Nei procedimenti selettivi astretti alle regole dell’evidenza pubblica, la selezione dei candidati deve svolgersi sulla base di criteri valutativi predeterminati ed opportunamente pubblicizzati negli atti preparatori, i quali devono trovare puntuale attuazione nella fase di vera e propria valutazione dei concorrenti. Le valutazioni affidate alla cura dell’organo tecnico sono dunque vincolanti per l’amministrazione che ha indetto la selezione in ordine ai giudizi tecnico-discrezionali formulati sui profili curriculari dei candidati. In altri termini, l’Amministrazione che ha bandito il concorso non può legittimamente disattendere i risultati, ritualmente approvati, dell’attività valutativa della commissione giudicatrice all’uopo nominata, a motivo della (pretesa e peraltro indimostrata) inadeguatezza del candidato selezionato sulla base di criteri valutativi nuovi e non opportunamente esplicitati negli atti preparatori. Diversamente opinando si verrebbe a creare un inusitato potere di veto da parte della Amministrazione capace di sterilizzare ad libitum il contenuto degli apprezzamenti tecnico-discrezionali dell’organo competente a compiere la valutazione dei concorrenti, in spregio ai più elementari principi di trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 giugno 2016, n. 2855
Procedura concorsuale professore-Chiamata- Consiglio di Dipartimento
N. 02855/2016REG.PROV.COLL.
N. 07135/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7135 del 2015, proposto da:
[#OMISSIS#] Capsoni, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Gustinucci e [#OMISSIS#] Righi, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Placidi in Roma, Via Cosseria, 2;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi di Ferrara – Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Cervia, non costituito in questo grado;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA – BOLOGNA: SEZIONE I n. 350/2015, resa tra le parti, relativa al concorso per la copertura di un posto di professore di seconda fascia settore concorsuale 05/01 fisiologia – settore scientifico disciplinare Bio/09 e risarcimento del danno
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 31 marzo 2016, il consigliere di Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’avvocato Santarelli, per delega dell’avvocato Righi, e l’avvocato dello Stato Camassa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- La professoressa [#OMISSIS#] Rapsoni impugna la sentenza del Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia-Romagna 9 aprile 2015 n. 350 che ha respinto il ricorso dalla stessa proposto avverso la delibera 13 novembre 2014 con cui il Consiglio del Dipartimento di Scienze della vita e biotecnologie dell’Università degli Studi di Ferrara, ha deliberato di non proporre ( al Consiglio di Amministrazione dell’Università) la chiamata della ricorrente per la copertura del posto di professore di seconda fascia, di cui al concorso bandito con decreto del Rettore 18 luglio 2014 n. 885 ( in relazione al settore concorsuale 05/D1- Fisiologia, Settore scientifico-Disciplinare BIO/09).
La ricorrente, docente a contratto presso la Scuola Superiore Normale di Pisa, ha partecipato alla predetta procedura selettiva promossa dall’Università degli studi di Ferrara.
La Commissione giudicatrice nominata dal Rettore, all’esito delle operazioni valutative, ha individuato la ricorrente quale vincitrice di detta procedura. Con decreto 29 ottobre 2014 il Rettore ha approvato gli atti della procedura selettiva, ma il Consiglio di Dipartimento di Scienze della vita e biotecnologie ha ritenuto di esprimere , con l’atto in primo grado impugnato, voto contrario alla proposta di chiamata della stessa candidata, ritenendo che la stessa non fosse munita della specifica formazione teorica e dell’ esperienza pratica nell’ambito dell’elettrofisiologia, elementi questi ritenuti indispensabili per l’impegno scientifico-didattico che il nominando professore avrebbe dovuto assumere in seno al Dipartimento.
L’appellante torna a reiterare in questo grado i motivi di censura già dedotti con il ricorso ed i motivi aggiunti di primo grado, ad eccezione dei motivi terzo e quarto dedotti nel ricorso e nell’atto recante motivi aggiunti di primo grado.
Si è costituita in giudizio l’intimata Università di Ferrara per resistere all’appello e per chiederne la reiezione.
Le parti hanno ulteriormente sviluppato le loro tesi difensive in memorie conclusive depositate in vista dell’udienza i discussione.
Con ordinanza cautelare 30 settembre 2015 n.4449 la Sezione ha sospeso l’esecutività della impugnata sentenza.
All’udienza pubblica del 31 marzo 2016 la causa è stata trattenuta per la sentenza.
2.- L’appello è fondato e va accolto.
