Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 luglio 2015, n. 3737

ANVUR-Classificazione riviste-Discrezionalità tecnica-Rinnovo valutazione-Riesercizio del potere

Data Documento: 2015-07-28
Area: Giurisprudenza
Massima

Pur dovendosi riconoscere alle operazioni valutative sottese al giudizio di classificazione di cui all’allegato ‘B’ al d.m. 7 giugno 2012, n. 76, un contenuto di lata discrezionalità di tipo tecnico, nondimeno gli esiti di tali operazioni valutative non sfuggono – in base ad orientamenti più che consolidati – al vaglio in sede giurisdizionale laddove tali esiti presentino (come nel caso in esame) evidenti profili di difetto di istruttoria, eccesso di potere e disparità di trattamento. Del resto, l’allegato ‘B’ al d.m. succitato, al punto 2, traccia in modo piuttosto definito i criteri e le modalità attraverso cui può (e deve) essere correttamente svolta l’attività valutativa da parte degli organi preposti e conseguentemente riconosciuto (o negato) il giudizio di ‘eccellenza’ che consente la collocazione in ‘fascia’ (o ‘classe’) A di una rivista.

In relazione al giudizio di classificazione delle riviste scientifiche, occorre osservare che tanto maggiore è l’ambito di discrezionalità tecnica che connota le operazioni valutative, tanto più occorre non introdurre parametri spuri e attenersi agli indici e alle prescrizioni normative, il cui scopo, di patente garanzia, è di orientare e delimitare le modalità di esercizio di quella stessa discrezionalità. Tanto al fine di evitare che il (pur innegabile) esercizio di discrezionalità valutativa si traduca nell’espressione di giudizi valoriali e soggettivi, riferiti a una gamma estranea rispetto alla finalità della valutazione e potenzialmente indefinita (e indefinibile exante) di possibili oggetti, in tal modo rendendo possibile (in casi-limite) lo sconfinamento in forme, palesi o dissimulate, di arbitrio valutativo

Contenuto sentenza

N. 03737/2015 REG.PROV.COLL.
N. 09942/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9942 del 2014, proposto da
Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore e dall’ANVUR – Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 
contro
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e Ricca [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dagli avvocati Franco [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso Franco [#OMISSIS#] in Roma, viale Gorizia, 14 
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, n. 9402 del 2014
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] e di Ricca [#OMISSIS#];
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 maggio 2015 il Cons. [#OMISSIS#] Contessa e uditi per le parti l’avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e l’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per delega dell’avvocato Franco [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue
FATTO
Il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca (d’ora in poi: ‘il MIUR’ o ‘il Ministero appellante’) e l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (d’ora in poi: ‘l’ANVUR’ o ‘l’Agenzia appellante’) riferiscono che, con ricorso proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio e recante il n. 10659/2012, il professor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e il dottor [#OMISSIS#] Ricca (rispettivamente direttore e direttore responsabile della Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale – ‘d’ora in poi: ‘la RCGI’ -) avevano impugnato la valutazione operata dall’ANVUR – Gruppo di lavoro area CUN 12 – Riviste e libri scientifici per le procedure per l’Abilitazione Scientifica Nazionale per i settori non bibliometrici.
In particolare, veniva chiesto l’annullamento della determinazione con cui la RCGI risultava essere esclusa dalla lista delle Riviste di ‘classe A’ ai sensi dell’allegato ‘B’ al decreto ministeriale 7 giugno 2012, n. 76 (‘Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari’).
Con ordinanza n. 730/2013 (resa all’esito della camera di consiglio del 6 febbraio 2013) il primo giudice ordinava all’amministrazione di provvedere al riesame della classificazione della RGCI.
In riscontro a tale ordinanza l’ANVUR adottava la delibera n. 7 del 4 aprile 2013 con cui confermava il riconosciuto carattere di ‘scientificità’ alla Rivista, ma confermava altresì l’esclusione dal novero delle Riviste di ‘classe A’ per l’area giuridica 12E1 e 12E2.
