Secondo l’ orientamento giurisprudenziale costante (v., di recente, Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 gennaio 2017, n. 226) «a fronte del superamento delle tre mediante, la Commissione deve chiarire in maniera analitica i motivi per i quali l’interessato non può conseguire l’abilitazione (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 26 maggio 2015, n. 2665; Cons. Stato, Sez. VI, 10 febbraio 2015, n. 723)».
Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 ottobre 2017, n. 4596
Abilitazione scientifica nazionale-Commissione esaminatrice-Valutazione analitica
N. 04596/2017REG.PROV.COLL.
N. 01144/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1144 del 2017, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Piazza San [#OMISSIS#], n. 101;
contro
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e la Commissione per l’abilitazione scientifica nazionale, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti di
I signori -OMISSIS- ed -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per il Lazio – Sede di Roma, Sez. III bis, n. 8076/2016, resa tra le parti, in tema di diniego dell’abilitazione scientifica nazionale per la prima fascia di docenza per il settore concorsuale -OMISSIS- – -OMISSIS-, -OMISSIS-, nell’ambito della procedura di abilitazione scientifica nazionale indetta dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca con D.D. del 28 gennaio 2013, n. 163.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, della Commissione per l’abilitazione scientifica nazionale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 giugno 2017 il Cons. Italo Volpe e uditi per le parti l’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e l’avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col ricorso in epigrafe, il professore ivi pure indicato ha impugnato la sentenza del Tar Lazio, Roma, n. 8076/2016, pubblicata il 13.7.2016, che, con la condanna alle spese, gli ha respinto il ricorso n. 4043 del 2015 proposto per l’annullamento:
a) del giudizio collegiale e dei giudizi individuali della commissione nazionale per l’-OMISSIS- a funzioni di professore universitario, settore concorsuale -OMISSIS—OMISSIS-, -OMISSIS-, con riguardo alla sua domanda per la prima fascia di docenza, nell’ambito della procedura di -OMISSIS- indetta con d.d. 28 gennaio 2013, n. 161, nonchè del provvedimento finale di non abilitazione;
b) dei verbali di seduta:
b.1) n. 1 del 17 maggio 2014, col quale la commissione ha tra l’altro determinato i criteri e parametri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche per l’-OMISSIS- di professore di prima fascia;
b.2) n. 2 del 27 maggio 2014, col quale la commissione ha tra l’altro esaminato l’elenco dei candidati alla prima fascia di docenza;
b.3) n. 3 del 10 luglio 2014, col quale la commissione ha tra l’altro convenuto di cominciare ad esaminare i curricula, i titoli e le pubblicazioni dei candidati per esprimere i singoli giudizi individuali, altresì stabilendo che “ciascun Commissario, anche alla luce di quanto emerso durante la riunione odierna, per ogni candidato, completi la redazione formale del giudizio individuale sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica”;
b.4) n. 4 del 22 settembre 2014, col quale la commissione ha stabilito, sulla base dei giudizi individuali, di procedere a redigere quelli collegiali;
b.5) n. 5 del 23 settembre 2014, col quale la commissione ha verificato i giudizi individuali e collegiali, poi inserendoli nella piattaforma telematica CINECA-MIUR;
b.6) n. 6 del 20 ottobre 2014, col quale la commissione, finito l’inserimento, ha effettuato una revisione conclusiva dei giudizi;
c) della relazione riassuntiva dei lavori della commissione, redatta ed approvata nella seduta del 20 ottobre 2014;
e ove occorra:
d) del d.d. 28 gennaio 2013, n. 161, col quale il Ministero ha indetto la procedura -OMISSIS- in questione (tornata 2013);
e) del d.P.R. n. 222/2011, in parte qua;
f) del d.m. n. 76/2012, in parte qua.