3.- Anzitutto, va preso atto che la ricorrente ha rinunciato ai motivi terzo e quarto articolati nel ricorso principale e nei motivi aggiunti di primo grado, e tanto a seguito della approvazione, da parte dell’Università degli Studi di Ferrara, degli atti della procedura concorsuale. Con l’articolazione dei suddetti motivi la odierna appellante aveva censurato la mancata adozione di alcun pronunciamento conclusivo sugli atti della procedura comparativa avviata dall’Università di Ferrara per la copertura di un posto di professore di seconda fascia nel ambito concorsuale della Fisiologia (settore scientifico-disciplinare BIO/09)
4.- Con unico articolato motivo di appello, la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver questa ritenuto la piena legittimità della impugnata delibera, assunta dal Dipartimento di Scienze della vita e biotecnologie dell’Università di Ferrara sul presupposto che la procedura di chiamata del professore di seconda fascia fosse stata in concreto rivolta alla selezione di un elettrofisiologo e non di un soggetto avente il profilo professionale di un generico fisiologo e che, pertanto, risultava pienamente coerente con tale presupposto la determinazione negativa assunta dal suddetto Dipartimento, non avendo esibito il candidato individuato dalla Commissione di valutazione un profilo curriculare rilevante nel sottosettore della elettrofisiologia; e tanto, nonostante che nessuna indicazione, riguardo a tale particolare specializzazione professionale del docente da chiamare, fosse richiesta negli atti indittivi della procedura comparativa di chiamata, avviata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240 del 2010.
L’appellante insiste per converso nel ribadire che, in base al Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia dell’Università di Ferrara, il Dipartimento avrebbe potuto inserire nei criteri di valutazione da utilizzare da parte della Commissione elementi tesi a valorizzare le esperienze professionali o scientifiche maturate nel campo della Elettrofisiologia ma che, non avendo ciò fatto, non avrebbe potuto disattendere le scelte tecniche-discrezionali compiute dalla stessa Commissione nella individuazione di essa appellante come la candidata più idonea a ricoprire il posto oggetto della procedura concorsuale.
5.- Assume, inoltre, la parte appellante che l’Elettrofisiologia sia solo un aspetto della Fisiologia, priva di autonoma dignità disciplinare, per cui non potrebbe ragionevolmente ritenersi che un fisiologo non abbia le competenze per svolgere attività didattica o di laboratorio in questo campo; mentre la delibera del Dipartimento afferma implicitamente che la proposta di chiamata intendeva essere diretta alla selezione di un elettrofisiologo, ma non potendo concepirsi un bando così specifico ( stante la mancanza di autonomia sul piano disciplinare di tale sottosettore), l’interesse all’assunzione da parte del Dipartimento si sarebbe concretizzato solo secundum eventum competitionis, ove cioè la procedura di valutazione si fosse conclusa con la selezione di un elettrofisiologo.
6.- Ritiene il Collegio che l’articolato motivo d’appello sia fondato.
7.- Giova premettere che, ai sensi dell’art. 18 della legge n.240 del 2010, recante Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario: “1. Le università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168 , disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell’11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:
a) pubblicità del procedimento di chiamata sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito dell’ateneo e su quelli del Ministero e dell’Unione europea; specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;
b) ammissione al procedimento, fatto salvo quanto previsto dall’ articolo 29 , comma 8, di studiosi in possesso dell’abilitazione per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti per la chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono partecipare altresì i professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia già in servizio, nonché gli studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il CUN. In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell’ateneo;
c) applicazione dei criteri di cui alla lettera b), ultimo periodo, in relazione al conferimento degli assegni di ricerca di cui all’ articolo 22 e alla stipulazione dei contratti di cui all’ articolo 24 e di contratti a qualsiasi titolo erogati dall’ateneo;
d) valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica degli studiosi di cui alla lettera b). Le università possono stabilire il numero massimo delle pubblicazioni in conformità a quanto prescritto dal decreto di cui all’ articolo 16 , comma 3, lettera b), e accertare, oltre alla qualificazione scientifica dell’aspirante, anche le competenze linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue dell’ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera;
e) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, e approvazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione.” .
L’Università degli studi di Ferrara ha approvato con decreto rettorale del 9 settembre 2013 ( poi emendato con decreto del 2 aprile 2014) il proprio Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia. Per quel che qui maggiormente rileva, detto regolamento espressamente prevede ( art. 3, comma 2, lett. m) che il bando deve, tra l’altro, specificare l’indicazione dei criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi, eventualmente indicati dal Dipartimento e che ( art.6) la valutazione della Commissione avviene sulla base dei criteri predeterminati dalla Commissione stessa, nel rispetto degli standard qualitativi stabiliti dal d.m. 4 agosto 2011 n. 344 e degli ulteriori previsti dal Dipartimento.