Gli atti conclusivi della nuova valutazione venivano impugnati dagli originari ricorrenti con atto per motivi aggiunti depositati il 16 aprile 2013.
Con la sentenza in epigrafe il primo giudice ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato gli atti impugnati “fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione”.
La sentenza è stata impugnata in appello dal MIUR e dall’ANVUR i quali ne hanno chiesto la riforma articolando plurimi motivi ricompresi sotto l’unica rubrica di ‘Difetto di istruttoria, eccesso di potere per disparità di trattamento ed errata valutazione dei fatti’.
In primo luogo gli appellanti chiedono la riforma della sentenza per la parte in cui si è ritenuto che la negativa classificazione della RCGI risultasse viziata per difetto di istruttoria, eccesso di potere per disparità di trattamento ed errata valutazione dei fatti.
Al riguardo essi contestato le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice in ordine alla sussistenza dei presupposti che consentono la classificazione di una Rivista come di ‘classe A’ ai sensi dell’allegato ‘B’ al decreto ministeriale n. 76 del 2012.
Per quanto riguarda in particolare il criterio della ‘diffusione’, la sentenza avrebbe omesso di considerare:
– che la scelta del gruppo di lavoro di misurare tale parametro in relazione alla presenza nelle biblioteche italiane (ivi comprese quelle delle principali istituzioni statali accessibili anche da utenti esterni) e in alcune biblioteche straniere caratterizzate da livelli di eccellenza risulterebbe “rigoroso e motivato dall’esigenza di legare la diffusione di una rivista alla capacità di renderla fruibile a un pubblico più vasto possibile della comunità scientifica” (pag. 7 del ricorso in appello);
– che l’individuazione delle biblioteche straniere presso le quali verificare il criterio della ‘diffusione’ è stata basata sull’individuazione di alcuni Paesi di cultura giuridica affine a quella italiana e sulla successiva individuazione delle biblioteche di almeno quattro università “scelte tra quelle più prestigiose”;
– che, infine, la scelta di non valutare – in relazione al criterio della ‘diffusione’ – il numero degli abbonamenti risulta giustificata dalla volontà di prestare maggiore attenzione al dato della fruibilità collettiva di ciascuna rivista piuttosto che a quello della fruizione individuale.
Per quanto riguarda il criterio relativo al rigore delle procedure di revisione, la sentenza avrebbe omesso di considerare che la mera presenza di un comitato di revisione non sarebbe di per sé idonea ad assicurare la sussistenza del requisito, non essendo oltretutto noti i criteri e le procedure di revisione utilizzati.
Oltretutto, non sarebbe stato adeguatamente valutato il sostanziale ‘carattere endogamico’ della rivista (ossia, il fatto che essa risulti aperta alla collaborazione da parte di un novero piuttosto ristretto di studiosi).
Per quanto riguarda, infine, il criterio relativo alla “stima ed impatto nelle comunità degli studiosi di settore”, la sentenza avrebbe omesso di considerare che i pareri – obbligatori e non vincolanti – forniti dalla SIDI (Società Italiana di Diritto Internazionale) e dalla SIRD (Società Italiana per la Ricerca nel Diritto comparato) avrebbero esposto in modo sintetico ma chiaro e congruo le ragioni per le quali non si era ritenuto di accordare un giudizio positivo in ordine al parametro “stima ed impatto”.
D’altronde le valutazioni (e, più in generale, i giudizi di classificazione nel loro complesso) costituiscono espressione di discrezionalità di tipo tecnico e le relative conclusioni possono essere censurate in giudizio soltanto laddove palesino profili di arbitrarietà o irragionevolezza. Ma nel caso di specie non sarebbe ravvisabile alcun profilo di incongruità valutativa, mentre – al contrario – sarebbe certamente sintomatico il fatto che tutti i soggetti coinvolti nel procedimento valutativo (società scientifiche di riferimento, gruppo di esperti della valutazione – GEV – e gruppo di lavoro nell’ambito delle procedure per l’Abilitazione Scientifica Nazionale – ASN -) hanno concordato nel senso del mancato riconoscimento alla ‘RCGI’ della c.d. ‘fascia A’.