1.2. In sostanza, la sentenza ha motivato con questi principali passaggi:
a) il giudizio della commissione risulta «basato su di una motivazione estremamente corposa e che considera diversi aspetti e in particolare si fonda sulle seguenti valutazioni:
– ridotta attività scientifica negli ultimi 5 anni che è testimoniata dalla presenza di soli n. 2 articoli;
– medio-basso ranking delle riviste di riferimento (1:Q2 e 2:Q3),
– contributo rilevante in sole 3 pubblicazioni nelle quali si pone in posizione di primo, ultimo o autore corrispondente;
– impatto della produzione complessiva di livello medio-basso;
– limitatezza di interesse scientifico con riferimento agli articoli 5, 10 e 12 sulla patologia prostatica;
– ripetitività dei lavori 8 e 9;
– riconducibilità del lavoro 7 ad una case series che non ha trovato sviluppo successivo;
– presenza, nell’ambito della produzione scientifica allegata, di un unico lavoro chirurgico e per di più una rewiev;
– distribuzione temporale della produzione discontinua in quanto non sono stati presentati lavori negli anni 2009 e 2002;
– chiara carenza di leadership e carenza di lavori di tecnica chirurgica ed endoscopica.»;
b) il «superamento degli indicatori numerici specifici non costituisce di per sé condizione sufficiente ai fini del conseguimento dell’abilitazione» e se «Di norma (…) l’abilitazione deve essere attribuita esclusivamente a candidati che abbiano soddisfatto entrambe le condizioni (superamento degli indicatori di impatto della produzione scientifica e positivo giudizio di merito). Tuttavia, le commissioni (…) ai sensi dell’art. 6, comma 5 del decreto ministeriale M.I.U.R. n. 76/2012, possono discostarsi da tale regola generale.», dato tra l’altro che con circolare 11 gennaio 2013, n. 754, l’Amministrazione ha chiarito «che la valutazione complessiva del candidato deve fondarsi sull’analisi di merito della produzione scientifica dello stesso»;
c) conseguentemente le commissioni possono «non attribuire l’abilitazione ai candidati che superino le mediane per il settore di appartenenza, ma sulla base di un giudizio di merito negativo della commissione, ovvero possono attribuire l’abilitazione a candidati che, pur non avendo superato le mediane prescritte, siano stati valutati dalla commissione con un giudizio di merito estremamente positivo» e, nella specie, la motivazione della commissione era particolarmente articolata, atta a cogliere plurimi aspetti di rilevanza e, come tale, pertanto idonea;
d) in particolare, quanto al criterio della leadership, nella specie «erano stati bene definiti “ex ante” i criteri per determinare in concreto la riconoscibilità dell’apporto individuale del candidato all’interno dell’opera in collaborazione» e «in virtù della prassi generalmente seguita nell’ambito scientifico ed editoriale in cui si inseriscono le pubblicazioni in materia di Chirurgia, secondo cui, diversamente da altri settori in cui la collocazione del nominativo del co-autore nell’elenco dei collaboratori non è altrettanto significativa, la posizione del nominativo è, nella fattispecie, indicativa del ruolo più o meno rilevante assunto nella redazione dell’opera scientifica», ruolo peraltro risultato non primario nella fattispecie;
e) peraltro non si riscontravano elementi per ritenere che la commissione «abbia, in realtà, dato rilevanza esclusivamente alla leadership intesa come posizione quale primo autore»;
f) il d.m. n. 76/2012 non era illegittimo nella parte in cui consentiva alla commissione di introdurre elementi nuovi e aggiuntivi giacchè, da un lato, così «si consente proprio alle Commissioni di articolare, almeno in parte, i criteri di valutazione dei candidati alla luce delle peculiari specificità del singolo settore concorsuale interessato» e, dall’altro, si «prevede espressamente il criterio dell’apporto individuale nei lavori in collaborazione ai fini della valutazione della produzione scientifica, attesa l’indubbia rilevanza del predetto criterio ai fini di potere valutare in concreto l’effettiva rilevanza del lavoro scientifico svolto da parte del candidato»;
