Declaratoria improcedibilità per cessazione della materia del contendere.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 giugno 2018, n. 3988
Abilitazione scientifica nazionale – Declaratoria improcedibilità per cessazione della materia del contendere
N. 03988/2018REG.PROV.COLL.
N. 04867/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4867 del 2015, proposto da
Angelo [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Romano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Mazzini 6;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Anvur), Universita’ degli Studi di Siena Comm.Ne Giudic.Ceper il Cons.To dell’Abil.Ne Sc.Ca Naz.le, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca Direzione Dir.Gen.Le Univ.Stud.E il Diritto Allo Studio Univ. non costituiti in giudizio;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato Angelo [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, V. Principessa [#OMISSIS#] 5;
[#OMISSIS#] Boscolo non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 11239/2014, resa tra le parti, concernente per la riforma della sentenza in forma semplificata del T.A.R. del Lazio, Sezione III; n. 11239/2014
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Anvur) e di Universita’ degli Studi di Siena Comm.Ne Giudic.Ceper il Cons.To dell’Abil.Ne Sc.Ca Naz.le e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 giugno 2018 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] dell’Avvocatura Generale dello Stato e Angelo [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso in appello iscritto al n. 4867/2015 R.G. il Pres. Dott. Angelo [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] ha chiesto l’annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione III, 10 novembre 2014, n. 11239.
Con ordinanza cautelare n. 3175 del 15 luglio 2015 questa Sezione ha negato l’ammissione con riserva alla procedura per cui è causa (procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia per il settore concorsuale 12/D1 – Diritto Amministrativo”, indetta con Decreto Direttoriale in data 20 luglio 2012).
L’appellante dichiara ora con atto del 07.03.2018 che, in conseguenza di ciò, è venuto meno l’interesse dell’odierno appellante alla definizione del giudizio atteso che, nelle more della decisone di merito, egli ha anche ottenuto un incarico di docenza presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma.
DIRITTO
L’Amm.ne resistente, premessa una breve cronistoria della vicenda procedimentale e processuale, insiste per il rigetto del ricorso, sostenendo che il provvedimento appare congruamente e logicamente motivato e non affetto da vizi, e che il ricorso impinga nel merito del giudizio di tipo abilitativo – concorsuale.
Il Collegio ritiene tuttavia che le dichiarazioni dell’appellante conducano inevitabilmente alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere nell’appello in esame.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 28/06/2018