Si sono costituiti in giudizio il professor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e il dottor [#OMISSIS#] Ricca (rispettivamente direttore e direttore responsabile della RCGI) i quali hanno concluso nel senso della reiezione dell’appello.
Essi hanno altresì proposto appello incidentale con il quale hanno chiesto la riforma della sentenza in epigrafe per la parte in cui ha nuovamente demandato alle amministrazioni appellate il compito di valutare se riconoscere la collocazione in ‘fascia A’ della RCGI, invece di disporre in modo diretto tale collocazione.
In tal modo decidendo, infatti, il primo giudice avrebbe omesso di considerare che sussistessero in atti tutti gli elementi fattuali e conoscitivi perché l’invocata collocazione fosse disposta iussu iudicis.
Risulta agli atti che, con delibera in data 22 gennaio 2015 l’Agenzia appellante, avendo condotto “apposita istruttoria per la rivalutazione della Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale, a seguito della sentenza del TAR Lazio n. 9402/2014” abbia ancora una volta confermato il non inserimento della Rivista in parola nella lista delle riviste di classe ‘A’ per l’area giuridica ai fini dell’Abilitazione Scientifica Nazionale “in quanto non in possesso dei requisiti di eccellenza richiesti dalla normativa vigente”.
Alla pubblica udienza del 12 maggio 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dal Ministero dell’Istruzione dell’università e della ricerca (d’ora in poi: ‘il MIUR’ o: ‘il Ministero appellante’) e dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (d’ora in poi: ‘l’ANVUR’ o ‘l’Agenzia appellante’) avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio con cui è stato accolto il ricorso proposto dal direttore e dal direttore responsabile della ‘Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale’ (d’ora in poi: ‘la Rivista’ o ‘la RCGI’) e, per l’effetto, sono stati annullati gli atti con cui l’Agenzia appellante aveva riconosciuto il carattere di ‘scientificità’ alla rivista, ma aveva omesso di classificarla in ‘fascia A’ ai sensi dell’allegato ‘B’ al decreto ministeriale 7 giugno 2012, n. 76 (Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari)
2. Si osserva in primo luogo che la sentenza in epigrafe merita puntuale conferma per la parte in cui il primo giudice ha ritenuto di incentrare l’esame dei motivi di ricorso (non già sull’originario provvedimento di classificazione del novembre del 2012, bensì) sul nuovo provvedimento di classificazione adottato dall’ANVUR in data 4 aprile 2013 sulla scorta del rinnovato esame ad opera di un Comitato di esperti appositamente costituito (tale rinnovato esame ha fatto seguito all’ordinanza cautelare adottata dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con il n. 730/2013).
Si è condivisibilmente osservato al riguardo che il sopravvenire, nelle more del primo grado di giudizio, di una nuova determinazione valutativa (integralmente sostitutiva della precedente e fondata su un’istruttoria del tutto nuova) ha comportato l’adozione di un provvedimento di conferma – e non meramente confermativo del precedente -.
Pertanto, in modo corretto il primo giudice ha rilevato la sopravvenuta carenza di interesse all’ulteriore coltivazione dell’impugnativa avverso la determinazione valutativa del novembre 2012 ed ha affermato che la pretesa dedotta in giudizio restasse – per così dire – ‘traslata’ sugli atti della rinnovata procedura di riesame della Rivista impugnati con il ricorso per motivi aggiunti.
3. Si osserva ancora che esula dall’ambito del thema decidendum il vaglio sul contenuto della delibera dell’ANVUR in data 22 gennaio 2015 con la quale è stato ancora una volta ribadito il carattere di scientificità della RCGI ma è stato nuovamente negato il suo inserimento nella lista delle riviste di ‘classe A’ per l’area giuridica ai fini dell’Abilitazione Scientifica Nazionale “in quanto non in possesso dei requisiti di eccellenza richiesti dalla normativa vigente”.