g) sebbene nella specie la commissione non avesse, in occasione del verbale n. 1, adottato uno specifico criterio in ordine alla presenza di “lavori chirurgici” tra le produzioni dei candidati, tuttavia emergeva che la stessa avesse valutato la mancanza di essi nel materiale allegato dall’interessato e, piuttosto, che «la necessità che lavori riconducibili alla predetta classificazione dovessero essere presenti nella produzione scientifica del candidato appare la diretta e immediata conseguenza proprio delle caratteristiche del settore concorsuale di cui trattasi»;
h) non rilevava la circostanza per cui due dei candidati erano stati abilitati nonostante avessero allegato solo due lavori chirurgici ciascuno, giacché comunque essi erano pari al doppio di quelli del ricorrente, il cui unico lavoro chirurgico era peraltro soltanto di review;
i) non si poteva disconoscere che vi fosse stata una valutazione analitica delle pubblicazione e dei titoli ed inoltre, «secondo un oramai consolidato orientamento (…) della sezione, ai fini della legittimità di una valutazione negativa è necessaria la valutazione analitica di cui sopra e non invece una motivazione analitica della predetta valutazione»;
l) il fatto che la commissione avesse «ritenuto la limitatezza di interesse scientifico con riferimento agli articoli 5, 10 e 12 sulla patologia prostatica, la ripetitività dei lavori 8 e 9 e la riconducibilità del lavoro 7 ad una case series che non ha trovato sviluppo successivo, ripetendo, nella sostanza, pedissequamente, le valutazioni rese al riguardo da parte di uno dei commissari [ciò] non riverbera alcun effetto sulla motivazione stessa»;
m) era poi vero che il ricorrente aveva interrotto la continuità della sua produzione scientifica nell’anno 2002;
n) erano infine infondati i motivi di contestazione del modus operandi della commissione, che avrebbe, prima, formulato i singoli giudizi individuali e, solo poi, quelli collegiali, così dando vita ad una sorta di valutazione comparativa tra i candidati medesimi, perché la modalità operativa prescelta non risultava contrastare con alcuna disposizione normativa né dalla medesima era dato evincere un intervenuta valutazione comparativa tra i candidati.
2. L’appello è affidato ai seguenti motivi:
a) violazione e falsa applicazione dell’art. 16, co. 3, lett. a), della l.n. 240/2010, dell’art. 8, co. 4, del d.P.R. n. 222/2011, degli artt. 3, co. 1, e 4 del d.m. n. 76/2012, dell’art. 4, co. 4, del d.d. n. 161/2013 – violazione dell’iter tipico procedimentale – carenza di istruttoria – carenza dei presupposti – difetto di motivazione – contraddittorietà intrinseca ed estrinseca – manifesta incoerenza e incongruità – sviamento di potere;
b) violazione e falsa applicazione dell’art. 16, co. 3, lett. a), della l.n. 240/2010, dell’art. 8, co. 4, del d.P.R. n. 222/2011, degli artt. 3, co. 1, e 4 del d.m. n. 76/2012, dell’art. 4, co. 4, del d.d. n. 161/2013 – violazione dell’iter tipico procedimentale – carenza di istruttoria – carenza dei presupposti – difetto di motivazione – contraddittorietà intrinseca ed estrinseca – manifesta incoerenza e incongruità – sviamento di potere.
3. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Commissione per l’abilitazione scientifica nazionale.
4. Con memoria depositata il 16 maggio 2017 l’appellante ha riepilogato i propri argomenti.
5. La causa quindi, chiamata alla pubblica udienza di discussione del 15 giugno 2015, è stata ivi trattenuta in decisione.
6. In primo luogo, ritiene la Sezione che non risulta condivisibile la censura – articolata dall’appellante nell’ambito del primo dei suoi riportati motivi – riguardante un preteso non corretto modus operandi da parte della commissione giudicatrice, la quale sarebbe incorsa nell’errore di procedere ad una sorta di valutazione comparativa tra i candidati.
Non si riscontra traccia percepibile di un tale errore nei lavori della commissione, ma, soprattutto, non si evince, dall’analisi dei giudizi individuali e collegiale che hanno riguardato l’appellante, una qualche pur eventuale incidenza di una tale ipotizzata irregolarità procedimentale, onde risulta appropriato e condivisibile il tratto di giudizio espresso al riguardo dalla sentenza impugnata (richiamato al punto 1.2, lett. n), che precede).
