] Albera, sia l’Università degli studi di Torino.
4. Si è costituita in giudizio la professoressa De Rose chiedendo il rigetto degli appelli.
5. All’odierna udienza di discussione gli appelli sono stati trattenuti per la decisione.
6. Va preliminarmente disposta la riunione degli appelli, trattandosi di appelli avverso la medesime sentenza.
7. Gli appelli non meritano accoglimento.
8. Occorre, anzitutto, evidenziare come non possa essere condivisa la tesi, sostenuta, con diverse argomentazioni, in entrambi gli appelli, secondo cui la professoressa De Rose avrebbe rinunciato alla candidatura a Direttore della Scuola di specializzazione.
Risulta dagli atti al contrario che la professoressa De Rose non ha ritirato la propria candidatura, ma ha soltanto rifiutato di sottoporsi ad una votazione che ponesse la sua candidatura a confronto con quella del professore Albera. Nel farlo, ha richiamato l’art. 16 d.P.R. n. 382 del 1980, sul presupposto che tale norma non consenta un simile confronto, perché riserva l’incarico di Direttore della Scuola di specializzazione ai professori ordinari e, solo in caso di impedimento, di questi ultimi, ai professori associati.
9. Nel merito gli appelli sono infondati alla luce delle seguenti assorbenti considerazioni.
9.1. L’art. 16, secondo comma, d.P.R. 382 del 1980 nel prevedere che la direzione delle Scuole di specializzazione sia riservate “di norma” ai professori ordinari, non prevede una regola suscettibile di essere derogata in presenza di circostanze rimesse alla valutazione discrezionale dell’Università.
La disposizione in questione, al contrario, prevede una regola cogente, che non ammette deroghe se non nel caso espressamente previsto dal comma immediatamente successivo (il terzo comma dell’art. 16 cit.), che fa riferimento all’ipotesi in cui sussista un motivato impedimento del professore ordinario.
Il secondo e il terzo comma vanno, quindi, letti congiuntamente: il secondo comma stabilisce la regola da seguire nella generalità dei casi (riservando la norma ad un professore ordinario); solo nel caso in cui sussista un motivo impedimento si piò nominare un professore associato (cfr. in tal senso Cons. Stato, sez. VI, 10 marzo 2011, n. 1533).
9.2. Nel caso di specie, non sussisteva alcun motivato impedimento nei confronti della professoressa De Rose, atteso che:
come si è già visto, ella non aveva ritirato la candidatura, ma l’aveva anzi tenuta ferma, rifiutando solo il confronto (perché ritenuto illegittimo) con il professore Albera;
non risponde al vero che ella non fosse titolare di incarichi assistenziali: al contrario, al momento dell’elezione la professoressa De Rose poteva certamente vantare un incarico ex art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 517 del 1999, che la legittimava, quindi, a partecipare all’elezione. Più nel dettaglio poteva vantare l’incarico di ricerca triennale “Appropriatezza e sicurezza di impiego dei farmaci antibiotici in ambito pneumatologico”, attribuitole con delibera del Direttore General dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria San [#OMISSIS#] Gonzaga di Orbissano n. 340 del 30 maggio 2015.
9.3. Le considerazioni che precedono portano all’integrale rigetto degli appelli e alla conferma della sentenza appellata.
9.4. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 4.000, oltre agli accessori di legge, a carico di ciascuna parte appellante (Università degli studi di Torino e professore [#OMISSIS#] Albera).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, ne dispone la riunione e li respinge.
Condanna gli appellanti al pagamento delle spese processuali, che liquida, per ciascun appellante, in complessivi € 4.000, oltre agli accessori di legge, a favore della professoressa Virginia De Rose.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Barra [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Mele, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)