Si tratta infatti di un provvedimento la cui adozione è successiva rispetto alla data di pubblicazione della sentenza in epigrafe e il cui esame non ha evidentemente costituito oggetto del primo grado del presente giudizio
4. Si osserva inoltre che in modo condivisibile il primo giudice ha osservato che, pur dovendosi riconoscere alle operazioni valutative sottese al giudizio di classificazione di cui all’allegato ‘B’ al decreto ministeriale n. 76 del 2012 un contenuto di lata discrezionalità di tipo tecnico, nondimeno gli esiti di tali operazioni valutative non sfuggono – in base ad orientamenti più che consolidati – al vaglio in sede giurisdizionale laddove tali esiti presentino (come nel caso in esame) evidenti profili di difetto di istruttoria, eccesso di potere e disparità di trattamento.
Del resto, l’allegato ‘B’ al decreto ministeriale n. 76, cit., al punto 2, traccia in modo piuttosto definito i criteri e le modalità attraverso cui può (e deve) essere correttamente svolta l’attività valutativa da parte degli Organi preposti e conseguentemente riconosciuto (o negato) il giudizio di ‘eccellenza’ che consente la collocazione in ‘fascia’ (o ‘classe’) A di una rivista.
Viene stabilito, in particolare (punto 2, lettera a)), che “le riviste di classe A sono quelle, dotate di ISSN, riconosciute come eccellenti a livello internazionale per il rigore delle procedure di revisione e per la diffusione, stima e impatto nelle comunità degli studiosi del settore, indicati anche dalla presenza delle riviste stesse nelle maggiori banche dati nazionali e internazionali”.
Ne emerge con chiarezza un orientamento volto a non lasciare margini indefiniti di discrezionalità valutativa, bensì ad orientarne e predeterminarne i contenuti attraverso la fissazione di parametri e criteri di carattere tendenzialmente oggettivo.
Non può negarsi che, sotto alcuni aspetti, il giudizio finale implichi necessariamente l’utilizzazione di valutazioni espressive della reputazione diffusa nel settore di riferimento (come nel caso del criterio relativo alla “stima ed impatto nelle comunità degli studiosi di settore”).
D’altra parte, l’espressione di giudizi di questo genere deve pur sempre restare confinata – nei limiti del possibile – all’interno di un ambito scevro da considerazioni puramente soggettive ed essere svolta in modo quanto più possibile oggettivo rispetto ai parametri normativi di riferimento (nel caso appena richiamato, la valutazione relativa a “stima e impatto” deve essere pur sempre riferita all’insieme della comunità degli studiosi del settore e non può essere – per così dire – soggettivizzata sui giudizi valoriali espressi, nell’occasione, dai singoli esperti in relazione al contenuto qualitativo dei contributi pubblicati sulla rivista).
Comparativamente più agevole risulta la possibilità di oggettivizzare la valutazione di ‘eccellenza’ in relazione ai criteri inerenti “il rigore delle procedure di revisione” e “la diffusione” della rivista oggetto di valutazione.
Sul punto si tornerà nel prosieguo.
5. Ebbene, riconducendo le coordinate generali appena richiamate alle peculiarità del caso di specie, si osserva in primo luogo che il Tribunale amministrativo ha condivisibilmente ritenuto incongruo il giudizio men che favorevole espresso in relazione al parametro della ‘diffusione’ della ‘RCGI’.
Sotto tale aspetto la sentenza ha correttamente osservato:
– che la scelta di tenere in considerazione soltanto la diffusione della Rivista in alcuni (pur importanti) Paesi europei ed extraeuropei non desse adeguatamente conto della dimostrata presenza della Rivista in esame presso numerose biblioteche di importanti istituzioni pubbliche estere (e.g.: Biblioteca del Congresso di Washington, del Parlamento europeo in Strasburgo e della Corte di Giustizia dell’UE in Lussemburgo) e di università straniere (e.g.: Harvard Law School Library, New York Columbia University e Biblioteca statale di Berlino);
– che il Comitato di esperti dell’ANVUR non sembra aver tenuto in adeguata considerazione l’adeguata diffusione della Rivista presso le biblioteche italiane e la sua presenza in ben cinque fra le dei istituzioni statali prese in considerazione;
– che, pur non trattandosi di un criterio cui potesse annettersi [#OMISSIS#] assorbente, doveva comunque essere tenuta in adeguata considerazione la tiratura comparativamente cospicua della Rivista in esame (essa vanta circa trecento abbonamenti, metà dei quali acquistati all’estero).