7. Al di là di questo, tuttavia, l’appello risulta fondato e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
8. Va rilevata innanzi tutto, come peraltro lamentato dall’appellante, la particolare stringatezza – evincibile dalla documentazione acquisita – della valutazione espressa dal membro di commissione non italiano “O.Ö” il quale ha formulato il suo giudizio individuale con queste parole: «Professore Associato. 3 mediane su 3. Solo 3 posizioni da primo Autore 3. 10 Q1. Qualità compressiva della produzione medio-bassa. Si nota l’assenza di lavori di tecnica chirurgica. Fellowship. Premi. Giudizio Negativo».
Tenuto conto della natura e della finalità della procedura valutativa in questione, dello standard minimo che, nel suo ambito, contraddistingue le formule espressive tradizionalmente suscettibili di essere ritenute sufficienti e, in particolare, della adeguatezza enunciativa che ci si sarebbe attesi – nel caso di specie – alla luce dei criteri cui la stessa commissione s’era autovincolata (v., tra l’altro, il verbale di seduta n. 3 del 10 luglio 2014, introduttivamente citato), il giudizio individuale reso da quel membro della commissione appare del tutto inadeguato contenutisticamente, a causa di un’eccessiva stringatezza.
Relativamente ai criteri generali riguardanti la valutazione delle pubblicazioni scientifiche e degli altri titoli, la commissione s’era impegnata altresì ad una «valutazione (…) finalizzata ad accertare la piena maturità scientifica dei candidati, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità. Tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca».
Questo enunciato, anche metodologico, della commissione, per quanto formulato nella prospettiva di uno scrutinio favorevole di uno dei candidati, per ragioni di simmetria logica avrebbe comunque dovuto trovare un riscontro applicativo anche qualora singoli commissari (in vista del giudizio collegiale finale) avessero inteso giudicare negativamente uno dei candidati.
Ed invero, detto commissario ha concluso per una valutazione negativa dell’appellante.
La non adeguatezza (formale e di contenuto, rispetto al paradigma espressivo della valutazione atteso, alla luce dei ricordati criteri generali) di questo giudizio negativo ha inciso sensibilmente sulle risultanze finali della commissione nei riguardi dell’appellante, posto che del giudizio del membro “O.Ö” non era (e non è) oggettivamente consentito tenere utilmente conto ai fini del computo della maggioranza minima (4/5) che, in positivo o in negativo, andava (e va) comunque raggiunta per ritenere legittimo uno scrutinio complessivo di un candidato.
Occorre, dunque, dare rilievo a questo profilo critico, non affrontato dalla sentenza di primo grado nonostante l’impianto critico già articolato ab origine dal ricorrente.
9. Ulteriori profili di illegittimità – tra quelli condivisibilmente denunciati dall’appellante – sono comunque rinvenibili nel caso in esame.
9.1. Al riguardo, va in primo luogo sottolineato che l’appellante è stato candidato che ha potuto fregiarsi del superamento di tutt’e tre le mediane.
Ora, se è vero che la commissione nel fissare i criteri cui si sarebbe attenuta, quanto ai “Titoli (diversi dalle pubblicazioni)”, s’era allineata al vincolo dell’utilizzo dei parametri di cui al d.m. n. 76/2012, depotenziandolo peraltro con la puntualizzazione che «il loro superamento non costituirà (…) fattore di per sé sufficiente per il conseguimento dell’abilitazione», per coerenza con la circolare MIUR dell’11 gennaio 2013 secondo la quale «il giudizio di merito sui candidati è fattore imprescindibile per l’attribuzione dell’abilitazione», è altrettanto vero che la stessa commissione, poi, non ne ha tratto tutte le dovute conseguenze, a partire da quella per cui la motivazione di una valutazione negativa, a fronte di tre mediane superate da un candidato, sarebbe allora dovuta essere specifica.
Questo per rispetto di un orientamento giurisprudenziale [#OMISSIS#] (v., di recente, CdS, VI, sentenza n. 226 del 19 gennaio 2017) secondo il quale, «a fronte del superamento delle tre mediante, la Commissione deve chiarire in maniera analitica i motivi per i quali l’interessato non può conseguire l’abilitazione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 26 maggio 2015, n. 2665; Cons. Stato, sez. VI, 10 febbraio 2015, n. 723)».