8.- Il procedimento di chiamata per cui è giudizio ha avuto inizio con la delibera 7 aprile 2014, con cui il Dipartimento di scienze della vita e biotecnologie dell’Università di Ferrara ha avviato l’iter funzionale alla nomina, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240 del 2010, di un professore di seconda fascia nel settore della Fisiologia.
In tale delibera il Dipartimento ha messo in evidenza l’esigenza di far luogo alla chiamata di un fisiologo che avesse maturato una significativa esperienza nel campo della elettrofisiologia, in ragione della necessità di proseguire, in considerazione dell’imminente collocamento in quiescenza di docenti specializzati in tale ambito materiale, l’attività di ricerca e sperimentazione in tale sottosettore della Fisiologia non avente – come detto- dignità autonoma sul piano giuridico-formale ma in cui l’Università di Ferrara avrebbe raggiunto risultati di riconosciuta eccellenza .
9.- La particolarità della vicenda è che tale specifica motivazione addotta dal Dipartimento a sostegno della particolare tipologia di impegno scientifico richiesto al candidato da selezionare non è poi rifluita in nessuno degli atti ulteriori della sequela procedimentale avviata dall’Università.
Più nel dettaglio, nessun cenno riguardo a tale particolare qualificazione scientifica del candidato da chiamare per la copertura del posto di professore di seconda fascia è rinvenibile nel bando rettorale di indizione della procedura selettiva ( cfr., in particolare, art. 2 Requisiti di ammissione e art. 7 Valutazione dei candidati), né nel verbale della Commissione giudicatrice del 23 ottobre 2014 in cui, sia nella elaborazione dei criteri di valutazione ( cfr. all. A) sia, poi (a fortiori), nella concreta valutazione dei candidati(cfr. all.B), l’organo tecnico si è astenuto dal riconnettere un qualche rilievo alla elettrofisiologia ed alle eventuali esperienze maturate dai candidati in tale ambito della scienza .
Soltanto dopo la conclusione dei lavori della Commissione giudicatrice, che ha selezionato la odierna appellante quale [#OMISSIS#] candidato idoneo a ricoprire il posto oggetto di procedura, il Dipartimento ha rievocato il tema della elettrofisiologia, deliberando ( con l’atto oggetto della impugnazione di primo grado) di non proporre ( al Consiglio di Amministrazione dell’Università) la chiamata della odierna appellante in ragione della mancata emersione di una sua diretta esperienza nel campo della elettrofisiologia.
10.- Ritiene il Collegio che tale modus operandi dell’Amministrazione universitaria di Ferrara evidenzi la effettiva ricorrenza del dedotto vizio di eccesso di potere per sviamento dell’azione amministrativa.
Nei procedimenti selettivi astretti alle regole dell’evidenza pubblica la selezione dei candidati deve svolgersi sulla base di criteri valutativi predeterminati ed opportunamente pubblicizzati negli atti preparatori, i quali devono trovare puntuale attuazione nella fase di vera e propria valutazione dei concorrenti. Le valutazioni affidate alla cura dell’organo tecnico sono dunque vincolanti per l’amministrazione che ha indetto la selezione in ordine ai giudizi tecnico-discrezionali formulati sui profili curriculari dei candidati. In altri termini, l’Amministrazione che ha bandito il concorso non può legittimamente disattendere i risultati, ritualmente approvati, dell’attività valutativa della commissione giudicatrice all’uopo nominata, a motivo della ( pretesa e peraltro indimostrata) inadeguatezza del candidato selezionato sulla base di criteri valutativi nuovi e non opportunamente esplicitati negli atti preparatori. Diversamente opinando si verrebbe a creare un inusitato potere di veto da parte della Amministrazione capace di sterilizzare ad libitum il contenuto degli apprezzamenti tecnico-discrezionali dell’organo competente a compiere la valutazione dei concorrenti, in spregio ai più elementari principi di trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa.
In applicazione di tali pacifici principi al caso che ne occupa, deve quindi ritenersi affetto dal dedotto vizio di sviamento dell’azione amministrativa la delibera del Consiglio di Dipartimento che ha disatteso le conclusioni della Commissione giudicatrice adducendo, contro ogni evidenza del procedimento selettivo, la inadeguatezza della candidata a ricoprire il posto di professore di seconda fascia presso la cattedra di Fisiologia. In senso contrario, non potrebbe rilevare la circostanza secondo cui il Dipartimento avrebbe espresso la sua volontà di selezionare un professore esperto nel settore della Elettrofisiologia fin nella delibera del 14 aprile 2014, di avvio della procedura selettiva. Tale volontà, come si è già evidenziato, non si è mai trasfusa negli atti ulteriori della sequela procedimentale, né è rifluita nei criteri valutativi alla cui stregua la Commissione ha proceduto alla valutazione dei candidati, restando pertanto allo stadio di un motivo unilaterale non sviluppato, di per sé irrilevante secondo la dottrina di matrice civilistica.