5.1. Sotto tale aspetto non può essere condiviso il motivo di appello secondo cui il Comitato di esperti avesse inteso dotarsi di un criterio valutativo di carattere obiettivo e tale da premiare la “presenza nelle biblioteche italiane e in quelle straniere di alcuni dei più illustri centri universitari e di ricerca a livello internazionale”.
Ed infatti, il complesso delle circostanze richiamate sub 5 rendeva ben difficile negare la sussistenza di tale presenza per ciò che riguarda la rivista oggetto di valutazione.
Né si può pervenire a conclusioni diverse in relazione alla circostanza (sottolineata a pag. 9 del ricorso in appello) secondo cui l’aver concentrato l’indagine sull’intera platea delle biblioteche nazionali e su alcune biblioteche straniere ‘di eccellenza’ rappresentasse comunque un criterio di carattere oggettivo e verificabile.
Si osserva al riguardo che il carattere oggettivo di un criterio di indagine non depone ex se nel senso della correttezza del criterio medesimo.
Al contrario, la scelta di un tale criterio resta incongrua ed immotivata laddove la sua applicazione induca a negare l’elevato livello di diffusione di una rivista fra gli studiosi del settore per come attestata da indici inequivoci quali la presenza in biblioteche giuridiche estere di certo rilievo, la tiratura comparativamente elevata e la vasta diffusione nelle biblioteche nazionali.
In sede di appello, le amministrazioni in epigrafe hanno osservato che “la scelta delle biblioteche, anziché degli abbonamenti, riflette l’esigenza di coprire non solo la fruizioni individuale, ma anche la diffusione a una comunità più ampia (…)” (pag. 9 del ricorso introduttivo).
Ma il punto è che il metodo in concreto utilizzato non ha comportato una qualche ponderazione fra un criterio – per così dire – ‘quantitativo’ (quale quello basato sul numero degli abbonamenti) e uno – per così dire – ‘qualitativo’ (quale quello basato sulla diffusione in alcune biblioteche di eccellenza); al contrario, il metodo si è tradotto nella pretermissione pressoché integrale di rilievo degli abbonamenti in essere, in tal modo palesando una declinazione abnorme del concetto stesso di “diffusione”.
6. A conclusioni non dissimili deve giungersi per ciò che riguarda l’applicazione del criterio relativo alla “stima ed impatto nelle comunità degli studiosi del settore”.
Al riguardo il primo giudice ha condivisibilmente osservato:
– che il giudizio espresso dal Comitato di esperti (secondo cui la Casa Editrice Nagard “non riveste particolare prestigio nell’ambito del’editoria giuridica rispetto agli altri editori presenti sul mercato delle pubblicazioni giuridiche”) oltre a risultare sostanzialmente apodittico, non tiene adeguatamente conto del fatto che la Rivista risulta attualmente edita da una diversa casa editrice. Si osserva sul punto che il richiamato giudizio investe – in modo non persuasivo – la casa editrice e non la Rivista oggetto di esame (evidente essendo che una rivista può godere di adeguata reputazione pur se pubblicata da una casa editrice di non primaria importanza);
– che la giovane età di molti degli autori della Rivista non depone di per sé nel senso della non adeguata qualità dei relativi contributi e che, comunque, risulta provato in atti che numerosi autori di fama piuttosto consolidata collaborano con la Rivista medesima;
– che non risulta adeguatamente provato in atti il carattere sostanzialmente ‘endogamico’ della Rivista (i.e.: il fatto che gli autori che pubblicano i propri contributi sulla RCGI coincidono tendenzialmente con i componenti degli organi direttivi della Rivista medesima). Al riguardo è appena il caso di sottolineare che, a decorrere dal 1999, ben centoquarantacinque studiosi hanno pubblicato i propri contributi sulla Rivista;
– che non risulta di per sé idoneo a giustificare un basso valore di “stima ed impatto” la circostanza per cui un articolo pubblicato nel corso del 2007 manifestasse un chiaro orientamento politico in favore di pregressi regimi totalitari. Indipendentemente dalla considerazione di base della portata costituzionale e delle implicazioni della libertà di manifestazione del pensiero e della libertà della scienza, e dell’opinabilità intrinseca di un siffatto giudizio, è già sufficiente osservare al riguardo che il richiamo a isolati precedenti specifici (riferibili a singoli autori) non può comunque comportare l’espressione di un giudizio di generale disvalore nei confronti della Rivista nel suo complesso.