Nella fattispecie, invece, in disparte il fatto che – come sopra detto – uno dei giudizi individuali neppure poteva essere preso in considerazione per l’illegittimità derivante dalla sua eccessiva ed ingiustificata stringatezza (con ripercussione sul fatto che in tal modo neppure si sarebbe raggiunto il quorum minimo dei 4/5 delle valutazioni individuali di pari segno dei commissari), s’aggiunge che tra le residue valutazioni negative nessuna si distingue per una dovuta analitica ed appropriata motivazione, nonostante il fatto che la stessa commissione, fra i criteri assegnatisi, aveva pure introdotto quello secondo il quale «le deroghe [al criterio del positivo superamento delle tre mediane] dovranno essere argomentate in maniera rigorosa ed ampia».
Adeguato riscontro, al riguardo, si trova peraltro anche nella stessa motivazione della sentenza del Tar impugnata, lì dove essa – richiamando un consolidato orientamento della Sezione giudicante che distingue la “valutazione analitica” (necessaria) dalla “motivazione analitica” (ritenuta non necessaria) – supera in tal modo una inadeguatezza dei giudizi negativi espressi da membri della commissione nei riguardi dell’appellante.
Tuttavia la plausibilità di questa distinzione operata dal Tar nella specie resta impedita dalla constatazione di un contrario, consolidato orientamento sul punto del Consiglio di Stato, secondo il quale, in circostanze quali quelle ora in discorso, la commissione giudicatrice «deve chiarire in maniera analitica i motivi», ossia deve motivare analiticamente (in modo rafforzato, proprio per il constatato superamento delle tre mediane) la valutazione del candidato, che già di per sè deve essere stata condotta in modo analitico.
In argomento, perciò, la sentenza appellata non può essere condivisa, risultando fondate al riguardo le censure dell’appellante.
9.2. E’ altresì fondata la censura mossa dall’appellante alla valutazione effettuata dalla commissione in ordine ad una ritenuta carenza di leadership del candidato.
Per quanto possa condividersi l’osservazione contenuta nella sentenza di primo grado, secondo la quale nella fattispecie la commissione non ha ritenuto di considerare come assoluto il valore di detta leadership, resta però il fatto che la commissione aveva pur sempre stabilito, nell’ambito del criterio “apporto individuale nei lavori in collaborazione”, di attenersi alla regola dell’individuazione del«l’apporto del singolo candidato, prendendo in considerazione la coerenza delle tematiche scientifiche, il numero di coautori, l’ordine degli autori e le eventuali dichiarazioni riportate a tal fine dagli autori all’interno della pubblicazione stessa. La Commissione attribuirà maggior valore alle posizioni di primo, ultimo o autore corrispondente e secondo o penultimo».
Ebbene, sulla base di questo auto vincolo, a differenza di quanto ritenuto nella sentenza appellata, la commissione avrebbe dovuto valutare l’apporto del singolo candidato (in funzione della coerenza delle tematiche scientifiche, del numero di coautori, dell’ordine degli autori e delle eventuali dichiarazioni riportate a tal fine dagli autori all’interno della pubblicazione stessa) in relazione a ciascuna delle pubblicazioni segnalate dai candidati al giudizio degli esaminatori e non piuttosto (come avvenuto) limitarsi a ‘contare’ il numero di quelle in cui un singolo candidato fosse risultato primo, ultimo o autore corrispondente, e secondo o penultimo autore.
La commissione, in altri termini, non poteva ridurre l’effettività di questo criterio di giudizio ad una mera operazione di rilevazione numerica dei casi nei quali il candidato fosse risultato primo, ultimo o autore corrispondente, e secondo o penultimo autore.
Qualora questo fosse stato il predeterminato autovincolo della commissione, allora il relativo criterio (in disparte, in tal caso, la sua plausibilità e legittimità) avrebbe dovuto prevedere che la commissione avrebbe tenuto conto ‘soltanto’ delle pubblicazioni nelle quali lo scrutinando fosse risultato primo, ultimo o autore corrispondente, e secondo o penultimo autore.
