Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 giugno 2016, n. 2853

Requisiti di nomina Direttore Accademia nazionale di danza

Data Documento: 2016-06-28
Area: Giurisprudenza
Massima

L’art. 6, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1236, laddove richiede che “la direttrice dell’accademia nazionale di danza […] deve essere compositrice di danza di riconosciuto valore”, è ancora in vigore. A favore di tale conclusione depongono, in primo luogo, l’art. 1 e il n. 1051, allegato 1, D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 179, che lo dichiarano tutt’ora vigente. In secondo luogo, una diversa esegesi darebbe luogo a un vuoto normativo con riferimento ai requisiti di nomina del Direttore dell’Accademia nazionale di danza, considerato che il regolamento sui requisiti previsto dall’art. 6, comma 2, d.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 non è stato emanato e che lo statuto dell’Accademia nazionale di danza non contiene una compiuta disciplina degli stessi requisiti, limitandosi a un rinvio all’art. 6 ultimo citato, le cui disposizioni sono eccessivamente generiche per un’adeguata selezione dei candidati.

Contenuto sentenza

N. 02853/2016REG.PROV.COLL.
N. 05459/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5459 del 2015, proposto da: 
Fontano Joseph, rappresentato e difeso dagli avv. Dorodea Ciano, [#OMISSIS#] Amorelli, con domicilio eletto presso Amorelli & Ciano Studio Legale in Roma, Via [#OMISSIS#] Pepe, 37; 
contro
Accademia Nazionale di Danza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12; 
Carioti Bruno, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, piazza G. Verdi, 9; 
nei confronti di
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12; 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, [#OMISSIS#] Apolloni, [#OMISSIS#] Ariano, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Bianchini, [#OMISSIS#] Bonavita, [#OMISSIS#] Caiazza, [#OMISSIS#] Campini, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Cari, Massimo Carrano, [#OMISSIS#] Celi, [#OMISSIS#] Cerreto, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Corazzo, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Demitry, [#OMISSIS#] Bosco De Panfilis, [#OMISSIS#] Dezi, [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Garufi, [#OMISSIS#] Giovanetti, [#OMISSIS#] Gregoratti, Fara [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Grifone, [#OMISSIS#] Incatasciato, [#OMISSIS#] Mancini, [#OMISSIS#] Obino, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Pescosolido, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Pistoni, [#OMISSIS#] Recchia, [#OMISSIS#] Rizza, [#OMISSIS#] Secci, [#OMISSIS#] Sorgi, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Angelo [#OMISSIS#] Tagliapietra, [#OMISSIS#] Vidau; [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Brugnolini, [#OMISSIS#] Caponera, [#OMISSIS#] Cello, [#OMISSIS#] Falcone, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Galeotti, Cristiano Grifone, [#OMISSIS#] Losasso, [#OMISSIS#] Macagno, [#OMISSIS#] Malaguti, [#OMISSIS#] Marignetti, [#OMISSIS#] Martorana, [#OMISSIS#] Melia, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Pallabazzer, [#OMISSIS#] Poggini, [#OMISSIS#] Severi, [#OMISSIS#] Siostrom, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Viti, rappresentati e difesi dall’avv. Massimo [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso Massimo [#OMISSIS#] in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, 9; 
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE III n. 07106/2015, resa tra le parti, concernente procedimento selettivo/elettorale del direttore dell’accademia nazionale di danza
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Accademia Nazionale di Danza, di Bruno Carioti, del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], di [#OMISSIS#] Brugnolini, di [#OMISSIS#] Caponera, di [#OMISSIS#] Cello, di [#OMISSIS#] Falcone, di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Galeotti, di Cristiano Grifone, di [#OMISSIS#] Losasso, di [#OMISSIS#] Macagno, di [#OMISSIS#] Malaguti, di [#OMISSIS#] Marignetti, di [#OMISSIS#] Martorana, di [#OMISSIS#] Melia, di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], di [#OMISSIS#] Pallabazzer, di [#OMISSIS#] Poggini, di [#OMISSIS#] Severi, di [#OMISSIS#] Siostrom di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e di [#OMISSIS#] Viti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2016 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’avvocato Amorelli, l’avvocato Brugnoletti in dichiarata delega dell’avvocato [#OMISSIS#], e l’avvocato dello Stato Pluchino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, il maestro Joseph Fontano ha impugnato:
il provvedimento del 22.10.2014, prot. n. 8333 con il quale il Commissario straordinario dell’Accademia nazionale di danza Bruno Carioti ha reso noto l’esito delle operazioni di voto concernenti l’elezione del direttore dell’Accademia per il triennio 2014/2017, indette con decreto commissariale del 6.10.2014, prot. n. 7886/2;
in parte qua, l’ elenco dei candidati ammessi dalla Commissione elettorale, recante il prot. n. 8110/50-2 del 18.10.2014 e della scheda di valutazione dei titoli attestati dal maestro Carioti;
il Regolamento per le elezioni del direttore dell’Accademia nazionale di danza emanato dal Commissario straordinario con decreto del 10.10.2014, prot. n. 7949/2 e, in particolare, dell’art. 3, n. 1), lett. b, concernente i requisiti di professionalità del candidato direttore e dell’art. 6, co. 2, del d.P.R. 28.2.2003, n. 132, con cui è stato emanato il Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della l. 21.12.1999, n. 508;
ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
2. Il ricorso di primo grado era affidato a quattro motivi, due dei quali volti a sostenere la perdurante vigenza – per effetto del d.lgs. n. 179/2009 (c.d. decreto “salva leggi”) – della norma di cui all’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 1236 del 1948, nella parte in cui prescrive che il direttore dell’Accademia Nazionale di Danza debba essere “compositrice di danza di riconosciuto valore”; il terzo volto a censurare la violazione del dovere di astensione per avere il maestro Carioti, nella veste di Commissario straordinario, dapprima, a detta del ricorrente, “manipolato” il criterio recante il requisito di professionalità, quindi partecipato alla procedura elettiva; il quarto ed ultimo volto a denunciare la violazione del principio del tempus regit actum atteso che il regolamento per le elezioni del Direttore sarebbe stato emanato dopo l’atto di indizione delle elezioni del Direttore stesso, con la conseguenza che il requisito ivi previsto sarebbe inapplicabile alla procedura selettiva di cui al presente giudizio.
3. Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.a.r. per il Lazio ha respinto il ricorso.
4. Per ottenere la riforma di tale sentenza ha proposto appello l’originario ricorrente.
5. Si sono costituiti in giudizio per resistere all’appello il maestro Bruno Carioti, l’Accademia Nazionale di Danza, di Bruno Carioti, il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.
6. Si sono altresì costituiti gli intervenienti ad opponendum nel giudizio di primo grado (in qualità di docenti dell’Accademia Nazionale di Danza Moderna) [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Brugnolini, [#OMISSIS#] Caponera, [#OMISSIS#] Cello, [#OMISSIS#] Falcone, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Galeotti, Cristiano Grifone, [#OMISSIS#] Losasso, [#OMISSIS#] Macagno, [#OMISSIS#] Malaguti, [#OMISSIS#] Marignetti, [#OMISSIS#] Martorana, [#OMISSIS#] Melia, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Pallabazzer, [#OMISSIS#] Poggini, [#OMISSIS#] Severi, [#OMISSIS#] Siostrom, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ed [#OMISSIS#] Viti.
7. All’odierna udienza di discussione l’appello è stato trattenuto per la decisione.
8. L’appello merita accoglimento.
9. Occorre pregiudizialmente dichiarare l’inammissibilità delle eccezioni pregiudiziali sollevate dalle parti appellate dirette ad evidenziare l’inammissibilità del ricorso di primo grado.
Avendo, infatti, il T.a.r. esaminato il ricorso nel merito, tali eccezioni sono state implicitamente rigettate dalla sentenza appellata: in assenza di impugnazione incidentale sulle stesse si è quindi formato il giudicato implicito.
10. In ogni caso le eccezioni sono infondate atteso che:
l’unico atto lesivo degli interessi del ricorrente è l’atto di nomina del controinteressato, avendo tutti gli atti precedentemente adottati natura endoprocedimentale;
non occorreva alcuna prova di resistenza in quanto l’interesse fatto valere dall’appellante è volto non ad ottenere direttamente la nomina ma solo la rinnovazione del procedimento;
l’art. 6 dello Statuto dell’Accademia non doveva essere oggetto di immediata impugnazione sia perché, avendo natura sostanzialmente normativa, soggiace al potere di disapplicazione del giudice amministrativo, sia perché tale disposizione non contiene previsioni immediatamente lesive perché nulla prevede in ordine ai requisiti di nomina.
11. Nel merito, il Collegio ritiene che l’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 1236 del 1948, laddove richiede che “la direttrice dell’accademia nazionale di danza […] deve essere compositrice di danza di riconosciuto valore”, sia ancora vigente.
A favore di tale conclusione depone, in primo luogo, un importante dato normativo, atteso che l’art. 1 e il n. 1051 dell’allegato 1 del d.lgs. n. 179 del 2009 (c.d. salva-leggi) lo dichiarano tutt’ora vigente.