6.1. Anche in questo caso non si tratta di negare la discrezionalità tecnica che caratterizza l’espressione delle valutazioni da parte degli organi collegiali a tanto preposti (in specie quando si tratti di contestualizzare criteri di reputazione non agevolmente oggettivizzabili).
Ma il punto è che tanto maggiore è l’ambito di discrezionalità tecnica che connota le operazioni valutative; tanto più occorre non introdurre parametri spuri e attenersi agli indici e alle prescrizioni normative, il cui scopo, di patente garanzia, è di orientare e delimitare le modalità di esercizio di quella stessa discrezionalità. Tanto, al fine di evitare che il (pur innegabile) esercizio di discrezionalità valutativa si traduca nell’espressione di giudizi valoriali e soggettivi, riferiti a una gamma estranea rispetto alla finalità della valutazione e potenzialmente indefinita (e indefinibile exante) di possibili oggetti, in tal modo rendendo possibile (in casi-limite) lo sconfinamento in forme, palesi o dissimulate, di arbitrio valutativo.
Ebbene, siccome il gruppo di lavoro – e in seguito il gruppo dei revisori anonimi – erano chiamati a dar seguito a un criterio valutativo riferito alla “stima ed impatto nelle comunità degli studiosi del settore”, era del tutto doveroso riferire – nei limiti del possibile – le operazioni valutative a quanto oggettivamente desumibile in base al quadro normativo di riferimento.
Al contrario, risulta incongrua la scelta di esprimere giudizi – ancora una volta – di carattere soggettivo, opinabile e valoriale (quali quelli relativi alla “passione politica degli autori” e al “taglio militante” di alcuni contributi). Si tratta di espressioni evidentemente estranee alla stessa finalità istituzionale del giudizio e comunque svincolate da qualunque tentativo di oggettivizzazione rispetto al dato disciplinare di riferimento ed esclusivamente fondate sulla percezione dei singoli valutatori (le cui identità e i cui curricula scientifici, peraltro, non risultano allo stato noti).
7. Alcune considerazioni finali devono essere riservate al rispetto del criterio relativo “ [al] rigore delle procedure di revisione”.
Al riguardo il primo giudice ha affermato (con statuizione sintetica ma nel complesso scevra da palesi errori valutativi) che la Rivista risulta dotata di un comitato di revisione la cui presenza “soddisfa l’ulteriore parametro preso in considerazione dall’allegato B al D.M. 76/2012 ai fini della classificazione in fascia A”.
7.1. In sede di appello le amministrazioni in epigrafe hanno osservato (in sintesi):
a) che la presenza di un comitato di revisione non depone ex se nel senso del sicuro rigore delle procedure di revisione;
b) che la previsione di cui all’allegato B (Indicatori di attività scientifica non bibliometrici e settori concorsuali cui si applicano) del d.m. 7 giugno 2012, n. 76 (Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222) (il quale fa riferimento a generiche procedure di revisione, senza ulteriori specificazioni) deve essere correttamente interpretata alla luce delle ulteriori previsioni degli articoli 4 e 5 del medesimo decreto ministeriale inerenti la valutazione della produzione scientifica dei candidati (in particolare, l’articolo 4, comma 2, lettera d) stabilisce che nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati la Commissione si debba tener conto –inter alia – “ [della] collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare, secondo il sistema di revisione tra pari”).