Discende da quanto detto che il Dipartimento non avrebbe potuto legittimamente doppiare il giudizio valutativo della Commissione giudicatrice giungendo per tal via a non proporre per la chiamata in ruolo il nominativo della ricorrente per ragioni afferenti il suo non adeguato profilo professionale (ritenuto ampiamente positivo dalla Commissione competente). Il che non significa che il Dipartimento era “obbligato” (come pure è stato addotto, a guisa di argumentum a contrario, dalla difesa erariale) a proporre il nominativo della ricorrente, una volta che costei era stata individuata come il [#OMISSIS#] candidato dalla Commissione giudicatrice. Non par dubbio che il Dipartimento avrebbe potuto non dar corso alla nomina (ad esempio evidenziando sopravvenute ed obiettivamente riscontrabili ragioni ostative di carattere organizzativo o finanziario); quel che è certo è che non avrebbe potuto addurre – come è invece accaduto – la pretesa carenza di qualificazione professionale in capo alla candidata già positivamente scrutinata dalla competente commissione giudicatrice.
Se avesse voluto correttamente dare rilievo scriminante, nella selezione del candidato da chiamare, alle esperienze maturate nel campo specifico della elettrofisiologia, il Dipartimento avrebbe potuto/dovuto predisporre, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia, propri criteri valutativi dei candidati da sottoporre alla Commissione giudicatrice, che a sua volta avrebbe dovuto far suoi in sede di predeterminazione dei criteri.
Ora, poiché a tanto il Dipartimento non ha ottemperato, è avvenuto che la selezione si sia svolta sulla base dei soli criteri stabiliti dalla Commissione; la quale, non avendo ricevuto indicazioni conformative diverse da quelle contenute nel bando indittivo della procedura , ha elaborato non irragionevolmente detti criteri senza attribuire rilievo particolare alle esperienze maturate dai candidati nel particolare settore della elettrofisiologia.
Per conseguenza, le conclusioni raggiunte dalla Commissione giudicatrice appaiono coerenti rispetto alle premesse ed intangibili sul piano tecnico-discrezionale.
11.- L’Amministrazione universitaria era in definitiva tenuta, nel rispetto delle regole dell’evidenza pubblica cui si era autovincolata con la indizione della procedura, a dar corso alla chiamata della ricorrente Capsoni, una volta che quest’ultima era stata univocamente indicata dalla Commissione e che non erano emerse ulteriori ragioni ostative. La mancata approvazione della nomina della ricorrente va contro il principio di buona amministrazione perché preclude all’Università di Ferrara la possibilità di coprire un insegnamento, ciò che evidentemente era stato ritenuto necessario al momento della indizione della selezione. In alternativa alla predisposizione di criteri che orientassero la commissione alla valorizzazione delle esperienze nel campo della elettrofisiologia il Dipartimento avrebbe potuto suggerire all’Amministrazione universitaria il ritiro in autotutela del bando, una volta verificato che esso, così come congegnato, non corrispondeva all’interesse del Dipartimento (ma sempre tenendo conto del necessario contemperamento con gli interessi di concreti interessati, nel frattempo insorti a seguito del coinvolgimento ex bona fide nella procedura stessa).
Ma ciò non avendo fatto, né avendo evidenziato ragioni ostative alla chiamata della ricorrente diverse da quelle qui ritenute incongrue per le ragioni indicate, si deve ritenere che si sia definitivamente consolidato l’affidamento legittimo della ricorrente Capsoni alla finalizzazione della procedura di chiamata.
12.-Peraltro, poiché i profili di competenza dei candidati nello specifico campo della elettrofisiologia non sono mai stati compendiati, come detto, nei criteri valutativi elaborati per la selezione dei concorrenti, per un verso è mancato il giudizio della Commissione sulla adeguatezza della candidata anche in rapporto a tale particolare sottosettore; per altro verso, la determinazione negativa del dipartimento riguardo alla adeguatezza del profilo curriculare della candidata selezionata dalla Commissione risulterebbe affetta, sotto concorrente profilo, dal medesimo vizio di difetto di istruttoria nella misura in cui non è ben chiaro per qual ragione la ricorrente, che esibisce un significativo profilo curriculare nel settore concorsuale oggetto della procedura di chiamata, non potrebbe rapidamente acquisire le cognizioni atte allo svolgimento di attività di ricerca e di coordinamento anche nel campo della elettrofisiologia ( che, d’altronde, non a caso, non costituisce un settore concorsuale a se stante).