In secondo luogo, una diversa esegesi darebbe luogo, almeno nel periodo transitorio, ad un rilevante vuoto normativo con riferimento ai requisiti di nomina del Direttore dell’Accademia nazionale di danza.
Per un verso, infatti, l’art. 6, comma 2, d.P.R. 132/2003, in relazione alla nomina del Direttore dell’Accademia nazionale di danza, innovando il precedente sistema della nomina a seguito di concorso, prevede: “Il direttore è eletto dai docenti dell’istituzione, nonché dagli assistenti, dagli accompagnatori al pianoforte e dai pianisti accompagnatori, tra i docenti, anche di altre istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera a), della legge. In sede di prima applicazione e fino all’adozione del predetto regolamento, i requisiti sono stabiliti dallo statuto, con riferimento all’esperienza professionale e di direzione, acquisite anche in àmbiti multidisciplinari ed internazionali”.
Il vuoto normativo deriva dal fatto che, allo stato, da un lato, il regolamento sui requisiti non è stato emanato e, dall’altro, lo statuto dell’Accademia nazionale di danza (approvato dal Ministero per i beni e le attività culturali con decreto dirigenziale n. 47 del 22 febbraio 2005) non contiene una compiuta disciplina dei requisiti, limitandosi ad un generico rinvio all’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 132/2003, il quale a sua volta rinvia ad un regolamento futuro.
Né si può ritenere che, a fronte di tale vuoto normativo, il requisito dovrebbe essere desunto dall’ultima parte dell’art. 6, comma 2, d.P.R. n. 132/2003, che fa riferimento “all’esperienza professionale e di direzione, acquisite in àmbiti multidisciplinare ed internazionali”.
Non vi è dubbio, infatti, che tale requisito, in assenza di una puntuale delimitazione, ha una ampiezza tale da non permettere una adeguata selezione della platea dei potenziali candidati alla carica.
Alla luce delle considerazioni che precedono deve, pertanto, ritenersi che, allo stato, fino all’adozione del regolamento ministeriale (o alla modifica dello statuto) il requisito per la nomina debba ancora rinvenirsi nell’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 1236 del 1948, il quale, come si è già detto, prevede espressamente che la direttrice (o, evidentemente, il direttore) debba essere compositrice (o compositore) di danza di riconosciuto valore.
Risulta, quindi, fondato il primo motivo di appello, diretto a contestare in capo al Maestro Carioti la carenza del requisito in questione.
12. Risulta fondato anche il motivo di appello diretto a contestare la situazione di conflitto di interessi in cui si è venuto oggettivamente a trovarsi il maestro Carioti. Questi, infatti, in qualità di commissario straordinario dell’Accademia nazionale di danza, ha prima indetto le elezioni per la nomina del direttore, poi emanato, con suo decreto del 10.10.2014, n. 7949/2, il “Regolamento per le elezioni di direttore dell’Accademia Nazionale di danza”, ed infine partecipato in qualità di candidato alle stesse elezioni disciplinate dal “suo” regolamento.
Il cumulo soggettivo delle diverse qualifiche ricoperte vale a creare quella situazione di “sospetto” di violazione del principio di imparzialità che, a prescindere dalla prova oggettiva dello sviamento, integra già di per sé, una situazione idonea a far nascere il dovere di astensione.
13. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello deve, pertanto, essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolto il ricorso di primo grado.
14. Le spese del doppio grado, poste in solido a carico delle parti appellate, seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 8.000, oltre agli accessori di legge.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta). definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado.
Condanna in solido l’Accademia Nazionale di Danza, Bruno Carioti, il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Brugnolini, [#OMISSIS#] Caponera, [#OMISSIS#] Cello, [#OMISSIS#] Falcone, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Galeotti, Cristiano Grifone, di [#OMISSIS#] Losasso, [#OMISSIS#] Macagno, [#OMISSIS#] Malaguti, [#OMISSIS#] Marignetti, [#OMISSIS#] Martorana, [#OMISSIS#] Melia, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Pallabazzer, [#OMISSIS#] Poggini, [#OMISSIS#] Severi, [#OMISSIS#] Siostrom ,[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ed [#OMISSIS#] Vita al pagamento a favore di Joseph Fontano delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in complessivi € 8.000, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Barra [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Mele, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)