7.2. I motivi non possono essere condivisi.
Deve darsi certamente atto del fatto che, per quanto riguarda la contestualizzazione del criterio inerente “il rigore delle procedure di revisione”, il d.m. n. 76 del 2012 presenti un contenuto scarno e oggettivamente lacunoso.
Tuttavia, l’inadeguatezza del dato normativo di riferimento non legittima un’operazione valutativa la quale giudichi ex se non rigoroso un determinato modello di revisione per il solo fatto che risulti basato sull’attività di un apposito comitato (e senza che ne vengano in concreto scrutinate – con esito negativo – la composizione e le modalità di funzionamento).
Inoltre, in base al generale principio ermeneutico “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”, non appare condivisibile l’interpretazione proposta dalle appellanti secondo cui il rigore delle procedure di revisione di cui è menzione all’allegato B del più volte richiamato decreto n. 76 del 2012 dovrebbe essere valutato in base alle previsioni che il medesimo decreto dedica alla diversa questione della valutazione della produzione scientifica dei singoli candidati all’Abilitazione Scientifica Nazionale.
8. Per le ragioni sin qui esposte l’appello principale deve essere respinto.
9. L’appello incidentale proposto dai professori [#OMISSIS#] e Ricca è meritevole di (almeno parziale) accoglimento, nei termini che seguono.
Come si è esposto in narrativa, gli appellanti incidentali hanno chiesto la riforma della sentenza per la parte in cui il primo giudice ha nuovamente demandato alle amministrazioni appellate il compito di valutare se riconoscere la collocazione in ‘fascia A’ della RCGI, invece di disporre in modo diretto tale collocazione.
Ora, se – per un verso – non può trovare accoglimento l’istanza finalizzata ad ottenere l’invocata collocazione per ordine del giudice (si tratta, a tacer d’altro, di un’istanza che potrebbe trovare accoglimento solo laddove la presente controversia rientrasse nella giurisdizione di merito del giudice amministrativo ai sensi dell’articolo 134 Cod. proc. amm.), per altro verso è meritevole di positivo esame l’argomento con cui si è contestata la scelta di demandare ancora una volta alle amministrazioni appellate il compito di presiedere alle rinnovate operazioni valutative.
Si osserva al riguardo che la reiterata quanto illegittima adozione di atti valutativi di contenuto illegittimo induce a disporre che il necessario rinnovo delle operazioni valutative sia demandato a soggetti terzi, del tutto estranei alla presente vicenda processuale e in grado di assicurare in massimo grado i necessari requisiti di idoneità tecnico/scientifica e di imparzialità.
Pertanto, in parziale accoglimento del motivo di appello incidentale, il Collegio dispone che al rinnovo delle operazioni valutative proceda un apposito Collegio composto dai Presidi delle Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’, dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e dell’Università degli Studi Roma Tre.
Lo speciale Collegio in tal modo costituito dovrà procedere a valutare la corretta collocazione della ‘Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale’ entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, applicando i criteri di cui all’allegato ‘B’ al decreto ministeriale n. 76 del 2012 (con particolare riguardo al ‘rigore delle procedure di revisione’, alla ‘diffusione’ e alla ‘stima e impatto’).
Non dovrà essere nuovamente richiesto l’avviso dei Gruppi di esperti della Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR), né delle società scientifiche nazionali, risultando sufficiente l’utilizzo dei dati già acquisiti al fascicolo d’ufficio, che sarà posto a disposizione dei membri dello speciale Collegio i quali potranno demandare l’acquisizione di copia degli atti rilevanti a soggetti di loro fiducia espressamente indicati.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Accoglie, nei sensi di cui in motivazione, l’appello incidentale.
Dispone che la presente decisione sia comunicata ai Presidi delle Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’, dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e dell’Università degli Studi Roma Tre per gli adempimenti ci cui al punto 9 della motivazione.
Condanna le amministrazioni appellanti alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 5.000 (cinquemila) oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Severini, Presidente
[#OMISSIS#] De Felice, Consigliere
[#OMISSIS#] Contessa, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Vigotti, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/07/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)