9.3. Come è stato dedotto dall’appellante ed è stato anche rilevato dalla sentenza impugnata, la commissione non aveva posto tra i suoi criteri quello della imprescindibile presenza – tra quelli che i candidati avrebbe dovuto poter dimostrare – di lavori di tecnica chirurgica ed endoscopica.
A cospetto di ciò, quindi, la commissione non avrebbe dovuto dare rilievo assoluto e dirimente (ai fini del giudizio negativo) al solo fatto dell’assenza di siffatti lavori tra quelli indicati dall’appellante.
Essa piuttosto avrebbe semmai dovuto motivatamente coniugare il rilievo di una siffatta assenza (evidenziando ad esempio le ragioni del perché, al contrario, la loro eventuale presenza avrebbe denotato una particolarmente necessaria qualificazione del candidato dal punto di vista della sua pregressa esperienza) con la presenza – nel bagaglio offerto dall’appellante alla valutazione degli esaminatori – dei quaranta lavori chirurgici citati dal candidato nel proprio curriculum (e spiegando semmai, ed inoltre, perché quattro decine di lavori chirurgici non avrebbero compensato anche solo un lavoro – non presente – di tecnica chirurgica ed endoscopica).
9.4. L’inadeguatezza dei giudizi individuali, e poi di quello collegiale, negativi emerge poi anche dal fatto che, relativamente allo scrutinio dei titoli diversi dalle pubblicazioni, nonostante la richiesta analiticità (cui la commissione s’era autovincolata), il giudizio dei commissari sull’appellante s’è ridotto, al riguardo, ad un richiamo al titolo di professore associato, al conseguimento di premi di rilievo, alla fellowship di ricerca, all’incarico di insegnamento presso un’istituzione internazionale (Oporto).
In tal modo, però, non vi è stata la valutazione complessiva di tutte le pregresse esperienze del candidato, che dal suo curriculum risulta oggettivamente più ampio.
9.5. Nelle valutazioni individuali negative, comunque il commissario “G.V.” ha espresso un giudizio di “livello medio” in ordine alla qualità complessiva delle pubblicazioni dell’appellante.
Se allora non si tiene conto del giudizio del commissario “O.Ö”, per le ragioni anzidette, e di contro si computa il giudizio finale positivo del commissario “M.R.” (evidentemente favorevole ad un apprezzamento positivo delle pubblicazioni dell’esaminato), risulta che, in argomento, sono al più soltanto tre i giudizi che – relativamente alle pubblicazioni – non sono stati positivi.
Di questo però – sempre in disparte la pregiudizialità critica del (non) giudizio del commissario “O.Ö” – non v’è traccia nell’ambito del giudizio collegiale, il quale invece si sarebbe dovuto fare carico di tali aspetti problematici, sia in relazione alla non validità in assoluto (per eccessiva ed ingiustificabile stringatezza del giudizio del commissario straniero) sia in relazione al fatto che, allora, i giudizi non sufficienti, quanto alle pubblicazioni del candidato, erano soltanto tre (nuovamente non raggiungendosi così, al riguardo, la maggioranza minima dei 4/5 dei commissari).
9.6. Quanto alla discontinuità temporale della produzione scientifica, infine, la commissione non ha spiegato come quella asseritamente rilevata (per gli anni 2002 e 2009) si debba conciliare, al contrario, con la continuità emergente dal curriculum del candidato appellante.
10. In conclusione, l’appello in epigrafe va accolto e, in complessiva riforma della sentenza impugnata, vanno annullati – in accoglimento del ricorso di primo grado e nei limiti dell’interesse del ricorrente – gli atti originariamente impugnati di cui al n. 1, lett. a)-c), che precede, risultando per l’effetto l’appellante meritevole di un suo nuovo scrutinio (con atti pur sempre sindacabili in punto di legittimità) ad opera di una commissione in diversa composizione.
11. Tenuto conto dell’esito del giudizio, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del doppio grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 1144 del 2017, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla gli atti originariamente impugnati indicati in motivazione, nei limiti dell’interesse dell’appellante, con la conseguente sottoposizione dell’appellante a una nuova valutazione ad opera di una commissione in diversa composizione.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, co. 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2017, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Mele, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Italo Volpe, Consigliere, Estensore
Pubblicato il 03/10/2017
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.