13.- Da ultimo, non convince l’argomento, fatto proprio dal giudice di primo grado riguardo al carattere meramente facoltativo, per il Consiglio di Dipartimento, di far proprie le conclusioni della Commissione giudicatrice riguardo alla individuazione del candidato da chiamare. Tale argomento è stato articolato sulla base della espressa previsione regolamentare ( cfr., in particolare, art. 7 Reg. cit.), secondo cui al Dipartimento che entro il termine sopra indicato non approvi la delibera di proposta di chiamata del candidato selezionato dalla Commissione è preclusa la possibilità di richiedere, nei due anni successivi, l’attivazione di una procedura di chiamata di un professore appartenente alla medesima fascia e al medesimo settore concorsuale e/o scientifico disciplinare per i quali si è svolta la procedura.
Secondo la prospettazione della difesa erariale, poiché la sola sanzione prevista per il Dipartimento, in caso di inerzia conseguente alla mancata proposta di chiamata del candidato positivamente selezionato dalla Commissione, è la preclusione per un biennio di nuove assunzioni, ciò significherebbe che lo stesso Dipartimento sarebbe legittimato ( oltre che al non liquet) ad esprimere volontà contraria alla nomina. In definitiva, secondo tale assunto, poiché il sistema prevede espressamente l’ipotesi della mancata finalizzazione della procedura pur dopo il favorevole scrutinio del candidato ad opera della Commissione giudicatrice, sarebbe per tal guisa fisiologica anche una determinazione negativa, quale appunto quella assunta dal Dipartimento di Scienze della vita e biotecnologie con la delibera oggetto della impugnazione di primo grado.
Osserva il Collegio come la tesi non sia condivisibile.
A parere del Collegio, il rilievo secondo cui il richiamato Regolamento di Ateneo preveda la suddetta preclusione biennale nell’attivazione della procedura di chiamata a carico del Dipartimento che non abbia dato corso alla finalizzazione di una precedente procedura è argomento ulteriore per ritenere che, al contrario di quanto osservato dalla parte appellata, il sistema guarda con sfavore la mancata finalizzazione delle procedure di chiamata già avviate, salvo che non ricorrano particolari e legittime ragioni ostative.
In ogni caso, per quanto ampiamente osservato, dette ragioni contrarie alla chiamata non possono certo coincidere con quelle indicate dal Dipartimento nella delibera oggetto del ricorso di primo grado, con la quale tale organo ha inammissibilmente doppiato il giudizio tecnico della Commissione giudicatrice, giungendo ad opposte conclusioni riguardo all’idoneità della candidata Capsoni a ricoprire il posto di professore oggetto di procedura.
14.- Per quanto detto, l’appello va accolto e, in riforma della impugnata sentenza, va disposto l’annullamento,nei sensi dianzi precisati, della delibera del Consiglio di Dipartimento oggetto della impugnazione di primo grado.
In esecuzione della presente sentenza, l’Università di Ferrara provvederà, a mezzo dei suoi organi competenti, all’adozione degli atti funzionali alla finalizzazione della procedura per la copertura del posto assegnato alla cattedra di Fisiologia a mezzo della chiamata in ruolo della appellante.
In favore di quest’ultima, a titolo di riparazione patrimoniale per la mancata illegittima assunzione in ruolo, dovrà essere riconosciuta una somma di denaro corrispondente agli emolumenti netti non percepiti nella qualifica di professore di seconda fascia, a decorrere dal 15 gennaio 2015 (epoca di ragionevole previsione di chiusura della procedura di chiamata, ove correttamente orientata) e fino all’effettiva assunzione in servizio. Da tale somma, tuttavia, vanno detratti gli importi che la ricorrente ha percepito nello stesso periodo a titolo di retribuzione netta quale professore a contratto alle dipendenze dell’Università di Pisa .
Sulla somma differenziale così determinata, espressiva di un credito di natura risarcitoria e perciò non suscettibile di ulteriore maggiorazione per oneri previdenziali e assicurativi non corrisposti, vanno infine conteggiati gli interessi legali, dovuti con la medesima decorrenza del 15 gennaio 2015 e fino al soddisfo.
15.- In considerazione della particolarità della vicenda trattata e del suo particolare epilogo, si ritiene equo far luogo alla integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello ( RG n7135/15), come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, annulla il provvedimento in primo grado impugnato.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Barra [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Dante D'[#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)